30/03/13

SOMME ISCRITTE A RUOLO E INT. DI MORA

DAL PROSSIMO 1 MAGGIO SONO FISSATI GLI INTERESSI DI MORA DEL 5,2233% ANNUO PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO PREVISTO DALL'ART. 30 DEL DLGS 602/73. IN BASE A  TALE ART. DECORSI 60 GG DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SU SOMME ISCRITTE A RUOLO - ESCLUSE LE SANZIONI PECUNIARIE TRIBUTARIE E  GLI INTERESSI SI APPLICANO A PARTIRE DALLA DATA DELLA NOTIFICA DELLA CARTELLA E FINO ALLA DATA DEL PAGAMENTO GLI INTERESSI DI CUI SOPRA. TUTTO ATTUATO MEDIANTE DECRETO MINISTERIALE, CON RISPETTO ALLA MEDIA DEI TASSI BANCARI ATTIVI.

TAX AND LEGAL SALUTA ED AUGURA BUONE FESTE.

27/03/13

SCARTI DI PLASTICA CEDUTI E REVERSE CHARGE

SE UN OPERATORE CHE DEMOLISCE AUTO ED HA VENDUTO PARAURTI E MATERIALE PLASTICO AD UN OPERATORE CHE LI FRANTUMA E LI REINSERISCE NEL CICLO PRODUTTIVO (ACCOMPAGNATI DAL MODELLO PREDISPOSTO PER RIFIUTI SPECIALI), SI DEVE APPLICARE L'IVA O IL REVERSE CHARGE?
LA RISPOSTA:
SI DEVE APPLICARE IL REGIME DEL REVERSE CHARGE AI SENSI DELL'ART. 74 DEL DECRETO IVA  DPR 633/72, INFATTI IN RIF. DELLA CIR. 28/E DEL 21/6/2004 E CON LA RISOLUZIONE 454/E DEL 1/12/2008.

26/03/13

APPALTATORE E SUBAPPALTATORE IN REGOLA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA'
Il sottoscritto...nato a... il... residente a ... in via .. c.f...n qualita' di
a) titolare della ditta individuale con sede in ....via... p. iva...
oppure
b) rappresentante legale della societa' ... sede... c.f. ... p.iva... consapevole delle sanzioni richiamato dall'art. 76 del D.p.r. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci
in rif. al contratto d'appalto stipulato in data ...
...(committente).... (appaltatore)... (sltatore)
DICH
Ai fini dei versamenti iv

che le fatture relative  ai lavori eseguiti sono comprese nella liq.ne relativa  al mese.../trimestre....;

che e' scaturito un versamento di Euro.......
che dalla liq.ne e' scaturito un debito di...oppure un credito di....
che e' stato applicato il regime di iva per ca
che non sono ancora scaduti i termini per eseguire la liq.ne periodica/annuale
in cui debbono essere comprese le fatture relative ai lavori eseguiti per i sogg. supersemplificati.
ai fini del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente
di non aver corrisposto redditi di lavoro dipendente in relazione al contratto d'appalto oppure di averne operate
che le ritenute sono state versate interamente oppure parzialmente
indicare gli F24 (data, importo, codice tributo, riferimento) specificare chhe  i versamentii includono l'iva e le ritenute sono riferibili al contratto d'appalto.

