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13/07/12


NOTA (8) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA  L.  44 del 26 APRILE 2012

DPR 29/9/73, N. 602 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO

“1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545 commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’art. 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
Le parole <<dall’art. 72-ter del presente decreto>> sono state incluse dall’art. 3 comma 5, lett. a), della L. 44 del 26 aprile 2012.


1 bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
Comma inserito dall’art. 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dall’1 gennaio 2008.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2.

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