25/05/18

Privacy: dal 25 maggio 2018 in vigore il GDPR guida registro dei trattamenti

Parte oggi l'obbligo di adeguamento al Regolamento Europeo sulla Privacy. Il Regolamento entra in vigore anche in assenza delle norme di coordinamento del legislatore italiano che non ha pubblicato in tempo il decreto legislativo già approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 21 marzo.
Oggi prendiamo in esame il registro dei trattamenti che pur non essendo sempre obbligatorio è sempre consigliato perchè rappresenta il documento che comprova tutte le misure che si sono prese per la protezione dei dati personali gestiti.
Il registro delle attività di trattamento è previsto dall'art. 30  del Regolamento Europeo che lo rende obbligatorio per le imprese o organizzazioni con piu' di 250 dipendenti e in tutti i casi in cui il trattamento dei dati personali  presenta un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato, o includa il trattamento di categorie particolari di dati  personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché vengono trattati dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona (art. 9 c.1) o dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
Il registro dei trattamenti deve essere tenuto dal ogni titolare del trattamento o dal suo rappresentanteper registrare tutte le attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.
Il registro deve contenere tutte le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
f ) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative.
I registri dei trattamenti sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico e devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo.

da: fiscoetasse

19/05/18

Holding neocostituita: tassazione di gruppo consentita

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Consolidato fiscale dopo riorganizzazione del gruppo: le Entrate spiegano quando non si ha abuso ed è lecito anche per la holding neocostituita. Chiarimenti sulla tassazione di gruppo con la Risoluzione 40/E del 17 maggio 2018, contenente le risposte a due differenti interpelli. Nel documento di prassi, è stato analizzato il caso di Alfa Srl, Beta SpA, Gamma Srl e Delta Srl, società costituenti il “Gruppo”, che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali e solo Delta Srl ha un esercizio non coincidente con l’anno solare che termina il 30 giugno di ogni anno. Le quote del capitale sociale di Alfa Srl (“Holding”), di Beta SpA, di Gamma Srl e di Delta Srl sono interamente detenute da persone fisiche, appartenenti al medesimo nucleo familiare. L’istante fa presente che è stata decisa una riorganizzazione del Gruppo, con la costituzione, nel mese di giugno 2017, della società Alfa Srl destinata a svolgere il ruolo di capogruppo e alla quale verrà conferito dagli attuali soci, entro il 31 dicembre 2017, l’intero capitale sociale di Beta SpA, Gamma Srl. e Delta Srl. L'istante con due interpelli differenti ha chiesto:
  • se è possibile per la holding neocostituita optare per la tassazione di gruppo comprendendo tutte le società (fra cui Delta che ha un esercizio sociale non coincidente)
  • se si realizza un indebito vantaggio fiscale che crei abuso.
Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che ai sensi dell’articolo 117, comma 1, del TUIR l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo esige, a pena di inammissibilità, che il soggetto controllante possegga nelle società che intende consolidare una partecipazione che sia espressiva di un rapporto di “controllo rilevante”. L’articolo 120, comma 2, del TUIR, prevede, che il requisito del controllo rilevante deve sussistere ininterrottamente sin dal periodo d’imposta per il quale la controllante e la controllata optano per il consolidato.
Un’eccezione a tale regola è prevista dall’articolo 2 del Dm 9 giugno 2004, che consente alle società neocostituite di optare, a partire dall’esercizio di costituzione, in qualità di consolidate, per il regime della tassazione di gruppo. Ciò, naturalmente, a condizione che
  • la loro costituzione intervenga entro il termine utile per esercitare l’opzione [ossia, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione]
  • risultino rispettate le altre condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
La circolare delle Entrate n. 40/E del 26 settembre 2016 ha chiarito che il legislatore reputa sufficiente la sussistenza del requisito del controllo rilevante a partire dall’inizio del loro esercizio, senza guardare invece all’inizio dell’esercizio della controllante.
Nella fattispecie in esame la Holding potrà immediatamente consolidare i soli risultati fiscali prodotti dalla controllata durante un periodo d’imposta (1° luglio 2017 – 31 dicembre 2017) “interamente controllato” dalla stessa e che si chiuderà nel rispetto del requisito dell’ “identità dell’esercizio sociale”, nella stessa data in cui è prevista la chiusura del periodo d’imposta della controllante. Pertanto la tassazione consolidata facente capo alla Holding includerà:
  • i redditi relativi al periodo d’imposta della Holding compreso tra la data di costituzione della Holding e il 31 dicembre 2017,
  • i redditi relativi al periodo d’imposta di Delta S.r.l. che va dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017.
La Holding dovrà comunicare l’opzione per il consolidato fiscale all’Agenzia delle Entrate mediante il Modello “Comunicazioni per i Regimi di Tonnage Tax, Consolidato, Trasparenza e per l’Opzione IRAP” (trattandosi di società nel primo anno di attività) entro il termine di presentazione del Modello Redditi SC.
In merito al quesito antiabuso affinché un’operazione possa essere considerata abusiva l’Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:
  1. la realizzazione di un vantaggio fiscale “indebito”, costituito da “benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario”;
  2. l’assenza di “sostanza economica” dell’operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in “fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali”;
  3. l’essenzialità del conseguimento di un “vantaggio fiscale”.
L’assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell’abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Con riferimento alla riorganizzazione del Gruppo sopra descritta, ai fini del conseguente accesso da parte della Holding e delle sue controllate al regime della tassazione di gruppo, non si riscontra alcun indebito risparmio di imposta

