Smart working e rimborso traffico dati: quando è reddito di lavoro dipendente - Imposte dirette
Nell’ambito dello smart working, se il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente non è supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non sembra poter essere escluso dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 371 del 24 maggio 2021 con cui ha specificato che nella misura in cui l'attivazione della connessione dati internet rappresenta un obbligo implicito della prestazione pattuita, i predetti rimborsi sono deducibili, in quanto assimilabili alle spese per prestazioni di lavoro.