29/05/20

D.L. RILANCIO: COLF E BADANTI E LAVORATORI AUTONOMI ETC...


Strutture turistiche

Soppresso il versamento della prima rata Imu, quota-Stato e quota-Comune, con scadenza 16 giugno, per alberghi, agriturismi, villaggi turistici, e similari.
Sanificazione

Per le spese di sanificazione previsto un credito d’imposta del 60%, ampliato pure al terzo settore.
Bar e ristoranti

Bar, ristoranti, locali all’aperto, saranno esenti dalla tassa sull’occupazione di suolo pubblico per i tavolini collocati fuori, fino ad ottobre prossimo. Beneficeranno anche di un credito di imposta, cedibile, pari al 60% delle spese destinate agli interventi per far ripartire l’attività.

Cassa integrazione

Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione si aggiungono alle 9 settimane contemplate dal cd. Cura Italia:
5 si potranno impiegare fino alla fine di agosto, per chi ne abbia già usufruito,
4 tra settembre e ottobre.

Lavoratori autonomi

Esteso, anche per il mese di aprile, l’indennizzo di 600 euro per i professionisti e collaboratori. L’importo lievita a 1.000 euro, per il mese di maggio, per i liberi professionisti purché:
titolari di partita Iva attiva
iscritti alla Gestione separata Inps
non beneficiari di pensione
non iscritti ad ulteriori forme previdenziali obbligatorie,
che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del bimestre marzo-aprile, rispetto al reddito del secondo bimestre dell’anno precedente.

Per i lavoratori agricoli il bonus di aprile è di 500 euro.
Colf e badanti


Ai lavoratori domestici titolari, al 23 febbraio 2020, di uno o più contratti di lavoro per una durata globale superiore a 10 ore settimanali, viene ammesso un indennizzo mensile di 500 euro, per aprile e maggio, 600 euro per i contratti che oltrepassano le 20 ore settimanali.

28/05/20

Agenzia delle Entrate - Provvedimento numero 214429 del 27 maggio 2020



Versamento IMU 2020 con Modello F24 e ripartizione del contributo ai Comuni: la Legge di Bilancio ha introdotto una serie di novità per quanto riguarda la disciplina dell’Imposta municipale propria abrogando le vecchie disposizioni ed introducendone di nuove.
La legge numero 160 del 2019, tra l’altro, ha stabilito che il versamento dell’IMU deve essere effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, da qui nasce il provvedimento numero 214429 del 27 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate
L’altro aspetto su cui si sofferma il documento, e per cui la Legge di Bilancio richiamava espressamente l’intervento dell’Amministrazione finanziaria, riguarda le modalità con le quali la struttura di gestione procede al trattenimento del contributo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992, a valere sul gettito IMU che spetta ai Comuni e al relativo riversamento in favore dell’IFEL, Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).
Versamento IMU 2020 con Modello F24: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione in arrivo
Dando seguito a quanto stabilito dalla Legge numero 160 del 2019, l’Agenzia delle Entrate indica le modalità di versamento dell’IMU 2020, che deve essere effettuato tramite modello F24 in linea con le disposizioni del capo III del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997.
Come si legge nel provvedimento numero 214429 del 27 maggio 2020, stesse regole valgono anche per interessi e sanzioni.
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.
Le istruzioni specifiche per la compilazione del modello F24, però, non sono ancora disponibili. Nel testo si legge:
“Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono impartite le istruzioni da seguire nella compilazione del modello F24”.
Versamento IMU 2020 con Modello F24 e modalità di ripartizione del contributo ai comuni
L’altro punto su cui si concentra il documento sono le modalità di trattenimento e riversamento del contributo previsto dall’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo numero 504 del 30 dicembre 1992, trattenuto dalla struttura di gestione prevista dall’articolo 22 del decreto legislativo numero 241 del 9 luglio 1997, a valere sulla quota spettante ai Comuni relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.
Come sottolinea il documento, per gli anni d’imposta 2020 e successivi, il contributo trattenuto è pari allo 0,56 per mille della quota dei versamenti IMU.
Il documento illustra come avviene la ripartizione e il riversamento delle somme riscosse.
La struttura di gestione ha il ruolo di individuare la quota dei versamenti dell’IMU che spetta ai Comuni e di ripartirne l’importo in base ai dati (codice catastale, codice tributo e anno di riferimento) presenti nei modelli F24 rendicontati da banche, Poste, agenti della riscossione e altri prestatori di servizi di pagamento, ovvero indicati dai contribuenti, nel caso in cui i modelli F24 telematici dell’Agenzia delle entrate.
Ai fini del riversamento delle somme spettanti, i Comuni indicano le coordinate IBAN e l’intestazione del conto corrente di accredito: il contributo viene versato giornalmente e si creano dei flussi comunicativi tra enti territoriali, IFEL e struttura di gestione.
Quest’ultima, infatti, trasmette con cadenza settimanale ai Comuni, le seguenti informazioni:
dati analitici dei versamenti dell’IMU eseguiti dai contribuenti;
estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti;
dati dei versamenti dell’IMU annullati;
importi sottratti dalle somme spettanti.
Mentre all’IFEL invia le seguenti comunicazioni:
dati sintetici dei versamenti dell’IMU, suddivisi per comune, codice tributo e anno di riferimento;
estremi delle operazioni di accreditamento del contributo;
dati sintetici dei versamenti dell’IMU annullati su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi, suddivisi per comune, codice tributo e anno di riferimento;
dati degli importi del contributo recuperati in relazione ai versamenti dell’IMU annullati.
Tutti i dettagli nel testo integrale del provvedimento numero 214429/2020.
Provvedimento numero 214429 del 27 maggio 2020

