29/07/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE - 27 LUGLIO 2022 - IVA al 22% per i corsi di nuoto dell'associazione sportiva dilettantistica

IVA al 22% per i corsi di nuoto dell'associazione sportiva dilettantistica

I corsi di nuoto impartiti dall'associazione sportiva dilettantistica, prevalentemente a bambini, non sono riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto - ferma restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza - risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario". Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022. Ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

Con la risposta a interpello n. 393 del 27 luglio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento IVA applicabile ai corsi di nuoto impartiti da un'associazione sportiva dilettantistica.

L'art. 132, paragrafo 1, della direttiva n. 2006/112/CE elenca tra le operazioni che gli Stati membri possono esentare dell'IVA, alla lettera i), l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

La successiva lettera j) del medesimo articolo dispone che sono esenti dall'IVA anche le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico e universitario.

In virtù dell'art. 132 della direttiva, gli Stati membri possono esentare dall'IVA le operazioni educative dell'infanzia e della gioventù e di insegnamento scolastico o universitario, ivi compresa la formazione o la riqualificazione professionale, sempre che le stesse siano effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

Sul piano interno l'art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972 prevede l'esenzione dall'IVA per le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

La disposizione appena citata, dunque, coerentemente con quanto previsto dall'art. 132 della direttiva, subordina l'applicazione dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

- devono essere di natura educativa dell'infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

- devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al presupposto soggettivo, come chiarito dalla prassi alla terminologia contenuta nella disposizione "istituti o scuole" deve essere attribuito un "valore meramente descrittivo", in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un'indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione.

Inoltre, l'esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un'amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l'organismo intende realizzare.

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, "la nozione di insegnamento scolastico o universitario" include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell'Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale.

Di conseguenza, la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Relativamente alle lezioni di guida impartite da una scuola guida, i medesimi giudici unionali hanno statuito, tra l'altro, che l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

In merito alla nozione di formazione professionale, l'art. 44 del regolamento UE di esecuzione 282/2011, recante disposizioni di applicazione della citata direttiva 2006/112/CE, dispone che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono le prestazioni didattiche direttamente relative a un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l'aggiornamento professionale.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate aveva già sottolineato, con la risposta a interpello n. 162 del 1° giugno 2020, che, in merito alle lezioni di volo impartite da una scuola di volo per piloti in ambito civile e commerciale, al pari dell'insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all'ottenimento della licenza di pilota commerciale e quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota.

Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell'ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell'attività di pilota.

Diversamente, l'insegnamento finalizzato all'ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo, va considerato di tipo specialistico, come tale imponibile IVA con aliquota ordinaria.

Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE, è necessario accertare se l'insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell'ambito della nozione di "insegnamento scolastico o universitario", contenuta nella richiamata disposizione di cui all'articolo 132 della citata direttiva 2006/112/CE e, di conseguenza, possa ritenersi applicabile la citata disposizione esentativa di cui all'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

Al riguardo, la Corte di Giustizia, nella sentenza C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l'altro, che l'insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all'apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un'indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario.

In sostanza, la sentenza ribadisce quanto già precisato in materia di insegnamento della guida automobilistica e della vela, ovvero che la locuzione "insegnamento scolastico o universitario" di cui al richiamato articolo 132 della suddetta direttiva, ai fini del regime IVA, deve riferirsi a un sistema integrato di conoscenze e competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti e, conseguentemente, la nozione di insegnamento scolastico o universitario , ai sensi dell'articolo 132, paragrafo1, lettere i) e j) della direttiva 2006/112 deve essere interpretata nel senso che essa non comprende l'insegnamento del nuoto impartito da una scuola di nuoto.

Peraltro, i corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell'accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.

Ne consegue che i corsi di nuoto impartiti dall'ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell'ambito dell'esenzione dall'IVA, in quanto, fermo restando l'eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione "di insegnamento scolastico o universitario", come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l'IVA nella misura ordinaria del 22%.

(da Ipsoa)

26/07/22

OGGETTO: Bonus carburante – Articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21

Bonus Carburante 



Al fine di contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti, l’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, prevede, soltanto per il periodo d’imposta 2022, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli

analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR3, per un ammontare massimo di euro 200 per lavoratore.

1. Ambito soggettivo

L’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 individua le specifiche caratteristiche per connotare

il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti interessati al beneficio ivi previsto.

Per quanto attiene al datore di lavoro, l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per

favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private». Successivamente, in

sede di conversione del predetto decreto-legge, è stata sostituita la locuzione «aziende

private» con «datori di lavoro privati».

