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02/06/12

ROMA, 2/6/2012 
SPECIFICHE CON COMMENTO 1^ PARTE ALLA

LEGGE N. 44 DEL 2012
                                 
RISCOSSIONE IMPOSTE:
CON IL COMMA 1 DELL'ART. 1 VIENE AD ESSERE ABROGATO IL COMMA 7 DELL'ART. 3BIS DEL D.Lgs 18/12/1997 N. 462 CHE PREVEDEVA IN CASO DI DECADENZA DELLA RATEAZIONE PREVISTA PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME, A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA', IL DEBITO RIMANENTE NON POTEVA PIU' ESSERE RATEIZZATO. IN BASE A TALE SOPPRESSIONE DEL COMMA 7, SI MODIFICA IL PUNTO IN CUI IL CONTRIBUENTE POTRA' RICHIEDERE, SE DECADE DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE ED ALL'ATTO DEL RICEVIMENTO DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO, POTRA' RICHIEDERE ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, LA DILAZIONE PREVISTA DALL'ART. 19 DEL D.P.R. N. 602/73.
La possibilità di pagare viene ad ampliarsi anche se il contribuente venga a trovarsi in una situazione di difficoltà avendo già aderito al pagamento rateizzato delle settantadue rate già richieste. Tutto ricomincia da zero infatti è possibile aderire ad un nuovo piano di rateizzazione crescente o variabile oltre che costante. Non sembra male come soluzione poiché si dà la possibilità di lavorare e nel tempo pagare debiti che non si aveva più la possibilità di pagare. Ora si è stata modificata la norma che si sintetizza nei seguenti tre punti:

1)                  possibilità di avere un piano d’ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta o rateazione flessibile delle somme iscritte a ruolo (costante, variabile o crescente);
2)                  che non vi sia decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive, ma solo in presenza di due rate consecutive;
3)                  fatte salve le ipoteche eventualmente iscritte prima della richiesta di rateazione, da questo momento è bloccata la possibilità di adottare misure di cautela.
Tutte queste possibilità sono date dalla modifica dei commi n. 1, 1/bis, 1-ter, 1-quater dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/73.  
Il comma 3 dell’art. 1 inoltre speciffica che valgono le rateizzazioni a rata costante già autorizzata dall’Equitalia e continuano ad avere i suoi effetti. Quindi chiunque sia in estrema difficoltà significativamente peggiorata nel tempo, potrà sicuramente chiedere una ulteriore proroga anche a rata crescente. Pertanto i piani a rata costante non sono soggetti a modificazioni salvo il caso in cui siano stati prorogati ai sensi del comma 1-bis dell’art.19  D.P.R. n. 602 del 1973 ossia nel caso di un evidente peggioramento finanziario del contrbuente.  

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