30/11/14

L'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 161 8 COMMA


«CON IL DECRETO DI CUI AL COMMA 6, PRIMO PERIODO, IL
TRIBUNALE DISPONE GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PERIODICI,
ANCHE RELATIVI ALLA GESTIONE FINANZIARIA
DELL’IMPRESA, CHE IL DEBITORE DEVE ASSOLVERE SINO
ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO. IN CASO DI
VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI, APPLICA L’ART. 162, COMMI 2 E
3».
IL TENORE LETTERALE DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME
LASCIA AL TRIBUNALE AMPIA DISCREZIONALITÀ NEL
FISSARE SIA LA PERIODICITÀ SIA IL CONTENUTO DEGLI
OBBLIGHI INFORMATIVI.
LA NORMA CHIARISCE COMUNQUE CHE DETTI OBBLIGHI
INFORMATIVI SONO ESTESI «ANCHE» - E PERCIÒ “NON SOLO” –
AI PROFILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL’IMPRESA
LA NORMA IN ESAME SANZIONA ESPRESSAMENTE IL MANCATO
ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CON
L’INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.
QUALORA DETTI OBBLIGHI INFORMATIVI DOVESSERO ESSERE
VIOLATI TROVERÀ INFATTI APPLICAZIONE L’ART. 162, COMMI 2 E 3,
L.F. CON CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DELLA DOMANDA.
IN TALE IPOTESI IL TRIBUNALE, SU ISTANZA DI UN CREDITORE O
DEL PUBBLICO MINISTERO, DOPO AVER ACCERTATO L’ESISTENZA
DEI PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 1 E 5 L.F. DICHIARERÀ IL
FALLIMENTO DEL DEBITORE.
SI DISCUTE SE IL TRIBUNALE POSSA REVOCARE IL TERMINE
CONCESSO SE DALLA INFORMATIVA EMERGE CHIARAMENTE CHE
NON VI SIA LA REALE VOLONTA’ DI PRESETNARE LA PROPOSTA E
IL PIANO MA SI VERSI SOLO IN IPOTESI MERAMENTE DILATORIA
CI SI È POSTI IL TEMA DELLA CONCRETA
LATITUDINE CON CUI DEBBANO ESSERE
RICHIESTI ED ADEMPIUTI DETTI OBBLIGHI
INFORMATIVI, DOVENDOSI CONTEMPERARE:
DA UN LATO LE ESIGENZE DI GARANZIA DEI
CREDITORI (CHE POTREBBERO PORTARE ALLA
RICHIESTA DI INFORMATIVE PARTICOLARMENTE
ESTESE ED ANALITICHE)
DALL’ALTRO, QUELLA DI NON INTRALCIARE CON
ADEMPIMENTI ONEROSI E RIDONDANTI IL
DEBITORE IN UNA FASE PARTICOLARMENTE DELICATA
DELLA SUA ESISTENZA.
I PROVVEDIMENTI NOTI ADOTTATI DAI
TRIBUNALI FINO AD ORA INDIVIDUANO, IN
CONSIDERAZIONE DELLA FORMULAZIONE ASSAI
ELASTICA DELLA NORMA,
SOLUZIONI CARATTERIZZATE DA RICHIESTE
CON GRADI PIU’ O MENO ELEVATI DI
COMPLESSITA’ E DI DETTAGLIO
CHE VANNO DAL NULLA (MILANO PER I PICCOLI
CONCORDATI) A REPORT MENSILI REDATTI
DALL’ATTESTATORE INCARICATO
E’ EVIDENTE CHE LA LATITUDINE DELL’INFORMATIVA
DIPENDERÀ DAL TIPO DI AZIENDA, DALLA SUA CONCRETA
ATTIVITÀ E DALLE DIMENSIONI DELLA STESSA
DA UN PUNTO DI VISTA GENERALE RITENIAMO CHE IL
DEBITORE DEBBA ESSERE TENUTO A FORNIRE AL TRIBUNALE
UNA DETTAGLIATA INFORMATIVA ALL’INIZIO DEL PERIODO
CONCESSO (INDICATIVAMENTE ENTRO LE PRIME DUE
SETTIMANE DAL DECRETO DI APERTURA), ED UNA
INFORMATIVA PERIODICA NEL CORSO DEL PERIODO DI
MORA CONCESSO (INDICATIVAMENTE AL TERMINE DI
CIASCUN MESE, SEMPRE A DECORRERE DAL DECRETO DI
APERTURA)

