27/09/23

Cosa deve rilasciare l'esportatore abituale per gli acquisti in sospensione d'imposta

L’esportatore abituale, per poter effettuare acquisti in sospensione d’imposta, deve emettere una dichiarazione d’intento. Questa dichiarazione deve essere emessa in duplice copia, numerata progressivamente per ogni anno solare, e consegnata o inviata al fornitore nazionale prima che sia effettuato il primo acquisto.

Per quanto riguarda le esportazioni triangolari, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le condizioni di non imponibilità IVA per queste operazioni. Le condizioni per il regime di non imponibilità IVA alle cosiddette esportazioni triangolari sono le seguenti:

I beni devono essere trasportati o spediti al di fuori del territorio dell’Unione europea.

Il trasporto o la spedizione dei beni all’estero deve avvenire direttamente a cura (o a nome) del primo cedente, anche su incarico del promotore della triangolazione.

Il promotore e il cliente extra-UE non devono acquisire la disponibilità dei beni all’interno del territorio dello Stato italiano.

In merito alla terza condizione, non si ritiene che il promotore acquisisca la disponibilità dei beni allorquando si occupa dell’assemblaggio e della certificazione della merce che rimane di proprietà del primo cedente.

Per dare prova dell’avvenuta esportazione, il primo cedente può trasferire i beni al di fuori dell’UE e fornire una prova dell’uscita dal territorio comunitario mediante l’apposizione del visto doganale sulla fattura emessa nei confronti del promotore e presentata all’atto dell’esportazione in Dogana. In alternativa, può ricevere una copia del documento doganale di esportazione intestato al promotore e contenente il riferimento alla triangolazione.

25/09/23

La triangolazione tra due paesi aderenti all'UE

La triangolazione tra due paesi aderenti all'UE è un'operazione di cessione di beni che coinvolge tre soggetti distinti:

Il primo cedente, che vende i beni al promotore;

Il promotore, che acquista i beni dal primo cedente e li vende al secondo cessionario;

Il secondo cessionario, che acquista i beni dal promotore e li destina a un paese terzo.

In caso di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, l'operazione è esente da IVA se il secondo cessionario è un esportatore abituale e se i beni sono effettivamente esportati.

Per effettuare una triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, è necessario seguire i seguenti passaggi:

Il primo cedente e il promotore devono stipulare un contratto di compravendita.

Il promotore deve emettere una fattura al secondo cessionario per i beni acquistati dal primo cedente.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, attestando l'intenzione di esportare i beni acquistati dal promotore.

Il promotore deve consegnare i beni al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve esportare i beni.

Requisiti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:


I soggetti coinvolti devono essere distinti tra loro.

Il secondo cessionario deve essere un esportatore abituale.

I beni devono essere consegnati direttamente al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di violazione dei requisiti:

In caso di violazione dei requisiti previsti per la triangolazione tra due paesi aderenti all'UE, si applicano le seguenti sanzioni:

Per il promotore: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il primo cedente: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il secondo cessionario: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Ecco un esempio di triangolazione tra due paesi aderenti all'UE:

Soggetto A: Primo cedente

Soggetto B: Promotore

Soggetto C: Secondo cessionario


Operazione:


A vende a B 100 unità di un bene per un valore di 10.000 euro.

B consegna il bene a C.

C emette una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

B emette una fattura a C per 10.000 euro senza IVA.

C esporta il bene.

Conseguenze fiscali:


B non deve versare IVA all'Erario.

A non deve versare IVA all'Erario.

C non deve versare IVA all'Erario.

Documentazione necessaria:


Contratto di compravendita tra il primo cedente e il promotore.

Fattura emessa dal promotore al secondo cessionario.

Dichiarazione d'intento emessa dal secondo cessionario.

Documenti di trasporto dei beni.

Documenti di esportazione dei beni.

