NOTE E ART. 2 L. 44 DEL
26/4/2012
Comma
3. All’articolo
43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2), dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
«In caso di cessione dell’eccedenza
dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei
redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e
dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In
tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura massima stabilita.».
Comma
3-bis. In caso di
cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra
soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi
del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo
oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si
applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima
stabilita.
Comma
4. All’articolo
1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il
giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o
trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell’imposta».
Comma
4-bis. Al fine di
individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui
all’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione
dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende
applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano
esclusivamente negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14
novembre 2000, n. 338. (8)
Comma
5. All’articolo
5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la data
in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite
dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento
della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per
le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; (9)
b) dopo il comma 3 è inserito il
seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di
liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo
2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione
delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore
o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime
dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già
presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha
effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui
la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa
alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della
liquidazione.».
Comma
5-bis. Il comma
28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di
appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al
versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e
dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle
prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere
messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». (8)
NOTA (1) : è stata pubblicata ieri
7/6/2012 e si ripubbllica per completezza
Art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471
Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire
cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che
il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di
partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in
caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli
3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle
minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro
di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché
delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro,
derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita
con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui
comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un
massimo di 50000 euro.» (Comma inserito dall’art.11,
comma 1, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal
2/3/2012).
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale
che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle
sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un
corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da
lire centomila a lire due milioni. (Comma abrogato dall’art. 33, comma
10, del DL 30/9/03, n. 269, conv., con
mod., dalla L. 24/11/03, n. 326
a decorrere dal 10/2/03).
NOTA
(2)
ART.43 ter - DPR 602/73 - Cessione delle eccedenze nell'ambito del
gruppo
1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti
dalla dichiarazione dei redditi delle societa` o enti appartenenti
ad un gruppo
possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu` societa` o
all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita` di cui agli
articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Nei confronti
dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze e` efficace a condizione che l'ente
o societa` cedente
indichi nella dichiarazione gli estimi dei soggetti cessionari e
gli importi ceduti a ciascuno di essi.
(1)
2-bis In caso di cessione
dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla
dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del
soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi
del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura
massima stabilita.
3. Le eccedenze d’imposta
cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta
sul reddito delle personegiuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui
termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata
ai sensi del comma 2. (in rif. all’art. 11, comma 1, lett. e), n.2) del DPR
14/10/99, n. 542 tale comma s’intende soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o societa` controllante e le societa`
da questo controllate;
si considerano controllate le societa` per azioni, in accomandita
per azioni e a responsabilita` limitata
le cui azioni
o quote sono possedute dall'ente o societa`
controllante o tramite altra societa` controllata da questo
ai sensi del
presente articolo per
una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente
a quello
cui si riferiscono
i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle societa`
e agli enti
tenuti alla redazione del
bilancio consolidato ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 38 del predetto decreto n.
127 dei 1991 e nell'elenco di cui alla
lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del
predetto decreto n. 87 del 1992.
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 bis.
NOTA (3)
D.Lgs 18/12/1977, n. 471
Art. 8.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la
dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto
compresa quella periodica non e' redatta in conformita' al modello approvato
dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in
maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente
e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la
determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa
ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la
sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (in € 258,22) a lire quattro
milioni (in € 2.065,82).Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi
di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia
dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello
anche a seguito di specifico invito da parte dellAgenzia delle Entrate. (Nella
frase da <si applica la sanzione in
misura massima> fino a <da
parte dell’Agenzia delle Entrate> è stato aggiunto dall’art. 23, comma
28, lett. b) del DL 6/7/11, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/7/11, n. 111, a decorrere dal 6/7/11.
Le parole <compresa quella periodica>
sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/3/00, n. 99).
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza
o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta
l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione
all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione (in €
516,46) a lire otto milioni (in € 4.131,65) quando l'omissione o
l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda
l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo
110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione
amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei
componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo
di euro 500 (in € 258,22) ed un massimo di euro 50.000 (in € 25.822,28). (Comma inserito dall’art. 1, comma 302,
della L. 27/12/06, n. 296).
NOTA (4)
1. Le
disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma
dell'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, si
applicano a condizione:
a) che
l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle
lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno
precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma
dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni
in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I
contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un periodo
inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere come ammontare di
riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte
nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta
percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo
di riferimento;
b) (lettera
abrogata dall’art. 1 del dl 31/5/94, n. 330, conv., con mod., dalla l. 27/7/94,
n. 473)
c) che
l'intento di avvalersi della facolta` di effettuare acquisti o importazioni
senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in
conformita` del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche`
l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita
al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima
dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo` riguardare anche
piu` operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore
deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica
entro il termine dell’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza
applicazione dell’imposta,
i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta.
(Il periodo <entro il termine dell’effettuazione della prima
liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le
operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella
dichiarazione ricevuta> sono state sotituite
alle precedenti <entro il giorno 16 del mese successivo> dall’art.
