16/06/18

IMU un caso particolare, ma piuttosto comune, riguarda l'ipotesi del cambio di residenza in corso d'anno.

Il prossimo 18 giugno scade il termine per il pagamento del primo acconto dell'IMU e TASI 2018. Un caso particolare, ma piuttosto comune, riguarda l'ipotesi del cambio di residenza in corso d'anno. In applicazione del principio generale che stabilisce che l’imposta sia dovuta su base mensile, nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria residenza nel corso dell’anno in un altro immobile, l’obbligo di pagamento, ovvero l’esenzione, debbono essere rapportati rispettivamente ai mesi nei quali sono presenti i requisiti che servono a definire l’abitazione principale ossia, la contemporanea presenza di residenza anagrafica e effettivo utilizzo dell’immobile.
Se invece tra la vendita della vecchia abitazione e il trasferimento nella nuova è intercorso un periodo di tempo nel quale il nuovo immobile è rimasto a disposizione, vale a dire non abitato, ad esempio per l’esigenza di effettuare lavori di ristrutturazione, per questi mesi sarà obbligatorio il pagamento dell’IMU con l’aliquota prevista per le seconde case da parte del proprio Comune. Solo dal momento dell’utilizzo effettivo, accompagnato ovviamente dal cambio di residenza, sarà possibile l’esenzione.
Vediamo di seguito due esempi:
1 - Abitazione acquistata il 12 gennaio come prima casa.
Lavori di ristrutturazione in corso e trasferimento di residenza dal 20 aprile.
Il proprietario pagherà
  • IMU e TASI per i primi quattro mesi dell’anno
  • avrà l’esenzione dalle imposte da maggio in poi.
     
2 - Prima casa abitata dal proprietario per il periodo gennaio-febbraio.
A marzo trasferimento in altre regione per motivi di lavoro.Sull’immobile niente IMU e TASI per i primi due mesi dell’anno ma sono dovute entrambe le imposte da marzo in poi.
Attenzione
In caso di cambio di residenza ai fini delle imposte si deve far riferimento alla data di presentazione della domanda. I caso di esito positivo dell’accertamento da parte dei vigili urbani, infatti, la data di decorrenza dell’iscrizione anagrafica sarà quella in cui è stata presentata la richiesta allo sportello comunale.

15/06/18

Poteri di controllo limitati per il socio accomandante

Poteri di controllo limitati per il socio accomandante

Nelle società in accomandita semplice il controllo del socio accomandante si materializza nel diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza. Non sussiste, invece, alcun diritto del socio di capitale di accedere integralmente alla documentazione sociale.
Lo ha stabilito la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma, sedicesima sezione civile, con un’ordinanza del 13 febbraio 2018.
La decisione trae origine dal reclamo proposto da una Sas e dal suo socio accomandatario avverso un’ordinanza del Tribunale resa in data 30 agosto 2017, nella quale il Giudice di prime cure aveva riconosciuto al socio accomandante il diritto di consultare i libri e gli altri documenti sociali al fine di far valere il proprio potere di ispezione e controllo.
Ciò in ragione del fatto che l’articolo 2320 cod. civ. prevede un diritto del socio da considerarsi, analogamente a quello sancito dall’articolo 2476, comma 2, cod. civ. in favore dei soci di società a responsabilità limitata, di natura potestativa e che funge da necessario contraltare alla mancanza di poteri gestori dell’accomandante.
Il Collegio d’Appello ha stravolto la decisione di primo grado attraverso una completa rivalutazione della fattispecie. Viene, infatti, ritenuta fallace l’equiparazione tra il diritto di controllo spettante all’accomandante ai sensi dell’articolo 2320 cod. civ. e il diritto di controllo spettante al socio di una Srl ex articolo 2476 cod. civ..
Ciò in quanto l’articolo 2320, comma 3, cod. civ. si limita a prevedere, con carattere di inderogabilità, che i soci accomandanti hanno il diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e –solo dopo aver avuto tale comunicazione – di controllarne l’esattezza, a tal fine – e solo a tal fine – potendo consultare i libri e gli altri documenti della società. Quindi, il divieto di immissione nella gestione degli accomandanti è stato contemperato con siffatto potere di controllo.
Conforme a tale indirizzo è la giurisprudenza, la quale in passato (Cassazione, sentenza n. 376/1996) ha stabilito che, sebbene il diritto agli utili sorge solo in base alla regolare approvazione del bilancio, l’approvazione del bilancio è atto che spetta istituzionalmente ai soci accomandatari. Gli accomandanti possono solo impugnare il bilancio provocando un sindacato di legittimità dello stesso, ma un sindacato inteso come rispondenza del documento contabile alle operazioni sociali.
Inoltre, ha affermato l’ordinanza in commento, “i poteri riconosciuti all’accomandante non possono configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’articolo 2261 cod. civ. per i soci della società in nome collettivo, trattandosi di un sindacato che, da una parte, verte non già sull’amministrazione, ma sulla esattezza dei dati esposti in bilancio e, dall’altra, è consentito solo al termine dell’esercizio sociale. In questa prospettiva, deve anche concludersi che gli accomandanti non hanno il diritto di avere dagli amministratori notizia circa la gestione dell’impresa sociale e nemmeno il diritto di consultare i libri ed i documenti nel corso dell’esercizio”.
In conclusione, alla luce di tutto ciò, il Tribunale ha ritenuto che non sussista un diritto del socio accomandante di accedere integralmente alla documentazione sociale.
Fonte:
ecnews