Attenzione:

La triangolazione è un'operazione complessa che richiede un'attenta valutazione dei requisiti previsti dalla normativa. In caso di violazione dei requisiti, si applicano sanzioni amministrative e penali.

23/09/23

La dichiarazione d'intento

La dichiarazione d'intento è un documento che consente agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA. La dichiarazione deve essere presentata al fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione.

Per compilare una dichiarazione d'intento, è necessario seguire questi passaggi:

  1. Scaricare il modello di dichiarazione d'intento dal sito web dell'Agenzia delle Entrate.
  2. Compilare il modello in tutte le sue parti.
  3. Firmare il modello in originale.
  4. Inviare il modello al fornitore.

Il modello di dichiarazione d'intento è composto da tre sezioni:

  • Dati identificativi del dichiarante
  • Dati identificativi del fornitore
  • Dati dell'operazione

Dati identificativi del dichiarante

In questa sezione, è necessario indicare i dati identificativi del dichiarante, ovvero:

  • Ragione sociale
  • Partita IVA
  • Codice fiscale
  • Indirizzo

Dati identificativi del fornitore

In questa sezione, è necessario indicare i dati identificativi del fornitore, ovvero:

  • Ragione sociale
  • Partita IVA
  • Codice fiscale
  • Indirizzo

Dati dell'operazione

In questa sezione, è necessario indicare i dati dell'operazione, ovvero:

  • Descrizione dell'operazione
  • Data di effettuazione dell'operazione
  • Valore dell'operazione
  • Tipologia di bene o servizio

Una volta compilato il modello, è necessario firmarlo in originale e inviarlo al fornitore. Il fornitore, a sua volta, dovrà conservare la dichiarazione d'intento per un periodo di dieci anni.

Ecco alcuni consigli per compilare correttamente una dichiarazione d'intento:

  • Controllare attentamente i dati inseriti. È importante inserire i dati corretti e completi, in modo da evitare errori o ritardi nella lavorazione della dichiarazione.
  • Firmare il modello in originale. La dichiarazione d'intento deve essere firmata in originale dal dichiarante.
  • Inviare la dichiarazione al fornitore. La dichiarazione d'intento deve essere inviata al fornitore prima dell'effettuazione dell'operazione.

22/09/23

Triangolazione con dichiarazione d'intento

La triangolazione con dichiarazione d'intento è un'operazione di cessione di beni in cui tre soggetti, distinti tra loro, sono coinvolti in una serie di cessioni e acquisti. Il primo soggetto, detto "promotore", acquista i beni da un altro soggetto, detto "primo cedente", e li consegna a un terzo soggetto, detto "secondo cessionario", che li acquista dal promotore.

La dichiarazione d'intento è un documento che viene emesso dal secondo cessionario, in qualità di esportatore abituale, e che attesta l'intenzione di esportare i beni acquistati dal promotore. La dichiarazione d'intento deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, che rilascia un'apposita ricevuta.

In caso di triangolazione con dichiarazione d'intento, l'operazione è esente da IVA. Il promotore, in qualità di primo cedente, emette una fattura senza IVA al secondo cessionario, che incassa il bene e lo esporta. Il secondo cessionario, in qualità di esportatore abituale, emette una fattura senza IVA al proprio cliente finale, che è il destinatario effettivo dei beni.

Ecco un esempio di triangolazione con dichiarazione d'intento:

Soggetto A: Promotore

Soggetto B: Primo cedente

Soggetto C: Secondo cessionario


Operazione:

A acquista da B 100 unità di un bene per un valore di 10.000 euro.

A consegna il bene a C.

C emette una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

A emette una fattura a C per 10.000 euro senza IVA.

C emette una fattura a D, il suo cliente finale, per 10.000 euro senza IVA.

Conseguenze fiscali:

A non deve versare IVA all'Erario.

B non deve versare IVA all'Erario.

C non deve versare IVA all'Erario.

D non deve versare IVA all'Erario.

