27/09/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 somme indebitamente percepite.

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 26 SETTEMBRE 2022 

Somme indebitamente percepite: restituzione al netto delle ritenute Imposte dirette  

In tema di restituzione di somme indebitamente percepite al netto delle ritenute, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022. Se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

Con la risposta a interpello n. 470 del 26 settembre 2022 ha fornito chiarimenti in tema di restituzione di somme indebitamente percepite.

L'art. 150, comma 1, del decreto Rilancio ("Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto") ha introdotto nell'art. 10 TUIR il comma 2-bis il quale prevede espressamente che le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Nella circolare 14 luglio 2021, n. 8/E sono stati forniti chiarimenti in merito alla nuova modalità di restituzione al netto delle somme indebitamente percepite disciplinata dall'art. 150. Nel documento di prassi viene preliminarmente chiarito che la nuova disposizione che prevede la restituzione delle somme al "netto" della ritenuta si aggiunge a quella prevista dalla lettera d-bis) ossia al "lordo" della ritenuta.

Leggi anche Ripetizione dell’indebito: restituzione (al netto o al lordo) in tutti i casi di tassazione alla fonte

Al riguardo, nella relazione illustrativa alla norma viene infatti specificato che la modifica normativa, pertanto, attraverso l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 10 TUIR prevede che la restituzione delle somme al soggetto erogatore, deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento dell'erogazione delle stesse, fermo restando la modalità di restituzione al lordo di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'art. 10 TUIR, nel caso in cui non sia stata applicata la ritenuta.

Al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, è stato chiarito che la restituzione delle somme al netto delle ritenute subite può avvenire nell'ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a ritenuta alla fonte a qualsiasi titolo, nonostante la rubrica dell'art. 150 del decreto Rilancio faccia riferimento esclusivamente alle "ritenute alla fonte a titolo di acconto".

Nella circolare n. 8/E del 2021 è stato chiarito che al fine di determinare l'importo netto da restituire, con particolare riferimento all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, in assenza di disposizioni al riguardo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito.

Nel citato documento di prassi viene, altresì, specificato che le somme da restituire ai sensi del comma 2-bis, vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate relative anche alle eventuali addizionali all'IRPEF. L'art. 150 ha, inoltre, disciplinato le modalità con le quali il sostituto d'imposta recupera le ritenute IRPEF versate all'Erario all'atto della corresponsione delle somme, riconoscendogli un credito d'imposta pari al 30% delle somme restituite al "netto" delle ritenute.

In merito alle modalità di utilizzo del credito d'imposta, nella circolare n. 8/E/2021 è stato chiarito che il diritto del sostituto a fruire del credito di imposta sorge nel momento in cui non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione. Più precisamente, tenuto conto che il recupero delle ritenute IRPEF ("operate e versate") attiene al rapporto tra sostituto d'imposta ed Erario, si è ritenuto che la "definitività" della pretesa alla restituzione delle somme consenta al sostituto di fruire dell'intero ammontare del credito, a prescindere dell'importo effettivamente corrisposto dal sostituito.

Ciò comporta che ai fini dell'utilizzo del credito di imposta sono irrilevanti le vicende e le modalità relative alla concreta restituzione dell'indebito (ad esempio, corresponsione rateale o mancata restituzione). Tuttavia, se il sostituito, nelle more della definitività della pretesa, corrisponde al netto le somme precedentemente percepite, il sostituto potrà comunque avvalersi del credito d'imposta nel periodo in cui è avvenuta la restituzione.

La disposizione che prevede la possibilità di restituire le somme al netto delle ritenute IRPEF non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l'indebito al "lordo";

- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al "lordo", salvo diverso successivo accordo tra le parti;

- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al "lordo" delle ritenute operate all'atto dell'erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

Viene, inoltre, considerato il fatto che potrebbero verificarsi dei casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o di accordo, la restituzione sia stabilita al netto, in tal caso è stato chiarito che il sostituto d'imposta può fruire del credito in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

26/09/22

Credito autotrasportatori: ripresentazione delle domande con errori fino al 19 ottobre 2022 Dogane

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - 22 SETTEMBRE 2022 

Credito autotrasportatori: ripresentazione delle domande con errori fino al 19 ottobre 2022 Dogane  

Ai fini del credito autotrasportatori, è possibile ripresentare l’istanza, in caso di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Dogane con l’avviso pubblicato in data 22 settembre 2022: è stato concordato di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato .csv.

