NOTA (8) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 del 26 APRILE 2012
DPR 29/9/73, N. 602 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto
previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di
procedura civile, e dall’art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento
dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di
cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di
procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al
concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto
di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia
maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Le parole <<dall’art. 72-ter del presente decreto>> sono
state incluse dall’art. 3 comma 5, lett. a), della L. 44 del 26 aprile 2012.
1 bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da
dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio
delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca
l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto
all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
Comma inserito dall’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 dall’1 gennaio 2008.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.