27/05/20

D.L. (RILANCIO) N. 34 DEL 19/5/2020 alcuni punti importanti

Contributi a fondo perduto

10 miliardi alle imprese con fatturato non superiore di 5 milioni, accreditabili direttamente dalla Agenzia delle Entrate, a condizione che l’azienda abbia subito una diminuzione dei ricavi di almeno un terzo ad aprile rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. L’istanza deve essere corredata dalla autocertificazione di regolarità antimafia. L’indennizzo è pari al:
20% per i fatturati fino a 400 mila euro,
15% fino tra 400 mila euro e un milione
10% da un milione a 5 milioni.

Canoni di locazione

Previsto un credito d’imposta del 60% per tre mensilità, a patto che sia registrata una perdita del fatturato di almeno il 50% rispetto al mese di riferimento.
Medie imprese

Medie imprese

Le imprese tra 5 e 50 milioni di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore a 250.000 euro. Sconto fiscale fino a 2 milioni, in tre anni, su Ires o Irpef per favorire le ricapitalizzazioni private.

Grandi imprese

Cassa depositi e prestiti, attraverso il cd. Patrimonio Rilancio opererà concedendo alle S.p.A., anche quotate, prestiti obbligazionari convertibili, oppure garantendo la partecipazione ad aumenti di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.

Debiti della PA

Anticipati 12 miliardi, da rimborsare in 30 anni, a enti locali e sistema sanitario, destinati a pagare i debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni per forniture, appalti e prestazioni, dei quali:
6,5 miliardi a Comuni, Province e Città metropolitane,
1,5 miliardi alle Regioni,
4 miliardi alle ASL.

Enti locali

Stanziati 3,5 miliardi per gli enti locali. Il 30 per cento del fondo verrà erogata a ciascun ente, come acconto su quanto spettante, calcolato in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019. 100 milioni previsti per indennizzare i Comuni per i mancati incassi della tassa di soggiorno.

Irap per imprese fino a 250 milioni

Stop a saldo e acconto del 40% Irap, dovuto a giugno dalle imprese fino a 250 milioni di fatturato, escluse:
banche,
enti finanziari,
assicurazioni
pubbliche amministrazioni.