09/06/18

Provvedimento AdE su ripartizione competenze uffici

Con il Provvedimento del 31 maggio 2018 n. 109929, ha definito la ripartizione delle competenze tra la Divisione contribuenti e la Direzione centrale Coordinamento normativo (DCCN) rispetto alla trattazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica.
In sostanza viene assegnata:
  • una “specifica” competenza alla DCCN rispetto agli interpelli e alle richieste di consulenza giuridica relativi a norme “di recente introduzione”, cioè entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza,
  • mentre rimane invariata la competenza, per così dire “generale”, della Divisione contribuenti (e delle Direzioni regionali) rispetto alle richieste di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle attribuite alla DCCN.
La nuova articolazione interna degli uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate, ha reso necessario tale provvedimento che, alla luce delle novità relative al riassetto organizzativo, prevede quanto segue:
  • La Divisione Contribuenti e le Direzioni Centrali in cui la stessa si articola sono competenti per le istanze di interpello relative:
    • allo Statuto dei diritti del contribuente (di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212),
    • al Testo Unico delle imposte sui redditi (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, di cui all’articolo 24-bis, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
    • nonché di quelle presentate dai soggetti che accedono al regime di adempimento collaborativo (ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128), salvo quanto disposto dal punto successivo.
  • La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di interpello che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, di cui all’articolo 11, commi 1 e 2 dello Statuto
  • La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (DCCN) è competente per le istanze di consulenza giuridica presentate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria, dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza. E' competente per le istanze di consulenza giuridica presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico che hanno ad oggetto disposizioni normative che siano entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza.
    Tali istanze di consulenza giuridica, redatte in carta libera e non soggette al pagamento dell’imposta di bollo, sono presentate alla Divisione Contribuenti mediante consegna a mano, spedizione con plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata all’indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it.
  • Resta fermo quanto previsto dal provvedimento n. 27 del 4 gennaio 2016 in relazione alla competenza, alla ricezione e trattazione delle istanze di interpello da parte delle Direzioni Regionali
    • dai provvedimenti prot. n. 54237 del 14 aprile 2016 relativo alle istanze dei soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo,
    • dal provvedimento prot. n. 77220 del 20 maggio 2016 relativo alle istanze di interpello sui nuovi investimenti
    • dal provvedimento prot. n. 47060 dell’8 marzo 2017 relativo alle istanze delle persone fisiche che intendono optare per il regime dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del TUIR.
Nell’Allegato A del presente provvedimento sono riepilogati gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare le istanze di interpello e di consulenza giuridica.
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Fonte: Agenzia delle Entrate

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