21/02/13

QUATTRO CASI PARTICOLARI IN MERITO ALLA CEDOLARE SECCA

CASO A:

IL LOCATORE NON PUO' OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA ED HA PREVISTO UNA SPECIFICA ESCLUSIONE PER GLI IMMOBILI ACCATASTATI COME ABITATIVI PERO' LOCATI USO UFFICIO (Circ. AGENZIA DELLE ENTRATE 26/E/2011).


CASO B:

L'ART. 37 DEL TUIR COMMA 4BIS NEL 2013 PREVEDE CHE IL REDDITO DELLE UNITA' IMMOBILIARI LOCATE DA ASSOGGETTARE A TASSAZIONE E' RAPPRESENTATO DAL MAGGIORE TRA LA RENDITA CATASTALE RIVALUTATA ED IL CANONE DI LOCAZIONE RISULTANTE DAL CONTRATTO RIDOTTO FORFETTARIAMENTE DEL 5% (NON PIU' DEL 15% FINO AL 2012) SI APPLICA TALE DISCIPLINA ANCHE AD IMMOBILI DESTINATI AD USO COMMERCIALE.

CASO C:

IN BASE ALL'ART. 16 DEL TUIR UN SOGGETTO CHE NON PRODUCE ALCUN REDDITO NON PUO' BENEFICIARE NEANCHE DEL CREDITO D'IMPOSTA.

CASO D:

LA LOCAZIONE A CANONE VARIABILE NON E' CONSENTITA E L'EVENTUALE CLAUSULA E' COLPITA DA NULLITA'. TROVA APPLICAZIONE LEGITTIMA PER LE LOCAZIONI AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE. PER QUESTI CASI L'APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA E' PRECLUSA.


19/02/13

CEDOLARE SECCA COME SI ESERCITA PER I CONTRATTI DI AFFITTO IMMOBILIARI

Contribuenti interessati alla cedolare secca

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate.

L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali.

Contitolarità

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.


Requisiti degli immobili

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione.

Sono interessate, quindi, soltanto:
le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati)
le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.


Contratti misti

Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione l’imposta di registro è calcolata:
sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione
sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.
Comunicazione al conduttore (affittuario)

Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario).

La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).Tuttavia, la comunicazione non è necessaria per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone.

Come si calcola la cedolare secca

L’importo della nuova imposta (“cedolare secca”) si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ stata introdotta, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia
nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe)
Come si versa
Dal 2012 la misura dell’acconto è pari al 95% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno (per il 2011 era stato stabilito un versamento in acconto dell’85%). In particolare, il pagamento va effettuato:
in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro
in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro:
la prima, del 40%, entro il 16 giugno (nel 2012, 9 luglio)
la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre.

Per l’anno 2012, il Dpcm del 21 novembre 2011 ha disposto il differimento di tre punti percentuale sul versamento della seconda o unica rata.

Pertanto, la misura dell’acconto dovuto è pari al 92% (invece che 95%). Se il pagamento si effettua in due rate, la prima (da versare entro il 18 giugno) è pari al 38%, la seconda nella restante misura del 54%

L'acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.

Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2012 rispettivamente, 9 luglio e 20 agosto).


Come si esercita l'opzione

Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto compilando il modello semplificato Siria - pdf (approvato con provvedimento del 7/04/2011) oppure il modello 69 - pdf.



Modello semplificato Siria

Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se:
il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione. 

Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. In alternativa al software, è possibile utilizzare direttamente il servizio Siria web. Comunque potete trovare il modello siria cliccando su:

https://sites.google.com/site/taxandlegalced/pdf-disponibili-per-i-diversi-argomenti

Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza.
Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.

Modello 69

Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.

Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.

Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione.

Durata dell'opzione
L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive.

Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione.

La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta.

Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.