13/11/14

DOTTORI COMMERCIALISTI E CASSA PREVIDENZA

Dottori Commercialisti e Cassa di Previdenza comunicazione dati del 2013

Entro il 17/11/2014 comunicazione dei dati reddituali e delle eccedenze contributive scade il termine per effettuare la comunicazione dei dati reddituali prodotti nel 2013 
La comunicazione telematica dei dati reddituali reddito netto professionale e volume di affari Iva, al netto del 4% prodotti nel 2013, deve essere effettuata esclusivamente mediante il servizio SAT PCE 2014 da tutti i Dottori Commercialisti che hanno esercitato la professione.
L'obbligo della comunicazione dei dati reddituali
I Dottori Commercialisti che esercitano la professione hanno l'obbligo di:
comunicare annualmente alla Cassa il reddito netto professionale e il volume di affari al netto del contributo integrativo prodotti nell'anno precedente;
effettuare il pagamento delle eccedenze del contributo soggettivo e integrativo.
Per reddito netto professionale si intende quello definito dal vigente art.53, comma 1, del D.P.R. 917/86 relativo all'esercizio dell'attività di Dottore Commercialista. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e mediante società tra professionisti; il dato da comunicare annualmente deve essere comprensivo della quota del reddito netto o della perdita prodotta dall'associazione; società di pertinenza dell'associato; socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.
Volume d'affari
da comunicare, nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte in studio associato e mediante società tra professionisti cosidette STP, deve comprendere anche la quota al netto del 4% prodotta dall'associazione; società di pertinenza dell'associato; socio in base alla percentuale di partecipazione agli utili.
Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti. Il volume di affari deve comprendere anche i corrispettivi afferenti le parcelle emesse tra professionisti anche a puro titolo di riaddebito di spese.
Scadenza
La comunicazione dei dati reddituali è obbligatoria e non dipende dall'entità del reddito netto professionale o del volume di affari prodotti. Questa deve avvenire entro il 15 novembre che si traspone al 17/11/2014 poichè è sabato, esclusivamente mediante il servizio telematico SAT PCE la cui data di apertura è indicata nella sezione Calendario Contributivo, che effettua anche il calcolo delle eccedenze contributive dovute.
Eccedenze contributive dovute
L'eccedenza del contributo soggettivo è calcolata applicando un'aliquota, variabile a scelta del professionista, al reddito netto professionale e sottraendo la contribuzione minima dell'anno, se dovuta. È previsto un tetto massimo, fissato annualmente, per il calcolo della contribuzione soggettiva. L'eccedenza del contributo integrativo è calcolata applicando al volume di affari al netto del contributo stesso l'aliquota del 4% e sottraendo la contribuzione minima se dovuta.
Versamento eccedenze
Entro il 15 dicembre 2014 va effettuato il pagamento dell'eccedenze contributive utilizzando la modalità di versamento scelta al momento della comunicazione dei dati reddituali. Anche per le eccedenze dovute dall'anno 2014 è prevista la facoltà di optare, in alternativa al versamento in un'unica soluzione, per la rateizzazione.

LEGGE DI STABILITA' E VARIAZIONI NORMATIVE:


Dal 2016 eliminata la Comunicazione dati IVA.
Per il 2015 la legge di Stabilità ha annullato lo stanziamento da 45 milioni di euro previsto per l'erogazione dei contributi destinati all'acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni complessive.
Garanzie ridotte per i rimborsi IVA: nessun adempimento per i rimborsi inferiori a 15.000 euro e nessun limite di rimborso per i contribuenti "affidabili". Queste le novità stabilite dal decreto sulle semplificazioni fiscali, attuativo della legge delega fiscale n. 23 del 2014.

11/11/14

APE ED OBBLIGHI CANCELLATI

Con il D.L. Destinazione Italia n. 145/2013 è stato cancellato l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche dove l'obbligo di allegare la documentazione permane, non è più prevista la nullità del contratto così come disposto dall'art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013, ma viene introdotta in sostituzione una sanzione pecuniaria amministrativa a carico delle parti.

L'obbligo di dotazione: ovvero il mettere a disposizione il documento e si attua con la consegna dell'APE all'acquirente o futuro conduttore.

L'obbligo dichiarativo: inserendo una clausola nella quale acquirente o conduttore confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'APE sulla prestazione energetica dell'immobile. Tale obbligo viene ricompreso negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione immobiliare se soggetti a registrazione.
 
