31/01/14

SPESOMETRO OGGI 31 GENNAIO 2014 INVIATE IL FILE APPOSITO

POTETE ANCHE RIVOLGERVI PER QUESTO ARGOMENTO A TAX AND LEGAL CED SRL INVIANDOCI UNA E-MAIL: 

INFO@FISCOEPOLITICA.IT 

VI RICONTATTIAMO E QUINDI SCRIVETE I RECAPITI TELEFONICI 

Per questo si deve essere preparati ed avere un programma apposito con già inserite nella contabilità, tutte le fatture attive e passive. Il perchè di tale informazione, è importante, in quanto si può inviare l'inserimento della contabilità del solo anno 2012 nell'apposito programma anti elusione o spesometro.

Le istruzioni che fanno sempre comodo per cercare di inviare fino a mezzanotte di oggi 31 gennaio 2014, ma state attenti alle varie fasi per inviare come ad esempio fate il controllo del vostro programma, scaricando prima tutti i software del controllo Entratel che sitrovano nel sito stesso denominato: "controllo polivalente" (comunemente detto spesometro).

In seguito per gli addetti del settore, viene proposto nel vostro programma di contabilità, il controllo con la ditta che Vi fornisce il programma e poi dovrete controllare con il programma ufficiale di Entratel.

Sappiate però che se non funziona e non è andato a buon fine il controllo primario, da parte della ditta software "fornitore", risulta inutile continuare con il controllo Entratel.

Inoltre per nostra esperienza è bene che controlliate ogni singola fattura e modifichiate il C.F. e partita Iva dei clienti o fornitori in modo esatto altrimeni Entratel blocca la fornitura e non potete inviare.

Per Vs. tranquillità è bene chiamare l'assistenza telefonica che vi darà tutte le soluzioni del caso, ma fatevi assistere fino all'invio se vi danno retta.

da: (fiscoepolitica.it)

SE UN PENSIONATO SVOLGE CTU E RICEVE COMPENSI ECCO COME SI DEVE COMPORTARE

In base al DPR 633/72 art. 5 si deve sottostare al regime Iva come "professione abituale" di qualsiasi attività di lavoro autonomo. La via per decidere se via sia o meno abitualità è necessario che la sia consulenza sia svolta con regolarità vedi Risoluzione 9 Novembre 1978. Se il lavoratore è in pensione, ma ha l'abitualità di un lavoro quale consulente, allora deve dichiarare i compensi. 

Quindi ci vuole l'apertura della partita IVA.

ESCLUSE LE OPERAZIONI VERSO SOGGETTI PRIVATI

Affinchè possa attuarsi il differimento dell'esigibilità considerato nell'Iva per cassa, il cessionario deve essere ricompreso nel D.L. 82/2012, art. 32/bis, e deve agire nel regime d'impresa. Se il cliente fornisce al cedente del bene o colui che effettua una prestazione di servizi e gli fornisce il proprio codice fiscale, si tratta di un soggetto che non ha un'attività, pertanto deriva che il regime di cassa è inapplicabile e l'Iva è dovuta ordinariamente. 
Infatti l'iva deve essere esigibile al momento dell'operazione in base al DPR 633/72, art. 6, importante è anche la circolare n 44/E del 2012.

28/01/14

LEGGE DI STABILITA' E LEASING IMMOBILIARE PER PROFESSIONISTI

Questo è l'appuntamento al quale tutti aspettavano una risposta il leasing immobiliare  per i professionisti ai sensi dell'art. 54, comma 2 del t.u.i.r. per gli immobili strumentali.

Si può dedurre il 50% dell'ammortamento con la deduzione dei canoni per un tempo pari a dodici anni era un norma che era contenuta nella Legge 296/06 che aveva disposto la deducibilità dei leasing immobiliari dei lavoratori autonomi solo per i contratti sottoscritti, fino al 2009 che ad oggi non è più in vigore.

Dal 2014 i professionisti potranno dedurre i canoni così come fatto in passato, anche sugli immobili destinati ad attività applicando quello che era concesso alle imprese.

Le deduzioni non si concertano bene però con l'Irap e quindi non possono essere applicate quali deduzioni per questo fine, ma sicuramente solo per le imposte dirette.

L'esempio che si fa è basato su un arco temporale breve e dobbiamo prendere in considerazione un capitale di euro 100.000:
così abbiamo il seguente calcolo in leasing [(100:15)x50%]=3,333 anni pari a 40 mesi, se la durata del contratto è uguale o minore a 40 mesi, il calcolo è espresso in questa maniera: 2014:(100.000:40X10)= 25.000; e l'anno successivo sarà 2015:(100.000:40X12)= 30.000 e via di seguito.