Sport

Fino al 30 giugno le società ed associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, non dovranno corrispondere i canoni di locazione e di concessione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. Gli acquirenti di ticket per assistere a eventi sportivi possono presentare istanza di rimborso e il gestore dell’impianto, in alternativa, può rilasciare un voucher di stesso valore. Per i mesi di aprile e maggio, indennità di 600 euro per i lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione.

21/05/20

LA POLITICA art. di marco ruggeri

Premetto che non sono un politico ma un osservatore incallito, mi sembra da quanto osservato dall'esterno, di aver visto una politica di basso rango.
Il fatto che il Sig. Renzi blocchi e poi riprenda negoziati che sembravano giunti alla fine, non ci preoccupa più, perché già sappiamo che non farà assolutamente niente. Naturalmente niente per modo di dire, se cercasse solo quello staremmo tranquilli, ma forse cerca poltrone, che prima non aveva. Ho sentito dire della Boschi alla Vice Presidenza del Consiglio dei ministri ma per quali meriti (nessuno). Mi permetto solo di osservare quanta dedizione nel restare al governo abbiano gli M5S, non pensino più a tutte le promesse fatte agli inizi, ma anzi cerca accordi su accordi, pur di rimanere a galla.Grillo non canta più nemmeno d'estate e così fanno tutti i grillini tutti zitti per la poltrona e non tra la natura. Inoltre una voce si sente fievole, lontana, forse ci prova a tirar fuori il fiato, ma non riesce, e dice "mi ricandiderò a sindaco di Roma" (Sic!!!). Mi viene da sorridere ed al contempo di rodermi dentro, infatti la Raggi non è che abbia mai fatto chissà cosa, eppure si sente importante, e vuole ribadire di esserci, ma per i romani non è così vi assicuro, non vedono l'ora che finisca il mandato il più presto possibile. Il governo procede con (l'avv.) Conte che fa il duro, ma sotto sotto, c'è solo una forma di arrivismo, di primeggiare sia a livello caratteriale, sia perchè prende il suo bel compenso mensile, con scorta, e altre agevolazioni e mantenendo il suo potere. Basta che lui ritorni a fare il giurista, perché come avvocato non lo prenderanno sicuramente, viste le promesse non mantenute (v. cassa integrazione non consegnata ai lavoratori nei termini ed altro che non va, come nel decreto rilancio vi sono anche altre cose, che non riguardano il rilancio, ma le poltrone da occupare).
Insomma sveglia gente per bene, italiani, vi avverto che è solo una previsione, non se ne andranno da soli, pertanto non sperate che duri poco il governo. Dobbiamo lottare con lettere ai giornali e giornalisti, scrivere sui social le nostre preoccupazioni, e partecipare alle manifestazioni (prossime), ma soprattutto usare la perseveranza nel contestare ciò che non va.
Marco Ruggeri

16/05/20

RISOLUZIONE N. 25/E



RISOLUZIONE N. 25/E
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali

Roma, 14 maggio 2020


OGGETTO: Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile Articoli 66 e 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 1, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.


QUESITO

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile (di seguito Dipartimento), con nota del 13 maggio u.s., ha chiesto ulteriori chiarimenti in ordine alla documentazione probatoria della avvenuta donazione, al fine di beneficiare delle agevolazioni ex art. 66 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, convertito con modificazioni, dalle legge 24 aprile 2020, n. 27.

In particolare il Dipartimento, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020, in cui viene precisato che in merito ai bonifici disposti, a favore del Dipartimento, nei conti correnti cod. IBAN: 1T84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, appositamente aperti ex articolo 99 del citato decreto legge n. 18 del 2020, è