04/05/18

SPESOMETRO 2018

Il mio sito ufficiale è  www.marcoruggericommercialista.eu

Terminata la campagna di trasmissione dei dati 2017, è ora di iniziare a pensare a quella relativa allo Spesometro 2018.
Anche per il 2018, secondo quanto stabilito dall’art. 1-ter, comma 2, lett. a) del Collegato fiscale DL 148/2017, è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi:
  • alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
  • o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti e professioni,
  • alla data e al numero della fattura,
  • alla base imponibile,
  • all’aliquota applicata
  • e all’imposta
  • nonché alla tipologia dell’operazione, ai fini dell’IVA, qualora la stessa non sia indicata in fattura.

Ma come fare per esercitare l’opzione per lo spesometro semestrale?

Ad oggi non ci sono stati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle modalità di esercizio dell’opzione semestrale, mancando quindi specifiche istruzioni in merito, dovrebbe essere considerato valido il comportamento concludente.
Basterebbe quindi omettere l’invio dello spesometro del 1° trimestre 2018 e del terzo, e trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute in due scadenze, ovvero quella relativa al primo semestre 2018 entro il 1° ottobre 2018 e quella del secondo semestre, entro il 28 febbraio 2019.
Con riferimento al 2018, a seconda della scelta del contribuente, dovranno quindi essere osservati i seguenti termini:
  • è possibile inviare la comunicazione dati delle fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento nonchè delle bollette doganali e delle note di variazione, con cadenza trimestrale entro il 31 maggio 2018, 1° ottobre 2018, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019;
  • è possibile l’invio, con carattere semestrale, previa opzione rispettivamente entro il 1° ottobre 2018 e il 28 febbraio 2019.
Riepilogando, avremo le seguenti scadenze a seconda della scelta da parte del contribuente di effettuare l'invio trimestrale o semestrale
Scadenze Spesometro trimestrale 2018
Periodo 2018
Scadenze a periodicità trimestrale
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
1° trimestre
31.05.2018
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
2° trimestre
01.10.2018
(il 30 settembre è una domenica)
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
3° trimestre
30.11.2018
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
4° trimestre
28.02.2019
Scadenze Spesometro semestrale su opzione 2018
Periodo 2018
Scadenze a periodicità trimestrale
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
1° semestre di riferimento 1° gennaio - 30 giugno
01.10.2018
(il 30 settembre è una domenica)
Fatture emesse
Fatture ricevute bollette doganali note di variazione
2° semestre di riferimento 1° luglio – 31 dicembre
28.02.2019
Con l’avvicinarsi della prima scadenza del 31 maggio, restiamo in ogni caso in attesa di istruzioni da parte dell’Agenzia.
Ricordiamo infine che dal 1° gennaio 2019, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, con l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica tra privati, lo spesometro verrà abolito.







da: fiscoetasse

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