14/02/13

USCITA DEI MINIMI QUANDO IL REGIME CESSA

Fatturato minimi e obblighi Iva


I contribuenti minimi che escono dal regime per superamento dei ricavi in corso d’anno a seguito del superamento per oltre il 50% il volume d’affari saranno tenuti a effettuare gli adempimenti Iva nei termini ordinari.
Uscita Minimi = Il regime dei minimi cessa dall'anno successivo a quello in cui vengono a mancare le condizioni dell'art. 1, c. 96 L.244/2007 se si realizza uno degli eventi indicati nell'art. 1, c. 99 ad es. quando il contribuente acquisisce partecipazioni in società di persone, in Srl trasparenti o in associazioni professionali.
Volume d’affari =
Tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superino di oltre il 50 per cento il limite di 30.000 euro il regime cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui avviene il superamento. In tal caso il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti a carico degli imprenditori e dei professionisti.

Obblighi = In particolare se in corso d’anno i corrispettivi o i ricavi superano i 45.000 euro, è dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare, che, per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.


Versamento Iva = Più precisamente in caso di fuoriuscita dal regime in corso d'anno per superamento del limite dei 30.000 euro per oltre il 50%, andrà versata l'Iva relativa a tutte le operazioni effettuate durante la permanenza nel regime, quindi senza applicazione dell'imposta.

Saldo in Unico =
La “regolarizzazione” avverrà in sede di determinazione dell'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione di sanzioni e interessi. Più precisamente, il contribuente è tenuto al versamento dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare.
Determinazione Iva =
Per la determinazione dell’Iva relativa alla frazione d’anno antecedente al superamento del limite, la circolare n. 73/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate è stata chiara affermando che “sarà determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole contenute nell’articolo 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti”. Come previsto dalla Circolare n. 73/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate al contribuente che fuoriesce dal regime dei minimi in corso d’anno è fatto “salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti”. A seguito dell’uscita dal regime dei minimi il contribuente, pertanto, scorporerà l’Iva da versare dai corrispettivi incassati e calcolerà l’Iva dovuta detraendo l’Iva sugli acquisti. Adempimenti successivi = Successivamente, al momento del superamento del limite di  EURO 45.000 
il contribuente deve emettere regolare fattura con addebito di Iva e procedere con la liquidazione Iva e gli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/72.

12/02/13

Rimborso IRPEF ed IRES versata a seguito della mancata deduzione Irap



Deduzione quota Irap relativa al costo del lavoro dipendenti e assimilati provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17/12/2012 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 361 DELLA LEGGE 24/12/07 N. 244. APPROVATA ISTANZA RIMBORSO PER GLI ANNI PREGRESSI.
Inizialmente l'invio prevedeva un meccanismo con  click day ora non più. Adesso sono scaglionati per area geografica del contribuente e vale il domicilio fiscale indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi.
Si iniziava venerdì 18 gennaio 2013 con le Marche e si chiuderà venerdì 15 marzo 2013 con Brescia, Cremona e Mantova.
Lo scaglionamento è elencato nell’allegato C del provvedimento dell’Agenzia.
Le istanze di rimborso devono essere presentate obbligatoriamente in modalità telematica, che può essere presentata direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fiscoline, oppure tramite intermediario abilitato, che dovrà rilasciare al contribuente un esemplare cartaceo dell’istanza trasmessa secondo le modalità telematiche e una copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta l’avvenuto ricevimento e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
La trasmissione telematica può essere effettuata utilizzando anche il software “RimborsoIrapSpesePersonale“, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Modello IRAP 2013
Il nuovo modello IRAP 2013 ingloba le novità previste dalle misure fiscali, come aumento della deduzione forfettaria per donne e giovani sotto i 35 anni assunti a tempo indeterminato, previsto dal Salva Italia (con l’art. 2, comma 2, che va a modificare l’articolo 11, comma 1, lettera a, del dlgs 446/1997). In particolare la deduzione è salita ad 10.600,00 (da € 4.600,00) per le donne e i giovani under 35, e sale ulteriormente, ad 15.200,00 (da € 9.200,00) per le Regioni del sud:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Vi è poi il credito d’imposta per le nuove infrastrutture, introdotto dall’articolo 33 del D.L. 179/2012 (decreto Sviluppo bis) che riguarda nuove infrastrutture di importo pari ad almeno 500.000.000 mediante l’utilizzo di contratti di partneriato pubblico-privato, con progetti definitivi da approvare entro il 31 dicembre 2015 e che non abbiano contributi pubblici a fondo perduto. Il credito d’imposta è stabilito nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario fino a un limite massimo del 50% del costo dell’investimento. Le nuove detrazioni regionali: ci sono nel quadro IR nuovi campi utilizzabili per le detrazioni IRAP disposte da leggi regionali. Infine i crediti da operazioni straordinarie: c’è un’apposita sezione nel quadro IS per segnalare i crediti IRAP, ricevuti a seguito di operazioni straordinarie es. fusione ed incorporazione. I crediti segnalati nel quadro IS confluiranno poi nel quadro IR relativo all’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione.
Il software Rimborso Irap Spese del Personale consente la compilazione del modello per l’istanza di rimborso Irpef/Ires per mancata deduzione dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato art. 2, comma 1 quater, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e la creazione del file da trasmettere telematicamente. L’applicazione è utilizzabile sia dai contribuenti che predispongono la propria istanza, sia da parte degli intermediari che trasmettono le istanze per conto di altri.

