29/03/18

RICONOSCIUTO UN CREDITO D'IMPOSTA

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, alle imprese alberghiere e agli agriturismi esistenti alla data del 1° gennaio 2012 e’ riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative a:
1. Interventi di manutenzione straordinaria
2. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia
4. Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
5. Interventi di incremento dell’efficienza energetica:
6. Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica
7. Spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto.
Il credito di imposta viene riconosciuto per le spese relative a interventi che abbiano finalità di ristrutturazione edilizia di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, di riqualificazione, a condizione che abbiano ANCHE finalità di incremento dell’efficienza energetica o di riqualificazione antisismica (punti 5 e 6), ovvero, fermo restando l’ultima condizione, per le spese per l’acquisto di mobili e componenti di arredo (punto 7), destinati esclusivamente alle strutture ricettive oggetto del presente decreto, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo di imposta successivo.

Beneficiari

Il credito di imposta è riconosciuto alle strutture ricettive esistenti alla data del 1° Gennaio 2012.

Tipo di Sovvenzione

Alle imprese ammesse è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 relative agli interventi sopra indicati, ripartito in due quote annuali di pari importo, fino all’importo massimo di 200.000 euro, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati.
Il credito di imposta riconosciuto può essere comunque utilizzato entro 10 anni.

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO D.L. 145/13

Cosa sono i voucher digitalizzazione

Il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, più noto come Destinazione Italia, ha previsto la concessione di finanziamenti a fondo perduto in forma di voucher di importo non superiore a 10mila euro per:
  • l’acquisto di software, hardwareo servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale,
  • lo sviluppo di soluzioni di e-commerce,
  • laconnettività a banda larga e ultralarga da parte delle imprese,
  • la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle piccole e medie imprese.

Chi può partecipare al bando voucher digitalizzazione

In base al decreto MISE del 23 settembre 2014 i voucher sono destinati alle PMI che:
  • abbiano sede legale sul territorio nazionale e siano iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • non abbiano ricevuto altri contributi pubblici per le stesse spese;
  • non si trovino in stato di fallimento, liquidazione o altre situazioni equivalenti secondo la normativa vigente.

Quali sono le spese ammissibili ai contributi

I voucher possono essere concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili, che sono:
  • per quanto riguarda ilmiglioramento dell’efficienza aziendale;
  • relativamente alla modernizzazione dell’organizzazione del lavoro;
  • quanto allo sviluppo di soluzioni di e-commerce;
  • relativamente alla connettività a banda larga e ultralarga;
  • nel caso del collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare;
  • relativamente alla formazione qualificata nel campo ICT.

28/03/18

VERIFICA ANATOCISMO DEI CONTI CORRENTI E NON SOLO

VERIFICHIAMO L'ANATOCISMO SU CONTI CORRENTI BANCARI, VERIFICHIAMO I PRESTITI E MUTUI
INVIACI LA TUA RICHIESTA E PROCEDIAMO.
N.B. I PREZZI VARIANO IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE.

dr.marcoruggeri@gmail.com

Modello comunicazione iva periodica


Approvata la nuova versione del modello di Comunicazione delle liquidazioni periodiche
IVA


L’Agenzia Entrate, con il Provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, ha approvato il nuovo modello per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Nel modello sono stati inseriti i righi VP1 (Operazioni straordinarie) e VP13 (Metodo di calcolo dell’acconto dovuto). Il fine è stato quello di allineare il Modello con la Dichiarazione IVA annuale.
Le nuove istruzioni approvate insieme al Modello chiariscono che è possibile correggere errori od omissioni presentando una Comunicazione che vada a sostituire la precedente, prima della presentazione della Dichiarazione IVA annuale; dopo, invece, la correzione deve avvenire direttamente in Dichiarazione annuale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a cura di: AteneoWeb S.r.l.

