22/02/18

La sentenza della Corte Costituzionale - 22 Febbraio 2018

Indebita compensazione e infedele dichiarazione con diversa soglia di punibilità
 
È infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Busto Arsizio con riferimento all’art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015, che prevede una soglia di punibilità per il reato di indebita compensazione diversa da quella predisposta per la dichiarazione infedele. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale bon sentenza n. 35 del 2018. I giudici riconoscono l’eterogeneità delle due fattispecie criminose per l’oggetto materiale, la condotta tipica e la sfera di tutela.
La fattispecie rimessa dal Tribunale ordinario di Busto Arsizio all’esame della Consulta verteva sull’illegittimità costituzionale dell’art. 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000 - nel testo anteriore alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 158/2015 - con il disposto dell’art. 3 Cost., nella parte in cui fissa la soglia di punibilità in 50.000 euro annui anziché in 150.000 euro con riferimento al delitto di indebita compensazione.
In particolare, il giudice rimettente riteneva irragionevole la suddetta soglia di 50.000 euro in quanto irragionevolmente sproporzionata rispetto a quella riservata alla dichiarazione infedele ex art. 4, D.Lgs. n. 74/2000, fissata in 150.000 euro, apparendo le due ipotesi criminosi di identico disvalore.
Ad avviso della Corte Costituzionale, invece, non è possibile allineare le due soglie di punibilità, innanzitutto, perché il diverso trattamento delle due fattispecie è compatibile con la discrezionalità propria del legislatore.
 
 
fonte ipsoa


Omologa del concordato: causa di rettifica della detrazione IVA

L’omologazione definitiva di un concordato che dispone la riduzione delle somme dovute rappresenta una delle cause al ricorrere delle quali è necessario rettificare la detrazione dell’IVA. Infatti, l’omologazione costituisce un mutamento delle condizioni inizialmente assunte dal contribuente per effettuare la detrazione dell’IVA. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE con la sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La riduzione delle obbligazioni ai sensi di un concordato omologato con decreto passato in giudicato deve essere qualificata come un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’IVA ammesso in detrazione. È questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alla causa C-396/16, depositata il 22 febbraio 2018.
La fattispecie esaminata era relativa ad una società nei cui confronti il competente tribunale aveva provveduto ad omologare il concordato, riducendo così al 40% l’importo dei debiti da pagare.
Di conseguenza, alla stessa società era stato richiesto dalla competente autorità fiscale di rettificare la detrazione IVA operata, richiesta contro la quale la società aveva proposto ricorso, poi rigettato.
La Corte di Giustizia UE veniva quindi investita della questione, per valutare se l’omologazione di un concordato rientri, ai sensi di quanto previsto dall’art. 185, paragrafo 1 della direttiva IVA, tra le situazioni che determinano un mutamento degli elementi presi in considerazione per determinare l’importo dell’imposta ammessa in detrazione.
 
 
 
fonte ipsoa

21/02/18

Depositi fiscali: pronto il codice tributo per versare l’IVA

Con risoluzione n. 18/E del 2018, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6044 per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’immissione in consumo dei prodotti dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato.

La legge di Bilancio 2018 stabilisce che “per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili […] introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato […], l’immissione in consumo dal deposito fiscale o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell’imposta sul valore aggiunto con modello F24 […], senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti […]”.
Con D.M. 13 febbraio 2018, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha disciplinato le modalità attuative delle disposizioni della legge di Bilancio, nonché le modalità di comunicazione telematica ai gestori dei depositi dei dati relativi ai versamenti dell’IVA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte Ipsoa