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sufficiente che dalle “ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19”, chiede di confermare che anche la copia del bonifico effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 è sufficiente per consentire al donatore di beneficiare della detrazione ex articolo 66. Il Dipartimento, in particolare, fa presente che prima dell'apertura dei predetti conti correnti dedicati, ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 2020, lo stesso era già “autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri”. Ciò posto, al fine di non creare disuguaglianze tra coloro che nell'immediatezza dello slancio umanitario, hanno disposto bonifici, ai sensi del citato articolo 4, della OCDPC e coloro che hanno donato versando nei conti correnti autorizzati ai sensi dell'articolo 99, del citato decreto legge n. 18 del 2020, ai fini del riconoscimento del predetto beneficio fiscale, il Dipartimento chiede se, in applicazione dei chiarimenti forniti nella predetta risoluzione, possa, mediante un comunicato ufficiale, pubblicato sul proprio sito istituzionale, informare i donatori che, ai fini della documentazione da possedere per far valere l'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi, gli stessi possano esibire copia del bonifico effettuato sul conto corrente effettuato nel conto di Tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

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PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalle legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato a promuovere le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19. In particolare, il comma 1 del citato articolo 66 stabilisce che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. ». Con le stesse finalità il successivo comma 2 prevede che « Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.». Fermi restando tutti gli specifici chiarimenti di prassi resi fino ad oggi sulle erogazioni in parola (quali la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, la risoluzione n. 21/E del 27 aprile 2020 e la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020), si evidenzia quanto segue.
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Per quel che attiene la documentazione attestante il sostenimento dell'onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tuttavia, attese le disposizioni previste dall'articolo 99 del decretolegge Cura Italia, si ritiene sufficiente, ai fini della detrazione di cui all'articolo 66 in commento, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei predetti conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Al riguardo, stante le medesime ragioni di semplificazione che hanno portato alle precisazioni rese nella risoluzione citata e attesa la disposizione prevista dalla citata Ordinanza n. 639 del 25 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, che autorizza il Dipartimento a “ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330”, si ritiene applicabile alla fattispecie in esame quanto già chiarito nella predetta risoluzione (confermata anche dalla successiva circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E), sia con riferimento alla ammissione del beneficio della detrazione che con riferimento ai versamenti
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effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330. ***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.



13/05/20

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).

Art. 2-bis ((Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)) ((1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.))

LEGGE DI CONVERSIONE 28/1/2008 N.2 AI FINI DELL'ANATOCISMO BANCARIO

A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quellibancari non puo' mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni  titoli, a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilità lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi economica per il beneficiario non può' mai superare, rispettivamente, 
economica non puo' mai superare i quattro giorni per tutti i titoli.quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` E' nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto 
derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Ilarticolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo 
2008, n. 185, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 28Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.». 3. Al comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 
gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ))
«Nel caso in cui la surrogazione del mutuo (( prevista dal citato
articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 )) non si perfezioni entro
il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dellabanca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di 
la banca cedente e' comunque tenuta a risarcire il cliente in misuracollaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese 
cause imputabili a quest'ultima.».di ritardo. Resta ferma la possibilita' per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a 4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in 
(( 4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e ilvigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. 
sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allosviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla 
strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italianopoverta', nel quadro degli obiettivi della strategia e degli permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, 
2010 e' autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro dadel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, adecorrere dall'anno destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo 
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, 
))

SCADENZE FISCALI 2020 A SEGUITO DI COVID-19

Con il decreto-legge “Cura Italia” e con il successivo Decreto Liquidità, il Governo ha sospeso un’ampia gamma di versamenti di ritenute, tributi e contributi. Viene stabilito il differimento delle scadenze e la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per tutte le imprese di piccola dimensione e senza limiti di fatturato per le imprese operanti nei settori più colpiti); della riscossione e invio delle cartelle esattoriali; degli atti di accertamento e dei pagamenti dovuti per i diversi provvedimenti di sanatoria fiscale. Inoltre, il decreto prevede un credito di imposta per il locatario, esercente attività d’impresa, che rinuncia a parte dell’affitto del mese di marzo. Sempre in ambito fiscale è stato incentivato, mediante l’estensione delle detrazioni/deduzioni, il contributo del settore privato al finanziamento del contrasto dell’epidemia e delle cure sanitarie.