Nel caso di autocertificazione all committente

25/03/13

CONTRIBUTO ASPI NON E' DOVUTO PER LE COLF

PER LE PROCEDURE DI MOBILITA' DI CUI ALLA LEGGE 223/91 NON E' DOVUTO DAI DATORI  DI LAVORO TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO D'INGRESSO NELLE PROCEDURE DI MOBILITA'. L'ESENZIONE E' PREVISTA ANCHE NEL PROVVEDIMENTO DI -TUTELA DEI LAVORATORI ANZIANI- EX ART. QUATTRO DELLA LEGGE 92/12 RIFERITO AL TRIENNIO 2013-2015  LICENZIAMENTI IN CONSEGUENZA CAMBIO D'APPALTO E NEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO SETTORE COSTRUZIONI EDILI PER CHIUSURA DEL CANTIERE. PER I LAVORATORI DOMESTICI L'ESENZIONE E' STATA GIA' PREVISTA DALL'INPS CIRC. 25/2013.
PER COLORO CHE DEVONO EFFETTUARE IL VERSAMENTO ESISTE UN'UNICA SOLUZIONE DI VERSAMENTO ENTRO IL TERMINE DELLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA RIFERITA AL MESE SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI SI VERIFICIA L'INTERRUZIONE. L'INPS INFORMA NELLA CIRC. 44/2013 SULLE ADDIZIONALI ASPI E ORDINARIA. CONTRIBUTO ORDIINARIIO 1,61% PER GLI APPRENDISTI PER CUI CI SARA' LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO INTRODOTTO DALLA LEGGE 183/11 ANCHE PER QUELLI MANTENUTI IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERIODO DI FORMAZIONE PER GLI APPRENDISTI. PREVISTA L'ESCLUSIONE PER L'ORDINARIO ED ADDIZIONALE PER APPRENDISTI ASSUNTI DALLE LISTE DI MOBILITA'. CONTRIBUTO PIU' BASSO PER DIPENDENTI SOMMINISTRATI 1,31%.CONTRIBUTO DI 1,40 ADDIZ. ESCLUSIONE PER DIPENDENTI ASSUNTII A TERMINE DALLE LISTE DI MOBILITA' E RIDUZIONI PER LE ASSUNZIONI A TERMINE AGEVOLATE EX LEGGE 92/12.

tax and legal ced srl sempre con voi.

21/03/13

CANONE DI LOCAZIONE ED IMPOSTA REGISTRO

L'accordo modificativo del canone di locazione che riduce il canone originario valevole tra le parti, dovra' versare secondo l'agenzia entrate, l'imposta di registro in misura fissa pari ad euro 67,00. Perche' la registrazione del patto modificativo ha la sola prerogativa di dare la data certa nei confronti dei terzi.

Non siamo una testata giornalistica.

FOTOVOLTAICO

Coloro che hanno pagato un impianto fotovoltaico tramite bonifico puo' richiedere la restituzione di quello pagato e rifare il bonifico "parlante" bancario o postale completo dei dati richiesti per detrarre il 36-50% ex art. 16 bis del Tuir. Tale argomento riguarda il caso dei contribuenti prima della conferma delle entrate sulla possibilita' di agevolazione fotovoltaica non avendo effettuato il bonifico parlante. Pertanto dovranno rifare nel 2013 quello parlante e potranno beneficiare del 36% nell'unico PF 2014 e 730/2014 (v. ris. ag. entrate del 7/6/12 n. 55/E.
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Non siamo una testata giornalistica.

20/03/13

CONTENZIOSO

La L. 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilita') all'art. 1 c. 537 ha previsto che a decorrere dall'entrata in vigore della stessa gli Enti e le societa' incaricate per la riscossione dei tributi  sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione dei tributi su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore effettuata ai sensi del successivo comma 538.
L'Agente della riscossione e' tenuto a sospendere l'attivita' di riscossione anche riguardo alle somme affidate in seguito alla notifica di un accertamento con valore di titolo esecutivo per il quale sia trascorso inutilmente il termine ultimo di pagamento. Ovviamente il contribuente potra' richiedere la sospensione solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

REDDITOMETRO E BENI AD USO PROMISCUO

cir n. 1 E del 15/2/2013
I BENI ED I SERVIZI NON RELATIVI ALL'ATTIVITA' D'IMPRESA O LAVORO AUTONOMO, COME AD ESEMPIO LE AUTO AD USO PROMISCUO RILEVANO PER LA PARTE NON RIFERIBILE AL REDDITO PROFESSIONALE O D'IMPRESA CIOE' PER LA QUOTA PARTE DI SPESA NON FISCALMENTE DEDUCIBILE.