20/02/18

Gratuito per i professionisti: pronta la convenzione INPS/Casse


La querelle sul cumulo gratuito per i liberi professionisti arriva finalmente a conclusione. È stata presentata da INPS e ADEPP la convenzione quadro che disciplina le modalità procedurali per liquidare le pensioni in totalizzazione e in cumulo nel caso in cui il contribuente abbia periodi assicurativi anche presso altri enti. L’INPS sarà l’ente erogatore e le nuove domande potranno essere gestite tramite una piattaforma digitale dedicata.
È stata presentata, durante una conferenza stampa congiunta, la convenzione quadro INPS/Casse in materia di cumulo gratuito per i liberi professionisti, previsto dalla legge di Bilancio 2017. I tempi lunghi, sottolinea la nota congiunta, sono stati dovuti dalla necessità di trovare delle modalità operative che consentissero all’INPS ed agli Enti/Casse coinvolti il rispetto del dettato normativo che ha previsto, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, la facoltà di cumulare periodi assicurativi non coincidenti presso Enti/Casse che, in base ai propri regolamenti, prevedono requisiti anagrafici differenti rispetto a quelli indicati dalla norma.
Il Presidente dell’INPS Tito Boeri ha espresso grande soddisfazione: si pone termine ad un’asimmetria del nostro mercato del lavoro che penalizzava i lavoratori con carriere mobili. Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente dell’AdEPP, Alberto Oliveti, che ha sempre definito il cumulo “una scelta di civiltà”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fonte ipsoa

Sentenza di appello: motivazione illegittima se costituita da un mero rinvio a quella di primo grado

Con l’ordinanza n. 3999, depositata in data 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la sentenza del giudice d’appello nella quale si effettua un mero rinvio alla motivazione della decisione di primo grado, ritenendola condivisibile. Tale modus operandi non permette infatti né di individuare il thema decidendum, né di verificare se la condivisione di quanto statuito dai primi giudici sia avvenuta effettivamente a seguito di un’analisi dei motivi di appello, ritenuti poi infondati.
L’Ufficio notificava ad una società un avviso di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP basato sull’applicazione degli studi di settore.
La contribuente impugnava l’atto impositivo e risultava vittoriosa sia in primo grado che in appello. In partcioalre la CTR sostanzialmente riteneva illegittima la pretesa erariale semplicemente concordando con la decisione della CTP.
L’Agenzia censurava la decisione del giudice di secondo grado fondamentalmente lamentando l’assenza di una specifica motivazione, consistendo la stessa in una mera condivisione del contenuto della pronuncia di primo grado. Inoltre l’Amministrazione si dogliava dell’assenza di valutazione sulla fondatezza o meno dell’avviso di accertamento, tenendo conto degli elementi forniti nel corso del giudizio, sia da parte del Fisco che della contribuente.











































fonte ipsoa


INTRASTAT: le semplificazioni per gli elenchi riepilogativi

Con la circolare n. 6 del 2018, Assonime analizza il quadro normativo che risulta dalle semplificazioni introdotte nel corso del 2017 agli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari - INTRASTAT - e che si applicano agli elenchi i cui periodi di riferimento decorrono dal 1° gennaio 2018. In particolare, Assonime precisa che i termini di presentazione dei modelli vanno verificati con riferimento a ogni singola categoria di operazione. 
Le modifiche normative, tra loro non coordinate, che hanno interessato la disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari nel corso del 2017, hanno determinato incertezze negli operatori.
In questo contesto di incertezza, con la finalità di definire significative misure di semplificazione in materia e di ridurre il numero dei soggetti coinvolti nella trasmissione di tali elenchi, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409.
Per tenere conto di tale provvedimento, con la determinazione 8 febbraio 2018 l'Agenzia delle Dogane ha sostituito le istruzioni per la compilazione dei modelli finora in uso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE IPSOA

19/02/18

Depositi fiscali, carburanti: pronti i criteri di affidabilità

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 il D.M. 13 febbraio 2018 con cui il Ministero dell’Economia e delle finanze in definisce i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 in materia di immissione al consumo dei carburanti (o estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2018 è stato pubblicato il D.M. 13 febbraio 2018 del Ministero dell’Economia e delle finanze, con il quale sono stati definiti i criteri di affidabilità, nonché le varie tipologie di idonea garanzia da prestare, ai fini della disapplicazione delle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2018 relativamente all’immissione in consumo dei carburanti (o all’estrazione degli stessi da un deposito fiscale) preceduta dall’introduzione degli stessi in un deposito fiscale.
Leggi anche Carburanti introdotti in depositi fiscali: criteri di affidabilità e idonea garanzia da prestare
Si tratta del decreto attuativo delle disposizioni, contenute nella legge di Bilancio 2018, in materia di contrasto alle frodi IVA nel settore degli oli minerali, in particolare per quanto concerne benzina e gasolio che sono destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

