SENTENZA n. 2902 del 7 febbraio 2013
(emessa il 27 novembre 2012) della Corte Cassazione, Sez. Tributaria - Presidente Pivetti, Relatore S ambito
LE DELIBERE DI CARATTERE GENERALE NON È NECESSARIO SIANO MOTIVATE
Massima:
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
In tema di Tarsu, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 d.l.g.s. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli art. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell’atto.
nota :
Cfr. Cassazione 23 ottobre 2006, n. 22804.
Vedi altresì la sentenza n. 21724 del 11 ottobre 2006: la facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 4 del Dlgs 507/1993 di suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando una maggiorazione fino al 150% dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni alle affissioni di carattere commerciale esposte nella aree collocate nella “prima categoria”, viene esercitata mediante regolamento, cioè attraverso una fonte normativa di carattere secondario che non abbisogna di alcuna motivazione; ma può essere disapplicato dal giudice tributario ove risulti non conforme alla legge.
(emessa il 27 novembre 2012) della Corte Cassazione, Sez. Tributaria - Presidente Pivetti, Relatore S ambito
LE DELIBERE DI CARATTERE GENERALE NON È NECESSARIO SIANO MOTIVATE
Massima:
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU - DELIBERA DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA- MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE
In tema di Tarsu, la delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all’art. 65 d.l.g.s. 15 novembre 1993 n. 507, non diversamente da qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta - anche se determinabile ex post - di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili ai sensi degli art. 62 e 63, non essendo pertanto configurabile alcun obbligo di motivazione dell’atto.
nota :
Cfr. Cassazione 23 ottobre 2006, n. 22804.
Vedi altresì la sentenza n. 21724 del 11 ottobre 2006: la facoltà riconosciuta ai comuni dall’art. 4 del Dlgs 507/1993 di suddividere il proprio territorio in due categorie, applicando una maggiorazione fino al 150% dell’imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni alle affissioni di carattere commerciale esposte nella aree collocate nella “prima categoria”, viene esercitata mediante regolamento, cioè attraverso una fonte normativa di carattere secondario che non abbisogna di alcuna motivazione; ma può essere disapplicato dal giudice tributario ove risulti non conforme alla legge.