Con un avviso in data 22 settembre 2022 l’Agenzia delle Dogane ha fornito alcune indicazioni sul credito autotrasportatori.

Nell'incontro del 21 settembre tra l’Agenzia delle Dogane e le Associazioni di settore sono stati affrontati alcuni aspetti legati alle istanze presentate. In particolare, è stato deciso di mantenere la possibilità di ripresentare l’istanza con presenza di errori nei file trasmessi, fino alla data di chiusura del portale, attualmente fissata al 19 ottobre 2022.

E’ stato altresì concordato di mantenere non bloccante il controllo sul file targhe. Diversamente permangono controlli bloccanti sul file fatture, laddove dovessero esserci errori di compilazione e/o di conversione del file nel formato .csv, ad esempio la presenza di più di due cifre decimali, il punto come separatore di migliaia, più di un “;” come separatore di campo, la presenza di un separatore di campo diverso dal “;”.

Di conseguenza, le istanze che presentano errori soltanto nel file targhe, saranno inviate dopo 5 giorni dall’esito, al MIMS per il prosieguo dell’iter.

In ogni caso è stato evidenziato che gli operatori, tenuto conto delle due assunzioni di responsabilità sottoscritte all’atto del caricamento dell’istanza sulla piattaforma, di verificare che il file targhe contenga esclusivamente veicoli ammessi al beneficio dalla norma di riferimento.

24/09/22

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Con la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022, con cui ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del DL n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’articolo 5 del DL n. 4 del 2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

-la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;

-per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale;

-il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

-dopo l’accettazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Pertanto, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tribute “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


Fonte AdE

17/09/22

13/09/22

Modello 730/2022

Modello 730/2022 da inviare entro il 30 settembre

Dichiarazioni fiscali  

C'è tempo fino al 30 settembre per inviare il modello 730/2022. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa dell’11 settembre 2022. In questi giorni è possibile ancora consultare la dichiarazione predisposta dal Fisco, modificarla o accettarla così com’è e premere il tasto “invio”. Tra le novità, da quest’anno è possibile affidare a un familiare o a un’altra persona di fiducia la gestione della propria dichiarazione compilando un apposito modello disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

12/09/22

I rapporti tra professionista e società di servizi

I rapporti tra professionista e società di servizi, di cui è socio, possono essere oggetto di contestazione se creano un risparmio di imposta e sono privi di sostanza economica. L’ordinamento italiano ha recepito il punto emanando una prima norma in tema di elusione fiscale: l’articolo 37-bis del DPR 600/73, abrogato nel 2015, il quale qualificava come “inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. Poi, l’articolo 1 del Decreto Legislativo 128/2015, oggi in vigore, ha introdotto nello Statuto del contribuente l’articolo 10-bis, secondo il quale “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi”. La recente ordinanza numero 23135/2022 della Corte di Cassazione, di recente pubblicazione, tratta di una situazione che interessa i professionisti e che è spesso soggetta a contestazione per abuso del diritto: sono contestati i vantaggi fiscali che possono essere conseguiti da un professionista per effetto dei rapporti economici che possono intercorrere tra questo e una società di servizi di cui è socio. Sono molte le fattispecie potenzialmente contestabili nella medesima situazione, come ad esempio la locazione al professionista dell’immobile di proprietà della società di servizi, la fatturazione da parte della società di prestazioni che potrebbero essere svolte direttamente dal professionista, o altro.

La motivazione per cui la fattispecie è spesso soggetta a contestazione da parte del fisco è che, attraverso l’utilizzo di una società di servizi, un professionista potrebbe ottenere alcuni vantaggi fiscali derivanti dalle divergenze di trattamento previsti tra redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Secondo l’ordinamento italiano, i vantaggi fiscali derivanti da una siffatta costruzione formale, legittima di per sé, assumono i caratteri dell’illegittimità nel momento in cui sono privi di sostanza economica. Con l’ordinanza 23135/2022, in trattazione, pur cassando nel caso in esame le contestazioni di abuso del diritto a carico del professionista, per il quale sono state considerate valide le ragioni economiche alla base dell’operazione, la Corte di Cassazione chiarisce che “ricorre l'abuso del diritto […] ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle ragioni economiche delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di anormalità economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa. In tal senso, la prova dell'elusione deve incentrarsi sulle modalità di manipolazione funzionale degli strumenti giuridici utilizzati, nonché sulla loro mancata conformità ad una normale logica di mercato”, e che “costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria”. 