18/02/18

Finanziamento soci: salvo prova contraria, è considerato oneroso e con interessi passivi soggetti a ritenuta

fonte ipsoa
Con l’ordinanza n. 3819, depositata in data 16 febbraio 2018, la Cassazione ha precisato che i finanziamenti dei soci alla società si presumono onerosi, con conseguente necessità dell’applicazione della relativa ritenuta di acconto sugli interessi passivi. Ciò non solo quando la corresponsione di tali interessi sia effettiva, ma anche quando sia solamente presunta. Il contribuente può in ogni caso fornire la prova contraria in merito alla gratuità dell’operazione posta in essere.
L’Ufficio notificava ad una Srl atto impositivo ai fini delle imposte dirette ed Iva, contenenti rilievi, tra l’altro, sull’errata applicazione del c.d. “regime del margine” (trattandosi di rivendita di autoveicoli usati) e sulla contabilizzazione di alcuni interessi passivi, che l’Agenzia ha presunto corrisposti ai soci, che non avevano scontato la prescritta ritenuta d’acconto.
La contribuente impugnava l’atto innanzi alla CTP che però respingeva il ricorso.
L’appello era invece accolto totalmente dalla CTR la quale, in relazione all’obbligo di ritenuta sugli interessi precisava che non vi era prova che i finanziamenti dei soci fossero fruttiferi, mentre per il regime del margine riteneva che la società non avesse il dovere di indagare sulla provenienza del bene e sulle vicende fiscali che ne avevano accompagnato la circolazione.
L’Ufficio ricorreva per Cassazione, censurando tutti i punti della sentenza di secondo grado: con specifico riferimento alla vicenda degli interessi passivi sui finanziamenti dei soci, l’Agenzia riteneva di potersi avvalere della presunzione di onerosità degli stessi con conseguente possibilità di recuperare la relativa ritenuta d’acconto.

La decisione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3819, depositata il 16 febbraio 2018, ha ritenuto fondate le doglianze dell’Amministrazione.
Come già precedentemente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la dimostrazione della mancata percezione di interessi attivi sulle somme concesse a mutuo/finanziamento incombe sul contribuente, atteso il carattere normalmente oneroso di tali operazioni, così come previsto sia dalla disciplina del mutuo (art. 1815 c.c.) che dal TUIR (art. 45).
Ne consegue che la società che ha ricevuto il finanziamento dai propri soci è obbligata ad effettuare la ritenuta d’acconto sugli interessi corrispettivi dovuti (art. 26 DPR 600/1973). Ciò, precisa la Suprema Corte, non solo quando la corresponsione di tali interessi è concretamente avvenuta, ma anche quando la stessa sia soltanto presunta dalla legge.
Nella specie, pertanto, l’Ufficio aveva correttamente applicato la presunzione di onerosità del mutuo: in assenza di prova contraria fornita dalla contribuente, appariva dunque legittima la ripresa a tassazione della ritenuta di acconto non versata.
Anche in riferimento al rilievo sul regime del margine l’operato dell’Agenzia è stato ritenuto corretto, atteso che è il contribuente/cessionario che deve dimostrare la propria buona fede in merito al fatto che il proprio acquisto si iscriveva nell’ambito di una frode Iva. Nella specie la società non aveva usato la necessaria diligenza, non avendo nemmeno verificato la “storia” dei passaggi di proprietà del veicolo in questione: senza necessità di particolari doti investigative, era agevole rendersi conto dell’irregolarità dei passaggi a monte.

