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18/06/12



NOTA 15 
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.



Art. 36
Base imponibile
1. Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita é commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie. Si considerano acquistati da privati anche i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione, nonché i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in regime di franchigia nel proprio Stato membro e i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del presente comma.
2. I soggetti che esercitano il commercio a norma del comma 1 possono optare per l'applicazione del regime ivi previsto anche per le cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati e per la rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari.
3. I soggetti che applicano il regime speciale di cui ai precedenti commi possono, per ciascuna cessione, applicare l'imposta nei modi ordinari a norma del titolo I e II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dandone comunicazione al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella relativa dichiarazione annuale.
4. I soggetti che applicano l'imposta secondo le disposizioni del comma 1 non possono detrarre l'imposta afferente l'acquisto, anche intracomunitario, o l'importazione dei beni usati, degli oggetti d'arte e di quelli d'antiquariato o da collezione, compresa quella afferente le prestazioni di riparazione o accessorie; se hanno esercitato l'opzione di cui al comma 3 la detrazione spetta, ma con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione assoggettata a regime ordinario, previa annotazione, nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della fattura o bolletta doganale relativa al bene acquistato o importato, ed é esercitata nella liquidazione in cui tale operazione é computata.
5. La differenza di cui al comma 1 é stabilita in misura pari:
a) al 60 per cento del prezzo di vendita, per le cessioni di oggetti d'arte dei quali il prezzo di acquisto manca o é privo di rilevanza, ovvero non é determinabile;
b) al 50 per cento del prezzo di vendita, per i soggetti che esercitano attività di commercio al dettaglio esclusivamente in forma ambulante; la percentuale é ridotta in ogni caso al 25 per cento se trattasi di prodotti editoriali di antiquariato.
Il periodo <<antiquariato>> è stato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli dell’antiquariato variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
b-ter) al 50 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali di antiquariato, francobolli da collezione e di collezione di francobolli nonché di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti da demolizioni di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche. Variato con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507. I <<prodotti editoriali di antiquariato>> sono state aggiunte dall’art. 2, comma 8 bis, lett. a), DL 31/12/96, n. 669, conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
6. Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente, in relazione all'ammontare complessivo degli acquisti e delle cessioni effettuate nel periodo mensile o trimestrale di riferimento, per le attività di commercio diverse da quelle indicate nel comma 5, lettere b), b-bis) e b-ter), di veicoli usati, monete e altri oggetti da collezione, nonché‚ per le cessioni di confezioni di materie tessili e comunque di prodotti di abbigliamento, compresi quelli accessori, di beni, anche di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, nonché‚ di qualsiasi altro bene, se di costo inferiore ad un milione di lire. In caso di cessione all'esportazione o di cessione a questa assimilata, il costo del bene esportato non concorre alla determinazione del margine globale e la rettifica in diminuzione degli acquisti deve essere eseguita con riferimento al periodo nel corso del quale l'esportazione è effettuata. Se l'ammontare degli acquisti supera quello delle vendite, l'eccedenza può essere computata nella liquidazione relativa al periodo successivo. Non è consentita l'opzione di cui al comma 3, nell'ipotesi di applicazione del margine globale.
<<Francobolli>> soppressa con l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<di parti, pezzi di ricambio o componenti derivanti dalla demolizione di mezzi di trasporto o di apparecchiature elettromeccaniche>> frase soppressa da l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
<<Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente>> sono state sostituite alle precedenti  <<il margine di cui al comma1 è determinato globalmente>> l’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
Le lettere: b, b-bis,b-ter, sono state sostituite alla precedente lett. b, dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
La frase <<prodotti editoriali>> precedentemente sostituite a quelle che vi erano prima <<di libri>>  dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507 sono state abrogate dall’art. 2 , comma 8 bis, lett. b) DL 31/12/96, n. 669 conv., con mod., dalla L. 28/2/97, n. 30.
Il periodo <<nell’ipotesi di applicazione del margine globale>> sono state aggiunte dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
7. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze la disposizione di cui al comma 5, lettera b), può essere estesa, per esigenze di accertamento, ad altri settori di attività e la disposizione di cui al comma 6 può essere estesa ad altre attività o operazioni per le quali l'applicazione del regime ordinario del margine rende difficoltosa la determinazione dell'imposta dovuta.
8. L'opzione di cui al comma 2 deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività. Essa ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, ovvero dal momento in cui é esercitata, fino a quando non sia revocata e, comunque, fino al compimento del biennio successivo all'anno nel corso del quale é esercitata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso.
9. Le cessioni dei beni indicati nel comma 1 sono soggette alla disciplina stabilita nel presente articolo, con esclusione di quella di cui al comma 6, anche se effettuate da soggetti che non esercitano attività di commercio degli stessi.
10. Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine i mezzi di trasporto costituiscono beni usati se considerati tali a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Le cessioni di mezzi di trasporto usati da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono soggette al pagamento dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ovvero dell'imposta di registro, né della addizionale regionale di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398. Gli emolumenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 1° settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994, sono dovuti nella misura stabilita per le annotazioni non conseguenti a trasferimenti di proprietà.
Le frasi <<negli scambi>> ad arrivare a <<margine>> sono state così sostituite alle precedenti <<agli effetti della presente sezione>> dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
La frase <<da chiunque>> sono state variate dall’art. 4, comma 1, lett. e), n.1), DL 2/10/95, n. 415, conv., con mod., con Legge 29/11/95, n. 507.
10-bis Le disposizione del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo.
Comma aggiunto dall’art. 2, comma 6-bis, del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44.

N.B.: Il presente sito non costituisce testata giornalistica, non ha carattere periodico, è aggiornato a totale discrezione dello scrivente. 

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