Fermo restando che resta in capo all’Amministrazione finanziaria dello Stato l’onere di dimostrare l’esistenza di un progetto elusivo, la cui valutazione spetterà al giudice di merito, i rapporti che intercorrono tra professionista e società di servizi, di cui questo è socio, possono essere ricondotti alla fattispecie abusiva dell’abuso del diritto in tutte le situazioni in cui la struttura organizzativa esistente sia giustificata da valide ragioni economiche e non dal solo obiettivo di creare un guadagno d’imposta.

Fonte: Fisco e tasse

09/09/22

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022

Autotrasporto: in arrivo 29,6 milioni di euro per il 2022 per compensare l’aumento dei prezzi dell’Ad Blue Imprenditoria  

Firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5). Con successivo decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile. Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato il decreto che prevede un contributo straordinario di 29,6 milioni di euro, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli autotrasportatori che esercitano, in via prevalente, l’attività di autotrasporto merci con mezzi di ultima generazione (Euro 6/D, Euro 6/C, Euro 6B, Euro 6/A ed Euro 5).

Il contributo viene concesso nella misura pari al 15% delle spese sostenute nell’anno 2022 (al netto dell’Iva) per l'acquisto del componente Ad Blue, utilizzato per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli diesel, per un ammontare massimo di 500 mila euro a impresa.

I contributi sono cumulabili con quelli previsti all’articolo 3 del decreto-legge 50/2022 per compensare le imprese di autotrasporto per il caro carburante e mirano a sopperire alla carenza di liquidità delle imprese di trasporto di merci su strada e mitigare l’impatto negativo sulla redditività delle imprese determinato dalle tensioni sui mercati internazionali a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il Decreto prevede inoltre che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) individui le imprese beneficiarie della misura, determini l’importo concedibile, approvi gli atti necessari per il riconoscimento del credito d’imposta.

Con successivo decreto direttoriale saranno definiti termini e modalità per la presentazione delle domande da parte delle imprese tramite una piattaforma informatica nella quale inserire le informazioni necessarie per determinare il credito concedibile (dati dell’impresa, fatture di acquisto del componente Ad Blue, somme spese, veicoli per i quali è stato acquistato il componente, ecc.). Il decreto direttoriale definirà inoltre le modalità di verifica del rispetto dei requisiti per beneficiare del contributo e la determinazione dell’agevolazione massima concedibile.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con la presentazione del modello F24 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa. Il Mims dopo aver riconosciuto il contributo, trasmette all’Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e la comunicazione di eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.

Infatti, fatta salva l’ordinaria attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, Il Ministero può effettuare gli accertamenti e le verifiche anche dopo l'erogazione dei contributi e procedere, nei casi in cui emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dalle imprese, alla revoca del provvedimento di accoglimento disponendo la restituzione dell’ammontare concesso. In tali casi, il Mims procede al recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Fonte: Ipsoa

08/09/22

Scadenze a settembre 2022

Scadenze dal 1° al 26 settembre

Per buona parte del mese non ci sono particolari appuntamenti fiscali, se non quelli che ricorrono periodicamente ogni mese.

Tra i più importanti, è possibile citare:

- i ravvedimenti sprint (entro il 6 settembre), a 90 giorni (entro il 14) e a 30 giorni (entro il 21); da segnalare che il 14 è anche il termine per ravvedere entro 90 giorni l’omesso o insufficiente versamento della prima rata IMU scaduta il 16 giugno;

- l’invio, entro il 15 settembre, dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere: nel dettaglio, per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione;

- i versamenti e adempimenti periodici del 16 del mese tra cui il versamento delle ritenute e dell’IVA mensile. Sempre il 16, sono chiamati alla cassa i soggetti IVA che hanno scelto di versare a rate le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

Da segnalare, però, la scadenza fissata a lunedì 26 settembre relativa alla presentazione dei modelli INTRASTAT di agosto per i contribuenti con obbligo mensile. Infatti, la versione iniziale del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) aveva posticipato tale adempimento alla fine del mese. Però, con la conversione in legge del decreto, la scadenza è stata riportata ai termini originari: pertanto, l’adempimento va effettuato entro il giorno 25 del mese successivo (il 25 settembre cade di domenica e quindi si va al lunedì successivo).

