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25/09/23

La triangolazione tra due paesi aderenti all'UE

La triangolazione tra due paesi aderenti all'UE è un'operazione di cessione di beni che coinvolge tre soggetti distinti:

Il primo cedente, che vende i beni al promotore;

Il promotore, che acquista i beni dal primo cedente e li vende al secondo cessionario;

Il secondo cessionario, che acquista i beni dal promotore e li destina a un paese terzo.

In caso di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, l'operazione è esente da IVA se il secondo cessionario è un esportatore abituale e se i beni sono effettivamente esportati.

Per effettuare una triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Il primo cedente e il promotore devono stipulare un contratto di compravendita.

Il promotore deve emettere una fattura al secondo cessionario per i beni acquistati dal primo cedente.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, attestando l'intenzione di esportare i beni acquistati dal promotore.

Il promotore deve consegnare i beni al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve esportare i beni.

Requisiti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:


I soggetti coinvolti devono essere distinti tra loro.

Il secondo cessionario deve essere un esportatore abituale.

I beni devono essere consegnati direttamente al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di violazione dei requisiti:

In caso di violazione dei requisiti previsti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, si applicano le seguenti sanzioni:

Per il promotore: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il primo cedente: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il secondo cessionario: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Ecco un esempio di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:

Soggetto A: Primo cedente

Soggetto B: Promotore

Soggetto C: Secondo cessionario


Operazione:


A vende a B 100 unità di un bene per un valore di 10.000 euro.

B consegna il bene a C.

C emette una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

B emette una fattura a C per 10.000 euro senza IVA.

C esporta il bene.

Conseguenze fiscali:


B non deve versare IVA all'Erario.

A non deve versare IVA all'Erario.

C non deve versare IVA all'Erario.

Documentazione necessaria:


Contratto di compravendita tra il primo cedente e il promotore.

Fattura emessa dal promotore al secondo cessionario.

Dichiarazione d'intento emessa dal secondo cessionario.

Documenti di trasporto dei beni.

Documenti di esportazione dei beni.

Attenzione:

La triangolazione è un'operazione complessa che richiede un'attenta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di violazione dei requisiti, si applicano sanzioni amministrative e penali.

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