La triangolazione con dichiarazione d'intento è un'operazione che può essere utilizzata per beneficiare dell'esenzione IVA nelle cessioni di beni a soggetti esteri. Tuttavia, è importante rispettare i requisiti previsti dalla normativa, in particolare l'obbligo di emissione della dichiarazione d'intento da parte del secondo cessionario.

Requisiti per la triangolazione con dichiarazione d'intento:

I soggetti coinvolti devono essere distinti tra loro.

Il secondo cessionario deve essere un esportatore abituale.

I beni devono essere consegnati direttamente al secondo cessionario.

Il secondo cessionario deve emettere una dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di violazione dei requisiti:

In caso di violazione dei requisiti previsti per la triangolazione con dichiarazione d'intento, si applicano le seguenti sanzioni:

Per il promotore: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il primo cedente: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

Per il secondo cessionario: sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo restando l'obbligo del pagamento del tributo.

07/09/23

Triangolazioni con l'estero

Le triangolazioni sono operazioni nelle quali i beni sono oggetto di due trasferimenti giuridici, ma vengono consegnate direttamente dal primo fornitore al secondo cessionario con un unico trasferimento fisico. Le triangolazioni possono essere nazionali, comunitarie o extra-comunitarie.

Le triangolazioni IVA Intra/Extracomunitarie sono operazioni che hanno a che vedere con tre soggetti diversi. Uno dei quali può essere un soggetto residente in un Paese UE (triangolazioni Iva comunitarie), o in un Paese Extra-UE (triangolazioni Iva Extracomunitarie).

Per quanto riguarda la fatturazione nelle triangolazioni, nella fattura occorre indicare la dicitura “Operazione triangolare” ed indicare il paese di destinazione delle merci. La società che vende il bene può emettere fattura immediata oppure fattura differita. La società che acquista il bene emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), DPR 633/19721.

Ci sono vari casi che se volete posso spiegare e che però dovrete chiedermelo nei commenti.

Saluti

04/09/23

POS E NEGOZIANTI DISCIPLINA

Prende il via la disciplina sanzionatoria per chi non accetterà i pagamenti con carte e bancomat, secondo le novità fissate dal decreto del 2pnrr n. 36/2022 che ha anticipato l’entrata in vigore della norma prevista dall’articolo 19-ter della legge di conversione del decreto legge n. 152/2021, la cui decorrenza era fissata alla data del 1° gennaio 2023.

La sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di mancata accettazione dei pagamenti con POS è composta da due voci: una multa dall’importo fisso, pari a 30 euro, alla quale si affiancherà la somma aggiuntiva del 4 per cento, calcolata in base al valore della transazione.

Stando alle novità inserite in Senato nel corso dell’iter per la conversione in legge del decreto PNRR 2, le sanzioni si applicheranno anche in caso di mancata accettazione dei pagamenti con carte prepagate. Restano invece escluse le app.

È stata introdotta per contrastare l’evasione fiscale, in parallelo alla riduzione del limite per l’uso del denaro contante, la sanzione prevista in caso di mancata accettazione di pagamenti con carte e bancomat.

La novità approvata nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto n. 152/2021 per l’attuazione del pnrr che prevede l’applicazione delle sanzioni per chi rifiuta pagamenti con POS entrerà in vigore con sei mesi di anticipo.

Volete sapere come funzionerà la doppia multa per chi rifiuta i pagamenti con pos?

L’articolo 19-ter del decreto n. 152/2021, “Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”, prevede una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione, in caso di violazione dell’obbligo di accettare pagamenti con carte di credito o debito da parte di commercianti e professionisti.

Non trova applicazione il pagamento in misura ridotta, disciplinato dalle disposizioni vigenti in materia di sanzioni amministrative.

Si integra quanto previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 modificando il comma 4 e aggiungendovi il comma 4-bis, ossia la norma che a decorrere dal 30 giugno 2014 ha introdotto l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte e bancomat per i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni professionali.