Leggi anche Elenchi INTRASTAT, ripristinato il termine originario: con quali conseguenze

Scadenze di fine mese

Il 30 settembre si presenta come una vera e propria giornata campale per gli adempimenti fiscali.

Innanzitutto, è il termine finale di presentazione dei modelli 730/2022 (a dire il vero, per le dichiarazioni presentate dai contribuenti ai CAF/professionisti dal 16 luglio al 31 agosto, il 15 del mese scade il termine per la trasmissione dei modelli da parte di quest’ultimi).

Ma quest’anno, oltre alle altre consuete scadenze di fine mese (tra cui si segnala anche la presentazione delle richieste di rimborso dell’IVA assolta in altri Stati membri UE), occorre evidenziare due nuovi appuntamenti:

- l’invio della comunicazione delle liquidazioni IVA relativa al periodo 1° aprile-30 giugno 2022 (quindi, il secondo trimestre): la scadenza era fissata al 16 del mese, ma, con una modifica introdotta dal decreto Semplificazioni, è stata spostata alla fine del mese;

Leggi anche LIPE del secondo trimestre con invio entro il 30 settembre

- la presentazione della richiesta per accedere alla procedura agevolata di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo indebitamente fruito. Infatti, i soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento dell’importo del credito indebitamente utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi. A tal fine, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2022, apposita richiesta nella quale vanno indicati il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili.


Interventi edili soggetti ad Iva al 10%

Interventi edili soggetti ad Iva al 10% iva edilizia beni significativi. Le prestazioni aventi a oggetto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 3 comma 1 lett. a) e b) D.P.R. 380/2001) fruiscono dell’aliquota Iva agevolata del 10% se eseguiti su edifici a prevalente destinazione abitativa privata a nulla rilevando se si tratti di interventi posti in essere mediante contratto d’appalto (art. 1655 codice civile) o di prestazione d’opera (art. 2222 codice civile) o mediante cessione di beni con posa in opera (art. 1470 codice civile).

Rimangono escluse dalla disposizione:

le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.) in quanto non hanno a oggetto la “materiale esecuzione” dell’intervento;

gli interventi di restauro/risanamento conservativo e di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. c) e d) Dpr 380/2001): l’aliquota Iva è sempre del 10% indipendentemente dai “beni significativi” (vedi oltre); subappalti.

Beni significativi sulle prestazioni di servizi

Si deve fare il punto sull'IVA applicata ai cosiddetti "beni significativi": sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Invece l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.

Peraltro quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Pertanto l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

06/09/22

DALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 ORE 21:00

Remissione in bonis anche per il riallineamento fiscale

Redditi di impresa  

Con riferimento al riallineamento fiscale, laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis”. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 443 del 2 settembre 2022 in tema di opzione per il riallineamento fiscale e remissione in bonis.

L'articolo 110 del DL n. 104 del 2020 ha previsto, oltre alle nuove disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").

In particolare, il comma 7 del citato articolo 110 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 mentre il successivo comma 8 dispone che le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie.

Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata.

La disciplina ripropone - con alcune modifiche circoscritte - il regime opzionale del riallineamento dei valori fiscali dei beni d'impresa previsto dalla legge n. 342 del 2000. Vengono, infatti, espressamente richiamate, in quanto compatibili, le previgenti disposizioni normative in materia di riallineamento.

Stante l'espresso rinvio alla legge n. 342 del 2000 trovano, dunque, applicazione, in quanto compatibili, molti dei chiarimenti contenuti nei documenti di prassi già emanati sull'argomento e, in particolare, la circolare n. 14/E del 27 aprile 2017, la circolare n. 13/E del 4 giugno 2014, la circolare n. 11/E del 19 marzo 2009 e la risoluzione n. 362/E del 29 settembre 2008.

