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13/07/12

NOTA (7) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 26 APRILE 2012 N. 44      


DPR 26 OTTOBRE 1972, N. 633
 Articolo 32

Disposizione regolamentare concernente le semplificazioni per i contribuenti minori relative alla fatturazione e alla registrazione

1. I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro quattrocentomila per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero ad euro settecentomila per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23, mediante la tenuta di un bollettario a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di euro settecentomila relativamente a tutte le attività esercitate.
<<Lire seicentomilioni>> sono state sostituite con <<euro quattrocentomila>> anche la parola <<euro settecentomila>> sostituisce <<lire seicento milioni>> Dall’art. 3 comma 4-quater. lett. a) dalla L. 44 del 26 aprile 2012 a decorrere dal 29 aprile 2012
2. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'articolo 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario; la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'articolo 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo.

3. Il Ministro delle finanze, con propri decreti, può determinare le caratteristiche del bollettario, tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

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