ELENCO CLIENTI E FORNITORI

IN MERITO ALL'ART.36 COMMA 8 DEL D.L. 18/10/12, N. 179 INSERITO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 17/12/12 N. 221, HA PREVISTO CHE I PRODUTTORI AGRICOLI DI CUI ALL'ART. 34, SESTO COMMA, DEL D.P.R. 26/10/72 SONO TENUTI ALLA COMUNICAZIONE ANNUALE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DI CUI ALL'ART.21 DEL D.L. 31/5/10 N. 78 CONVERTITO, CON MODIF., DALLA L. 30/7/10 N. 122.
L'OBBLIGO DI TALE COMUNICAZIONE ENTRATA IN VIGORE IL 19/12/12 POICHE' VI E' STATO UN LIMITATO LASSO DI TEMPO TRASCORSO TRA TALE ULTIMA DATA ED IL 31/12/12 PER FINALITA' DI SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI POSSA NON ESSERE ADEMPIUTO DAI PRODUTTORI AGRICOLI PER IL 2012.
(cir) n. 1 E del 15/2/2013.

19/03/13

NIENTE IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DI SOCIETA' SEMPLICI

Gli immobili di societa' semplici non generano reddito tassabile per l'irpef in capo ai soci. Infatti sono gia' assoggettati all'imposta municipale in capo alle societa' "v. circ. n.5/e/2013 delle Entrate che fa rientrare le societa' semplici tra i soggetti che possono godere dell'agevolazione di cui all'art.8 c. 1 del DLGS 23/2011.La norma dispone che l'imu sostituisce l'irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondari. Quindi se la societa' e' proprietaria di un casa utilizzata dai soci imputa a loro la rendita catastale che peraltro i soci non devono dichiarare. Tale quota viene dichiarata dal socio solo se e' una impresa commerciale.
Per le societa' snc e sas invece avente natura di reddito (reddito imponibile che deriva dal possesso di immobili abitativi) non possono beneficiare dell'esenzione introdotta dall'art.8 del DLGS 23.
Le societa' semplici che possiedono terreni agricoli hanno la medesima agevolazione se i terreni non sono concessi in affitto. Se la societa' semplice produce reddito agrario significa che svolge la coltivazione diretta in tale situazione paga l'Imu sul reddito dominicale e quindi i soci risparmiano l'Irpef su questa rendita. Se invece la societa' semplice non dichiara reddito agrario si deduce che l'attivita' agricola e' svolta da altri si ritiene pertanto tale casistica assimilabile alla concessione del terreno in affitto e sara' dovuta l'irpef sul reddito dominicale.

18/03/13

Unico ed un possibile rinvio....

I contribuenti che presentano l'iva possono spostare il versamento entro i termini previsti per il saldo imposte su redditi cioe' entro il 17/6/2013 o dal 18/6/2013 al 17/7/2013.
Possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti Unico 2013 applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18/3/2013.
Pertanto abbiamo tre diversi casi per i contriibuenti Iva a debito:
a) versare l'Iva entro il 18/3/2013;
b) rateizzare sia per quelli che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma e sia per quelli che presentano l'Iva con l'Unico 2013;
c) versare il saldo Iva insieme ai pagamenti che scaturiscono dall'Unico. Insomma chi non paga il saldo Iva entro il 18/3/2013 puo' farlo entro il 17/6/2013con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione succ. al 18/3/2013.

