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04/07/12



NOTA (3) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012          

D.Lgs. 21/11/2007, n. 231
MISURE ULTERIORI
Art. 49.
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

1. E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente pari o superiore a 1.000 euro (v. note 1 e 2). Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
La frase <<oggetto di trasferimento>> sono state così sostituite alle precedenti <<dell’operazione, anche frazionata>> dall’art. 29 comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25/9/09, n. 151, a decorrere dal 4/11/09. La frase da <<il trasferimento è vietato>> fino a <<artificiosamente frazionati>> è stato inserito dall’art. 29, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 25/9/09, n. 151, a decorrere dal 4/11/09. La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

2. Il trasferimento per contanti per il tramite dei soggetti di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio.


3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.


4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.


5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (v. note 1 e 2) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

6. Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.


8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro (v.note 1 e 2) può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.


9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.


La frase <<ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante>> è stato soppresso dall’art. 32, comma 1, lett. b), del 25/6/08, n. 112, conv.., con mod., dalla L 26/8/08, n. 133 a decorrere dal 25/6/08.

11. I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.

12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
La frase <<31 marzo 2012>> sono state sostituite dalle parole <<30 settembre 2011>> dall’art. 12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/11, n. 214. La frase <<30 settembre 2011>> sono state così sostituite alle precedenti <<30 giungo 2011>> dall’art. 2, comma 4, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148. In precedenza <<30 giugno 2011>> sono state sostituite alle precedenti <<30 giugno 2009>> dall’art. 20, comma 2, lett. a), del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/10, n. 122.  La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.

14. In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario l’accettazione di questi la data del trasferimento.
La frase <<l’accettazione di questi>> sono state inserite dall’art. 29, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25/9/2009, n. 151, a decorrere dal 4/11/2009.

15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d)alla lettera g).

17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici e alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. E' altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall'articolo 494 del codice di procedura civile.


18. E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148  a decorrere dal 17/9/2011.
19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.
Comma abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n. 148  a decorrere dal 17/9/2011.
20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 30 aprile 2008.


  

NOTE COLLEGATE:

(1) Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dal giorno 6/12/11, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui al presente art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, sono adeguate all’importo di euromille.  Non costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, commessa nel periodo dal 6/12/11 al 31/1/12 e riferita alle limitazioni d’importo introdotte dal sopracitato art. 12, comma 1. In precedenza in base all’art. 2, comma 4, del DL 13/8/11, n. 138 conv., con mod., dalla l. 14/9/2011, n. 148 a decorrere dal 13/8/2011 ai fini di adeguamento in ambito comunitario sono state adeguate ad euro 2.500 di cui dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.
In precedenza ai sensi a decorrere dal 31/5/2010 e fino al 12/8/2011, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122, ai fini delle disposizioni in ambito comunitario di cui dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07 erano state adeguate all’importo di euro 5.000.

(2) Ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/2011, n. 148, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 21/11/07, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07., commesse tra il 13 agosto al 31 agosto 2011 e rif. alle limitazioni d’importo introdotte dal comma 4, dell’art. 2, del sopra menzionato DL n. 138/11. A partire dal 1 settembre 2011 le sanzioni di cui al citato art. 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In precedenza in rif. all’art. 20, comma 2-bis, del DL 31/5/10, n.78, conv. con mod., dalla L. 30/7/10, n. 122, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.




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