Con riferimento al momento di perfezionamento della rivalutazione, la circolare n. 11/E del 2009 ha espresso un principio di carattere generale secondo cui l'esercizio dell'opzione per la rivalutazione dei beni d'impresa deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.

Tale principio è stato successivamente ribadito con la circolare n. 13/E del 2014 e, da ultimo, con la circolare n. 14/E del 2017, laddove è stato confermato che, ai fini del perfezionamento dell'opzione per la rivalutazione, rileva la corretta compilazione del quadro RQ della dichiarazione annuale in cui l'opzione stessa è esercitata, mentre non conta a tal fine il versamento dell'imposta sostitutiva che, se omesso, insufficiente e/o tardivo, è oggetto di iscrizione a ruolo in sede di liquidazione della dichiarazione stessa.

E’ comunque possibile rimediare all'omessa compilazione della dichiarazione annuale avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis" che, introdotto con l'articolo 2 del DL n. 16 del 2012, consente la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche nel caso in cui il contribuente non adempia, nei tempi previsti, agli obblighi di preventiva comunicazione o a qualunque altro adempimento di natura formale previsto dalla legislazione vigente.

Laddove il contribuente è incorso in un mero errore di compilazione della dichiarazione e abbia, comunque, adottato un comportamento coerente con il beneficio fiscale in questione - versando, altresì, la prima delle tre rate dell'imposta sostitutiva dovuta nella misura del 3% del valore riallineato - è possibile sanare il mancato esercizio dell'opzione per il riallineamento ricorrendo all'istituto della "remissione in bonis".

Pagamento con Pos: prorogati i termini per la trasmissione dei dati Iva

ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 02 SETTEMBRE 2022 

Pagamento con Pos: prorogati i termini per la trasmissione dei dati Iva  

In tema di pagamento con pos, con il nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 settembre 2022, sono stati prorogati i termini di trasmissione al 15 ottobre per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime. Il provvedimento è stato emanato poiché diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento del 2 settemre 2022 contenente modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 253155 del 30 giugno 2022, in tema di trasmissione dei dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività di impresa, arte e professione e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.

Già con provvedimento n. 253155 del 30 giugno 2022 sono state definite le informazioni, le modalità e i termini entro cui gli operatori finanziari devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, tramite la società PagoPA S.p.a, i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico messi a disposizione degli esercenti nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate da questi ultimi mediante gli stessi strumenti.

In particolare, il provvedimento ha stabilito che la prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, fosse effettuata entro il 5 settembre e che entro il 31 ottobre fossero trasmesse le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.

Inoltre, il provvedimento ha stabilito che – a regime – il flusso informativo dovrà essere trasmesso entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di contabilizzazione della transazione.

Diversi operatori finanziari hanno segnalato all’Agenzia delle entrate difficoltà tecniche nel rispettare le scadenze di trasmissione.

Pertanto, con il nuovo provvedimento sono stati prorogati i termini di trasmissione rispettivamente al 15 ottobre per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre e al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022. Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime.

Riforma della giustizia tributaria: anche i commercialisti in sciopero

DALLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI COMMERCIALISTI - 05 SETTEMBRE 2022 

Riforma della giustizia tributaria: anche i commercialisti in sciopero

Professioni  

Sciopero dei commercialisti dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati Tributari. Lo hanno proclamato le Associazioni Nazionali dei Commercialisti con una lettera inviata alla Commissione di Garanzia e agli Enti interessati il 3 settembre scorso: la proclamazione dell’astensione è dovuta alle richieste più volte reiterate al legislatore, sino ad ora disattese, in ordine ai necessari correttivi della riforma della giustizia tributaria. Le Associazioni proclamanti hanno ribadito la loro disponibilità al confronto con il Legislatore e con il futuro Governo, al fine di fornire ulteriori precisazioni e reperire margini di discussione entro i quali sia possibile individuare un terreno di Intesa.

Le Associazioni Nazionali dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, FIDDOC, UNAGRACO, SIC, UNGDCEC e UNICO) hanno proclamato l’astensione collettiva nazionale dal 18 al 23 settembre, in concomitanza con l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati Tributari, mediante una lettera alla Commissione di Garanzia e agli Enti interessati inviata il 3 settembre scorso.