15/03/13

ACE E SOCIETA' DI COMODO

VI E' IL DUBBIO TRA LA POSSIBILE DEDUZIONE DELL'INCENTIVO DAL REDDITO MINIMO DETERMINATO PARAMETRI DI LEGGE. 
NON ABBIAMO DELLE ISTRUZIONI NITIDE MA CERTAMENTE LE SOCIETA' DI CAPITALI E QUELLE NON OPERATIVE  POSSONO USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE.
NEL MOD DICHHIARATIVO 2013 SI HA IL DECRETO SALVA  ITALIA PER CHI AUMENTA IL PATRIMONIO NETTO MEDIANTE ACCANTONAMENTO DI UTILI A RISERVA O NUOVI CONFERIMENTI SOCI.
LE MODALITA' DI CALCOLO: 3% SULL'INCREMENTO PATRIMONIALE RISPETTO AL 31.12.2010 PERTANTO LA BASE DI CALCOLO TENDE A CRESCERE CUMULANDOSI LE RICAPITALIZZAZIONI DEI DIVERSI ESERCIZI.L'AGEVOLAZIONE ACE VA A RIDUZIONE DEL REDDITO D'IMPRESANEL QUADRO RN IL MANCATO RIFERIMENTO ALLA NORMA NEL QUADRO RF NON RISULTA  PRECLUSIVO ALL'UTILIZZO DELL'INCENTIVO SI PUO' DEDURRE NEL RN6 DI UNICO SC. LE SOCIETA' DI COMODO DEDUCONO L'ACE DOPO L'ADEGUAMENTO DEL REDDITO AL VALORE MINIMO.


NON SIAMO UNA TESTATA GIORNALISTICA' MA LA SOCIETA'
TAX AND LEGAL CED SRL VI E' VICINO E CAPISCE I PROBLEMI DELLA SOCIETA'.

12/03/13

CENTRI BENESSERE AL 21%

L'ALIQUOTA APPLICABILE AI SERVIZI EROGATI DA CENTRI BENESSERE E FITNESS GESTITI DIRETTAMENTE DALLE STRUTTURE ALBERGHIERE E RESI A FAVORE DEGLI OSPITI DEVE ESSERE ORDINARIA AL 21%, NON RISULTANDO APPLICABILE L'ALIQUOTA AGEVOLATA DICUI AL NUMERO 120 DELLA TAB. A PARTE TERZA ALL. AL D.P.R. 633/72 RISERVATO AL TURISMO.

Modifica della modulistica 8 per mille

Modificata la modulistica dichiarativa da utilizzare nel 2013 per esprimere la scelta dell'8 per mille dell'Irpef in particolare sono state modificate le schede contenute nel cud 2013 - nel modello unico 2013 PF - nel modello unico 2013 Mini, la scheda per la scelta della destinazione 8 per mille del modello unico 2013 che va utilizzata dai soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, infine la scheda del modello 730-1/2013.

MODELLO 730-4 comunicazione ricevuta telematica

Approvato il modello <comunicazioni telematiche 730-4 che va inviato entro il 31 marzo di ogni anno dai sost. d'imposta per indicare la sede telematica in cui ricevere il flusso con risultati finali delle dichiarazioni dei percipienti presentate nello stesso anno cui riferisce la comunicazione. I sost. d'imposta in assenza di variazioni non devono inviare alcuna comunicazione se hanno ricevuto gia' dal 2011 i modelli 730-4 online dalle entrate.

Taxandlegalcedsrl

RESIDENTE IN ITALIA IN UNICO I REDDITI ESTERI

SE UN LAVORATORE E' RESIDENTE IN ITALIA PER L'ANNO 2012 REDDITO PRODOTTO ALL'ESTERO E' IMPONIBILE NEL NS. PAESE E VA INDICATO NELL'UNICO QUADRO RC FERMO IL FATTO DEL DIRITTO AL CREDITO PER IMPOSTE GIA' PAGATE ALL'ESTERO. DOVRA' COMPILARE IL QUADRO RW PER IL CONTO CORRENTE ESTERO, MA NON VI E' L'OBBLIGO SE LA GIACENZA E' INFERIORE A 10 MILA EURO.

taxandlegalcedsrl vi aggiorna continuamente

Reddito d'affitto obbligo di unico

IL POSSESSO DI REDDITI DA LOCAZIONE DI FABBRICATI CON CEDOLARE SECCA, NON ESONERA DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONI DEI REDDITI (a differenza di possesso di immobili non locati a seguito dell'entrata in vigore dell'IMU). ANDRA' COMPILATO QUINDI IL QUADRO RB SEZ. 1VA BARRATA LA COLONNA 11 "cedolare secca" e la sezione seconda per indicare gli estremi di registrazione.