Il comma 162 della Legge di stabilità n. 147 riduce da 2/3 al 50% il tempo di ammortamento, e viene fissata una deducibilità pari a 12 anni dall'1/1/ 2014.

Auto

La legge non ha modificato il leasing sulle auto dei professionisti o delle imprese e il dubbio rimane su quali siano i veicoli interessati.

La deduzione va ripartita su un periodo pari a 48 mesi pari a quello di ammortamento, ma niente di più pertanto non abbiamo altra circolare che specifichi questo all'infuori della 28/E del 2006 emessa dopo la Legge 233/06.



25/01/14

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA DEL 23/12/2013 N. 3055 SEZIONE PRIMA CIVILE

Tale Sentenza chiarisce che se non è stata fatta la transazione fiscale il concordato preventivo può prevedere la riduzione dell'Iva. La sentenza fornisce un orientamento contrario a
quello adottato finora dalla giurisprudenza. La questione verte sull'articolo 182 ter della legge fallimentare. La domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di una società in crisi, conteneva un piano che prevedeva, oltre al pagamento dei crediti in prededuzione e al soddisfacimento dei creditori divisi per classi nei limiti dell'importo capitale dovuto con soddisfacimento dei creditori ipotecari, anche il pagamento del 30% dei debiti verso i creditori privilegiati, tra cui gli istituti previdenziali e l'Erario, debiti Iva compresi, salvo che i crediti di questi non fossero stati assistiti da ipoteca. Mentre per i giudizi precedenti l'esclusione del pagamento di parte dell'Iva, nel piano ai fini del concordato preventivo, aveva reso inammissibile il concordato stesso − proprio in virtù dell'art 182 ter, che per l'Iva e le ritenute di acconto operate e non versate dispone esclusivamente la dilazione − per la Corte d'appello di Venezia, tale interpretazione dell'articolo 182 ter è erronea in merito alla sua applicabilità anche al concordato preventivo, in quanto la proposta di pattuizione può non prevedere una transazione fiscale. L'infalcidiabilità Iva trova, così, in questa sentenza applicazione esclusivamente nell'ambito della transazione fiscale. In tal modo, la riforma del concordato, all'interno di quella dei fallimenti, mira a facilitare l'uscita dalla crisi imprenditoriale e non a renderla più faticosa.

18/01/14

Procedure concorsuali ed insinuazioni particolari

Una società di attestazione SOA per azioni chiede l'ammissione al passivo per somma capiltale ed interessi moratori in via principale in privilegio e in via subordinata in chirografo. 
Come ci si comporta?
Poichè a norma del terzo comma dell’art. 93, n. 4 della legge fallimentare la domanda di insinuazione deve contenere, tra l’altro, <l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione>, pur non essendo necessario specificare la norma attributiva del privilegio, deve quanto meno essere indicato il rapporto intercorso quello di lavoro oppure come di una prestazione professionale e le qualità soggettive che lo giustificano che si trovi nella condizione di artigiano oppure nella condizione di una cooperativa. 
Il curatore peraltro non può dire a suo interpretazione che sia un privilegio e nemmeno il Giudice può avallarlo, si ritiene che sia più adeguata l’ammissione del credito in chirografo, a causa dell'insufficienza di indicazioni per individuare la prelazione che viene richiesta in conformità del quarto comma dello stesso articolo, per cui <se e' omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito e' considerato chirografario>. 
Diversamente, se c’è un qualche accenno al tipo di rapporto intercorso, che potrebbe essere ad esempio quello di prestazione d’opera che dovrebbe entrare nel merito ed escluderlo infatti essendo il creditore costituito quale Spa non può godere del privilegio dell'artigiano, né del privilegio di cui al n. 2 dell’art. 2751/bis N. 2 c.c.; ma il legislatore, con la richiesta di cui in precedenza ha voluto proprio evitare che gli organi fallimentari facessero un ventaglio di ipotesi cui dare risposta.
Ovviamente l’ammissione chirografaria del credito per capitale si riflette anche sugli interessi in quanto trova applicazione l’art. 55, così andranno ammessi comunque in chirografo e gli interessi maturati fino alla data del fallimento che poi determina la sospensione del decorso degli stessi.