Sospensione, senza limiti di fatturato, per settori più colpiti – Per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi vengono sospesi i versamenti di contributi e ritenute per lavoratori dipendenti di marzo ed aprile. I versamenti riprendono in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio – Per i contribuenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

Differimento scadenze – Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti al 20 marzo si considerano comunque regolarmente effettuati, senza il pagamento di sanzioni e interessi, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

Viene prorogato il pagamento del canone di concessione e del prelievo erariale dei centri scommesse: la cui scadenza passa dal 30 aprile al 29 maggio 2020.

Disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La ritenuta dovrà essere versata entro il mese di luglio 2020 in un’unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

Sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro, con un tetto al beneficio di 20 mila euro. Analogo credito di imposta viene introdotto anche per le spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti

Premio ai lavoratori: 100 euro in più in busta paga per i lavoratori che a marzo svolgono la prestazione sul luogo di lavoro (quindi non in smart working), in proporzione ai giorni lavorati. Spetta ai lavoratori con reddito fino a 40 mila euro. Spetta al lavoratore dipendente qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time. Il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo.

Sospensione dei termini per le attività di riscossione, di liquidazione e controllo di Agenzia delle Entrate;

Donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. In parallelo, è prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali. La Protezione Civile è autorizzata ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere le donazioni liberali per l’emergenza COVID-19.

Affitti commerciali: per i locatari di immobili adibiti a negozi e botteghe viene introdotto un credito imposta pari al 60% del fitto relativo al mese di marzo. Il credito d’imposta non si applica a farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione dei versamenti tributari e contributivi da effettuarsi attraverso il modello F24 (IVA, IRES, contributi, etc).

Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Slitta dal 31 marzo al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti di imposta devono trasmettere la certificazione unica. 

Il 31 marzo 2020 è la scadenza entro cui gli enti terzi (fra cui banche, assicurazioni, enti previdenziali e amministratori di condominio) hanno dovuto inviare i dati utili per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Prorogata al 5 maggio 2020 la data il giorno in cui la dichiarazione precompilata sarà disponibile per i contribuenti sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

Spostata dal 23 luglio al 30 settembre 2020 la scadenza per l’invio del 730 precompilato.

Distribuzione dividendi a società semplici: si modifica la disciplina in materia di utili distribuiti a società semplici, ricomprendendo tali dividendi nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, chiarendo le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società, disciplinando il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice ed introducendo un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, applicando in questo caso il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018, che aveva equiparato il trattamento impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche in possesso di partecipazioni qualificate e non, prevendendo in via generalizzata la ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole. Si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Semplificazioni per versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche. Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Se, considerando anche l’imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno, l’importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell’imposta; relativa al primo e secondo trimestre dell’anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020 - I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute istituito dal Dl 124/2019.

Proroga termini agevolazioni prima casa - I termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio. In particolare la sospensione riguarda il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

Assistenza fiscale a distanza - Per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

