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24/06/21

NOVITA' TERZO SETTORE EX ONLUS, ODV E APS


INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE NOVITA' DEL TERZO SETTORE

Il 2021 avrebbe dovuto essere un anno fondamentale per la piena e completa attuazione della riforma del Terzo settore in atto da diversi anni. Era fissato infatti al 21 aprile il termine ultimo per portare a compimento uno degli strumenti fondamentali previsti: la creazione di un registro nazionale, pubblico e telematico in sostituzione dei registri nazionali e locali delle organizzazioni no profit.

Ad oggi, però, della data di operatività del registro non si hanno ancora notizie e i 359.574 enti no profit interessati continuano a rimanere in un limbo, pieni di dubbi e di incertezze.

È infatti dal 2017 che il settore si muove tra decreti e circolari in uno scenario caratterizzato da complessità e disorganicità normative e amministrative che ostacolano l’operatività completa della riforma.

A complicare il quadro ci si è messa anche l’emergenza epidemiologica, per cui è stata prevista un’ulteriore proroga della scadenza per adeguare gli statuti degli enti alle novità della riforma.

L’effettiva entrata in vigore della riforma porterà conseguenze rivoluzionarie nel campo del no profit, ma purtroppo non ci sono ancora date certe. Non resta che armarsi di tanta pazienza e attendere.

Terzo settore: cos’è

Il Terzo settore viene chiamato così perché rappresenta una sfera diversa da quella dello Stato e della pubblica amministrazione (primo settore) e da quella del mercato e delle imprese (secondo settore).

Secondo quanto definito nella legge delega 106/2016, fanno parte del Terzo settore gli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Terzo settore: gli enti che ne fanno parte

Secondo il D. Lgs. 117/2017, vengono definiti Enti del Terzo settore (ETS):

le organizzazioni di volontariato (ODV);

le associazioni di promozione sociale (APS);

le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; gli enti filantropici.

Non fanno parte invece del Terzo settore:

le amministrazioni pubbliche ex art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001;

le formazioni e le associazioni politiche;

i sindacati;

le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;

le associazioni di datori di lavoro.

La riforma del Terzo settore: cosa prevede

Il Terzo settore sta vivendo un lungo periodo di transizione a causa di una riforma che non ha ancora concluso il suo percorso di applicazione. La normativa è sempre stata caratterizzata da molteplici registri nazionali e locali e da una serie di regimi fiscali diversi stratificatisi negli anni. A mettere un po’ d’ordine ci ha pensato il D. Lgs. 117/2017, cosiddetto Codice del Terzo settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017, che ha disciplinato in maniera dettagliata il mondo del Terzo settore, delineando un nuovo scenario organizzativo, gestionale, normativo e fiscale.

Si tratta del decreto legislativo più corposo (104 articoli) tra i cinque emanati dopo la legge delega 106/2016, che abroga diverse normative, tra cui due leggi storiche come quella sul volontariato (266/91) e quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della legge sulle ONLUS (460/97).

Due sono le grandi novità introdotte dal decreto: cambiano le tipologie di associazioni e si inserisce il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il decreto raggruppa in un unico testo tutte le tipologie di enti che da questo momento in poi vengono definiti enti del Terzo settore, ETS. Per entrare a far parte di questa categoria bisogna essere associazioni, fondazioni o altro ente di carattere privato, non perseguire scopo di lucro bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgere una o più attività di interesse generale, essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Con la riforma, dunque, la qualifica di ONLUS, abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, scompare. Le organizzazioni che compaiono nell’Anagrafe delle ONLUS possono entrare a far parte del RUNTS, dopo aver adeguato lo statuto alle novità scegliendo una delle tre opzioni possibili (ODV, organizzazione di volontariato; APS, associazione di promozione sociale; altro ente tra quelli previsti dall’art. 4 del decreto) o continuare a operare come enti non commerciali, rinunciando ai benefici fiscali previsti dal RUNTS.

Il decreto prescrive l’obbligo per gli enti del Terzo settore di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. L’iscrizione nel RUNTS dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il Terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento a favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale.

Inoltre, il Codice istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV); prevede il “social bonus” per chi effettua erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata; introduce l’obbligo di redazione del bilancio per tutti gli enti; disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro Unico Nazionale.

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore rappresenta il pilastro della riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione mira a superare il sistema di registrazione degli enti, caratterizzato da una molteplicità di registri la cui gestione è affidata alle Regioni e alle Province autonome.

In esso confluiscono tutti gli enti no profit tutelati dal legislatore e legittimati ad accedere ai benefici fiscali, sociali ed economici previsti dalla normativa.

Il Registro è istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ma sarà gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Conterrà informazioni omogenee e predefinite, riguardanti ogni associazione a esso iscritta. Sarà pubblico e le informazioni saranno rese accessibili a tutti gli interessati in modalità telematica.

Il registro svolge anche una funzione di trasparenza e di certezza del diritto, specie riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli ETS (Enti Terzo Settore) stessi.

L’iscrizione al Registro è facoltativa, ma solo se si è iscritti ci si può qualificare come enti del Terzo settore e fruire delle agevolazioni finanziarie, fiscali e di rapporto con gli enti pubblici previste dalla normativa del settore.

Le ODV e le APS iscritte nei relativi registri passano automaticamente nel RUNTS. 

Le ONLUS invece, essendo stata abrogata la normativa di riferimento, dovranno scegliere in quale sezione del RUNTS collocarsi, anche se gli effetti dell’abrogazione si produrranno solo in seguito all’autorizzazione della Commissione europea.

Le ODV, le APS e le ONLUS che hanno intenzione di entrare a far parte del Terzo settore dovranno verificare l’adeguatezza del proprio statuto e apportare le relative modifiche per renderlo conforme alla disciplina del Codice.

Di norma, queste modifiche dovrebbero essere effettuate con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria. In più è stata concessa la possibilità di approvare le disposizioni inderogabili avvalendosi di una procedura agevolata, che permette di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

In base al Codice del Terzo settore, il termine ultimo per l’adeguamento dello statuto sarebbe dovuto cadere a febbraio 2019, rinviato negli ultimi anni da varie proroghe fino all’ultima prevista dal Decreto Semplificazioni (D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 31.05.2021) che ha fissato la nuova scadenza al 31 maggio 2022.

Fino a quando non diventerà definitivamente operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continueranno ad essere applicate le norme previste per le diverse tipologie di associazioni e i relativi Registri di iscrizione.

Il Codice del 2017 aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019 ma in considerazione del periodo emergenziale sono state previste diverse proroghe. Un passo avanti è stato fatto con il decreto del Ministero del Lavoro del 15 settembre 2020 che ha istituito il RUNTS e ha definito le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti e le regole per la predisposizione, le modalità di tenuta e conservazione del registro e i criteri relativi alla trasmigrazione delle ODV e delle APS.

Il decreto del 2020 ha concesso alle Regioni sei mesi di tempo per mettere a punto la piattaforma informatica del RUNTS, scaduti lo scorso 21 aprile. Successivamente all'art. 101, comma 2, del codice del terzo settore di cui al dlgs 117/17 le parole 31 maggio 2021 sono state sostituite dalle seguenti 31 maggio 2022.

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