L’obbligo di POS è però rimasto solo su carta, non essendo previste ad oggi sanzioni in caso di mancata accettazione di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Sanzioni POS anche a chi non accetta pagamenti con carte prepagate

Commercianti e professionisti saranno quindi tenuti a dotarsi di strumenti che consentono al cliente di pagare con carte di credito, bancomat, e anche carte prepagate.

A inserire l’ultimo tassello utile per l’avvio della disciplina sanzionatoria è un emendamento approvato in Senato nel corso della conversione in legge del decreto PNRR 2, che prevede quanto segue:

“All’articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, le parole: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”, sono sostituite dalle seguenti: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate””

Le sanzioni non saranno applicate in caso di oggettiva impossibilità tecnica, come ad esempio nelle ipotesi di assenza di connessione.

Sanzioni POS dal 30 giugno 2022 dopo 8 anni dall’avvio dell’obbligo. Non è certo la prima volta che si parla di introdurre sanzioni per chi non si è dotato di POS e rifiuta i pagamenti con carte e bancomat.

L’ultimo tentativo, in ordine temporale, è stato fatto con il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, il DL n. 124/2019, che in una prima versione disponeva l’introduzione della stessa disciplina sanzionatoria ora prevista dalla legge di conversione del decreto sul PNRR n. 152/2021.

Una misura in cantiere da tempo, per dare una spinta ulteriore all’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili e per ridurre l’uso del denaro contante, fortemente osteggiata ma che presto sarà definitivamente operativa.

La disposizione attualmente in vigore prevede quindi l’applicazione di una sanzione applicata secondo due diversi criteri: un importo fisso pari a 30 euro; un importo del 4 per cento calibrato in relazione al valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con POS.

La sanzione sarà quindi calcolata anche in base all’entità della somma per la quale verrà rifiutato l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, secondo il principio di proporzionalità.

Per le sanzioni applicate in caso di violazione dell’obbligo di POS non sarà possibile procedere al pagamento in misura ridotta, ossia all’oblazione amministrativa, che consente, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

Inoltre, la sanzione sarà applicata a prescindere dall’importo dell’operazione per la quale è stato rifiutato il pagamento con strumenti tracciabili.

01/09/23

IL MAGAZZINO DI UN NEGOZIO COMMERCIALE

Il calcolo del magazzino di un negozio commerciale dipende da diversi fattori come il costo del capitale, dei servizi del magazzino, dello spazio e del rischio inventariale.

In media, questi costi rappresentano dal 15% al 30% circa del valore dell’inventario.

Puoi calcolare il costo delle giacenze in eccesso inserendo un valore in ciascuna componente per calcolare i costi di gestione magazzino.

Inoltre, è importante conoscere il tasso di rotazione del singolo articolo per rendere subito disponibili i prodotti ad alta rotazione.

L’indice di rotazione del magazzino è il rapporto tra la quantità venduta di un determinato articolo in un certo periodo di tempo e la quantità esistente in media in magazzino (la cosiddetta scorta media) nello stesso lasso di tempo.

Un indice di rotazione elevato significa che le scorte non rimangono ferme in magazzino ma vengono vendute velocemente e producono valore. Come calcolare l'indice di rotazione.

L'indice di rotazione di un determinato articolo esprime il numero di volte in cui, in un certo periodo di tempo, il materiale si "rinnova" o "ruota" in magazzino. Un indice di rotazione annuale pari a 3 significa che il materiale ruota tre volte in dodici mesi: dopo un primo carico a magazzino ed un successivo scarico, vi è un secondo ricevimento con conseguente scarico ed infine un terzo carico e scarico. Un elevato numero dell'indice di rotazione significa che le scorte ruotano molte volte (o velocemente); un indice di rotazione basso, significa invece che le scorte rimangono più "ferme" o ruotano più lentamente.

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