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08/06/12


NOTE E ART. 2  L. 44 DEL 26/4/2012 

Comma 3.  All’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (2), dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura massima stabilita.».
Comma 3-bis.  In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita.
Comma 4.  All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta».
Comma 4-bis.  Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all’articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338. (8)
Comma 5.  All’articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 1, le parole: «la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; (9)
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3-bis. In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell’articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell’ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d’imposta in cui si verifica l’inizio della liquidazione.».
Comma 5-bis.  Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
«28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento». (8)









NOTA (1) : è stata pubblicata ieri 7/6/2012 e si ripubbllica per completezza
 Art. 11 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471

Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.
2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione piu' gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente fruito.
«4-bis. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.» (Comma inserito dall’art.11, comma 1, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla legge 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 2/3/2012).
4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla meta' in caso ai presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.
6. Al destinatario dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo della prestazione o nelle sue adiacenze, non esibisce il documento o lo esibisce con indicazione di un corrispettivo inferiore a quello reale si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire due milioni. (Comma abrogato dall’art. 33, comma 10, del DL 30/9/03,  n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/03, n. 326 a decorrere dal 10/2/03).
7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

NOTA (2)

ART.43 ter - DPR 602/73 -  Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo 

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche  e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla  dichiarazione  dei redditi delle societa` o enti  appartenenti  ad  un  gruppo  possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o piu` societa` o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalita` di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 
2.  Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle  eccedenze e` efficace a condizione che  l'ente  o  societa`  cedente  indichi nella dichiarazione gli estimi dei soggetti cessionari e gli  importi ceduti a ciascuno di essi. (1) 
2-bis  In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, (3) nella misura massima stabilita.
3. Le eccedenze d’imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell’imposta sul reddito delle personegiuridiche e dell’imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2. (in rif. all’art. 11, comma 1, lett. e), n.2) del DPR 14/10/99, n. 542 tale comma s’intende soppresso).
4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo  l'ente o societa` controllante e le  societa`  da  questo  controllate;  si considerano controllate le societa` per azioni, in  accomandita  per azioni e a responsabilita` limitata  le  cui  azioni  o  quote  sono possedute dall'ente o societa` controllante o tramite altra societa` controllata da  questo  ai  sensi  del  presente  articolo  per  una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin  dall'inizio del periodo di imposta precedente a  quello  cui  si  riferiscono  i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo  si applicano, in ogni caso, alle  societa`  e  agli  enti  tenuti  alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto  legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito  delle  persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma  2 dell'articolo 38 del predetto decreto n. 127 dei 1991 e  nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2  dell'articolo  40  del  predetto decreto n. 87 del 1992. 
5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 43 bis.

NOTA (3)
D.Lgs 18/12/1977, n. 471   
Art. 8.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila (in € 258,22) a lire quattro milioni (in € 2.065,82).Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dellAgenzia delle Entrate. (Nella frase da <si applica la sanzione in misura massima> fino a <da parte dell’Agenzia delle Entrate> è stato aggiunto dall’art. 23, comma 28, lett. b) del DL 6/7/11, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/7/11, n. 111, a decorrere dal 6/7/11. Le parole <compresa quella periodica> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/3/00, n. 99).
2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali e' prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.
3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione (in € 516,46) a lire otto milioni (in € 4.131,65) quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 (in € 258,22) ed un massimo di euro 50.000 (in € 25.822,28). (Comma inserito dall’art. 1, comma 302, della L. 27/12/06, n. 296).

NOTA (4)

