NOTA (6) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 26 APRILE 2012 N. 44
D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONV., CON MOD., DALLA L. 22/12/11, N. 214
ART. 12
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000
euro e contrasto all’uso del contante
1. Le limitazioni all’uso del contante e dei
titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro
mille: conseguentemente, nel comma 13 del predetto articolo 49, le parole: “30 settembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2012”. Non costituisce
infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’articolo 49, commi 1,
5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, commessa nel
periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 e riferita alle limitazioni di
importo introdotte dal presente comma.
1-bis. All’articolo 58, comma 7-bis, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Per le violazioni di
cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000
euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso“.
2.
All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 CHE COSI’ RECITA: (4-ter. Al fine di favorire la
modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante: (comma
introdotto dall'articolo 12, comma 2, legge n. 214 del 2011)
a) le operazioni di
pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dei
loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti telematici. E’ fatto
obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di avviare il processo di superamento di
sistemi basati sull’uso di supporti cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera precedente
si effettuano in via ordinaria mediante accreditamento sui conti correnti
bancari o postali dei creditori ovvero con le modalità offerte dai servizi
elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario. Gli eventuali
pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di 500 euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi
comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione centrale e locale e dai
loro enti, in via continuativa a prestatori d’opera e ogni altro tipo di
emolumento a chiunque destinato, di importo superiore a cinquecento euro,
debbono essere erogati con strumenti diversi dal denaro contante ovvero
mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali,
ivi comprese le carte di pagamento prepagate. Il limite di importo di cui al
periodo precedente può essere modificato con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze. Dal limite di importo di cui al primo periodo
sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità;
(lettera così modificata dall'articolo 3, comma
4-ter, legge n. 44 del 2012)
d) per incrementare i livelli di sicurezza
fisica e tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi,
assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono
esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e
agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla
lettera a) di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi
dal contante, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da
specifiche normative, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la
stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, per il
tramite delle associazioni di categoria, affinché i soggetti in questione
possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate, che tengano conto
delle economie realizzate dagli intermediari per effetto delle norme introdotte
dal presente articolo. Relativamente ai Comuni, alla stipula della Convenzione
provvede l’ANCI. Analoghe Convenzioni possono essere stipulate con le Regioni.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per gli intermediari di offrire
condizioni migliorative di quelle stabilite con le convenzioni.
, dopo il comma 4-bis,
è aggiunto il seguente:
“4-ter. Entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al fine di
favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento,
riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del
denaro contante:
a) le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni
centrali e locali e dei loro enti sono disposte mediante l’utilizzo di
strumenti telematici. E’ fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di
avviare il processo di superamento di sistemi basati sull’uso di supporti
cartacei;
b) i pagamenti di cui alla lettera a) si effettuano in via ordinaria mediante
accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori ovvero con altri
strumenti di pagamento elettronici prescelti dal beneficiari. Gli eventuali
pagamenti per cassa non possono, comunque, superare l’importo di mille euro;
c) lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dalle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, in via continuativa a
prestatori d’opera e ogni altro tipo di emolumento a chiunque destinato, di
importo superiore a mille euro, debbono essere erogati con strumenti di
pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento
prepagate e le carte di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il
limite di importo di cui al periodo precedente può essere modificato con
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze;
d) per incrementare i livelli di sicurezza fisica e tutelare i soggetti che
percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i
rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto
dall’imposta di bollo, ove i titolari rientrino nelle fasce individuate ai
sensi del comma 5, lettera d). Per tali rapporti, alle banche, alla società
Poste italiane Spa e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di
addebitare alcun costo;
e) per consentire ai soggetti di cui alla lettera a) di riscuotere le entrate
di propria competenza con strumenti diversi dal contante, fatte salve le
attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, il
Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula, tramite la società
CONSIP Spa, di una o più convenzioni con prestatori di servizi di pagamento, affinché
i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni
favorevoli.”.
2-bis. Il termine di cui all’articolo 2, comma
4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, introdotto dal comma 2 del presente
articolo, può essere prorogato, per specifiche e motivate esigenze, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia,
l’Associazione bancaria italiana, la società Poste italiane Spa e le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base. In caso di mancata stipula della
convenzione entro la scadenza del predetto termine, le caratteristiche di un conto
corrente o di un conto di pagamento di base vengono fissate con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Con la
medesima convenzione è stabilito l’ammontare degli importi delle commissioni da
applicare sui prelievi effettuati con carta autorizzata tramite la rete degli
sportelli automatici presso una banca diversa da quella del titolare della
carta.
4. Le banche, la società Poste italiane Spa e
gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire il conto di cui al comma
3.
5. La convenzione individua le caratteristiche
del conto avendo riguardo ai seguenti criteri:
a) inclusione
nell’offerta di un numero adeguato di servizi ed operazioni, compresa la
disponibilità di una carta di debito gratuito;
b) struttura dei costi semplice, trasparente, facilmente comparabile;
c) identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le
prescrizioni contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE
della Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con
le finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione
IV della predetta Raccomandazione;
(lettera
così sostituita dall’art. 27, comma 1, lettera e), legge n. 27 del 2012)
d) le fasce socialmente svantaggiate di clientela alle quali il conto corrente
è offerto senza spese.
6. Il rapporto di conto corrente individuato ai
sensi del comma 3 è esente dall’imposta di bollo nei casi di cui al comma 5,
lettera d).
7. (comma abrogato dall’art.
27, comma 1, lettera a), legge n. 27 del 2012)
8. Rimane ferma l’applicazione di quanto previsto
per i contratti di conto corrente ai sensi del Titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo II del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11, e successive modificazioni.
9. L’Associazione bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento
e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi,
le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico
degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di
pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza
dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica nel rispetto delle
regole di concorrenza. Le regole generali sono definite tenendo conto che le
commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente
sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le componenti di
servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell’operazione da quelle di
natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la
frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la gratuità
delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base destinati
all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi diritto
a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal titolare.
(comma
così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera b), legge n. 27 del 2012)
10. Entro i sei mesi successivi
all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, valuta l’efficacia delle misure
definite ai sensi del comma 9.
In caso di mancata definizione e applicazione delle
misure di cui al comma 9, le stesse sono fissate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentita la Banca
d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(comma
così sostituito dall’art. 27, comma 1, lettera c), legge n. 27 del 2012)
10-bis. Fino alla pubblicazione del decreto che
recepisce la valutazione dell’efficacia delle misure definite ai sensi del
comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi del comma 10, continua ad
applicarsi il comma 7
dell’articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183
(comma
introdotto dall’art. 27, comma 1, lettera d), legge n. 27 del 2012)
11. All’articolo 51, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “e per la immediata
comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che attiva i
conseguenti controlli di natura fiscale”.