14/02/18

Liquidazioni Iva e dati fattura

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 29190/2018 con il quale rende noto in modo definitivo le specifiche tecniche del nuovo spesometro.
Il provvedimento recepisce le novità introdotte dal dl n. 148/2017, in particolare:
  • per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
  • è limitato il numero delle informazioni da trasmettere, poiché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti.
La pubblicazione del provvedimento ha reso definitiva la scadenza dell’invio della comunicazione relativa al secondo semestre 2017 al prossimo 6 aprile 2018.
Rimane invariata la scadenza della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al quarto trimestre 2017 prevista per il 28 febbraio.

Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria per i veterinari - Scadenza del 28 febbraio

E’ disponibile il servizio di Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria che consente la trasmissione telematica delle spese sanitarie.
E’ un’applicazione sviluppata in ambiente web che consente, a tutti i soggetti coinvolti, di operare nel pieno rispetto delle specifiche tecniche e delle modalità operative.
Si ricorda che per le spese relative al periodo d'imposta 2017 il termine di invio dei dati per i veterinari è il 28 febbraio.

Diritto annuale entro 2017 il ravvedimento c'è ancora tempo

Per chi non avesse ancora pagato il diritto annuale relativo al 2017 è ancora possibile regolarizzarsi, con il meccanismo del ravvedimento operoso; un sistema indispensabile per chi necessita di certificazioni da parte del Registro Imprese.
A partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle imprese non in regola con il pagamento del diritto annuale non può essere rilasciata la certificazione camerale.
La regolarizzazione agevolata con il sistema del ravvedimento operoso è possibile entro un anno dalla scadenza ordinaria (c.d. “ravvedimento lungo”), ovvero entro il 16 giugno 2018 per il diritto annuale relativo al 2017 (scaduto il 16 giugno 2017).

COMITATO CREDITORI EX ART. 40

Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri, dispone il secondo comma dell'art. 40, per cui, ove non esista questo numero minimo di creditori, il giudice non può procedere alla nomina.
Questa fattispecie è espressamente considerata nel nuovo quarto comma dell'art. 41 che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero (che è il suo caso) o indisponibilità dei creditori, o di impossibilità di funzionamento del comitato o di urgenza, dispone che provvede il giudice delegato; di conseguenza nei casi indicati tutte le attività demandate per legge al comitato dei creditori (tra cui la vidimazione del registro, art. 38) vengono svolte in via sostitutiva dal giudice.
Nel registro, che lei deve comunque predisporre e far vidimare dal g.d., annoterà tutte le spese effettuate, precisando che si tratta di anticipazioni fatte dal curatore, in modo che possa ricuperarle al momento in cui ci sarà un attivo.
Se invece le prospettive di liquidazione sono negative, valuti la possibilità di non fare la verifica del passivo, seguendo la procedura indicata dall'art. 102 e di chiudere quanto prima il fallimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA : ZUCCHETTI 

13/02/18

Intrastat: approvate le nuove istruzioni

con Determinazione 8 febbraio 2018, Prot. n. 13799/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, ha approvato le modifiche alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti (cd. “modelli Intrastat”).
Le nuove istruzioni recepiscono le novità normative introdotte dal D.L. n. 193/2016 e dal D.L. n. 244/2016 riguardanti la semplificazione dell’adempimento degli elenchi Intrastat, che ha riguardato:
  • il modello INTRA 2bis (acquisti di beni)
  • modello INTRA 2 quater (acquisti di servizi)
  • modello INTRA 1bis (cessioni di beni)
  • modello INTRA 1 quater (servizi resi). 
Sono stati aboliti i modelli Intra trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi, e ai modelli Intra mensili è stata attribuita una valenza esclusivamente statistica.
Tali nuove disposizioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.

12/02/18

Locazione a canone concordato l'attestazione è obbligatoria

I criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazioni ad uso abitativo a canone concordato sono fissati dal Decreto 16 gennaio 2017; tra le novità introdotte, si segnala l’articolo 1, comma 8, che così dispone:

“Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell’accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali”.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Risposta ad un quesito datata 6 febbraio 2018, ha chiarito che l’obbligatorietà dell’attestazione della rispondenza del contenuto del contratto di locazione all'Accordo territoriale, effettuata da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo, è collegata alla necessità di documentare alla Pubblica Amministrazione la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali.