Al riguardo, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere

eccezionale, si ritiene che il richiamo ai «datori di lavoro privati» sia da intendersi riferito ai

datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella

circolare 15 giugno 2016, n. 28/E.

Sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in

esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, in virtù del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le

amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le




1 Ai sensi del quale «Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro

privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla

formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117.

3 Secondo cui, nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro dipendente, «Ai fini della determinazione in denaro

dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari

indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del

valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda

e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al

grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo

non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000 (euro 258,23, n.d.r.); se il predetto valore è superiore al citato limite,

lo stesso concorre interamente a formare il reddito».

4

istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le

Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le

istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

(ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione

organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad

applicarsi anche al CONI».

Coerentemente, gli enti pubblici economici, che non rientrano tra le amministrazioni

pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si considerano,

nel caso di specie, rientranti nel settore privato.

Dato il tenore letterale della disposizione in esame, che richiama, come detto, i «datori

di lavoro privati», rientrano nell’ambito di applicazione della norma, tra gli altri, anche i

soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che

dispongano di propri lavoratori dipendenti.

In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina,

la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone

alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato che la norma si riferisce genericamente ai «lavoratori dipendenti»,

si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola,

rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Al riguardo, si osserva che l’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022, secondo cui il buono

«…non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917», fa riferimento al solo comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non all’intero

articolo 51. Pertanto, vista anche la ratio della norma – volta ad indennizzare i dipendenti di

datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei

carburanti4 – si ritiene che i buoni in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro sin

da subito, nel rispetto dei presupposti e dei limiti normativamente previsti, anche ad personam




4 Nella relazione illustrativa si legge testualmente “nel contesto del caro carburanti”.

5

e senza necessità di preventivi accordi contrattuali5

, sempreché gli stessi non siano erogati in

sostituzione dei premi di risultato. In tale ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante deve

avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)”, ritornando, a tal riguardo, applicabili i

chiarimenti già resi con la circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, nella quale è stato evidenziato

che “L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli

elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali

di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro, come

chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1.)”.

Sempre dal punto di vista soggettivo, con riferimento alla determinazione del reddito

d’impresa, si fa presente che l’articolo 95 del TUIR statuisce che «le spese per prestazioni di

lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle

sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto

dell’articolo 100, comma 1».

Al riguardo, si ritiene che, non rientrando la fattispecie in commento nelle ipotesi di

cui all’articolo 100, comma 16

, del TUIR, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante

in commento sia integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del richiamato

articolo 95 del TUIR, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al

rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

2. Ambito oggettivo e modalità di applicazione

I buoni benzina in esame sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai

propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina,

gasolio, GPL e metano).

Attesa la ratio della norma, riconducibile, come detto, alla volontà del legislatore di

indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti “nel contesto




5 Tale interpretazione deriva dal richiamo del solo comma 3 dell’articolo 51 del TUIR e non anche del comma 2, che,

nell’elencare i “benefit” che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fa riferimento «alla generalità o

a categorie di dipendenti».

6 Ai sensi del quale «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di

dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e

sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese

per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

6

del caro carburanti”, si ritiene che l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di

veicoli elettrici debba rientrare nel beneficio di cui trattasi, anche al fine di non creare

ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli.

Ai fini della tassazione, la norma in commento riconduce i buoni benzina nell’ambito

di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, secondo cui non

concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati

se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23; se il

valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il

reddito.

Con riferimento alla soglia di esenzione di euro 258,23, nella richiamata circolare n.

28/E del 2016 (paragrafo 2.5.1) è stato chiarito che la stessa riguarda le sole erogazioni in

natura, con esclusione di quelle in denaro, per le quali resta applicabile il principio generale

secondo cui qualunque somma percepita dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro

costituisce reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle esclusioni specificamente

previste. La soglia, inoltre, deve essere verificata con riferimento all’insieme dei beni e servizi

di cui il dipendente ha fruito nello stesso periodo d’imposta. Qualora il valore dei beni e

servizi complessivamente erogati nel periodo d’imposta superi il citato limite di euro 258,23,

lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati

risulti superiore al predetto limite, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a

tassazione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Ciò premesso, la relazione illustrativa dell’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 precisa che

il bonus benzina di euro 200, sottoposto comunque alla disciplina dell’articolo 51, comma 3

del TUIR, rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal

medesimo articolo 51, comma 3.

