16/12/17

Economisti e giuristi insieme”: nasce l’associazione di commercialisti, avvocati e notai

 
E' stata costituita il 15 dicembre 2017 l’associazione di avvocati, commercialisti e notai, “Economisti e Giuristi insieme”.

14/12/17

Tuttavia anche l’appello è inammissibile senza la presenza del difensore

Con la sentenza n.29919, depositata in data 13 dicembre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’appello è inammissibile se la parte privata, superando il previsto valore della lite, non si munisce di difensore ed a tal fine non è necessario che i giudici di secondo grado ammoniscano preventivamente il contribuente a provvedere in tal senso se di tale obbligo il contribuente era già stato edotto in primo grado.

L’Agenzia delle Entrate notificava ad una società un accertamento che veniva impugnato innanzi alla competente CTP. Il ricorso era sottoscritto dal rappresentante legale della società e non dal difensore abilitato nonostante la controversia fosse di valore superiore a 2582,28 euro.
L’Agenzia delle Entrate chiedeva l’inammissibilità del ricorso.
 
La CTP rigettava la richiesta dell’ufficio in quanto nelle more, la società aveva provveduto a conferire incarico a un difensore abilitato depositando il relativo atto di conferimento. Rigettava nel merito l’impugnazione della contribuente
La società appellava la decisione ma anche in questa circostanza proponeva il gravame senza difensore abilitato
La CTR riteneva l’appello inammissibile perché tra l’altro era stato sottoscritto personalmente dal legale rappresentante senza l’ausilio di difensore.

PMI: ufficiale l’accesso all’equity crowdfunding

Dal 3 gennaio 2018 anche le piccole e medie imprese (Pmi) potranno accedere al mercato dei capitali attraverso l’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservato esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative. E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017 la delibera Consob che apporta alcune modifiche al “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line” (Regolamento sul crowdfunding), con Delibera 29 novembre 2017 n. 20204.

E’ stato pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, la delibera n. 20204 del 29 novembre 2017 della Consob ha apportato alcune modifiche al «Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line», adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successive modifiche (Regolamento sul crowdfunding).
La novità principale è l’apertura a tutte le piccole e medie imprese (Pmi) al mercato dei capitali attraverso l’utilizzo dell’equity crowdfunding che, inizialmente, era riservata esclusivamente alle start-up e alle Pmi innovative.
Inoltre è prevista una maggiore tutela per gli investitori, grazie all'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa.

La delibera entra in vigore il 3/1/2018 con un'unica eccezione: l'adesione dei gestori a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o in alternativa la stipula di un'assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, che si applicano decorsi sei mesi dalla pubblicazione della delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

13/12/17

Codici tributo per controlli automatizzati


Codici tributo per versamenti dovuti a seguito di comunicazioni da controlli automatizzati
Codice tributo per autoliquidazione
915D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Imposta
3883
916D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Interessi
917D - Art. 36-bis D.P.R. 600/73. IRAP - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Sanzioni

 

Fallimenti e chiusura

Io sono in fase di chiusura del fallimento con un attivo non cospicuo che soddisfa il pagamento del:
- Compenso del curatore
- Consulente del lavoro della procedura
Con la parte residuale dovrei provvedere al pagamento di due sentenze con esito negativo per la procedura e condanna alle spese di controparte e le spese condominiali in prededuzione del periodo fallimentare.
Al riguardo, premesso che non c'è la disponibilità per soddisfare entrambe per l'intero chiedo se debbano essere soddisfatte in misura percentuale o se trattandosi di spese in prededuzione vi sia un grado di preferenza di una rispetto all'altra. Il quesito è relativo solo a queste ultime due spese (condominiali e rimborso spese a controparte)in quanto ho già assodato come da vostra risposta precedente del 20/09/2017 a A.Sabatini, che il compenso del curatore e del consulente del lavoro hanno la priorità tra le spese di prededuzione.
Ringrazio fin d'ora della Vostra cortese risposta.
 Risposta
Il credito per le spese condominiali non gode di alcun privilegio ed egualmente quello per rimborso spese alla controparte del giudizio di cognizione, sicchè entrambi questi crediti vanno collocati, nell'ambito delle prededuzioni, in chirograf o e pagati, quindi, in proporzione.

