16/07/21

Bonus facciate

Bonus facciate spetta per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 482 del 15 luglio 2021. Con riferimento all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso, il bonus facciate spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici”.

15/07/21

Gli acquisti di beni e servizi effettuati da un organismo dell'UE

Gli acquisti di beni e servizi effettuati da un organismo dell'UE per conto degli Stati membri per rispondere all'emergenza causata dalla pandemia di Covid-19 sono temporaneamente aggiunti all'elenco delle operazioni esenti previste dalla direttiva IVA. La nuova esenzione consentirà maggiori donazioni agli Stati membri e alle loro istituzioni, poiché solleverà gli organismi dell'UE dagli oneri amministrativi e di bilancio che ostacolavano il processo. Lo ha previsto il Consiglio dell’UE mediante una modifica della direttiva IVA che introduce un'esenzione temporanea dall'IVA applicabile alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di Covid-19.

L'esame parlamentare Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis)

L'esame parlamentare Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis), reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 25 maggio 2021, all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.

Decreto-legge n.73/2021 (cd. Sostegni-bis)

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 (cd. Sostegni-bis) (AC 3132)  reca misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e trasmesso al Parlamento il 25 maggio 2021, all'esame della Camera dei deputati in prima lettura, è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione (Bilancio), che ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.

Sul testo iniziale del decreto-legge, si veda il seguente dossier.

Per un quadro di sintesi del contenuto degli emendamenti approvati dalla V Commissione (Bilancio) si veda il dossier dei Servizi di documentazione. Tra le misure più significative introdotte nel corso dell'esame in Commissione si segnalano:

-una serie di disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedendo la sospensione del programma «cash back» per il secondo semestre 2021 e l'introduzione di un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002

-lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'eco bonus auto, che viene prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021;

l'introduzione di misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e la semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente;

-la sospensione fino al 30 settembre di tutti i termini di scadenza relativi a vaglia, cambiali e altri titoli di credito, con i protesti o le contestazioni già elevati che vengono cancellati;

-l'esenzione IMU 2021 per i proprietari di appartamenti oggetto di blocco degli sfratti per morosità;

-l'introduzione di contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie;

-lo stanziamento di 10 milioni di euro per garantire tamponi gratis al fine di consentire ai soggetti "fragili" di ottenere il green pass;

-lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro per i comprensori sciistici e le attività economiche collegate;

-l'istituzione di un Fondo per indennizzare i proprietari di immobili esposti all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto;

-il rifinanziamento per 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane;

-l'incremento del Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte, destinando 10 milioni di euro per il 2021 a favore della città di Roma Capitale;

-l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e congressi in seguito all'emergenza;

-lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni;

-una serie di misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

-lo stanziamento di ulteriori risorse per il sostegno alle attività economiche che abbiano subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del decreto, riducendo da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura considerato ai fini della concessione dei benefici;

-l'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

-lo stanziamento di 5 milioni di euro per compensare le città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico;

-lo stanziamento di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026;

-l'introduzione di modifiche al Tax credit vacanze, prevedendo che sia utilizzabile anche per il pagamento di pacchetti turistici e che possano avvalersi del sostegno del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per il turismo, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;

-la semplificazione e il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini;

-l'estensione da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti coperti da garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia SACE);

-l'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, destinato all'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare;

-l'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le non autosufficienze, allo scopo di finanziare programmi di assistenza domiciliare;

-la previsione che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi priorità e con ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale;

-l' incremento di ulteriori 5 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili.

-l'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva;

-lo stanziamento di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego;

la previsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore degli enti di area vasta in stato di dissesto finanziario;

-lo stanziamento di risorse aggiuntive per il comparto sicurezza;

-l'introduzione di contributi economici a favore dei familiari del personale delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nella gestione dell'emergenza COVID-19 che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.

Il provvedimento è ora all'esame dell'Assemblea della Camera, dove il Governo ha posto la questione fiducia sul testo approvato dalla Commissione Bilancio.

Successivamente il decreto-legge passerà al Senato, dove dovrà essere approvato in via definitiva entro 24 luglio 2021.

14/07/21

Fondo previdenza clero: aggiornato l’importo del contributo per il 2020

 

Il contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2020, è stato incrementato di circa 90.000 euro, da euro 8.245.867,88 a euro 8.204.843,66. E’ quanto prevede il D.M. 18 maggio 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2021.

13/07/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 12 LUGLIO 2021 [Somministrazione di carburante chi detrae l'IVA]

Innanzitutto si deve avere  con contratto di commissione con riferimento all'attività di somministrazione di carburante mediante un contratto di commissione con le stazioni di servizio e un contratto di somministrazione con i propri clienti, al fine di evitare un doppio aggravio impositivo, la società può detrarre l'IVA pagata per l'acquisto del carburante dalle stazioni di servizio, destinato ad essere contestualmente somministrato, per conto di quest'ultime, ai clienti finali effettivi utilizzatori del carburante. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 473 del 12 luglio 2021.

Esonero contributivo per autonomi e professionisti


Si ricorda che il Fondo per il riconoscimento di un esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS e alle casse privatizzate è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 20, l. 178/2020), con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, incrementata a 2,5 miliardi per il medesimo anno dall'art. 3 del decreto Sostegni (D.L. 41/2021).
Il suddetto esonero è riconosciuto ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS (artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.
A valere sulle medesime risorse, sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori sanitari già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Con il messaggio INPS n. 1911/2021, in attesa della pubblicazione del relativo decreto interministeriale, è stato disposto il differimento al 20 agosto 2021 del termine di pagamento della rata dei contributi oggetto di tariffazione 2021.