08/03/18

Insinuazione al passivo istituto di credito

Buongiorno,
 ho ricevuto istanza di insinuazione al passivo da parte di una banca per un importo decisamente rilevante, comprensivo del saldo (negativo) di conto corrente di corrispondenza e di un muto chirografario.
 In relazione al conto corrente di corrispondenza viene richiesta l'ammissione di un importo comprensivo degli interessi nella misura del 12% circa maturati dal momento in cui il conto è andato in sofferenza.
 A prova di tutto ciò mi viene fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito (comunque indicato per il valore complessivo).
 Non sono stati forniti gli estratti conto.
 Ho di conseguenza richiesto ulteriore documentazione, in particolare gli estratti conto, poichè in assenza degli stessi non sono in grado di effettuare alcuna verifica, nè in relazione agli interessi ne in relazione alla data in cui il conto è andato in sofferenza...
 Ad oggi nulla mi è stato fornito.
 Premetto che già quando inviai la comunicazione alla banca ex art 92 lf chiesi copia degli estratti conto (a titolo collaborativo). La stessa a suo tempo non me li ha forniti adducendo che il rapporto risale a oltre 5 anni prima...
 Parte degli stessi li ho reperiti per altre vie, ma riguardano i primi anni del rapporto, non gli ultimi.
 Vista la mancanza e la reticenza dimostrata a fornire gli e/c ora che devo valutare l'ammissione al passivo del credito (comprensivo di capitale e interessi) non so come comportarmi.
 Il mio dubbio riguarda soprattutto la questione anatocismo...  

01/07/2016 18:02  
Lei dice che la banca, a prova del suo credito, ha "fornito il contratto di c/c e il decreto ingiuntivo in cui viene riconosciuto tale credito". Orbene se il decreto ingiuntivo è passato in giudicato con la dichiarazione di esecutività ex art. 647 cpc prima della dichiarazione di fallimento, non è necessaria altra documentazione perché il titolo posto a fondamento di tale domanda è proprio il decreto definitivo e non più modificabile. Se, invece, il decreto ingiuntivo non è ancora passato in giudicato, le sue perplessità sono fondate e può benissimo proporre di ammettere il credito per la parte che ritiene dovuta (calcolata anche non al centesimo), escludendo il residuo per mancanza di idonea documentazione; vedrà che la banca, in sede di opposizione, produrrà la documentazione necessaria a sostegno del suo credito.



FONTE ZUCCHETTI

07/03/18

CONVEGNO SU COME INVESTIRE IN BRASILE 8/3/18

Il seminario “Investire in Brasile: opportunità in infrastrutture turistiche” si svolgerà l’8 marzo 2018 presso l’Ambasciata del Brasile a Roma.

Per iscriversi inviare una mail a : convegno.roma@itamaraty.gov.br

Revisori enti locali: on line i fac-simile della relazione sul rendiconto di gestione e sul nuovo accertamento dei residui.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti: la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione e la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”. Entrambi i documenti, formati da un testo word e da tabelle in formato excel, costituiscono soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.
Con un comunicato stampa del 7 marzo 2018, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili comunica che, in collaborazione con l’associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale due documenti:
- la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione;
- la bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”.
Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione
La relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, è stata predisposta nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al D. Lgs. 118/2011 e tiene conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2017.
 
fonte ipsoa

03/03/18

Avviamento in bilancio

Ai sensi della riformata disposizione di legge, l’ammortamento dell’avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; tuttavia, nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l’avviamento è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento.
L’ultimo aspetto da trattare attiene al contenuto dell’Oic 24, anche esso novellato dopo il D.Lgs 139/2015.
Il principio contabile completa il contenuto del codice civile, prevedendo che la vita utile del bene stabilita all’atto della sua iscrizione non può essere modificata nel corso degli esercizi successivi, potendo in seguito soltanto procedere, in caso di necessità, alla rilevazione di una perdita durevole di valore (vedasi Oic 9).
Inoltre l’Oic 24 chiarisce che esiste comunque un periodo massimo di vita utile dell’avviamento, pari a 20 anni: tuttavia, se il periodo di ammortamento è superiore a 10 anni, è necessario indicare in nota integrativa i fatti e le circostanze oggettive che hanno giustificato un tale periodo di ammortamento.
fonte: Viviana Grippo

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...