L'obbligo di allegazione: di copia dell'attestato al contratto di trasferimento dell'immobile a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.
 
Per gli obblighi di dichiarazione e allegazione vi è una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
• di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni pertanto trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste;
• di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni trattasi solo della violazione dell'obbligo di dichiarazione, in quanto l'obbligo di allegazione non sussiste.
L'obbligo di dotazione derivante dall'art. 6, c.2, ed è ancora oggi sanzionato dall'art. 15, commi 8 e 9  D.Lgs. 192/2005 il quale prevede:
• per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
• per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

Riforma del catasto "FLASH" FISCAL NEWS

  Scritto da Marco Ruggeri         Categoria: Flash News        
Il provvedimento, in attuazione della delega fiscale (art. 2, legge n. 23/2014), ridefinisce la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle commissioni censuarie per la revisione del catasto.

Contratto di solidarietà vedi le variazioni FLASH FISCAL NEWS


Il contratto di solidarietà, da stipulare con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e può riguardare tutta l'organizzazione produttiva dell'impresa o le singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed è efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito della sua applicazione, senza necessità di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell'orario di lavoro. Nella duplice esigenza di salvaguardare da un lato la continuità dell'attività aziendale e la reale tenuta produttiva dell'impresa, e, dall'altro, l'interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, si ritiene necessario mantenere una percentuale media di riduzione dell'orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al sessanta per cento per singolo lavoratore, dell'orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, commi 5 e 8, legge 236 del 1993, e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l' occupazione e la formazione le seguenti imprese:
- Imprese con oltre quindici dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 del decreto-legge n . 726 del 1984 - convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 - e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 del1a legge n. 223 del 1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art 1, decreto-legge n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984;
-imprese alberghiere e le aziende termali pubbliche e private operanti nelle località termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Resta fermo l'obbligo, per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con più di quindici dipendenti si può  avviare la procedura di cui all'art. 24 della legge n. 223 del 1991, ove ne ricorrano i presupposti;
- imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali.

Legge di Stabilità e variazioni approvate "FLASH" FISCAL NEWS

LEGGE DI STABILITA' E VARIAZIONI NORMATIVE:

- dal 2016 eliminata la Comunicazione dati IVA.
- per il 2015 la legge di Stabilità ha annullato lo stanziamento da 45 milioni di euro previsto per l'erogazione dei contributi destinati all'acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni complessive.

L'esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista dalla legge n. 374/1991 "FLASH" FISCAL NEWS



Esenti da bollo e registro gli atti relativi alle cause di modesto importo 
Dettagli Scritto da Marco Ruggeri  per: FISCOEPOLITICA.IT
Sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia in relazione agli atti emessi dal giudice di pace sia alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, con la quale vengono superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/E/2011 in recepimento del prevalente orientamento giurisprudenziale.

07/11/14

DAL 2015 NUOVO MODELLO INTRASTAT

        
Si verso una modifica e diventerà più semplice modello, verranno richiesti dati su partite Iva e transazioni in riferimento all'art. 7 ter DPR 633/72.
Dati eliminati: non vi sarà più il numero della fattura emessa e della data e finisce anche l'indicazione delle modalità di erogazione del servizio e di modalità di pagamento (bonifico, accredito etc.).
Dati confermati: Devono essere indicati partita Iva -valore totale delle transazioni - il codice del tipo di transazioni - paese di pagamento.
Decorrenza: All'art. 23 del decreto semplificazioni menziona un decreto del direttore delle dogane che dovrà essere emanato entro 90 gg dall'entrata in vigore della norma, non è detto che trovino applicazione già nel Gennaio 2015.
Sanzioni: si applicano solo alle imprese che realizzano nel mese di riferimento spedizioni oppure arrivi superiori a € 750.000,00 e vanno applicati una sola volta per ciascun elenco a prescindere dalle transazioni mancanti.