2, comma 4, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44 a decorrere dal 2/3/2012.
Il periodo da <nella prima ipotesi> fino a <dichiarazione ricevuta>
è stato aggiunto dall’art.1, comma 381, della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrere
dall’1/1/05).
2. La
dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei
quali, dopo l'accertamento della conformita` degli stessi e l'apposizione del
timbro a calendario, uno e` inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale
delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al
dichiarante; le modalita` di accertamento e di verifica, saranno stabilite con
decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c),
redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal
dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni
successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a
norma dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, e
conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della dichiarazione
devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
3. (comma abrogato dall’art. 19, comma 7, del DPR
7/12/2001, N. 435, a
decorrere dal 1/1/02)
4. (comma
abrogato dall’art. 6 del D.L. 10/6/94, n. 357, conv., con mod., dalla L.
8/8/94, n. 489).
NOTA (5)
L. 27/12/2006 N. 296
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonchè enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,n. 338 (v. nota di seguito), ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
NOTA (6)
Legge 14 novembre
2000,n. 338 (Disposizioni relative ad
alloggi e residenze per studenti iscritti presso l’università)
Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Per consentire il concorso dello Stato
alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere
architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di
sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la
ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o
residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova
costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da
parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui
all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali
e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui
all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari
costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,
di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non
lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e'
autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l 'ammontare della spesa
e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di
cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo
totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al
comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi
non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia'
stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai
finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere
alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in
misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le
modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi
finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al
comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di
offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla
didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli
alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee
guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione,
anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a
condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle
finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti
disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita'
regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati
per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e
per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori
architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle
esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela
igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le
disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano
specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi
dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti
provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare
rappresentanza paritetica del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al
cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla
ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite
con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano
prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui
non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il
cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi
con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati
con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al
soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito
stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province
risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione
delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4
dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse
regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente
articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche
esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli
interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi
pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente
dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in
deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43
della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del
decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che
permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta
ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da
parte delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia
universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n.
910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa recata dalla legge medesima.
NOTA (7)
DPR 22/7/1998, N. 322
Articolo 5:
Dichiarazione nei casi di liquidazione
2. (comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del DPR
7/12/2001, n. 435, a
decorrere dall’1/1/02).
3. Se la
liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata
nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la
dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle
relative ad ogni successivo periodo d’imposta.
3-bis In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo,
la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo
ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina
l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
successive modificazioni, nella misura massima stabilita. (Comma inserito
dall’art. 2, comma 5, lett. b), del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla
L. 26/4/2012, n. 44, a
decorrere dal 2/3/2012).
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta
amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si
tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in
via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o
tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, entro l’ultimo
giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del
curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della
liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le
medesime modalità esclusivamente ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e soltanto se vi e’ stato esercizio provvisorio. Il reddito
d’impresa, di cui al comma 1 dell’articolo 183 del testo unico delle imposte
sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano
dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima
di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la
società fallita o liquidata vi é soggetta, dell’imposta sul reddito delle
società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali
o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il
commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle
dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o
spedirne copia per raccomandata all’imprenditore e a ciascuno dei familiari
partecipanti all’impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell’inclusione
del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei
redditi relative al periodo d’imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
si é chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui
all’articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il
commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini
dell’imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del
relativo importo, determinato a norma dell’articolo 25 del testo unico.
(La parola <nono> è stata così sostituita alla precedente <settimo> dall’art. 42, comma 7-ter , lett. g) del DL 30/12/08, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/2/09 n. 14. Le parole < del settimo> sono state sostituite alle precedenti <del decimo> dall’art. 37, comma 10, lett. e), n. 2, del DL 4/7/06 n. 223, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n.248, a decorrere
dall’1/5/2007. I periodi da <Il reddito d’impresa> fino a
<liquidatore>, da <Il Curatore> fino a <reddito della
società>, da <in caso di fallimento> fino a <procedimento
concorsuale> e da <per ciascuno> fino a <dell’art.25 del testo
unico> sono stati aggiunti all’art. 18, comma 3, lett. a), del D.Lgs
18/11/05, n. 247. Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), del DPR
7/12/2001, n. 435, a
decorrere dal 1/1/02, al precedente che si ricorda: Nei casi di fallimento e di
liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal
commissario liquidatore, rispettivamenteentro quattro mesi dalla nomina ed
entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le
dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini
dell’imposta IRAP soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
(La parola <nono> è stata così sostituita alla precedente <settimo> dall’art. 42, comma 7-ter , lett. g) del DL 30/12/08, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/2/09 n. 14. Le parole < del settimo> sono state sostituite alle precedenti <del decimo> dall’art. 37, comma 10, lett. e), n. 2, del DL 4/7/06 n. 223, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione,
l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Altre Note
le pubblicheremo
nei prossimi giorni.
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