Di conseguenza, i contribuenti hanno l’obbligo di acquisire la sopra citata attestazione, anche per poter dimostrare all'Agenzia delle Entrate, in caso di verifica fiscale, la correttezza delle agevolazioni utilizzate (si pensi, ad esempio, all'applicazione dell’aliquota del 10% in caso di cedolare secca, o la riduzione del 30% del reddito effettivo in caso di tassazione ordinaria).



da: seac

11/02/18

SPESOMETRO E SUO RINVIO AL 6 APRILE 2018

Il D.L. n. 148/2017, all'articolo 1-ter ha apportato una serie di modifiche in materia di comunicazione dati fatture (c.d. “spesometro”), intervenendo sulla disciplina prevista all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 e quella prevista all'articolo 21, D.L. n. 78/2010, per la cui applicazione era prevista la pubblicazione di un apposito Provvedimento.
Con il Provvedimento 5 febbraio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a tali disposizioni.
Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per l’invio dei dati relativi al secondo semestre 2017 è stata fissata al 6 aprile 2018 (il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Provvedimento).
Entro tale data, inoltre, sarà possibile inviare eventuali correzioni delle comunicazioni inviate per il primo semestre 2017.
Dalle specifiche tecniche si evince che sono confermate la facoltatività dei dati relativi all'indirizzo delle controparti e la possibilità di comunicare i dati relativi al documento riepilogativo (nuovo “tipo documento” TD12).
È facoltà del contribuente inviare i dati con cadenza semestrale.
Tra le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017, si ricorda la possibilità di limitare la comunicazione ai dati che riguardano solamente:
- partita IVA (o il codice fiscale per coloro che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni) dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota applicata ed imposta, oppure la tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Inoltre, l’articolo 1-ter, comma 2, lettera b), D.L. n. 148/2017 ha consentito possibilità di utilizzare, e di conseguenza inviare i dati, utilizzando il c.d. “documento riepilogativo”, nel quale sono contenute le fatture emesse e le fatture ricevute di importo inferiore ad € 300, registrate cumulativamente ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 6, D.P.R. n. 695/1996. 
 
fonte: Seac

07/02/18

Lavoratori A stagione

L’impresa può dedurre, dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La legge di Bilancio 2018 modifica la quota deducibile del costo dei lavoratori stagionali limitatamente al solo anno 2018.
E’ possibile dedurre integralmente dal valore della produzione netta che costituisce la base imponibile IRAP, il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Analogamente, per i lavoratori stagionali è ammessa la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente e le deduzioni di contribuzione previdenziale, assistenziale e assicurativa INAIL, le deduzioni forfetarie e quelle in favore di soggetti che presentano determinate caratteristiche quali apprendisti, disabili e personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Tuttavia, tale deduzione è limitata al 70% della differenza sopra evidenziata, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
 
 
 