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10% del volume d'affari determinato a norma dell'art. 20 dello stesso decreto ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita` da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta` di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento; 
b) (lettera abrogata dall’art. 1 del dl 31/5/94, n. 330, conv., con mod., dalla l. 27/7/94, n. 473)
c) che l'intento di avvalersi della facolta` di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita` del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonche` l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione puo` riguardare anche piu` operazioni tra le stesse parti. Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il termine dell’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. 
(Il periodo <entro il termine dell’effettuazione della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta> sono state sotituite  alle precedenti <entro il giorno 16 del mese successivo> dall’art. 2, comma 4, del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44 a decorrere dal 2/3/2012. Il periodo da <nella prima ipotesi> fino a <dichiarazione ricevuta> è stato aggiunto dall’art.1, comma 381, della L. 30/12/2004, n. 311, a decorrere dall’1/1/05).
2. La dichiarazione di cui alla lettera b) deve essere redatta in tre esemplari, dei quali, dopo l'accertamento della conformita` degli stessi e l'apposizione del timbro a calendario, uno e` inviato dall'ufficio alla direzione compartimentale delle dogane competente per territorio e un altro viene consegnato al dichiarante; le modalita` di accertamento e di verifica, saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze. La dichiarazione di cui alla lettera c), redatta in duplice esemplare, deve essere progressivamente numerata dal dichiarante e dal fornitore o prestatore, annotata entro i quindici giorni successivi a quello di emissione o ricevimento in apposito registro tenuto a norma dell'art. 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata a norma delle stesso articolo; gli estremi della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa.
3. (comma abrogato dall’art. 19, comma 7, del DPR 7/12/2001, N. 435, a decorrere dal 1/1/02)
4. (comma abrogato dall’art. 6 del D.L. 10/6/94, n. 357, conv., con mod., dalla L. 8/8/94, n. 489).


NOTA (5)


L. 27/12/2006 N. 296


  603.  Tutti  i  collegi  universitari  gestiti  da fondazioni, enti morali, nonchè  enti  ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui all'articolo  1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,n.  338 (v. nota di seguito), ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

  604.  Ai  collegi  universitari  di  cui  al comma 603 e' applicata l'esenzione  dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10,  primo  comma,  numero  20),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

NOTA (6)

Legge 14 novembre 2000,n.  338 (Disposizioni relative ad alloggi e residenze per studenti iscritti presso l’università)

Art. 1.
(Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili gia' esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche' di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima finalita' da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e' autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare della spesa e' determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in concessione di servizi, o a societa' di capitali pubbliche o a societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la relativa copertura finanziaria le risorse gia' stanziate negli esercizi precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per l'edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al sessanta per cento.
3. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza dei rettori delle universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche agli altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attivita' culturali e ricreative. A tale fine, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente legge, nonche' linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle residenze alle finalita' di cui alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti, garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla tutela dei valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi.
5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori secondo i tempi e le modalita' previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e l'assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi con riserva.
6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli 8 e 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4 dell'articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalita' della presente legge. Resta ferma l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti autorita' regionali.
9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' abrogato.
10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima.
NOTA (7)
DPR 22/7/1998, N. 322
Articolo 5: Dichiarazione nei casi di liquidazione
1. In caso di liquidazione di società o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 (v. Nota 8 art. 2) e 2485 (v. Nota 9 art. 2) del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/72, n. 633 (v. Nota 10 art. 2) entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica.

2. (comma abrogato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del DPR 7/12/2001, n. 435, a decorrere dall’1/1/02).
3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d’imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall’articolo 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d’imposta.

3-bis In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita. (Comma inserito dall’art. 2, comma 5, lett. b), del DL 2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrere dal 2/3/2012).
4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalità esclusivamente ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e soltanto se vi e’ stato esercizio provvisorio. Il reddito d’impresa, di cui al comma 1 dell’articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi é soggetta, dell’imposta sul reddito delle società. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all’imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all’impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell’inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si é chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all’articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell’imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell’articolo 25 del testo unico.
(La parola <nono> è stata così sostituita alla precedente <settimo> dall’art. 42, comma 7-ter , lett. g) del DL 30/12/08, n. 207, conv., con mod., dalla L. 27/2/09 n. 14. Le parole < del settimo> sono state sostituite alle precedenti <del decimo> dall’art. 37, comma 10, lett. e), n. 2, del DL 4/7/06 n. 223, conv., con mod., dalla L. 4/8/06, n. 248, a decorrere dall’1/5/2007. I periodi da <Il reddito d’impresa> fino a <liquidatore>, da <Il Curatore> fino a <reddito della società>, da <in caso di fallimento> fino a <procedimento concorsuale> e da <per ciascuno> fino a <dell’art.25 del testo unico> sono stati aggiunti all’art. 18, comma 3, lett. a), del D.Lgs 18/11/05, n. 247. Comma sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. c), del DPR 7/12/2001, n. 435, a decorrere dal 1/1/02, al precedente che si ricorda: Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, rispettivamenteentro quattro mesi dalla nomina ed entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento e della liquidazione, e le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate esclusivamente ai fini dell’imposta IRAP soltanto se vi è stato esercizio provvisorio.
5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l’obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d’imposta.


Altre Note
le pubblicheremo
 nei prossimi giorni.
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