12/07/16

Credito imposta autotrasportatori


Con il Comunicato Stampa del 5 luglio 2016 l'Agenzia delle Entrate rende noto che sono pronte le misure agevolative a favore degli autotrasportatori per il 2016 definite dal Dipartimento delle Finanze del Mef sulla base delle risorse disponibili.

Rispetto al 2015 cambiano le deduzioni forfetarie: in particolare, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate, per il periodo d'imposta 2015, nella misura di 51,00 euro.
La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

E' stata inoltre confermata la misura relativa al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793".
 

11/07/16

EQUITALIA RIPRENDONO LE RATEAZIONI

Per tutti quelli che sono decaduti dalla dilazione del debito anche se gli importi saldati non sono stati interamente saldati.
Riammessi anche quelli concessi con decreto di riscossione dell'ottobre 2015, si può presentare una dchiarazione semplice senza dimostrare la difficoltà per debiti fino e non oltre 60 mila euro (era 50 mila). Pagamenti dilazionati fino a 72 mensilità con l'aggiunta di un nuovo periodo per altri sei anni anche per le ingiunzioni fiscali.
Questo emendamento è stato presentato ed approvato ieri superando il primo ostacolo in commissione Bilancio alla Camera.

01/07/16

SCADENZA 770 SI ARRIVERA' AL 22 AGOSTO

I TERMINI:
 
SIA IL SEMPLIFICATO CHE L'ORDINARIO (NON E' CONFERMATO) I TEMPI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE FORSE ARRIVERA' VERSO IL 22 AGOSTO 2016 POICHE' IL TERMINE DEL 31 LUGLIO SARA' DI DOMENICA.
 
SE IL 31 LUGLIO (DOMENICA) SCADRA' (CON LA COSIDETTA PROROGA DI FERRAGOSTO) IL 20 DI AGOSTO, MA ANCHE QUESTA DATA CADRA' DI SABATO, ALLORA SI ANDRA'A FINIRE AL 22 AGOSTO 2016.
 
IL 22 AGOSTO SARA' L'ULTIMO GIORNO IN CUI SI POTRA' PRESENTARE TELEMATICAMENTE IL 770 SIA SEMPLIFICATO E SIA ORDINARIO.
 
SI PUO' QUINDI GODERE DEL RAVVEDIMENTO LUNGO ESEGUENDO IL PAGAMENTO TARDIVO ENTRO LA PRESENTAZIONE TELEMATICA RELATIVA ALL'ANNO IN CUI E' STATA COMMESSA VIOLAZIONE.
 
LA SANZIONE E' DEL 3,75% PER IL RAVV. LUNGO 1/8 DEL 30%.
 
INOLTRE SONO DOVUTI ANCHE GLI INTERESSI ANNUI DELLO 0,5% FINO AL 31 DICEMBRE 2015 - DELLO 0,2% DAL 1° GENNAIO 2016.
 
LE VIOLAZIONI 2015 PER IL 2014 POSSONO ESSERE RAVVEDUTE SEMPRE CON IL RAVVEDIMENTO LUNGO E REGOLARIZZATE CON PRESENTAZIONE TELEMATICA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL 770/16.
 
 

CORREZIONI DICHIARAZIONE REDDITI PRO-CONTRIBUENTE SENTENZA 13378/16

DICHIARAZIONI A FAVORE DEL CONTRIBUENTE
Si può rettificare entro i tempi ordinari di decadenza del potere di accertamento (art. 43 DPR 600/73)

L'ISTANZA DI RIMBORSO:
regolamenta attraverso l'art. 38 del DPR 602/73 la possibilità di rimborso delle imposte.

DICHIARAZIONE PRO-CONTRIBUENTE:
la dichiarazione può essere approvata entro il termine di presentazione della dichiarazione (30/9/anno n..) per l'anno successivo e si può compensare il credito risultante.

LA RETTIFICA IN SEDE DI CONTENZIOSO:
si può correggere la dichiarazione mediante l'allegare gli errori oppure nella fase processuale opponendosi alla richiesta del tributo.

COMMENTO:

In tutto questo sembra che alle entrate dello stato vi è sempre un solito pensiero monetizzare velocemente. Secondo i magistrati il contribuente deve rettificare la dichiarazione entro i termini di decadenza dell'accertamento (QUINDI IN TEMPI BREVISSIMI).

La Sentenza della Cassazione n. 13378/16 prevede ipotesi solo a sfavore del contribuente e si vorrebbe sapere qual è il contribuente che poco prima che scatti il quinto anno si voglia caricare di sanzioni piene.
Si doveva quindi decidere diversamente dare la possibilità di utilizzare il credito, mentre la rettifica a favore non consente la compensazione quasi a dire che consente un (prelievo indebito) onere pesante per il contribuente.

Gli effetti molto più ampi dovevano essere previsti a favore del contribuente, infatti per l'Agenzia delle Entrate i tempi sono molto più estesi.

Pertanto non si è concesso quel segnale di riavvicinamento tra fisco e contribuente e questo dispiace poteva essere un buon momento per attuarlo.







Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...