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23/06/12



Articolo 35 (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464) art. 3-bis aggiunto dalla L. 44/2012 (Accertamento dell'accisa sulla birra)
1 Ai fini dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto, espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.
2 Per il controllo della produzione sono installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato dall'ufficio tecnico di finanza.
3 Il condizionamento della birra può essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, fabbriche di birra.
3-bis Fatta salva, su motivata richiesta del depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche con produzione annua non superiore  ai 10.000 ettroliti l’accertamento del prodotto finito viene effettuato immediatamente a monte del condizionamento, sulla base  di appositi misuratori direttamente dall’esercente dell’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta.  Non si applicanole disposizioni dei commi 5 e 6, lettere b) e c).
Il comma 3-bis è stato aggiunto dall’art. 2, comma 11, DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrre dal 2/3/2012
4 Per le fabbriche che hanno una potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali anticipate.
5 Non si considerano avverati i presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6 Sono ammesse le seguenti tolleranze: a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati.
7 Per gli imballaggi preconfezionati che presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento, oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento dell'imposta, indicate all'art. 43 (16/a).

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