16/01/14

Associazioni sportive e controlli fiscali

La registrazione e la regolarità dell'Atto Costitutivo e del vostro Statuto: in quest'ultimo devono essere presenti le indicazioni previste dall’art. 90 della legge 289/2002 (presenza nella denominazione sociale dell’indicazione “Associazione Sportiva Dilettantistica”, assenza di fini di lucro, democraticità interna, rispetto delle norme e regolamenti CONI e FSN, ecc); (vedi il nostro articolo sulla regolarità dello Statuto; vedi gli esempi di Atto Costitutivo di ASD e di Statuto di ASD)
le regolari iscrizioni al registro della Federazione Sportiva Nazionale (FSN) di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) e al registro CONI per l’anno soggetto ai controlli e per i successivi; (vedi il nostro articolo sugli Enti di Promozione Sportiva e quello sull'iscrizione al registro CONI);

Il certificato di attribuzione del codice fiscale e/o P.IVA;

Tenuta del libro verbali assemblee (effettiva convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee, presenza dei verbali per l'approvazione del bilancio ed il rinnovo delle cariche, ecc) e del libro verbali Consiglio Direttivo (effettiva convocazione del C.D., presenza dei verbali di bilancio e delle decisioni sulla gestione dell'associazione, ecc.): vi consigliamo di redigere i verbali nel modo più preciso e dettagliato possibile onde evitare contestazioni da parte delle autorità ispettrici. A titolo di esempio, l'acquisto e la distribuzione di gadget in particolari occasioni/eventi sarà ritenuta attività commerciale (e quindi l’eventuale entrata derivante dalla vendita soggetta a IVA) se ciò non risulterà fra le decisioni prese dal Consiglio direttivo con l'indicazione di “cessione a titolo gratuito”;

Corretta tenuta del libro soci;

La comunicazione dell'opzione per la Legge 398/1991, per le associazioni che hanno deciso di usufruire del regime fiscale agevolato;

Corretto adempimento del 770 e quello sul modello unico;

I documenti contabili: 
le scritture contabili delle ASD devono essere obbligatoriamente tenute anche relativamente alle attività commerciali esercitate abitualmente (es: bar/mensa/ristorante interno, rivendita di indumenti/attrezzi, pubblicità commerciale, sponsorizzazioni, organizzazione di gite/viaggi/soggiorni turistici a titolo oneroso, gestione di spacci aziendali e di fiere a carattere commerciale, ecc.); vi suggeriamo di tenere la contabilità non solo su carta ma anche su supporti informatici. Ricordiamo che per le ASD che godono del regime fiscale agevolato secondo la legge 398/91, i proventi di natura commerciale non possono superare il limite annuo di 250.000 euro. Gli ispettori verificheranno, inoltre, l'assenza dello scopo di lucro e l’eventuale distribuzione in nero degli utili percepiti nello svolgimento dell'attività, con particolare attenzione a finte note spese e altre uscite poco trasparenti. 

La regolarità dei contratti e dei compensi a chiunque presti servizio presso la vostra associazione (buste paga, compensi sportivi, ecc): vi ricordiamo che, in base alla legge 133/99, tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo modalità tracciabili. Il mancato rispetto della tracciabilità dei pagamenti comporta, non solo la decadenza dai benefici del regime fiscale agevolato secondo la legge n.398/91, ma anche l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2065. 

14/01/14

DURC o documento unico di regolarità contributiva.

DURC  (REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)
In base alle disposizioni del D.M. 13 marzo 2013, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti a rilasciare il Documento unico di regolarità contributiva DURC alle imprese che hanno ottenuto la certificazione di uno o più crediti nei confronti della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 185/2008 e conv. da L. n. 2/2009.