N.B. Gli utenti "Intermediario" che hanno assunto l'impegno a trasmettere più istanze possono incorporare in un unico file tutte le istanze predisposte avendo cura che tutte le istanze inserite in ciascun file siano riferibili ad un unico cluster di appartenenza (vedi allegato C - pdf). Tale funzione è attivabile dalla voce "Archivio multiplo/Crea nuovo archivio" presente nel menù "File" dell'applicazione. Prima di procedere alla trasmissione telematica è necessario verificare il file contenente più Istanze utilizzando il prodotto di controllo riservato agli utenti abilitati.
 
Ci sono tre pdf da scaricare e collegandoti al nostro sito potrai effettuare il download sempre gratuitamente.
Clicca sotto:
https://sites.google.com/site/taxandlegalced/rimborso-irap


 

08/02/13

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE, LA LEGGE

Tax and legal ced srl ha rinnovato il look del proprio sito, se vi piace cortesemente lasciate un google+ . Grazie

 

 

CLICCA SU: https://sites.google.com/site/taxandlegalced/ 

Vai alla pagina denominata "Leggi dello Stato" dove troverete il pdf sulla emanata Legge del 14 gennaio 2013 n. 4

ISTRUZIONI SU COME SONO SUDDIVISI I CONTENUTI DEL BLOG E DEL SITO

1
SPECIFICHIAMO CHE NEL NOSTRO SITO:
PUOI TROVARE I PDF CHE TI INTERESSANO. 

2
INVECE NELLA SEZIONE DEL NS. BLOG : "ilcommercialistareale.blogspot.com"
SI PUO' ACCEDERE ALLE ULTIME NOTIZIE.

3
 LA SUDDIVISIONE SI RESA NECESSARIA PER ILLUSTRARE MEGLIO LA NORMATIVA FISCALE IN MODO CHIARO.

4
TENIAMO A PRECISARE CHE NON SIAMO UNA TESTATA GIORNALISTICA, MA FORNIAMO UN SERVIZIO ATTRAVERSO QUESTO CANALE TELEMATICO. ABBIAMO UN PARTICOLARE INTERESSE NELLA MATERIA FISCALE E NELLA TENUTA DELLA CONTABILITA'. 

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04/02/13

LE NOVITA' INTRODOTTE CON LA LEGGE DI STABILITA' DEL 24/12/2012 N. 228

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TAX AND LEGAL CED RINGRAZIA
PER LA  VOSTRA ASSIDUITA' NON SPERAVAMO TANTO E VI RINGRAZIAMO.
SALUTI DALLO STAFF

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...