10/05/20

La Politica - art. di Marco Ruggeri

La politica 
Il presidente Conte è contento del ritrovamento della Silvia Romano e ne siamo tutti contenti. Veniamo al fatto, è stata ritrovata, nel momento più difficile, con il covid-19 in atto. Il presidente Conte accumula gloria per le prossime elezioni, con questa vicenda. Però pensiamo alle misure che si stanno prendendo, ho visto che i fondi non ci sono per l'INPS (600 euro), così dicono i tweets, forse impertinenti, ma certo l'Italia non naviga nell'oro e promesse troppo grandi non bisogna dirle in televisione. Abbiamo un rating tra i più bassi degli ultimi vent'anni, e lo deridono sempre di più i paesi nostri alleati dell'EU. Siamo quasi allo sbando e prima dicono di far arrivare otto milioni e mezzo di cartelle agenzia delle riscossione entro giugno 2020, poi cambiano idea e dicono al trenta settembre. Insomma dobbiamo crederci o no a questo Governo?
Per l'On.le Bonafede adesso si deve fare un provvedimento ad hoc, dopo aver fatto un quasi danno in cui ha fatto uscire 376 mafiosi dalle carceri, causa Covid-19, ma dà la colpa ai magistrati che li hanno fatti uscire. Sà cosa sta facendo oppure cerca di arrabattarsi ed assurgersi Ministro di un paese ormai decotto economicamente senza dubbio credo si stia un pò incartando. Vedo la rettitudine dei magistrati che sono al di sopra delle parti,  che non fanno commenti accusatori verso i politici ed usano prudenza. Se al Dott. Di Matteo noto magistrato antimafia, gli era stato promesso nel 2018, un posto particolare, poi l'On.le Buonafede forse in malafede, e forse no, non gli avrebbe più fatto sapere nulla, del suo incarico, quello s' incavola. Penso che i ministri debbano comportarsi con rettitudine e l'On.le Bonafede avrebbe dovuto chiamare il Dott. Di Matteo e dirgli che non avrebbe avuto l'incarico ed accompagnarlo con motivi validi.
Ci vuole tanto? Allora l'On.le Bonafede avrebbe avuto più credibilità, rispetto ad un documento postumo, che verrà emesso, solo dopo che il carro è uscito con i buoi (mafiosi), e che speriamo non spariscano di nuovo.
Dott. Marco Ruggeri

08/05/20

Sanatoria degli irregolari - art. di Marco Ruggeri

Politica

Come si può fare perchè la politica non sia una cosa di tutti. Tutti partiti in questo momento storico sono impegnati con il covid-19 e contromisure di sicurezza. Sotto, sotto si deve dire che oltre questo impegno, ci sono da regolarizzare seicentomila immigrati. Come viene fuori la storia degli immigrati solo da logiche di spartizione partitiche, infatti non si capisce come, ad un certo punto escono fuori cose che non c'entrano niente, con la pandemia. Si sentono sfoghi da internet di tutti i partiti chi lo vuol fare e chi no, però non male come cavallo di battaglia per prendere voti futuri. Alla centralità dello Stato ci si deve adattare, questo è noto, ma agli scontri interni del governo, non credo ci si debba adattare, non è obbligatorio per i cittadini che hanno razionalità. Vorrei solo dire che anziché pensare ad istituzionalizzare una sanatoria, andrebbero presi coloro che hanno preso il reddito di cittadinanza, interpellarli sulla loro disponibilità a lavorare anche lontano da casa, procedendo ad assegnare loro per primi ai lavori di casa nostra. Non vi pare?
Marco Ruggeri

05/05/20

Coronavirus e conseguenze art. di Marco Ruggeri

Il coronavirus ha dato la botta finale a questa Italia, l'economia è distrutta, gli italiani non sanno come evolverà la situazione. Siamo il vero fardello di tutta europa, pensare che ci mantenevamo, e che nonostante la lira sia scomparsa e l'euro valeva le vecchie duemila lire, ce l'avevamo fatta ad uscire dalla crisi del 2008 che ci aveva atterrato per circa dieci anni. Adesso si ricomincia da sottozero, siamo alla conclusione di un periodo medio alto, siamo sconnessi, eppure ancora facciamo i sostenuti con gli altri. Restiamo uniti dice il Papa, ed ha ragione a dire questo, perché vede che i rapporti tra le persone, sono ancora freddi e non si animano di amicizia, di collaborazione, di comunità. Siamo ancora del pensiero che la vita è lunga, al contrario la vita è un soffio di vento. La gente continua ad essere impassibile ed estranea a questa pandemia, meglio tu che io, pensa, forse è servita quando c'erano molti decessi, adesso già sta passando. Ancora non ci rendiamo conto della vita che abbiamo da vivere nel modo migliore cercando di essere veri amici, purtroppo non ancora, si spaccia droga, si ruba al prossimo e c'è corruzione. Quanto mi domando potremmo andare avanti in questa situazione economica, la gente comincia a lamentarsi di non avere più soldi, il governo fa quello che può, ma le necessità sono tante e incolmabili. L'economia si potrà riprendere quando tutto il mondo si sarà ripreso e non c'è sicurezza di niente fin da oggi. Bene però il fatto degli incentivi alle imprese, bene il sostentamento di chi aveva già un reddito basso. Possiamo andare avanti così altri tre o sei mesi, forse poco più, poi dovrà aiutarci la nostra mente, quella degli italiani che mettono in pratica ottime idee, si costruiscono da soli, mentre per i cialtroni ci sarà la strada o la prigione.Spero tutti se ne rendano conto.
Marco Ruggeri

