28/04/20

Atto spedito via pec senza firma digitale non è valido...

E’ giuridicamente inesistente la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi esattoriale in formato PDF senza la firma digitale.

L’atto spedito a mezzo pec in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell’originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico e, come tale, non è idoneo a garantire con certezza né l’autore né la sua integrità.

A tal fine è necessario che l’atto sia munito di firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del DLGS 82/2005 ( CAD ).

Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

La mancanza dei suindicati requisiti impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.

Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.

Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto.

Tribunale Messina 05-09-2018

25/04/20

Confermato il Decreto Cura Italia ecco alcune norme


DECRETO CURA ITALIA

Confermato il credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d’imposta è riservato agli esercenti attività d’impresa.
In particolare, è stato disposto che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini pro-rata di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.

Confermato il premio di 100 euro per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets - DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

24/04/20

Sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione e clausula salvaguardia

Con la sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 la Suprema Corte di Cassazione statuisce importanti principi di diritto in materia di rapporti bancari, affrontando sia la questione relativa al possibile cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, ai fini del raggiungimento del tasso anti-usura, sia quella inerente la valenza e gli effetti della c.d. “clausola di salvaguardia”, spesso inserita nei contratti stipulati con gli istituti di credito.









ART. 10 IVA D.P.R. 633/72 RISPOSTA A QUESITO

DOMANDA
buongiorno, impresa acquista prodotti alimentari non rientanti nella propria attività per donarli ad associazioni di volontariato. fattura di acquisto costo indeducibile e iva indetraibile? per la cessione come si comporta?
 Art. 10, c.1, DPR 633/72 Cessioni gratuite alle ONLUS dei beni di cui all'art.2, n.4), DPR 633/72 (beni-merce o beni.
 
DA E. Mucci

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anche se x i beni (nn oggetto della tua attivita)non hai detratto né iva né costo ??

VEDI L'ART. 10

Dispositivo dell'art. 10 Testo unico IVA
Fonti → Testo unico IVA → Titolo I - Disposizioni generali
Sono esenti dall'imposta:

1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e acrediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
4) le operazioni relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuati la custodia e l'amministrazione dei titoli nonché il servizio di gestione individuale di portafogli; le operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni ed eccettuati la custodia e l'amministrazione nonché il servizio di gestione individuale di portafogli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui a numeri da 1 a 7 nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;
[10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali;] (1)
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;
13) le cessioni di cui al n. 4 dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;
15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale;
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente;
[17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;] (2)
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale. Le prestazioni di cui al periodo precedente non comprendono l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1(3);
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
[25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medicochirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci;] (4)
[26) [le prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività;] (2)
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità e da enti del Terzo settore di natura non commerciale di assistenza sociale. 27-quater). Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19 bis 1 e 19 bis 2;
27-sexies) le importazioni nei porti effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19 bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36 bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.


ART. PRECEDENTE ART. SUCCESSIVO
Note
(1) Numero soppresso dal D.L. 2 marzo 1989, n.69 convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
(2) Numero abrogato dal D.L. 30 dicembre 1993, n.557 convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1994, n.133.
(3) Numero modificato dall'art. 32, commi 1, 2 e 5 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che la presente modifica avrà efficacia dal 1 gennaio 2020.
(4) Numero soppresso dalla L. 22 dicembre 1980, n. 889.

23/04/20

FINANZIAMENTO € 25000 ECCO LA CIRCOLARE ABI (ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA) 16/4/2020