La circostanza che il lavoratore dipendente già usufruisca di altri beni e servizi non

osta, quindi, all’applicazione della disciplina in esame.

Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi

erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore

dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un

7

valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni

benzina).

Per meglio chiarire, si riportano i seguenti due esempi.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni

benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro

300, quest’ultima somma7

sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il

valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200,

l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore

dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo

ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.

Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate

da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21

del 2022 – comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a

favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in

maniera distinta.

Inoltre, considerato che la diposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno

2022, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si

considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12

gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa

allargato).

Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di

lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva

percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il

provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale

del percettore8

.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con

riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi.

In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera

percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale

utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga




7 Poiché ha superato il limite di euro 258,23 stabilito dall’articolo 51, comma 3, del TUIR.

8 Cfr. risoluzione 14 agosto 2020, n. 46/E; circolare 23 dicembre 1997, n. 326.

8

fruito in un momento successivo9

.

Ciò detto, si ritiene che l’esenzione di cui all’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 in

commento trovi applicazione per i buoni o i titoli analoghi assegnati ai dipendenti nel corso

dell’anno 2022 e nei primi 12 giorni dell’anno 2023, indipendentemente dal loro utilizzo in

periodi successivi.

Infine, si osserva che la modalità di erogazione dei buoni benzina segue quella

ordinaria prevista dall’articolo 51, comma 3-bis, del TUIR, secondo cui «Ai fini

dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte

del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo

o elettronico, riportanti un valore nominale».

Al riguardo, l’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali del 25 marzo 2016 statuisce che i beni e servizi rientranti nel campo di applicazione

dell’articolo 51, comma 3, del TUIR possono essere cumulativamente indicati in un unico

documento di legittimazione, purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite

massimo fissato dalla norma di riferimento.

3. Erogazione dei buoni benzina in sostituzione dei premi di risultato

Il buono benzina di cui all’articolo 2 del d.l. n. 21 del 2022 è stato inizialmente

qualificato come erogazione «a titolo gratuito», effettuata dal datore di lavoro al proprio

dipendente. La legge di conversione del medesimo d.l. n. 21 del 2022 ha eliminato la

locuzione «a titolo gratuito» e, di conseguenza, non ha escluso la possibilità che l’erogazione

degli stessi buoni sia effettuata per finalità retributive, qualora compatibile con le disposizioni

in materia.

Si ritiene, quindi, possibile la sostituzione del premio di risultato di cui all’articolo 1,

commi da 182 a 190, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con i buoni benzina in esame, nel

rispetto della normativa ivi prevista.

In particolare, attesa la temporaneità della disciplina in commento (limitata all’anno

2022), al fine di fruire delle disposizioni più favorevoli, si specifica che tali buoni,

“sostitutivi” dei premi di risultato, devono essere erogati nell’anno in corso.

In tal caso, si precisa che restano validi i chiarimenti resi circa l’autonomia




9 Cfr. circolare 29 marzo 2018, n. 5/E.

9

dell’agevolazione in commento rispetto a quella prevista dal citato comma 3 dell’articolo 51

del TUIR. Ne deriva che nel caso in cui il dipendente chieda l’erogazione dei premi di risultato

in buoni benzina, il lavoratore avrà diritto all’esenzione da imposta sia per il paniere di beni

e servizi offerti fino ad un valore di euro 258,23, sia per i predetti buoni benzina per un valore

di euro 200. Resta fermo che, in caso di superamento di ognuno dei predetti limiti, ciascun

importo, per l’intero, sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato.

In merito alle modalità di applicazione della disciplina dei premi di risultato, si rinvia

ai chiarimenti di cui alle circolari 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, nonché

alla risoluzione 22 settembre 2020, n. 55/E.

***

Le direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati

con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle direzioni provinciali e dagli

uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA



24/07/22

Riferimenti usura

Il reato di usura bancaria si configura con il superamento del tasso-soglia (art. 644, comma 1, c.p.) o dimostrando che la banca, pur se non è superato il suddetto limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, si è comunque approfittata di un momento di difficoltà economico-patrimoniale del debitore (art. 644, comma 3, c.p.). Negli atti di citazione è spesso richiesto al giudice di verificare l'esistenza anche di quest'ultima tipologia di usura.