Iscrizioni immediate al Vies

Iscrizione veloce per chi vuole effettuare operazioni intracomunitarie art. 7-ter, DPR 633/72 comprese prestazioni di servizio anche generiche con altri opertaori UE.
Con delle modifiche all'art. 35 del DPR 633/72 si vuole parificare la legge interna con quella della comunità europea in riferimento al n. identificativo ai fini dell'imposta come da regolamento UE 904 del 2010.
Per non atttendere 30 gg per essere iscritto al Vies si può dichiarare all'inizio dell'attività o in momento successivo la volontà di voler compiere operazioni intracomunitarie questo in base al nuovo art. 7-bis della norma.
Inoltre chi non presenta un elenco riepilogativo per 4 mesi consecutivi, successivi all'inclusione dell'archivio viene presunto che abbia cessato l'attività in ambito UE e verrà esclsuo dal Vies e questa fase dovrà essere preceduta da una comunicazione delle Entrate ed in cui verrà lasciato al contribuente di poter chiarire la Sua posizione in merito. tale norma è contemplata dall'art 35 c. 15-quinquies, DPR 633/72.
Naturalmente non è prevista un esclusione impugnabile e pertanto dovranno essere rese note le istruzioni delle fattispecie molteplici che si possono verificare.
Vi può essere anche la cessazione automatica da parte delle Entrate della Partita Iva vedi c. 15-bis dell'art. 35 in fatti se i dati del contribuente sono incompleti, l'ufficio chiude la partita iva.
 
fiscoepolitica.it

06/11/14

approvato decreto SBLOCCA ITALIA

Approvato al Senato il provvedimento di conversione in Legge del Decreto 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia"decreto: SBLOCCA ITALIA

Norma Agricoltura art. 34 DPR 633/72

L’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972
 
I produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, siano esonerati dal versamento e da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
Il regime agricolo di esonero non si applica in modo univoco, ma si differenzia in base al volume di affari realizzato, dei soggetti interessati (cooperative, associazioni di cooperative, eccetera), della composizione delle operazioni attive sia agricole e sia non agricole.

In riferimento al volume di affari, l’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i produttori agricoli, che nell’anno solare precedente abbiano realizzato o prevedano di realizzare, in caso di inizio di attività, un volume di affari non superiore a settemila  euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli, di cui alla tabella A) allegata al D.P.R. n. 633/1972, sono esonerati:
- dal versamento dell’imposta ;
- da tutti gli obblighi documentali e contabili.
 
L’esonero concerne, inoltre, la presentazione della comunicazione annuale Iva che tutti i soggetti d’imposta, a eccezione di alcuni, devono trasmettere entro il mese di febbraio di ciascun anno in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, comma 2, dell’art. 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; Cir. n. 2 del 9 febbraio 2009.

Nell' esercizio di più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell’art. 36, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972, non sussiste l’obbligo altresì di inserire nella dichiarazione il modulo relativo all’attività agricola esonerata.

Tali soggetti devono soltanto numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture di vendita emesse per loro conto dai cessionari o committenti, se costoro acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa.
Per le cessioni di beni sia agricoli che non agricoli e per le prestazioni di servizi effettuate, l’obbligo di emettere la fattura attiva è del committente il servizio e/o del cessionario dei beni il quale deve emetterla con le modalità e i termini dell’art. 21 dell’Iva.
 
La fattura  deve essere emessa al momento della consegna dei beni o al momento, se ante, del pagamento del corrispettivo e/o dell’acconto, datata e numerata deve contenere, tra gli altri:
- ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui è effettuata l’operazione, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i non residenti e, relativamente, al cedente, numero di partita Iva entrambe i numeri.
Se non si tratta di imprese, società o enti devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti oggetto dell’operazione;
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile;
- aliquota e ammontare dell’imposta (per i prodotti agricoli e ittici si applicherà l’aliquota di compensazione); per i prodotti agricoli diversi da quelli della tabella A), parte I, e per gli altri beni e servizi si applicherà l’aliquota relativa).
La copia della fattura deve essere consegnata dal cessionario-committente al produttore agricolo-cedente; il cessionario registra la fattura, come detto, separatamente nel registro degli acquisti.
Il cessionario o il committente pagherà l’imposta, come sopra determinata, direttamente al produttore agricolo che, in quanto esonerato dall’obbligo di versamento della stessa, la tratterrà a titolo di compensazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
 
I produttori agricoli in regime di esonero, possono effettuare operazioni cosiddette diverse prestazioni di servizi, cessioni di beni diversi, prodotti agricoli non inclusi nella parte I della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972, soltanto entro il limite del 33,3% del volume di affari complessivo che non deve superare i settemila euro.

allerta agenzia delle entrate con e-mail pericolose per il tuo computer

Allerta dell’Agenzia su false mail: L'Agenzia delle Entrate invita i contribuenti che stanno ricevendo questa mail a non inoltrarla ad alcuno e non aprire l'allegato...

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...