COSA BISOGNA PRESENTARE PER AVERE € 25.000


Richiesta del finanziamento
- il modulo compilato e firmato di richiesta della copertura del fondo di garanzia per le PMI, disponibile sul sito dello stesso Fondo www.fondidigaranzia.it . Nel modulo deve essere indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento quale acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture o liquidità. Bisogna  anche specificare gli aiuti come  sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali attivati in Italia nel quadro delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza pandemia di cui si è già beneficiato. Non devono essere indicati gli aiuti per il quali è stata semplicemente presentata la domanda, ma quelli di cui si è già in possesso del provvedimento con il quale è stata riconosciuta l’agevolazione. Non vanno invece indicate eventuali agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo PMI.
Entrambi i moduli devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca/intermediario finanziario (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca).
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto Liquidità, per i contratti conclusi con la clientela al dettaglio (tra cui rientrano le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza finalità di lucro, le micro-imprese) anche il consenso prestato mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo soddisfa sia il requisito della forma scritta richiesta dal Testo Unico bancario a pena di nullità – rispettivamente negli artt. 117, 125-bis, 126-quinquies e 126-quinquiesdecies - sia l’efficacia probatoria dell’articolo 2702 del codice civile “piena prova fino a querela di falso”. La copia cartacea del contratto sarà consegnata dall’intermediario alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza (ad oggi 31 luglio 2020), così come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.L’importo massimo erogabile  è pari al venticinque per cento dei ricavi dell’impresa, per un massimo in ogni caso non superiore a venticinquemila euro. I ricavi dovranno essere desunti dall’ultimo bilancio depositato o l’ultima dichiarazione fiscale. I soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 dovranno invece presentare un’autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 o altra idonea documentazione (ad esempio la dichiarazione annuale IVA). Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività dovranno essere considerato l’ammontare dei ricavi risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

TRAPPOLE DA VEDERE BENE PER LA RICHIESTA DI € 25000


DECRETO LIQUIDITÀ - 23 APRILE 2020
Alcuni accorgimenti da vedere prima di inoltrare i moduli che sono due e qui si descrive il primo Finanziamenti fino a venticinquemila euro: accesso semplice alla garanzia, ma con qualche punto fermo.
Le imprese e i professionisti si stanno attivando in questi giorni per ottenere in modo automatico la garanzia Fondo piccole e medie imprese su finanziamenti di importo non superiore a venticinquemila euro. Ma la semplicità del modulo per la domanda, in aggiunta al bisogno di ricevere risorse fresche in tempi rapidi, può trarre in inganno e nascondere alcune insidie tecniche che devono essere valutate con attenzione. In particolare, si fa riferimento alla sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento dell’attività, in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di imprese che hanno continuato ad operare, che potrebbe rivelarsi, in futuro, non pienamente veritiera e quindi alle possibili responsabilità. Anche l’indicazione del numero medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno deve essere calcolato in modo corretto.
È iniziata la domanda  delle imprese e professionisti per richiedere la garanzia del Fondo piccole e medie imprese sui finanziamenti fino a venticinquemila euro. Lo strumento, che copre tutto del finanziamento ed è concesso automaticamente attraverso modalità semplificate, è molto appetibile.
Ma le imprese richiedenti, in molti casi, firmano il modulo di richiesta senza sapere cosa stanno dichiarando, complice la fretta dettata dal momento.
Il finanziamento deve portare nuove risorse in azienda, può avere una durata massima di settantadue mesi, con un pre-ammortamento non inferiore a ventiquattro mesi, e deve essere realizzato a condizioni favorevoli di tasso. Questo è quanto prevede il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020). Il finanziamento può essere concesso per un importo non superiore al 25% del fatturato o del volume di affari, come emerge nell'ultimo bilancio o nell'’ultima dichiarazione fiscale, se disponibili, oppure da autocertificazione dei soggetti per i quali tali documenti non sono ancora disponibili.
Come richiedere il finanziamento
Per richiedere il finanziamento garantito, occorre fornire i seguenti documenti:
- un’autocertificazione che attesti di aver subito dei danni epidemia attenzione perché se l'attività come un supermercato è stata aperta non può essere dichiarato il falso;
- i documenti di bilancio o un documento fiscale, necessari per definire la congruità del finanziamento rispetto ai ricavi prodotti dalla tua azienda oppure l'autocertificazione);
- il modulo per la richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia accompagnato da copia di un documento di riconoscimento valido.
Oltre a indicare i dati identificativi personali, la modulistica prevede una dichiarazione dal seguente contenuto: “il soggetto consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, richiede l’agevolazione sotto forma di garanzia prevista dalle leggi n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e 266/97 (art. 15), qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 del Trattato dell’Unione Europea”.
  