22/07/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 20 LUGLIO 2022 Sismabonus acquisti al 110%: fino a quando si applica

 Sismabonus acquisti al 110%: fino a quando si applica

Il contribuente che sottoscrive il contratto definitivo di compravendita successivamente al 30 giugno 2022 non può applicare il sismabonus acquisti con l'aliquota più elevata del 110%; può, invece, applicare la detrazione con le aliquote del 75 o 85 per cento (a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore), essendo tale disposizione vigente fino al 31 dicembre 2024. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 384 del 20 luglio 2022.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 20 LUGLIO 2022 Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari

 Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari

La risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono due percorsi tra loro alternativi ai fini di operare la variazione IVA in diminuzione, essendo il primo una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, ritenendo l'iniziativa poco proficua. Dunque, il creditore che decide di avviare l'azione esecutiva, rinuncia al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito e deve, quindi, a tal fine attendere l'esito infruttuoso della procedura. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 386 del 20 luglio 2022.


20/07/22

IN GAZZETTA UFFICIALE - Venture capital: condizioni e modalità operative del fondo rotativo

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, il decreto 13 aprile 2022 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale recante le condizioni e le modalità di intervento del Fondo rotativo per operazioni di venture capital nonché le attività e gli obblighi del soggetto gestore del Fondo, le funzioni di controllo del Ministero e la composizione e i compiti del Comitato di indirizzo e rendicontazione. In particolare il decreto prevede l'intervento del Fondo per favorire il processo di internazionalizzazione delle start-up, incluse quelle innovative e delle PMI innovative. Esso può essere effettuato anche senza il co-investimento di Simest o di Finest, mediante la sottoscrizione di partecipazioni o di Strumenti Finanziari o Partecipativi, anche di società estere, o mediante la sottoscrizione di quote o azioni di Fondi di investimento, a valere sulla apposita sezione del Fondo e nei limiti delle risorse assegnate.


DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Decreto Semplificazioni dispone l’abrogazione della disciplina delle perdite sistematiche a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Le esigenze dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, di indirizzare l’attività di controllo verso il contrasto del fenomeno delle imprese in perdita fiscale “sistemica” e verso quelle società che non rispondono a obiettivi di economia imprenditoriale, si piegano quindi di fronte agli effetti economici negativi riconducibili alla pandemia, a vantaggio di tutti quei soggetti realmente operativi ma incapaci di generare redditività. Questi soggetti, a partire dal modello Redditi 2023, non dovranno più preoccuparsi di tutte le limitazioni e penalizzazioni a cui sono solite le società in perdita sistematica.

15/07/22

Concordato semplificato

CONCORDATO SEMPLIFICATO

Quale ulteriore e rilevante elemento di recente novità si conferma l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. L’applicazione di questa nuova tipologia di concordato preventivo, introdotto con il D.L. n. 118/2021 e confermato nel Codice della Crisi, rappresenta una soluzione di natura liquidatoria, quale via d’uscita da quelle situazioni in cui le procedure attuate dall’imprenditore non abbiano dato esiti di tipo negoziale, da attuarsi entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale prodotta dall’esperto indipendente.

Ruolo degli intermediari finanziari e accesso alla composizione negoziata

Si menzionano, infine, l’introduzione di due commi che il Legislatore ha previsto per tutelare la figura dell’imprenditore che voglia accedere alla composizione negoziata della crisi: si tratta del comma quinto dell’art. 16 e del medesimo comma dell’art. 18.

Con riferimento al primo, viene esplicitato il ruolo attivo degli intermediari finanziari, i quali sono invitati a partecipare attivamente alle trattative “in modo attivo e informato”. Viene inoltre affermato che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce, di per sé, una causa di sospensione o revoca degli affidamenti, che può essere disposta solo se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale con apposita comunicazione che ne evidenzi le ragioni. Risulta evidente la volontà di rendere gli istituti di credito parte attiva nel percorso che accompagna l’impresa verso l’uscita dalla crisi, impedendo l’adozione di comportamenti eccessivamente prudenziali che pregiudicherebbero le prospettive di risanamento.



15 LUGLIO 2022 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: cosa cambia con l’entrata in vigore

Fallimento e procedure concorsuali  

Entra definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con gli ultimi interventi normativi il legislatore prevede l’accantonamento del sistema di allerta e rende ancor più centrali le nuove misure idonee e gli assetti che consentono di rilevare tempestivamente la presenza di uno stato di crisi e intervenire ricorrendo al nuovo istituto della composizione negoziata. Con questo sistema diventa ancor più centrale per l’impresa il ruolo di strumenti di programmazione quali il piano industriale e il budget. Altra novità del nuovo Codice è l’impossibilità da parte dei creditori nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione.