La proclamazione dell’astensione è dovuta alle richieste indirizzate al legislatore, e sino ad ora rimaste disattese, in ordine ai necessari correttivi della riforma della giustizia tributaria.

Secondo quanto evidenziato dalle Associazioni, la riforma non assicura la garanzia di imparzialità dell’organo giudicante e del soggetto deputato a dirimere preliminarmente le controversie, avendo previsto:

- l’allocazione organica delle Corti di Giustizia Tributaria all’interno del MEF, le cui articolazioni sono anche parti necessarie del processo tributario, disattendendo così il passaggio alla giurisdizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta proprio per garantire indipendenza e terzietà degli Uffici;

- la permanenza dell’assegnazione della mediazione tributaria all’Ente Impositore, in luogo di un soggetto terzo, con ciò ostando una equilibrata conduzione e positiva conclusione del procedimento deflativo.

L’astensione avrà ad oggetto la rappresentanza in seno alle Commissioni tributarie dalle ore 24:00 del giorno 18 settembre 2022 alle ore 24:00 del giorno 23 settembre 2022. Saranno in ogni caso garantite le prestazioni indispensabili di cui all’art. 5 del codice di autoregolamentazione vigente.

Inoltre le Associazioni proclamanti hanno ribadito la loro disponibilità al confronto con il Legislatore e con il futuro Governo, al fine di fornire ulteriori precisazioni e reperire margini di discussione entro i quali sia possibile individuare un terreno di intesa.

02/09/22

Dove sono

Sono a Roma Via Del Casale Solaro, 119

00143 Roma

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DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - Depositi costieri e di oli minerali.

DALL’AGENZIA DELLE DOGANE - 01 SETTEMBRE 2022 

Depositi costieri e di oli minerali: fissati gli indici di inoperatività Dogane.  

Con determinazione del 31 agosto 2022 l’Agenzia delle Dogane ha individuato gli indici specifici da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell’inoperatività dei depositi costieri di capacità inferiore a 10.000 metri cubi e dei depositi di stoccaggio di oli minerali al di sotto della suddetta soglia, eccettuati i depositi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatti. Il riscontro da parte dell’ADM degli indici specifici per la valutazione dell’inoperatività, in assenza della comunicazione di sospensione temporanea dell’esercizio del deposito resa dall’esercente, comporta l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione alla gestione dell’impianto in regime di deposito fiscale e della correlata licenza fiscale di esercizio.

Reingegnerizzazione AIDA: la gestione delle dichiarazioni di export e transito Dogane

Reingegnerizzazione AIDA: la gestione delle dichiarazioni di export e transito Dogane.

In tema di reingegnerizzazione AIDA, per le dichiarazioni di transito unionale/comune/TIR, sono previste nuove funzionalità per lo speditore/speditore autorizzato che consentono, oltre alla presentazione della dichiarazione di transito, anche la relativa rettifica e/o annullamento. Sempre per lo speditore è, inoltre, possibile inviare telematicamente la dichiarazione anche prima della presentazione delle merci all’ufficio di partenza. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Dogane con la nota n. 370606/RU del 9 agosto 2022.

DAL MINISTERO DEL TURISMO Imprese turistiche

DAL MINISTERO DEL TURISMO - 30 AGOSTO 2022 

Imprese turistiche: in arrivo 1,4 miliardi di euro a sostegno degli investimenti

Firmata una Convenzione tra il Ministro del Turismo, l’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Direttore Generale dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI)”, in linea con le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l’obiettivo di riqualificare e valorizzare le imprese turistiche finanziando i programmi di investimento in transizione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale per rendere il settore più attrattivo e competitivo sia in Italia sia all’estero. I programmi di investimento dovranno avere un ammontare di spese ammissibili compreso tra 500 mila e 10 milioni, coerenti con il principio comunitario DNSH (Do No Significant Harm) di non arrecare alcun danno significativo all’ambiente.

01/09/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Agevolazioni prima casa

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 AGOSTO 2022 

Agevolazioni prima casa: recupero delle imposte in caso di decadenza parziale per diritto di usufrutto

Imposte dirette 

In caso di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, la decadenza dall'agevolazione prima casa opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto. Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022, con cui ha chiarito anche la base imponibile per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...