08/12/18

Le agevolazioni per le start up

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01306/2018_11_30_Le_agevolazioni_per_le_start-up_innovative__ZFU__ZES_e_reti_d_impresa_.pdf?fid=1306

Comitato creditori 1° comma art. 40

Ringrazio anticipatamente della risposta.
Il comitato dei creditori è costituito da A,B e C.
Dopo la nomina il credito di A viene ceduto interamente, si chiede se A (anche presidente del comitato) resta in carica, non essendo più titolare di alcun credito nei confronti del fallimento.
grazie
                                    risposta                                                              
Il soggetto A rimane come componente del comitato dei creditori fin quando non viene sostituito. La nomina dei membri del CdC è infatti soggettiva e personale, nel senso che i componenti di tale organo vanno scelti tra i creditori, ma poi la nomina investe il titolare del credito, tant'è che l'ultima parte del primo comma dell'art. 40 prevede che la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo. Questa disposizione trova la sua ragione proprio nella necessità di adeguare la composizione del comitato alle reali esigenze della procedura nel corso della sua vita, sicchè se un componente del comitato è stato soddisfatto con un riparto parziale o, come nel suo caso, ha ceduto il credito, non ha più la qualità di creditore in base alla quale era stato nominato, né interesse alle vicende del fallimento, e, pertanto, la legge consente che possa essere sostituito; ma fin quando non è sostituito o revocato, rimane.
Zucchetti SG srl

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