08/09/16

NON PAGANO L'IRAP I SEGUENTI SOGGETTI>>>>SEGUE

Non paga l’Irap il promotore finanziario se la sua attività viene svolta senza l’utilizzo di una struttura di mezzi e/o lavoro altrui tale da costituire un’attività “autonomamente organizzata.
È questo il principio emerso da una recentissima sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma relativa a un caso affrontato dal nostro studio, nella quale si ribadisce come spetti ai giudici “stabilire, caso per caso, se vi siano o meno quegli elementi di organizzazione cui fa cenno la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001” (Sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.18354/41/16, Presidente Dott. Gian Piero RINALDI, depositata in Segreteria il 22.06.2016 .
Sul punto, occorre ricordare che il presupposto dell’Irap consiste nell’esercizio “abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi(articolo 2  del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446) e come solo dopo una lunga vicenda processuale culminata con la cosiddetta “Irap Day” (ossia con la mega udienza tenutasi in data 8 febbraio 2007 dalla Suprema  Corte) la Cassazione  decideva circa una novantina di controversie delineando alcuni punti fermi relativi alla cosiddetta “attività  autonomamente organizzata” ai fini Irap.
In tale occasione, quindi, si è stabilito che essa sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali “al di là di quelli indispensabili alla professione” oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (si veda per esempio la sentenza nr.3678/2007 della Corte di Cassazione).
Ora, ciò che è importante in questo caso è il riconoscimento del rimborso IRAP non solo per i lavoratori autonomi ed i professionisti (ad es. commercialisti, medici, architetti, ecc…) ma anche per i promotori finanziari e, dunque, per i piccoli imprenditori.
Ebbene, sul punto i giudici romani stabiliscono che “Questo Collegio ritiene che gli elementi di organizzazione debbano essere individuati nell’esistenza di una struttura costituita da mezzi e/o lavoro altrui (organizzazione), le cui peculiari qualità consentono di rendere in tutto o in parte la stessa prestazione ovvero svolgere la medesima attività, a prescindere da quella lavorativa personale del professionista o del titolare dell’impresa (autonomia). Solo così, a parere di questo Collegio, tale presupposto consente di conferire coerenza rispetto alla ratio del tributo. Da qui la necessità di verificare nel caso di specie la sussistenza di elementi organizzativi del contribuente nel senso sopra evidenziato. Nel caso de quo trattasi di promotore finanziario e, quindi, occorre esaminare la documentazione in atti dalla quale emerge che l’attività di lavoro esercitata dal contribuente è formata da una dotazione necessaria per lo svolgimento della suddetta attività i cui componenti negativi altro non sono che i corrispettivi versati a titolo di locazione dell’ufficio oltre che il leasing della vettura e le spese relative al computer e alla cancelleria(pagina tre della sentenza).
Alla luce di quanto sopra detto, dunque, ci si augura che il Fisco possa finalmente prendere atto della situazione, evitando di chiedere il pagamento dell’IRAP a quei piccoli professionisti e lavorati autonomi che di fatto risultano privi di una struttura “autonomamente organizzata”..

 
Se vuoi ricevere gratuitamente notizie su Rimborso Irap: ok per promotori finanziari e piccoli imprenditori lascia il tuo indirizzo email nel box sotto e iscriviti: studiomarcoruggeri@gmail.com

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...