Compilazione della domanda e trucchetti da vedere bene
La domanda sembra apparentemente semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti, chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno.
Questo comporta, per chi non ha già il dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia. Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno , cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
La domanda sembra apparentemente semplice, ma difficilmente può essere compilata senza l’aiuto di un professionista. Basti pensare che alcune banche, invece di far semplicemente dichiarare al soggetto che rientra nella classificazione di piccola e media imprese, ossia che fattura meno di 50 milioni di euro e/o che ha una situazione patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro e che ha meno di 250 dipendenti, chiedono di specificare ulteriormente la classificazione tra micro, piccola o media impresa, riportando quindi il dato medio degli occupati espresso in unità-lavorative-anno (ULA).
Questo comporta, per chi non ha già il dato a disposizione, il dover calcolare i dipendenti secondo tale metodologia. Considerando che trattasi di una dichiarazione di atto notorio, indicare, ad esempio, 8 dipendenti è diverso che dichiararne 8,3, anche se per accedere sarebbe sufficiente dichiararne meno di 250, senza ulteriore livello di dettaglio.
Per occupati si intendono i dipendenti dell’impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa e legati all’impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA.
La modalità di calcolo prevede il rispetto di alcune regole; ad esempio, non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.
Dichiarazione (ATTENZIONE AI  DANNI)
A parte le dichiarazioni prestampate nel modulo che diventano rilevanti in caso di mancato rimborso del finanziamento in quanto lo Stato diventa creditore privilegiato con implicazioni in caso di fallimento, le imprese sono chiamate a dichiarare “che l’attività d’impresa del soggetto beneficiario finale è stata danneggiata con emergenza epidemia.
Cosa questo voglia dire in concreto non è al momento specificato. L’imprenditore potrà pensare che, avendo chiuso l’attività per due mesi, abbia subito un danno. Tuttavia, nel caso della sovvenzione alle partite IVA, gli strumenti sono spesso legati ad un ben definito calo di un terzo del fatturato nel corso del primo trimestre dell’anno, che, giusto o sbagliato, rappresenta comunque un dato certo su cui fare affidamento per determinare con esattezza se il beneficio spetta o meno.
Nel caso dei finanziamenti fino a venticinque mila euro, invece, la norma non ha fissato un parametro preciso per stabilire chi può beneficiarne e chi no. Se questo a prima vista potrebbe sembrare un vantaggio, un’analisi più approfondita porta invece a considerare che la sottoscrizione di una dichiarazione di atto notorio sul danneggiamento dell’attività (in assenza, ad esempio, della chiusura forzata nel caso di imprese che hanno continuato ad operare) potrebbe rivelarsi, in futuro, non pienamente veritiera; in tal senso, determinare un preciso parametro avrebbe potuto sollevare le imprese dal dubbio insinuato dalla genericità della dichiarazione.

MODULO PER BANCA PER RICHIEDERE 25.000€









22/04/20

Disposizioni società in materia di riduzione del capitale D.L. 23 del 8/4/2020


Art. 6.
(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis,
nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si
commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo
primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
stesso periodo non opera la causa di scioglimento della societa'per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484.

19/04/20

Nuove scadenze fiscali 2020


Imprese e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini:

dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail
e dei versamenti in autoliquidazione relativi:
alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 lavoro dipendente / assimilato), che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
all'imposta sul valore aggiunto.
sono sospesi alle seguenti condizioni:

i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
A prescindere dalla riduzione dei ricavi dei mesi di marzo / aprile 2020, la sospensione di cui sopra, vale per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019.

Sempre a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%  nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa:
Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi:

in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020
o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.
Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede in Italia con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:

in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020
o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
Solo per l’anno 2020, si differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, questo al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi.

Non si applicano le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Imprese del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura Ita)
Per i soggetti che operano nei settori considerati più colpiti dall’emergenza, la sospensione dei versamenti non è soggetta al limite di fatturato.

Il DL n. 23/2020 in esame ha disposto che “restano ferme” per il mese di aprile le sospensioni già previste dall’'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per questi soggetti che “non rientrano nei parametri stabiliti per fruire della sospensione” disposta dall’art. 18 del “nuovo” Decreto, ma vediamo nel dettaglio chi sono questi soggetti e le regole che valgono per loro.

Inizialmente l’articolo 8, comma 1, del DL 2 marzo 2020, n. 9, aveva sospeso fino al 30 aprile 2020, per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Successivamente con il Decreto Cura Italia, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, l’articolo 61 ha esteso tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti che sono quelli indicati dalla Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche individuate dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Per approfondire leggi l'articolo Covid-19: Sospensione tasse e contributi per i settori più colpiti.