La Corte UE sull’imposta sulle transazioni su strumenti finanziari derivati


Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18 –
Pres. Arabadjiev, Rel. von Danwitz

Corte di Giustizia UE, Sez. II, 30 aprile 2020, C 565/18
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un’imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell’operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. Gli adempimenti amministrativi e dichiarativi associati a tale imposta e incombenti ai soggetti non residenti non devono tuttavia eccedere quanto necessario per la riscossione di detta imposta.

04/05/20

Secondo la Suprema Corte il "correntista" deve produrre il contratto

Come in materia di ripetizione di indebito operi il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 27 novembre 2018, n. 30713; con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, cfr. Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948).

Tale principio trova applicazione, spiega la Corte, anche ove si faccia questione dell’obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti del accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (Cass. 14 maggio 2012, n. 7501).

Ciò implica che, assunta l’esistenza del contratto scritto di conto corrente, l’attore in ripetizione che alleghi, come nella vertenza in esame, la mancata valida pattuizione, in esso, dell’interesse debitore, sia onerato di dar prova dell’assenza della causa debendi attraverso la produzione in giudizio del documento contrattuale: è attraverso tale scritto, infatti, che il correntista dimostra la mancanza, nel contratto, della pattuizione degli interessi o la nullità di essa.

Erra dunque, la società attrice, allorquando pretende di riversare l’onere della prova relativa alla documentazione del contratto sulla banca.

Irrilevante altresì, a parere della Suprema Corte, la deduzione svolta in ricorso dalla società correntista volta a far valere il criterio della c.d. vicinanza della prova.

Ciò perché, se è vero da un lato che la ripartizione dell’onere della prova deve tenere conto anche del principio, riconducibile all’art. 24 Cost., per cui non è ammissibile rendere impossibile o troppo difficoltoso l’esercizio dell’agire in giudizio, è pur vero dall’altro che tale criterio non può essere però invocato ove ciascuna delle parti acquisisca la disponibilità della prova (documentale) si cui si dibatta (il che accade, almeno di regola, nel caso di stipula di contratti bancari). Per altro, precisa il Collegio, la mancata conservazione dello scritto trova rimedio nell’art. 2724 c.c., n. 3, che ammette la prova testimoniale ove lo stipulante abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

Il principio dell’irrinunciabilità della produzione del contratto non sarebbe eludibile, parrebbe, nemmeno in caso di mancata evasione della banca della richiesta ex art. 119 TUB avanzata ante causam. Infatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione quanto alla contestata esistenza dell’obbligo, da parte della banca, di ottemperare alla richiesta di ostensione di un documento che risaliva a più di dieci anni prima , ciò che rileva, nella presente sede, è che la ricorrente non abbia offerto, nel corso del procedimento, la prova di cui era onerata.

Ora, al lettore non saranno di certo sfuggite, tra le altre, Cass. Civ. n. 33321 del 21.12.2018, Cass. Civ. n. 30822 del 28.11.2018, Cass. Civ. n. 12845 del 23.05.2018, che già confermavano gli approdi che precedono ma che, forse, si soffermavano esplicitamente solo sulla produzione degli estratti conto. L’arresto in commento ha il pregio di chiarire definitivamente, se ve ne fosse bisogno, che ai fini della dimostrazione dell’assenza della causa debendi, l’attore deve altresì procedere alla produzione del contratto.

Cass., Sez. VI, Ord., 13 dicembre 2019, n. 33009

03/05/20

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