D.P.R.
29 SETTEMBRE 1973, N. 602
Art. 19 - (Dilazione del
pagamento) (1) (2)
1. L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquantamila euro, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall’ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 77; l’ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell’immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L’ipoteca non è assoggettata all’azione revocatoria di cui all’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell’ipoteca.
(Le
parole da <Se l’importo iscritto a
ruolo è superiore> fino a <di iscrizione e cancellazione
dell’ipoteca.> sono state soppresse dall’art. 83, comma 23, lett. a), del DL
25/6/08 n.112, conv. con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal
25/6/08. Il periodo da <L’agente della riscossione> fino a
<di settantadue rate mensili> è stato così sostituito dall’art. 36, comma
2-bis, lett. a), del DL 31/12/0, n. 248, conv., con mod., dalla L 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08,
al precedente che si riporta: <l’ufficio, su richiesta del contribuente, può
concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un
massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un
anno e, successivamente la ripartizionedel pagamento fino ad un massimodi
quarantotto rate mensili>.
Le parole <cinquantamila
euro> sono state sostituite alle precedenti <cinquantamilioni di lire>
dall’art. 1, comma 145, lett. a), della L. 24/12/2007, n. 244, a decorrere
dall’1/1/08.
I periodi da<in
alternativa> fino a <iscritte a ruolo>, da<a tal fine> fino a
<26 aprile 1986>, n. 131>, da<il valore dell’immobile> fino a <industriali edili>, da
<L’ipoteca non è > fino a < e successive modificazioni> e da
<Sono a carico> fino a <dell’ipoteca> sono stati aggiunti dall’art.
1, comma 145, lett. a), della L. 24/12/2007, n. 244 a decorrere dall’1/1/08. Le
parole da<ovvero rilasciata> fino a < n. 385, e successive
modificazioni> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 126, della L.
24/12/2007, n. 244 a
decorrere dall’1/1/08.
1-bis. (3)
In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la
dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore
periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta
decadenza. In tal caso il debitore può chiedere che il piano di rateazione
preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per
ciascun anno. (Il periodo <in tal caso, il debitore può chiedere che
il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di
importo crescente per ciascun anno> è stato soppresso dall’art.1, comma 2,
lett. a), del DL 2/3/12, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n. 44 a decorrere dal 2/3/12. Comma
inserito dall’art. 10, comma 13-bis, del L 6/12/2011, n. 201, conv., con mod.,
dalla L 22/12/2011, n. 214, a
decorrere dal 28/12/2011.)
1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. (Comma inserito dall’art. 1, comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12, n.
1-quater.
Ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere
l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta,
ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche
già iscritte alla data di concessione della rateazione». (Comma inserito dall’art.
1, comma 2, lett. b), del DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/12,
n. 44, a
decorrere dal 2/3/12).
2.
la richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima
dell’inizio della procedura esecutiva. (Comma abrogato dall’art. 36, comma 2 bis,
lett. b), del DL 31/12/07, n. 248, conv., con mod., dalla L. 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08).
a) il debitore decade automaticamente dal
beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora
dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.
4. le rate
mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1
scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza
di dilazione. (Le parole <nel giorno
di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione>
sono state così sostituite alle seguenti <l’ultimo giorno di ciascun mese> dall’art. 83, comma 23, lett. b)
del DL 25/6/08, n. 112, conv., con mod., dalla L. 6/8/08, n. 133, a decorrere dal
25/6/08.
4-bis. Se, in caso di decadenza del
contribuente dal beneficio della dilazione, l’eventuale fidejussore o il terzo
datore d’ipoteca non versa l’importo garantito entro 30 giorni dalla
notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del
fidejussore stesso ovvero del terzo datore d’ipoteca , delle somme da esso
dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa , il
concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla
base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto. (Comma abrogato dall’art. 83, comma 23, lett.
c), del DL 25/6/08, n. 112, conv., con mod., dalla L. 6/8/08, n. 133. In ogni caso le sue disposizioni
continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi
del presente art.19 del DPR n. 602/73 nel testo vigente anteriormente al
25/6/08 data di entrata in vigore del sopracitato DL n. 112/08. Le parole <l’eventuale
fidejussore> sono state così sostituite alle precedenti <il
fidejussore> dall’art. 36, comma 2 –bis, lett. c), del DL 31/12/07, n. 248,
conv., con mod., dalla L. 28/2/08, n. 31, a decorrere dall’1/3/08. Le parole <o il
terzo datore d’ipoteca> sono state inserite dall’art. 1, comma 145, lett. b),
della L. 24/12/07, n. 244, a
decorrere dall’1/1/08. Le parole <ovvero del terzo datore d’ipoteca> sono
state inserite dall’art. 1, comma 145, lett. b), della legge 24/12/07, n. 244, a decorrere dall’1/1/08.
Le parole <alla riscossione coattiva> sono state così sostituite alle precedenti
<espropriazione forzata> dall’art. 1, comma 417, lett. b), della L. 30/12/2004,
n. 311, a
decorrere dall’1/1/05. Le parole <secondo le disposizioni di cui al titolo
II del presente decreto> sono state aggiunte dall’art. 1, comma 417, lett.
b), della L. 30/12/2004, n. 311,
a decorrere dall’1/1/05. In precedenza il comma era
stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
27/4/2001, n. 193, a
decorrere dal 9/6/2001).
(1)
Articolo sostituito dall’art. 7 del D.Lgs. 26/2/99, n. 46, a decorrere dall’1/7/99.
(2)
Ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del DL 6/12/2011,
n. 201, conv. con mod., dalla L. 22/18/2011, n. 214, le dilazioni di cui al presente art.19
del DPR n. 602/73 , e successive modificazioni, concesse fino al 28/12/2011
data di entrata in vigore della legge di conversione del sopramenzionato DL n. 201/2011, interessate dal mancato pagamento della prima
rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai
sensi dell’art. 2, comma 20, del decreto legge
29/12/2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/2011,
n.10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue
mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della
situazione difficile posta alla base della concessione della prima dilazione. Ai
sensi dell’art. 2 , comma 20, del DL 29/12/2010, n. 225, conv., con mod., dalla
L. 26/2/2011, n. 10. le dilazioni concesse, fino al 27/2/2011 data di entrata
in vigore della legge di conversione, del sopramenzionato DL n. 225/2010, ai
sensi del presente art. 19 del DPR 29/9/73, n. 602, interessate dal mancato
pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, possono essere
prorogate per un ulteriore periodo e fino settantadue mesi a condizione che il
debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà
posta alla base della concessione della prima dilazione.
(3)
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del DL 2/3/12, n. 16,
conv. con mod., dalla L. 26/4/12, n.44, i piani di rateazione a rata costante,
già emessi al 2/3/12 data di entrata in vigore del sopramenzionato DL n. 16/12,
non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso di proroga ai sensi del
presente art. 19, comma 1-bis, del DPR n. 602/73.