Con il D.Lgs. n. 83/2022 è stata confermata la data del 15 luglio 2022 quale momento di definitiva entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (DLgs. n. 14/2019). Con il DLgs. n. 83/2022 il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi. Lo slittamento di quasi due anni dalla data originariamente prevista (15 agosto 2020) per la sua entrata in vigore, principalmente causato dalla crisi provocata dall’emergenza pandemica, ha consentito di allineare il CCII alle modifiche introdotte in sede di attuazione della sopraccitata Direttiva comunitaria del 2019.

Il nuovo Codice, chiedendo all’imprenditore di adottare un approccio preventivo alla gestione della crisi d’impresa, rende pertanto ancor più centrale il ruolo di strumenti di programmazione e programmazione quali il piano industriale e il budget. La disponibilità di documenti di prassi come i Principi per la redazione dei piani di risanamento (recentemente rivisti nella loro seconda edizione) facilita l’operato dell’imprenditore e dell’esperto indipendente che interviene nella Composizione negoziata.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 14 LUGLIO 2022

BUONI PASTO

Il contributo in denaro una tantum corrisposto grazie ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 non è riconducibile ad alcuna ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista per le iniziative di welfare né alle altre ipotesi di esclusione specificamente previste. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 377 del 14 luglio 2022. Il contributo, quindi, al pari delle altre elargizioni in denaro percepite dai dipendenti in relazione al rapporto di lavoro, dovrà concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE e-fattura per tutti gli operatori dal 2024

AdE del 14/7/22

Dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi/compensi, tutti gli operatori saranno tenuti, nel caso, ad emettere fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022, con cui ha specificato che l'estensione in corso d'anno a soggetti prima esclusi (forfetari) ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l'obbligo valga a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro , e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

11/07/22

Cartelle di Pagamento e rate

Cartelle di pagamento: dilazione non documentata fino a 120.000 euro

Per somme iscritte a ruolo fino a 120.000 euro possibile la richiesta di rateizzazione semplificata, senza necessità di documentare la temporanea situazione di difficoltà economica

I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possono ottenere la dilazione di cartelle di pagamento, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a 120.000 euro, semplicemente dichiarando la propria temporanea situazione di difficoltà economica, senza necessità di documentarla.

Lo prevede l'art. 15-bis introdotto in sede di conversione del Decreto Aiuti, che, al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee, modifica l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973, concernente la disciplina generale della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Viene inoltre previsto che, il contribuente decade dal beneficio del piano di rateizzazione, in caso di mancato pagamento di 8 rate (in luogo delle vigenti 5 rate) anche non consecutive. 

In questo situazione il carico non può essere nuovamente rateizzato.

In particolare, in caso di mancato pagamento del numero di rate sopra indicato, nel corso del periodo di rateazione:

il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione

l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto diventa immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione,

il carico non può essere nuovamente rateizzato (mentre ad oggi può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate).


La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti.

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni.

Come fare per richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento

Con la modifica introdotta dal DL Aiuti in sede di conversione in legge, ora per somme iscritte a ruolo di importo uguale o inferiore a 120 mila euro, i contribuenti potranno ottenere la rateizzazione:

direttamente on-line tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata*;

compilando il modello R1 da inviare via pec agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso.

Sarà sufficiente dichiarare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà senza aggiungere alcuna documentazione. 

In questo caso, il contribuente potrà accedere al piano ordinario di dilazione che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti in base alla preferenza espressa.

09/07/22

Versamento delle imposte: prorogare la scadenza al 20 luglio

Quest’anno è ancor più necessario lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40%. Lo ha evidenziato l'ANC con un comunicato stampa del 4 luglio 2022: la richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

Con comunicato stampa del 4 luglio 2022 l'ANC torna a chiedere la proroga dei versamenti.

Anche quest’anno i Commercialisti hanno chiesto lo spostamento delle scadenze di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio, senza la maggiorazione dello 0,40 per cento. Tale richiesta (negli ultimi anni mai disattesa) si è resa quest’anno più che mai necessaria, a fronte dell’enorme ritardo, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nel rilascio degli strumenti tecnici necessari a portare a termine gli adempimenti.

I dati relativi ai modelli delle dichiarazioni precompilate 730 e Redditi PF segnano, infatti, un mese di ritardo rispetto al calendario fiscale; stessa situazione si registra per gli adempimenti relativi agli ISA, il cui applicativo è stato pubblicato il 3 maggio e le cui istruzioni hanno visto la luce solo il 25 del mese.

