La triangolazione tra due paesi aderenti all'UE è un'operazione di cessione di beni che coinvolge tre soggetti distinti:
Il primo cedente, che vende i beni al promotore;
Il promotore, che acquista i beni dal primo cedente e li vende al secondo cessionario;
Il secondo cessionario, che acquista i beni dal promotore e li destina a un paese terzo.
In caso di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, l'operazione è esente da IVA se il secondo cessionario è un esportatore abituale e se i beni sono effettivamente esportati.
Per effettuare una triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, è necessario seguire i seguenti passaggi:
Il primo cedente e il promotore devono stipulare un contratto di compravendita.
Il promotore deve emettere una fattura al secondo cessionario per i beni acquistati dal primo cedente.
Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, attestando l'intenzione di esportare i beni acquistati dal promotore.
Il promotore deve consegnare i beni al secondo cessionario.
Il secondo cessionario deve esportare i beni.
Requisiti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:
I soggetti coinvolti devono essere distinti tra loro.
Il secondo cessionario deve essere un esportatore abituale.
I beni devono essere consegnati direttamente al secondo cessionario.
Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.
Sanzioni in caso di violazione dei requisiti:
In caso di violazione dei requisiti previsti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, si applicano le seguenti sanzioni:
Per il promotore: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.
Per il primo cedente: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.
Per il secondo cessionario: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.
Ecco un esempio di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:
Soggetto A: Primo cedente
Soggetto B: Promotore
Soggetto C: Secondo cessionario
Operazione:
A vende a B 100 unità di un bene per un valore di 10.000 euro.
B consegna il bene a C.
C emette una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.
B emette una fattura a C per 10.000 euro senza IVA.
C esporta il bene.
Conseguenze fiscali:
B non deve versare IVA all'Erario.
A non deve versare IVA all'Erario.
C non deve versare IVA all'Erario.
Documentazione necessaria:
Contratto di compravendita tra il primo cedente e il promotore.
Fattura emessa dal promotore al secondo cessionario.
Dichiarazione d'intento emessa dal secondo cessionario.
Documenti di trasporto dei beni.
Documenti di esportazione dei beni.
Attenzione:
La triangolazione è un'operazione complessa che richiede un'attenta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di violazione dei requisiti, si applicano sanzioni amministrative e penali.