Oggetto:
COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE INTERESSATE PER ADERIRE AL DECRETO LEGISLATIVO
231/01 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo
8 giugno 2001 n. 231 “Codice Etico”)
In attuazione
della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8
giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito
denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il legislatore
ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di
responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da
qualche tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles
del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta
alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o
degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta
alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e
internazionali.
Il Decreto,
recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità
giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giurisprudenziale italiano un regime
di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come,
associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente
elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:
• da persone
fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, e da persone fisiche che esercitino, anche,
di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;
• da persone
fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati.
La responsabilità
dell’Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha
commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità
amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti
penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla
commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più
gravose per l’Ente sono rappresentate dalle misure d'interdizione, quali la
sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività,
l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di
pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in
riguardo a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non
proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.
Scopo del modello
è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e
d'illeciti con la finalità di determinare in tutti quelli che operano in nome
dell’azienda la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti
scorretti, in sanzioni penali e amministrative.
Con riferimento
all'argomento individuato dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali
sviluppati nella definizione del modello possono essere così brevemente
riassunti: - mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili”; oppure
di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di
cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; - scissione dei
rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali norme
attuative degli illeciti; - valutazione del sistema di controlli preventivi
alla commissione d'illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle
misure previste attraverso un modello studiato.
Il modello è un
sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e
il controllo delle decisioni dell’Ente sui rischi/reati da prevenire, formato
dai seguenti “strumenti”:
1. Un Codice
Etico (che fissa le linee di orientamento generali);
2. La “Parte
Speciale” del presente modello predisposta per le diverse tipologie di reato
applicabili all’Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto,
possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;
3. Un sistema di
procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le norme per assumere
e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal
Decreto, e volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in
dette aree;
4. Un sistema di
deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente
rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle
decisioni; in tal senso nuovi documenti aziendali fondamentali che
rappresentano riferimento per il modello è: - L’Organigramma.
Con riferimento
al principio del codice etico di cui al primo punto, costituiscono
specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza,
correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative
e il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto a osservare.
Il codice
etico è pertanto un insieme di principi e linee guida che sono pensate per
ispirare l’attività dell’ente e orientare il comportamento non solo dei suoi
dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l’ente entra in contatto nel
corso della sua attività, con l’obiettivo di fà sì che a efficienza e
affidabilità si accompagni anche una condotta etica.
Tutto quanto
sopra contribuisce, in caso di reati, ad attutire gli stessi se vi è una mappa
delle attività sensibili e con la medesima l’amministratore o consiglio di
amministrazione conferisce a un professionista ad hoc l’incarico di assumere le
funzioni di organo di controllo; è denominato Organismo di Vigilanza,
con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e
sull’aggiornamento del modello stesso, e di curare la predisposizione delle
procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.
Se avete la
disponibilità di ascoltare le nostre proposte, siamo a disposizione per
illustrarvi come si applica il nostro lavoro alle società, attraverso la nomina
di un consulente, e in questo caso dottore commercialista, che possa coordinare
tale incarico istituendo un organismo di vigilanza.
Nella speranza di
aver adeguatamente illustrato come avviene questo lavoro e in attesa di un
vostro cortese cenno di riscontro, invio i miei migliori saluti.
Roma, Marzo 2021 Marco Ruggeri