La sospensione del versamento opera fino al 30 aprile (tranne che per associazioni sportive fino al 31 maggio):

per le ritenute su redditi di lavoro dipendente / assimilati;
per gli adempimenti riferiti a contributi previdenziali ed assistenziali e premi INAIL
per l’IVA in scadenza nel mese di marzo, ovvero la liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e il saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020.
I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.03 e 16.04 e IVA scaduta il 16.03) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

in unica soluzione entro l’1.6.2020 (il 31.05.2020 cade di domenica);
o in forma rateizzata, fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo. La prima rata scade l’1.6.2020, la seconda il 30.6.2020 e così via.
Tuttavia segnaliamo che, come indicato nella Relazione illustrativa al DL n. 23 qualora un soggetto rientrante nei predetti specifici settori riscontri una riduzione dei ricavi dei mesi di marzo e aprile 2020 almeno pari al 33% (50% se i ricavi del 2019 sono superiori a € 50 milioni) rispetto a quelli dei corrispondenti mesi del 2019, fruisce della nuova sospensione prevista dall’articolo 18 DL Liquidità, in questo caso la sospensione opera anche con riferimento all’IVA (in scadenza il 16.04 e il 18.5.2020).


Con la pubblicazione del Decreto Liquidità DL n. 23/2020, contenente “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 9 aprile 2020, sono state definite disposizioni in merito a nuove sospensioni dei termini di versamento tributari e contributivi e dei relativi adempimenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, che integrano quelle definite dal “Decreto  Cura Italia” DL 18/2020 (per un approfondimento del quale si rimanda all'articolo "Sospensione versamenti e adempimenti tributari nel Decreto Cura Italia").

Tra le novità, innanzitutto segnaliamo che per tutti i soggetti, a prescindere dalla natura giuridica (persone fisiche, ditte individuali, società di capitali / di persone, enti commerciali e non commerciali) i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, che erano in scadenza il 16 marzo 2020 e prorogati al 20.03.2020 dalla c.d. "mini proroga", sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020 (c.d. rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16.03), si tratta ad esempio:

della Tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali,
della liquidazione Iva del mese di febbraio e versamento del saldo Iva ecc.
Ma vediamo in una breve sintesi le nuove scadenze dei versamenti e adempimenti tributari e contributivi sospesi per i mesi di aprile e maggio, previste dal nuovo Decreto Liquidità.

1) Imprese e lavoratori autonomi (art. 18 DL Liquidità)
2) Sospensione ritenute d’acconto lavoro autonomo (art. 19 DL Liquidità)
3) Consegna e Trasmissione Certificazione Unica 2020 (art. 22 DL Liquidità)
4) Imprese del turismo e altri soggetti (art.18 c.4 DL Liquidità e art.61 Cura Ita)

17/04/20

CORTE SUP. DI CASSAZ. SEZ.I CIV. Sentenza 28/2/2020, n. 5610


Il caso
La sentenza in esame, trae origine dalle richieste di un correntista, il quale aveva citato in giudizio il proprio Istituto di credito, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite con l’applicazione di interessi debitori ultra-legali la cui misura non era stata concordata per iscritto, la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto non pattuita. La Banca convenuta, aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo la decadenza per mancata contestazione degli estratti conto, l'irripetibilità del pagamento degli interessi in misura ultra-legali, quali obbligazioni naturali, la prescrizione decennale.

Il Giudice di prime cure aveva accolto la domanda con riferimento agli interessi ultra-legali ed all'anatocismo, condannando la Banca convenuta a pagare oltre interessi e spese. Avverso tale sentenza il cliente aveva proposto appello a cui ha resistito la Banca appellata, proponendo appello incidentale. La Corte territoriale, aveva rigettato gli appelli presentati da entrambe le parti, rideterminando anche l'importo dell'indebito; gli eredi dell’appellante principale, nel frattempo deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione.

La sentenza
Con il primo motivo, sollevato ex art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti hanno denunciato la violazione o falsa applicazione di legge in relazione sia all'art. 2697 c.c., comma 2, che all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. In particolare, hanno rilevato che non gravava sugli stessi ricorrenti l’onere di provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito e la natura ripristinatoria delle rimesse, bensì spettava alla Banca dover dimostrare i presupposti dell’eccezione di prescrizione, sollevata dalla convenuta, dunque la conseguente, asserita inesistenza di una apertura di credito e la natura solutoria delle rimesse.