 
FONTE: IPSOA

Politica, imprese e professioni

Le proposte fiscali avanzate dalle associazioni           

Elevazione a norma di rango costituzionale dello Statuto dei diritti del contribuente. Chiarezza sui ruoli degli attori in campo fiscale. Deduzione ai fini Irap del costo del lavoro in tutte le sue forme. Si tratta di alcune delle proposte avanzate dai rappresentanti di professionisti e imprese nel corso dell’incontro/confronto tra politica, professioni e imprese che si è tenuto a Roma il 7 febbraio 2018. Lo hanno reso noto l’ANC e Confimi Industria con apposito comunicato stampa.
Nel corso dell’incontro/confronto del 7 febbraio 2018 che si è tenuto a Roma, tra rappresentanti della politica, delle professioni e delle imprese, avente ad oggetto il futuro dell’Italia (in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo), sono state avanzate proposte relative alla riforma/semplificazione del sistema fiscale, alla fiscalità del lavoro, al ruolo dei professionisti economici e delle imprese.
Alcune delle proposte avanzate sono state le seguenti:
- elevazione dello statuto dei diritti del contribuente a norma di rango costituzionale;
- chiarezza sui soggetti che svolgono un ruolo in campo fiscale (Legislatore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, contribuenti, commercialisti);
- riforma dell’istituto della mediazione tributaria tramite l’affidamento a un ente terzo, analogamente a quanto accade nell’ambito della mediazione civile;
- collocazione all’interno del TUIR delle disposizioni in materia di redditi;
- collocazione in un nuovo codice di tutte le norme relative all’Iva;
- rilascio, almeno 60 giorni pima della scadenza dell’adempimento, dei provvedimenti e delle circolari dell’Agenzia delle Entrate;
- deduzione totale ai fini dell’Irap, del costo del lavoro in tutte le sue forme;
- niente prestiti forzosi sulle piccole e medie imprese;
- mai più acconti Irpef/Ires superiori al 100%;
- rateizzazione anche del secondo acconto delle imposte sui redditi, così come già previsto per quanto riguarda il primo acconto e il saldo.
- adesione spontanea, in modo graduale e progressivo, al sistema della fatturazione elettronica strutturata (allo stato attuale l’obbligo generalizzato entra in vigore dal 2019).
- reintroduzione della possibilità di emettere dichiarazioni d’intento a “tempo”;
- invio telematico del “nuovo spesometro” con cadenza annuale, così come previsto fino al 2016.
- revisione del calendario fiscale ai fini di una migliore razionalizzazione delle varie scadenze;
- introduzione di incentivi per l’assunzione dei giovani e dei soggetti che hanno perso il lavoro;
- introduzione di misure strutturali per facilitare la progressiva stabilizzazione del rapporto lavorativo (da determinato a indeterminato);
- riconoscimento del ruolo sociale delle professioni ordinistiche e di sussidiarietà dello Stato anche sotto il profilo economico.
 
 
 
fonte: Ipsoa

05/02/18

Tessera sanitaria e dati relativi alle spese

Prorogato all’8 febbraio il termine per l’invio, al sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno 2017. Lo ha messo in evidenza il MEF con il comunicato stampa datato 5 febbraio 2018. Il termine era inizialmente fissato al 31 gennaio. Lo slittamento del termine è disposto dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il comunicato stampa n. 23 del 5 febbraio 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha messo in evidenza lo slittamento, all’8 febbraio 2018, del termine per procedere con l’invio, al Sistema Tessera Sanitaria, delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute dai cittadini nel 2017.
La proroga del termine è stata disposta dal decreto della Ragioneria generale dello Stato, prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’invio dei dati va effettuato da parte di:
- farmacie e parafarmacie;
- strutture sanitarie pubbliche o convenzionate;
- medici;
- strutture autorizzate ad erogare servizi sanitari;
- infermieri, ostetrici, tecnici di radiologia medica e ottici.
Opposizione all’utilizzo dei dati per il 730 precompilato
Prorogato anche il periodo a disposizione dei contribuenti per comunicare, tramite l’accesso diretto all’area autenticata del sito web del sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it), il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato.
















fonte:Ipsoa

Autotrazione e acquisti di carburante

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato gli obblighi relativi agli acquisti di carburante per autotrazione a decorrere dal 1.07.2018, introducendo nuove disposizioni: l’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del distributore (che sostituisce la scheda carburante: non andrà più compilata dall’acquirente); l’obbligo di pagamento tramite carta di credito, bancomat o carta prepagata al fine di operare la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva. In via transitoria, le attuali disposizioni rimangono in vigore fino al 30.06.2018. Dal 1.07.2018, è soppressa la scheda carburante per gli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione nei distributori stradali. I titolari di partita Iva (imprese o professionisti), se intendono effettuare i pagamenti con mezzi diversi dalla moneta elettronica, non potranno dedurre il costo relativo all’acquisto di carburante, nè detrarre l’Iva corrispondente. Sarà obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito-bancomat o carte prepagate) emessi da intermediari finanziari appositamente abilitati. Il gestore della stazione di servizio sarà obbligato a emettere fattura elettronica per i rifornimenti effettuati nei confronti di soggetti passivi Iva; mentre per i rifornimenti effettuati nei confronti dei soggetti privati, sarà obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