Agenti e costi auto che si deducono all'80%

In forza di un contratto di agenzia senza rappresentanza si ritiene che  possa fruire delle agevolazioni ex art. 164 del TUIR pertanto gli sara' consentiito dedurre i costi relativi al veicolo con la percentuale dell'80%.

11/03/13

Cambiali virtuali offrono alle imprese non abilitate ad emettere obbligazioni.

Titoli di credito all'ordine emessi in serie la cui funzione e' quella di raccogliere capitale di credito alternativo rispetto al credito bancario e costituiscono titolo esecutivo.
La circ. n. 4/E/2013 risponde alle novita' introdotte con dl 83 e 179 del 2012.
Hanno scad. non inferiore ad un mese e non superiore a trentasei mesi dall'emissione e possono essere emesse da tutte le societa' di capitali, da societa' coop. e da mutue assicuratrici.


riguardo ai minimi ...

Nel ritorno al regime normale Iva comporta un mutamento del regime fiscale. Da minimi a al regime normale sono illustrate nell'appendice delle istruzioni per la compilazione del modello iva 2013 alla voce rettifiche alla detrazione art. 19/bis2, decreto iva dpr 633/72.

01/03/13

NUOVI MINIMI ED ESISTENZE INIZIALI DEL 2013


Nel periodo d’imposta 2013, i contribuenti che nel 2012 hanno applicato il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità devono affrontare il problema se sussistono le condizioni per rimanere in detto regime ovvero uscire.
Si ricorda che la disapplicazione o l’uscita dal regime in parola può avvenire:
- per opzione;
- per legge, al superamento dei limiti previsti dall’art. 1, comma 96, della L. n. 244/2007, ovvero allorquando si realizzi una delle fattispecie indicate nel comma 99 della stessa legge;
- a seguito di accertamento divenuto definitivo, con il quale si è accertato il venir meno di una delle condizioni o al realizzo di una delle ipotesi previste, rispettivamente, nei citati commi 96 e 99.
La fuoriuscita comporta una serie di conseguenze che incidono sulla contabilità degli anni successivi. Tralasciando, quindi, la disamina delle varie “cause” che condizionano l’uscita dal regime, si pone l’accento su alcune poste contabili che potrebbero interessare il periodo transitorio. Lo scopo di regolare detto periodo è quello di evitare duplicazioni o salti di imposta nel momento in cui non si permane nel regime. In questa sede, si affronta il problema della valutazione delle rimanenze di merci e della ripresa delle quote di ammortamento concernenti i beni acquistati prima dell’ingresso nel regime fiscale di vantaggio.
La stima delle rimanenze esistenti alla fine del periodo d’imposta, nel nostro caso il 31 dicembre 2012, è senz’altro un problema da non sottovalutare. Va ricordato che, nella determinazione del reddito, per i soggetti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio, l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso di applicazione del regime non assume rilevanza, in quanto il costo sostenuto per l’acquisto delle stesse si imputa al periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Ci si chiede come si valutano le rimanenze nel momento in cui si ritorna nel regime ordinario. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7 del 28 gennaio 2008, risposta 4.4, pur con riguardo al regime dei minimi, ha chiarito che, in generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e dedotto in vigenza del regime dei minimi (leggasi regime fiscale di vantaggio) non assumono rilevanza come esistenze iniziali al momento di fuoriuscita dal regime stesso. Tuttavia, prosegue il documento di prassi, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali nel periodo d’imposta successivo.