Unicredit sofferenze fanno gola. Anche Generali nel business.

https://www.avvenire.it/economia/pagine/unicredit-aumenta-dividendo-npl-a-generali-e-king-street

Scioglimento camere

http://www.corriere.it/politica/17_dicembre_13/scioglimento-camere-ac1b958a-df86-11e7-b8cc-37049f602793.shtml

12/12/17

Riforma Codice antimafia

 


Riforma Codice antimafia: nuove opportunità per i professionisti
             


"Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto” è il titolo dello speciale pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. L’approfondimento è legato alle modifiche al codice delle leggi antimafia a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 161/2017. Lo speciale approfondisce le modifiche normative, le innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione, le modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l’ANBSC, la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali ponendo infine particolare attenzione al nuovo ruolo dell’amministratore giudiziario.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pubblica uno speciale sulla riforma del d.lgs. n. 159/2011 “Antimafia, corruzione e nuovi mezzi di contrasto”.
La legge 17 ottobre 2017, n. 161, reca le “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”, ed è entrata in vigore il 19 novembre 2017.

La Commissione europea Le ritenute alla fonte e Codice di condotta

Codice di condotta 
 



La Commissione europea ha presentato le nuove linee guida - non vincolanti - in materia di ritenute alla fonte. L’obiettivo delle linee guida è aiutare gli Stati membri a ridurre i costi e a semplificare le procedure per gli investitori transfrontalieri nell’Unione europea.
 
 
Le ritenute alla fonte sono effettuate nel paese UE in cui si formano i redditi (dividendi, interessi o royalty). Poiché i redditi sono spesso tassati nuovamente nello Stato membro in cui risiede l'investitore, possono derivarne problemi di doppia imposizione. Gli investitori hanno il diritto di richiedere un rimborso quando si verifica la doppia imposizione, ma le procedure di rimborso sono difficili, costose e lunghe.
Le linee guida presentate dalla Commissione europea rientrano nel piano d'azione dell'Unione europea sul mercato dei capitali e dovrebbero migliorare il sistema per gli investitori e gli Stati membri. In particolare, il Codice di condotta mira a ridurre le difficoltà che gli investitori più piccoli devono affrontare quando svolgono attività commerciali transfrontaliere. Ciò dovrebbe tradursi in procedure rapide, semplificate e standardizzate per il rimborso delle ritenute alla fonte.
Per gli Stati membri UE l'attuazione del Codice di condotta è facoltativa.

08/12/17

Rottamazione Bis

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato la nuova modulistica per aderire alla rottamazione agevolata delle cartelle modello DA 2000/17, recependo le novità introdotte con la legge di conversione del Collegato fiscale. I soggetti titolari di carichi pendenti, affidati alla riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2017, potranno presentare l’istanza entro il 15 maggio 2018. Lo stesso modello potrà essere utilizzato dai contribuenti che non avessero aderito alla vecchia rottamazione per definire i carichi affidati prima del 2017.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato la modulistica per aderire alla definizione agevolata delle cartelle, recependo le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. 148/2017.
L'art. 1 del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018, intervenendo sulla disciplina regolamentata dall’art. 6, D.L. n. 193/2017 ha previsto l’applicazione della definizione agevolata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.
La norma, inoltre, ha fissato un termine (7 dicembre 2017) per sanare gli omessi o carenti pagamenti relativi alle prime tre rate, riguardanti le istanze di rottamazione presentate entro il 21 aprile scorso, che ordinariamente scadevano il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2017. I soggetti interessati avranno quindi a disposizione ancora poche ore di tempo per rientrare in gioco rispetto a eventuali irregolarità nei pagamenti afferenti le vecchie istanze, effettuando il versamento dell’unica rata oppure, in caso di opzione per il pagamento dilazionato, delle prime tre rate, senza maggiorazioni.

Convegno Logistica e Packaging a Milano 15/1/18 ...