12/07/21

Avviso accertamento AdE nella procedura concorsuale

DOMANDA

In qualità di curatore mi è stato notificato un avviso di accertamento da parte dell'Agenzia Entrate per indebite compensazioni riguardanti la fallita dopo qualche anno dalla dichiarazione di fallimento e dopo solo qualche giorno la conseguente insinuazione al passivo ultra-tardiva. Io riterrei di attendere il decorso dei 60 gg  prima di predisporre istanza al Giudice per la fissazione di una eventuale udienza per l'analisi della domanda ultra-tardiva. Cosa ne pensate? Potrei eventualmente anche trasmettere una copia dell'accertamento all'ex amministratore qualora avesse elementi o informazioni utili da fornirmi o ciò non è possibile? Ritengo infine che sia onere dell'Agenzia Entrate segnalare eventuali superamenti delle soglie ai fini penali. Rimango in attesa di vostro parere.

RISPOSTA

Quanto al tempo dell'esame della domanda, nulla stabilendo l'art. 101, ult. comma, l. fall., vige il principio generale della ordinaria diligenza con cui deve comportarsi il curatore, sicchè, se non vi sono motivi di urgenza (principalmente l'imminenza di un riparto cui l'AE potrebbe partecipare) l'attesa di 60 giorni è tollerabile. La trasmissione della copia all'amministratore non è vietata, anzi è opportuna in quanto è finalizzata ad avere chiarimenti in ordine ad una operazione da lui effettuata. L'oggetto della domanda di insinuazione è costituito dalla domanda di partecipazione al passivo per il credito e la collocazione richiesta, nonchè l'esposizione degli altri elementi indicati nell'art. 93, tra i quali non è compresa la segnalazione del superamento delle soglie ai fini penali.


fonte: zucchetti srl

03/07/21

Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.

 

Dal 5 luglio 2021 e fino al 2 settembre 2021, è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto alternativo ai contributi automatici, di cui al Dl Sostegni bis. E’ quanto previsto da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate che, approvando anche il relativo modello e istruzioni, rende pienamente operativo il secondo blocco di aiuti, dopo quelli erogati in via automatica, per i soggetti che stanno subendo maggiormente i contraccolpi della crisi da Covid 19.

Il contributo a fondo perduto “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni bis” (art. 1, commi da 5 a 15, D.L. n. 73/2021) è finalmente operativo.

Infatti, dopo l’erogazione avvenuta in automatico del contributo previsto per chi ne aveva già beneficiato con il precedente Decreto Sostegni, si attendeva l’emanazione del provvedimento delle Entrate che doveva definire le modalità e la tempistica per la richiesta.

L’Agenzia delle entrate, quindi, ha emanato un provvedimento datato 2 luglio 2021 e pubblicato sul proprio sito il modello da utilizzare e le istruzioni di compilazione.

Vediamo, più in dettaglio, come procedere per richiedere il sostegno, non prima di aver definito le linee generali dell’aiuto di cui si discute.

In cosa consiste il contributo “alternativo”

Innanzitutto, il Decreto Sostegni bis ha previsto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i coloro i quali:

- hanno la partita IVA attiva alla data del 26 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);

- presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni (art. 1 D.L. n. 41/2021)

- non hanno indebitamente percepito o che non hanno restituito tale contributo.

La misura spettante, riconosciuta in automatico dall’Agenzia delle entrate (quindi non occorre presentare alcuna istanza), è pari al 100% di quanto percepito con il decreto Sostegni.

In alternativa, è possibile richiedere (quindi, in questo caso, va presentata apposita istanza) un nuovo contributo “alternativo”.

Se il soggetto ha ottenuto il 100% del vecchio contributo e presenta l’istanza per il nuovo contributo non vi vedrà totalmente preclusa la possibilità di ottenere il maggior valore che dovesse risultare applicando le nuove regole.

Se, invece, dal calcolo effettuato risultasse un minor importo, l’Agenzia delle entrate non dà seguito all’istanza.

I soggetti interessati sono sostanzialmente gli stessi che hanno beneficiato del primo Sostegni, con queste uniche differenze:

- la partita IVA deve essere attiva al 26 maggio 2021;

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Importi spettanti come contributo “alternativo”

Passando al calcolo degli importi occorre distinguere tra chi ha beneficiato del contributo del Decreto Sostegni e chi no.

Nel primo caso (soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 D.L. n. 41/2021), sulla differenza di fatturato o corrispettivi medi mensili del periodo sopra indicato, si applicano l eseguenti percentuali:

a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Invece, chi non ha beneficiato del vecchio contributo applica le seguenti percentuali:

a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;

b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In tutti i casi non si può ottenere un importo superiore a 150 mila euro.

Nel provvedimento, inoltre, si precisa che qualora il soggetto richiedente abbia attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Modalità operative e tempistiche per richiedere il contributo “alternativo”

Per richiedere il contributo occorre trasmettere, direttamente o tramite un intermediario abilitato, apposita istanza mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come accennato, il modello da utilizzare è quello approvato con il provvedimento e va utilizzata la predetta procedura web è resa disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5 luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7 luglio 2021.

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021.

In caso di errore, è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Inoltre, è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo, anche oltre il termine del 2 settembre.

Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021



Regime forfettario al 20 per cento sopra i 65.000 euro: prende forma la riforma fiscale 2021.

L’approvazione della versione definitiva da parte delle Commissioni Finanze di Camera e Senato disegna i contorni di quello che potrebbe essere il nuovo regime agevolato per le partite IVA.

L’abolizione del regime forfettario o il suo ridimensionamento non trova spazio nel documento approvato il 30 giugno 2021, che farà da base per la definizione della legge delega attesa entro la fine del mese di luglio.

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