In tale contesto, occorre sottolineare la mancata uscita, ad oggi, della guida alla dichiarazione dei redditi PF e all’applicazione del visto di conformità, che lo scorso anno era stata rilasciata con la circolare 7/E del 25 giugno 2021.

Quindi contribuenti e professionisti, per poter ottemperare correttamente a quanto il fisco richiede, saranno costretti ad utilizzare la scadenza del 22 agosto, con conseguente maggiorazione da aggiungere agli importi dovuti a titolo di saldo 2021 e di primo acconto 2022.

ANC conclude che, pur non essendo a favore delle proroghe, è necessario che il Ministero dell'Economia e delle finanze rompa questo incomprensibile e ingiustificato silenzio assordante con un gesto di responsabilità, un atto dovuto che sposti il termine al 20 luglio.


DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Superbonus anche per sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari

Gli interventi di sostituzione delle chiusure oscuranti e installazione delle schermature solari sono comunque ammessi al Superbonus, quali interventi "trainati", se eseguiti congiuntamente agli interventi "trainanti" e sempreché assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 369 dell’8 luglio 2022 con cui ha specificato che nel caso in cui la sostituzione delle chiusure oscuranti sia disgiunta dalla sostituzione dei serramenti costituendo, dunque, un intervento autonomo il limite massimo di detrazione ammissibile è pari a 60.000 euro per unità immobiliare.

08/07/22

Il trasferimento di terreni edificabili è soggetto a IVA

Il trasferimento avente ad oggetto terreni edificabili sarà soggetto ad IVA e, in ragione del principio di alternatività IVA/Registro ad imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 365 del 6 luglio 2022 con cui ha specificato che un'area si considera edificabile ancor prima della conclusione dell'iter procedimentale per l'approvazione dello strumento urbanistico generale, purché detto documento di pianificazione urbanistica sia stato adottato dal Comune.

06/07/22

EMENDAMENTI AL DECRETO AIUTI

Compensabili anche i crediti dei professionisti verso la PA.

I crediti dei professionisti maturati verso la Pubblica Amministrazione potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo. La novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti: viene così ampliata la platea di soggetti - titolari di un credito verso la PA, purché non prescritto, certo, liquido ed esigibile - che potranno compensarlo con le somme dovute per carichi affidati all’agente della riscossione e indicati nelle cartelle di pagamento. Per eseguire la compensazione, il credito vantato nei confronti della PA deve essere certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono state svolte le prestazioni.

Un’importante novità arriva in sede di conversione in legge del decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) che introduce anche i crediti derivanti da prestazioni professionali (erogate alla PA) tra quelli compensabili con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

L’art. 20-bis, inserito in fase di conversione del D.L. n. 50/2022, ha modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo anzitutto che - alle attività di somministrazione, forniture e appalti, da cui si generano i crediti poi posti in compensazione - saranno aggiunte anche le prestazioni professionali.

05/07/22

Fondo PMI creative: dal 5 luglio le domande per l’accesso alle agevolazioni

Le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore creativo, dal 5 luglio 2022 possono presentare domanda per accedere alle agevolazioni messe a disposizione dal Fondo PMI creative. Per poter effettuare l’invio, occorrerà digitare il “codice di predisposizione della domanda” generato dalla piattaforma di compilazione, operativa dal 20 giugno scorso. L’accesso è consentito dalle 10.00 alle 17.00 nei giorni feriali, fino a esaurimento fondi. La valutazione prevede la verifica dei requisiti formali e l’esame di merito.

Al via le domande per il Fondo PMI creative. Dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 apre, infatti, lo sportello per l’invio delle domande per la linea di intervento a sostegno dell’avvio, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese dei settori della cultura e dell’arte, della musica e dell’audiovisivo.
Le agevolazioni sono concesse fino a una percentuale massima di copertura delle spese ammissibili pari all’80%, articolata come segue:
- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili nella forma del contributo a fondo perduto;
- una quota massima pari al 40% delle spese ammissibili, sotto forma di finanziamento a tasso zero, della durata massima di 10 anni.
Le imprese creative che si qualificano come start-up innovative o come PMI innovative possono richiedere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto a fronte di investimenti nel relativo capitale di rischio, attuato da investitori terzi. Il finanziamento agevolato è convertibile in contributo a fondo perduto per un importo pari al 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, fino alla misura massima del 50% del finanziamento concesso.
Sono finanziabili i progetti di importo non superiore a 500.000 euro, al netto di IVA, da realizzare entro 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione dell’agevolazione.

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