L’evento “Logistica e Packaging per l’e-commerce” si terrà il 15 gennaio 2018 presso l’Auditorium Giò Ponti a Milano.
E’ una giornata di lavoro per approfondire e dibattere sui temi chiave della logistica e del packaging per l’e-commerce.
  • Interventi e dibattiti con esperti;
  • presentazione delle ricerche svolte da Netcomm con gli e-shopper e i merchant italiani;
  • presentazione della pubblicazione Netcomm «Libro bianco per lo sviluppo della logistica per l’e-commerce»;
  • presentazione del primo osservatorio Netcomm Ipack-Ima «Le evoluzioni tecnologiche del packaging per l’e-commerce»;
  • La giornata è organizzata in due sezioni, la mattina sarà dedicata prevalentemente alle tematiche inerenti alla logistica e alla delivery per l’e-commerce, il pomeriggio sarà dedicato prevalentemente alle tematiche inerenti al packaging.

02/12/17

Sentenza n.11055/01/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale

IL CONCESSIONARIO NON PUO’ DIFENDERSI CON AVVOCATI ESTERNI

da “Il Giornale delle PMI” del 21/11/2017 – Nel processo tributario l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia per intenderci) non può difendersi in giudizio per il tramite di avvocati esterni ma deve necessariamente avvalersi dei propri funzionari.
Ciò è quanto si evince dalla sentenza n.11055/01/2017 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli (liberamente visibile su – Sezione Documenti).
Secondo i giudici, quindi, quando il contribuente impugna una cartella di pagamento il concessionario (ossia l’Agenzia delle Entrate Riscossione) deve costituirsi in giudizio a mezzo del proprio personale interno e non con avvocati del libero foro.
 
Già da una precedente ordinanza collegiale del 23/03/2017, sempre della I° sezione della CTP di Napoli, si enunciava che: “letti gli artt 1, com 2, e 11 com 1 e 2 Dlgs 546/92 … rilevato che l’Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. si è costituita in giudizio mediante un procuratore, assegna il termine perentorio di 30 gg dalla notifica della presente ordinanza per la diretta costituzione in giudizio a mezzo propri funzionari…”.
In realtà, la CTP di Napoli ha di fatto messo in pratica quanto letteralmente sancito dall’art. 11 del d.lgs. 546/92 in materia di processo tributario perché è proprio la legge a stabilirne il divieto per l’esattore di avvalersi di liberi professionisti nella difesa per le cause contro i contribuenti successive al 1° gennaio 2016.
Infatti, l’art. 11 sopra citato, al comma 2, dispone   che  «l’agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata».
 
Dunque, la posizione processuale del concessionario è del tutto parificata a quella dell’Agenzia delle Entrate, con la conseguenza che lo stesso non può più avvalersi della costituzione a mezzo di un avvocato esterno.
Tutto ciò trova conferma, a maggior ragione, dal 1° luglio 2017 con il passaggio di consegne da Equitalia Spa al nuovo ente pubblico economico, Agenzia delle Entrate Riscossione, per il quale valgono le stesse regole dettate in precedenza per gli enti impositori.
 
Ne consegue che il contribuente, in caso di costituzione irregolare da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione, potrà far valere l’inutilizzabilità delle difese di quest’ultima e, quindi, la mancanza di contestazioni alle eccezioni da lui sollevate.
Infatti, anche nelle cause contro il Fisco come in quelle civili, vale il principio di non contestazione previsto dall’art. 115 cpc: in pratica tutte le deduzioni mosse da una parte nei confronti dell’altra che non trovano nella difesa dell’avversario una valida risposta e prova contraria si considerano come “non contestate” ossia fondate e il giudice è tenuto a fondare su di esse la sua decisione.
Per rendere tutto più chiaro, immaginiamo, ad esempio, che un contribuente impugni una cartella esattoriale sostenendo di aver già pagato una parte della somma richiestagli dal Fisco. In caso di mancata contestazione oppure di costituzione irregolare (per esempio perché avvenuta per il tramite di avvocati esterni) il giudice potrebbe ritenere fondata l’eccezione di “avvenuto pagamento”.
Il medesimo principio vale dunque anche nel caso di costituzione irregolare di una delle parti.
Principio che ne consegue per i giudici di Napoli, dunque, è che la costituzione in giudizio dell’esattore, effettuata per il tramite di un professionista esterno invece che con un funzionario interno dell’ente, è illegittima e determina l’inammissibilità delle difese oltre che della  documentazione difensiva prodotta.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...