I crediti in questione, secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. del 13 marzo 2013, vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere:certi, liquidi ed esigibili; e di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati; quanto alla loro certificazione si rinvia ai contenuti delle circolari già emanate dal Ministero dell’economia e delle finanze (nn. 35 e 36 del 2012 e nn. 17, 19 e 30 del 2013). Secondo l’art. 2 del D.M. e la circolare n. 40 del 2013 del Ministero del lavoro, in presenza della certificazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’Inps, gli altri Istituti previdenziali e le Casse edili devono emettere il DURC “con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”. Questa è una particolare disposizione che consente il rilascio di un DURC attestante la regolarità pur in presenza di mancati versamenti di contributi e/o premi e/o relativi accessori, a condizione della sussistenza di crediti certificati di importo almeno pari alle somme non versate agli Istituti e/o Casse. Il Ministero chiarisce che tale specifico Documento DURC è rilasciato “su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati”. Questo significa che, qualora il DURC debba essere richiesto d’ufficio da parte di una Pubblica Amministrazione (come nel caso degli edili) il soggetto interessato, nella fase di avvio del singolo procedimento all'interno del quale è prevista tale acquisizione d’ufficio, dovrà dichiarare di vantare crediti nei confronti della pubblica amministrazione per i quali ha ottenuto la certificazione tramite Piattaforma informatica e che conseguentemente il DURC dovrà essere acquisito “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012”.Tale certificazione potrà essere esibita direttamente agli Istituti previdenziali (Inps) e/o Casse edili, fino alla scadenza del termine assegnato al titolare del credito certificato per sanare una irregolarità contributiva ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. In questa ipotesi l’Inps, gli Istituti e/o le Casse edili rilasceranno, ove ne ricorrano le condizioni, un DURC “ex art. 13 bis, comma 5, D.L. n. 52/2012” ancorché non sia stato richiesto esplicitamente dalle stazioni appaltanti. In entrambe le ipotesi, il soggetto titolare dei crediti certificati deve comunicare gli estremi delle certificazioni di credito (amministrazione che le ha rilasciate, data di rilascio della certificazione, numero di protocollo, importo a credito disponibile, eventuale data del pagamento) ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione nella Piattaforma informatica. Tale codice, con validità temporanea, è rilasciato al titolare del credito per consentire l’accesso alla Piattaforma informatica. La verifica dei crediti certificati ai fini del rilascio del DURC. L’Inps, gli Istituti previdenziali e le Casse edili, ai fini del rilascio del Documento, potranno pertanto verificare, per mezzo della predetta Piattaforma e attraverso il codice acquisito, come sopra chiarito, per il tramite dell’amministrazione richiedente ovvero direttamente dall’interessato nella fase di regolarizzazione, l’esistenza di tali certificazioni di credito. La Piattaforma consentirà infatti di produrre un documento informatico attestante l’esistenza del credito certificato nonché la sua effettiva disponibilità al momento della richiesta e dell’emissione del DURC, se richiesto da impresa. Analogo procedimento trova applicazione nell’ipotesi di richiesta di DURC effettuata direttamente dall’interessato, nei casi espressamente previsti ex art. 90, comma 9 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, ossia per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell’organico medio annuo. L'inizio del descritto procedimento, il Ministero comunica nella circolare che la verifica verrà effettuata sulla base delle certificazioni rilasciate dalla Piattaforma informatica trasmesse via PEC o esibite, come richiesto dall’art. 2 del D.M. 13 marzo 2013 ai fini del rilascio del DURC, sotto la responsabilità anche penale del soggetto titolare del credito certificato, agli Istituti e/o alle Casse edili nel termine assegnato per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2007. Questi ultimi acquisiranno, tramite PEC, direttamente dall’ amministrazione certificatrice, la conferma dell’esistenza e della validità della certificazione.DURC valido per 120 giorni dalla data di rilascio. Il Ministero nella circolare chiarisce “che la disciplina contenuta all’art. 13 bis, comma 5, del D.L. n. 52/2012, pur rivestendo un carattere di specialità rispetto alle disposizioni che regolano il rilascio del DURC, non rappresenta una deroga alle vigenti disposizioni introdotte dall’art. 31, comma 5, del D.L. n. 69/2013, che stabilisce che il Documento sia considerato valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio”.DURC, certificazione e potere sanzionatorio dell’Inps o Cassa Edile. Data la sostanziale permanenza della situazione debitoria nei confronti degli Istituti e/o delle Casse edili, gli stessi conservano tutte le facoltà inerenti il potere sanzionatorio e di riscossione coattiva previste in caso di inadempimento dei versamenti contributivi. Contenuto e modalità di utilizzo del DURC in presenza della certificazione. Ma Come si utilizza il DURC? Il documento in questione può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa pertanto la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’ art. 38, c. 1, lett i), DLgs n. 163/2006, con la quale l’impresa attesta che non ha “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”. Il D.M. al comma 3 dell’art. 3, come già detto, ha ampliato le ipotesi di intervento sostitutivo della stazione appaltante estendendolo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Con tale ultima disposizione il Legislatore ha voluto fissare, in modo positivo, il principio per il quale la pubblica amministrazione, ove tenuta ad effettuare un pagamento a favore di un terzo, è obbligata previamente a garantire la copertura del debito evidenziato nel DURC.









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