A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza n. 24418 del 2010, secondo cui la prescrizione del diritto alla restituzione ha una differente decorrenza a seconda del versamento effettuato, di tipo solutorio o ripristinatorio. In merito a ciò, era sorta la questione se, nel formulare l'eccezione di prescrizione, la banca dovesse necessariamente indicare il termine iniziale del decorso della prescrizione, e cioè l'esistenza di singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo, oppure potesse limitarsi ad opporre tale inerzia, spettando poi al giudice verificarne effettività e durata, in base alla norma applicabile al caso concreto.

Da tali considerazioni è scaturito un contrasto giurisprudenziale fra opposti indirizzi, solo di recente risolto dalla sentenza n. 15895 del 13/06/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno stabilito che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, senza l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte. Ad avviso delle Sezioni Unite, va distinto l’onere di allegazione del convenuto a seconda che si sia in presenza di eccezioni in senso stretto, o eccezioni in senso lato: nel primo caso, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, possono esser introdotti nel processo solo dalla parte, mentre nel secondo sussiste il potere-dovere di rilievo da parte dell’ufficio.

Orbene, l’onere di allegazione va distinto dall’onere della prova, in quanto il primo riguarda la delimitazione del thema decidendum mentre il secondo, costituisce per il giudice regola di definizione del processo; pertanto, l’aver assolto all’onere di allegazione non vuol dire aver proposto una domanda o un’eccezione fondata, in quanto poi l’allegazione va provata dalla parte cui, per legge, incombe il relativo onere, e le risultanze probatorie devono poi esser valutate, in fatto e in diritto, dal giudice.

Tra l’altro, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 10955 del 2002, avevano chiarito che, l’elemento costitutivo della prescrizione estintiva, è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di detta inerzia, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, è come una quaestio iuris riguardante l'identificazione del diritto e del regime prescrizionale previsto dalla legge; riservando alla parte la possibilità di sollevare l'eccezione - implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare tale elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, e non anche di indicare direttamente o indirettamente, le norme applicabili, la cui identificazione spetta solo al giudice. Pertanto, in tema di onere di allegazione, in generale, e di onere di allegazione riferito all’eccezione di prescrizione, non spetta alla banca indicare il dies a quo del decorso della prescrizione; in effetti, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce, l’elemento principale, al quale la legge collega l’effetto estintivo.

In conclusione, non è la banca a dover provare l’inesistenza di apertura di credito, o la natura solutoria delle rimesse, essendo sufficiente alla medesima, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse.

Con la seconda parte del motivo di censura formulato nel ricorso, i ricorrenti avevano rilevato che, per provare la stipulazione di un contratto bancario di apertura di credito risalente al 1990, non era necessaria la forma scritta.

A tal riguardo, la Cassazione ha precisato che, l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari è stato stabilito dalla L. n. 154 del 1992, art. 3, e prima della sua entrata in vigore, il contratto di apertura di credito veniva considerato un contratto a forma libera, suscettibile di conclusione anche per fatti concludenti.

Tuttavia, i ricorrenti non hanno contrastato l'affermazione della Corte di merito che ha escluso che con l'atto di appello, con cui si era limitato ad affermare l'esistenza di una "apertura di credito rotativa", il loro dante causa, l'originario attore ed appellante, avesse tempestivamente dedotto gli elementi sulla base dei quali era stata solo successivamente argomentata criticamente negli scritti conclusionali l'esistenza dell'affidamento in conto corrente. Pertanto, la Cassazione ha ritenuto infondata anche tale censura.

Ulteriore denuncia mossa dagli istanti, riguardava la violazione dell'art. 111 Cost. e art. 101 c.p.c. e dei principi del giusto processo, nonché degli artt. 61, 101 e 191 c.p.c., nonché vizio di ultra-petizione e violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza anche in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4.

La Suprema Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno confutato la esplicita motivazione sul punto offerta dalla Corte distrettuale, secondo la quale non si era verificata alcuna violazione del principio del contraddittorio e nessuna missione esplorativa poteva essere rimproverata alla disposizione della consulenza tecnica, diretta a ricercare elementi a favore della tesi attorea dell'esistenza di un rapporto di affidamento in atto sul conto corrente.

Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente.

(fonte Altalex quotidiano d'informazione giuridica)

Per chi desidera la sentenza la possiamo inviare via e-mail rilasciando un indirizzo.

D.L. 29/11/08 N. 185 ART. 2 BIS ESCLUDE LA CMS NEL CASO LA BANCA ABBIA STIPULATO CLAUSULE CONFORMI A QUESTO D.L.

(( Art. 2-bis Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresi' nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))

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