06/04/18

SCARTO E SPESOMETRO ECCO SEMBRA VALIDO QUESTO PRINCIPIO

Quando c’è uno scarto, solitamente ci sono cinque giorni per inviare di nuovo il documento in modo valido, evitando sanzioni. Vediamo in quali condizioni è possibile seguire questa procedura.

Quando un file viene trasmesso all'Agenzia delle Entrate in prossimità
della scadenza attraverso il sito dei Servizi telematici, può
accadere che l'esito “scartato” venga generato e,
quindi, letto dopo l'ultimo giorno utile per l'invio.

In questa situazione, per alcuni casi ben determinati viene concessa la possibilità
di inviare lo stesso documento relativo allo stesso
codice fiscale entro cinque giorni dallo scarto, considerandolo
ugualmente valido. Così facendo, si evita di incorrere nelle sanzioni
e negli interessi che, invece, normalmente sono dovute nel caso di invio oltre
i termini. In pratica, può essere considerata come una sorta di mini
proroga concessa per motivi tecnico-informatici.

I cinque giorni decorrono dalla data dello scarto riportata
nel testo della ricevuta e non da quando viene aperto e letto
il messaggio dall'utente. Vengono calcolati considerando solo i giorni
lavorativi.


Nella sua formulazione iniziale riportata nella circolare 195 del 24 settembre
1999 del Ministero delle Finanze, l'opportunità è stata
prevista solo per le dichiarazioni. Successivamente è stata estesa anche
a diversi altri tipi di documenti inviati telematicamente che, però,
devono rispettare alcune specifiche condizioni.

L’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva

Pubblichiamo il testo del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 n. 73203 che determina, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti e lubrificanti idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità della spesa da parte dell’operatore Iva a partire dal 1° luglio 2018.
Il provvedimento stabilisce che, ai fini sia della detraibilità Iva che della deducibilità della spesa, l’acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante:
bonifico bancario o postale,
assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali,
addebito diretto in conto corrente,
carte di credito,
bancomat
carte prepagate,
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente

Il presente provvedimento ha individuato così le forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal legislatore.
Esse troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”, laddove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano, al riguardo, le circolari n. 205/E del 12 agosto 1998 e n. 42/E del 9 novembre 2012).

Tale sistema è da considerarsi valido anche a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018 in tema di cessioni di carburanti, ma solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel presente provvedimento.

Restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte (ricaricabili o meno), nonché di buoni, che consentono al cessionario l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica di cui all’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento sopra richiamati.

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