01/02/18

IL NOSTRO STUDIO DOTT. MARCO RUGGERI

DOTT. MARCO RUGGERI
 
IL NOSTRO SCOPO E': SVILUPPARE UN PROGETTO CONTRATTUALE SULLA BASE DI BENEFICI RAGGIUNGIBILI PER IL CLIENTE CON STEPS PROGRESSIVI A FRONTE DEL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI COERENTI ALLO STATO AVANZAMENTO LAVORI. CONTROLLIAMO IL VOLUME DI FATTURATO, I CRITERI DI DEFINIZIONE PREZZI, GLI STRUMENTI DI MISURAZIONE E CONTROLLO E SPECIFICHIAMO ANCHE GLI INDICI DERIVANTI DAL BILANCIO. L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER SVILUPPARE INSIEME ALL'IMPRENDITORE UNA GUIDA AZIENDALE CHE E' UN'ARMA COMMERCIALE FONDAMENTALE.
 
INOLTRE SI SVOLGE:
CONTABILITA' (CENTRI DI COSTO, CORRISPETTIVI, CONSEGNA PRIMA NOTA)
PER LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI (CU, 770 E ALTRO)
CESPITI AMMORTIZZABILE
BILANCIO PIANO EUROPEO
FATTURE REGISTRAZIONE
F24 NORMALE ED ANCHE CON UTILIZZO CREDITI
ACQUISTI, VENDITE E CORRISPETIVI
INVIO TELEMATICO
STAMPE DI VERIFICA
IVA 2018 LIQUIDAZIONI PERIODICHE, SIMULAZIONE QUADRI
RATEAZIONE IMPOSTE
SPESE SANITARIE
RITENUTE DA VERSARE
GESTIONE IMU
SIMULAZIONE QUADRI
RENDICONTO FINANZIARIO
 
 



Nuovi modelli dichiarazione 2018

Nuovi modelli dichiarazione dei redditi 2018

I nuovi modelli di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e giuridiche sono disponibili on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente link.

Come revocare il legale

Come comunicare la revoca

Per la revoca è sufficiente una dichiarazione con la quale si esprime la non volontà di proseguire il percorso intrapreso. Pertanto detta revoca dell’avvocato può avvenire sia in forma scritta che in forma orale ma, per ovvi motivi di opportunità, si preferisce generalmente utilizzare la forma scritta, mediante l’invio di lettera raccomandata a/r, in modo da avere riscontro sul ricevimento, oppure email con posta elettronica certificata. Diversamente si può stilare una lettera scritta e consegnarla a mani del professionista, avendo cura di farsi firmare una copia per conoscenza.

Cartelle notificate via pec

Come le cartelle esattoriali, anche le multe stradali possono essere ora notificate con la Pec ossia con la posta elettronica certificata. Ciò vale solo per gli automobilisti che ne hanno una: ma se, per alcuni di questi, la Pec è obbligatoria (professionisti, imprenditori, società), per tutti gli altri è ancora facoltativa. Quindi, in caso di contestazione immediata, i poliziotti dovranno chiedere al trasgressore, la propria Pec; altrimenti dovranno fare le verifiche nei registri ufficiali alla ricerca del relativo indirizzo. Nel caso in cui non dovesse saltare fuori alcuna posta elettronica certificata, la notifica della multa seguirà il metodo tradizionale, ossia tramite raccomandata a.r. o messo comunale. Questo sistema, però, rischia di creare forti sperequazioni, andando a creare automobilisti di serie A ed automobilisti di serie B, più svantaggiati rispetto ai primi soprattutto per quanto attiene ai termini per impugnare la multa davanti al giudice. Perché? Lo spiegheremo in questo articolo. In particolare vedremo per quale ragione, in caso di notifica della multa via Pec, diminuiscono i giorni per fare ricorso.
 
fonte: Laleggepertutti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...