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04/03/21

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE INTERESSATE PER ADERIRE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Codice Etico”)

 

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da qualche tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giurisprudenziale italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, e da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’Ente sono rappresentate dalle misure d'interdizione, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in riguardo a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e d'illeciti con la finalità di determinare in tutti quelli che operano in nome dell’azienda la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali e amministrative.

Con riferimento all'argomento individuato dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del modello possono essere così brevemente riassunti: - mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili”; oppure di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; - scissione dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali norme attuative degli illeciti; - valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione d'illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste attraverso un modello studiato.

Il modello è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni dell’Ente sui rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. Un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali);

2. La “Parte Speciale” del presente modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all’Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto, possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

3. Un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le norme per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, e volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;

4. Un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni; in tal senso nuovi documenti aziendali fondamentali che rappresentano riferimento per il modello è: - L’Organigramma.

Con riferimento al principio del codice etico di cui al primo punto, costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto a osservare.

Il codice etico è pertanto un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare l’attività dell’ente e orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l’ente entra in contatto nel corso della sua attività, con l’obiettivo di fà sì che a efficienza e affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

Tutto quanto sopra contribuisce, in caso di reati, ad attutire gli stessi se vi è una mappa delle attività sensibili e con la medesima l’amministratore o consiglio di amministrazione conferisce a un professionista ad hoc l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo; è denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello stesso, e di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Se avete la disponibilità di ascoltare le nostre proposte, siamo a disposizione per illustrarvi come si applica il nostro lavoro alle società, attraverso la nomina di un consulente, e in questo caso dottore commercialista, che possa coordinare tale incarico istituendo un organismo di vigilanza.

Nella speranza di aver adeguatamente illustrato come avviene questo lavoro e in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, invio i miei migliori saluti.

Roma, Marzo 2021                                                                               Marco Ruggeri

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