Com’è noto, nel regime “premiale”, per determinare il reddito da assoggettare all’imposta sostitutiva del 5%, vige il principio di cassa, per effetto del quale il reddito è costituito dalla differenza tra i ricavi percepiti e le spese sostenute nel periodo stesso. Le merci acquistate non generano eventuali rimanenze alla fine dell’esercizio, ma il costo si imputa per intero nel periodo stesso nel quale si sostiene il pagamento del fornitore. Il mancato pagamento nell’anno 2012 di fatture attinenti acquisti di merci, quindi, implica che esse rileveranno come esistenze iniziali nel 2013, secondo le ordinarie regole di competenza.
Sempre con riguardo al trattamento delle rimanenze di merci residue al passaggio dal regime dei minimi (ma vale anche per il regime di vantaggio) a quello ordinario, l’Amministrazione finanziaria è ritornata sull’argomento con la circolare n. 13 del 26 febbraio 2008, risposta 4.2, ancorché riguardante il caso in cui il contribuente fuoriesce dal regime, avendo effettuato in sede di ingresso la rettifica della detrazione IVA. L’Agenzia ha così risposto: “le rimanenze finali risultanti a seguito dell’applicazione del regime dei minimi rileveranno, come esistenze iniziali del periodo successivo soggetto al regime ordinario, per la parte che eccede l’ammontare dei componenti positivi prodotti in tale periodo [...] Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in caso di passaggio dal regime dei contribuenti minimi a quello ordinario occorrerà procedere nuovamente alla rettifica della detrazione – in aumento – ai sensi dell’articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972 (si veda articolo 1, comma 101, della legge Finanziaria 2008). Poiché le merci residue saranno cedute con addebito dell’Iva occorre ripristinare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte. Per effettuare tale rettifica dovrà predisporsi un’apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, le quantità e i valori dei beni merce”.
Nel regime ordinario, ripresa delle quote residue di ammortamento
Trasfondendo l’esempio contenuto nella circolare al periodo d’imposta 2012 si ha: rimanenze al 1° gennaio 2012 35.000 euro, sulle quali è stata effettuata la rettifica della detrazione in sede di ingresso nel regime; corrispettivi del 2012 20.000 euro; costi sostenti nel 2012 5.000 euro. Perdita 2012 5.000 euro, pari ai costi sostenuti. Rimanenze residue al 31 dicembre 2012 da riportare come esistenze iniziali al 1° gennaio 2013 (anno di fuoriuscita dal regime) 15.000 euro (35.000-20.000), procedendo nuovamente alla rettifica della detrazione da determinare su 15.000 euro.
Infine, l’uscita dal regime, comporta la ripresa delle quote residue di ammortamento sui beni acquistati prima dell’ingresso.  In proposito, la citata circolare n. 13/2008, risposta 3.5, precisa che durante l’applicazione del regime, le quote di ammortamento relative ai beni acquistati prima dell’ingresso non concorrono alla formazione del reddito. Le eventuali quote residue rileveranno dopo l’uscita dal regime, a condizione che il bene sia ancora esistente e utilizzabile nell’impresa. In altri termini, durante l’applicazione del regime fiscale di vantaggio gli ammortamenti non sono deducibili e il residuo costo fiscale dei beni strumentali acquistati prima dell’ingresso al regime resta sospeso. 

PROVVEDIMENTO DIRETTORE AG. DELLE ENTRATE EFFETTUATO IN DATA 15/1/13 PER LA DICHIARAZIONE IVA 2013 PER L'ANNO 2012

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TARES PROROGA TERMINI PRIMA RATA 2013

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SI PUO' SCARICARE IL PDF RELATIVO AL DECRETO LEGGE (DL) N° 1 DEL 14 GENNAIO 2013 GIA' DIVENTATO LEGGE IL 1° FEBBRAIO 2013.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

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