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11/08/23

CONSIDERAZIONI SU ISCRIZIONE E TIROCINIO GESTIONE CRISI D'IMPRESA E NORMATIVA

NORMATIVA

Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.


In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. 


Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.


Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. 


Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.


Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.


2) Albo gestori crisi d'impresa: sezioni e funzionamento

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali. 


Esso è articolato in due sezioni:


a) sezione ordinaria; 


b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI. 


Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.


L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.


L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.


Nella parte pubblica sono inseriti: 

i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, 

la sezione dell'albo nella quale è iscritto 

e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. 

Nella parte riservata sono inseriti: 

le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; 

le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile. 

L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo. 


Possono accedere alla parte riservata dell'albo:

i magistrati, 

i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, 

nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. 

Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.

3) Albo gestori crisi d'impresa: come iscriversi

Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.

Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata. 

Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente: 

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione; 

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice: 

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione; 

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato; 

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società; 

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura; 

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni; 

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice. 

In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. 

A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4) Albo gestori crisi d'impresa: costi e obblighi per gli iscritti

Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. 

Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile. 

Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.


La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 


Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo: 


a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice; 


b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice; 


c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. 


Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5. 


Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. 

La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

5) Albo gestori crisi d'impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento. 



20/05/21

Cosa cambia nell’Albo dei soggetti incaricati nelle procedure concorsuali e succ. modifiche




Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza prevede l’istituzione di un Albo unico nazionale dei soggetti incaricati a svolgere le funzioni di curatori, commissari giudiziali o liquidatori  nelle procedure concorsuali. Potranno accedere a tale elenco, tra gli altri, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro.


I principi generali della Legge Delega recepiti nel CCI.

I principi generali cui il Governo ha dovuto attenersi nella Riforma delle procedure concorsuali, sono contenuti nell’art. 2 della Legge Delega (L. 19 ottobre 2017, n. 155). L’esecutivo ha quindi recepito tali criteri nella stesura del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (Decreto Legislativo n. 14 del 2019).

La lettura delle disposizioni della Legge Delega è quindi essenziale per una migliore comprensione della Riforma attuata con il CCI.

In particolare, oggetto del presente approfondimento è il principio di cui all’art. 2, primo comma, lettera o) della Legge Delega, che prevede di:

istituire presso il Ministero della giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l’iscrizione.

Tale principio è stato recepito dal Legislatore della Riforma agli artt. 356, 357 (già in vigore dal 16 marzo 2019) e 358 CCI.

Si tratta di norme significative in quanto incidono sul sistema precedente all’approvazione della Riforma che attribuiva al Tribunale un ruolo centrale nella valutazione dei requisiti in capo ai soggetti destinati ad esercitare le cariche di curatore, commissario giudiziale o liquidatore spostando tali verifiche in capo agli uffici ministeriali.

Basti pensare che, gli elenchi dei professionisti cui affidare gli incarichi relativi alle procedure concorsuali, sono stati fin’ora custoditi presso le cancellerie fallimentari dei Tribunali. 

Albo dei soggetti incaricati: accesso e formazione

La previsione di un Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le cariche nell’ambito delle procedure concorsuali è contenuta nel primo comma dell’art. 356 CCI, ai sensi del quale è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza.
È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo 125, comma 4.
Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.
La norma prosegue, imponendo il dovere di documentare l’assolvimento degli obblighi di formazione, di cui all’art. 4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni mentre costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale.

A tale proposito è stabilito che la Scuola superiore della magistratura elabori le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento in modo tale da garantire una certa omogeneità nella formazione.

Si ricorda inoltre che è prevista una fase di primo popolamento dell’Albo. A tal fine, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali.

Da ultimo sono previsti requisiti di onorabilità che i professionisti devono possedere, facendo riferimento alle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’art. 2382 C.C. (interdizione, inabilitazione o fallimento) nonché all’assenza di misure di prevenzione dell’autorità giudiziaria a carico degli stessi ovvero di sentenze di condanna passate in giudicato per determinati reati di particolare gravità.

La ratio della norma in oggetto è chiaramente quella di garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.


 Funzionamento dell’albo

Per quanto riguarda il funzionamento dell’Albo, il Legislatore, mediante il primo comma dell’art. 357 CCI, ha imposto al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di adottare entro il 1° marzo 2020 un Decreto che stabilisca:


a) le modalità di iscrizione all’Albo di cui all’art. 356;


b) le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo Albo;


c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


d) l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’Albo.

Requisiti per la nomina

Le figure professionali che possono iscriversi all’Albo per svolgere le cariche di curatori, commissari giudiziali o liquidatori sono elencate all’art. 358 CCI e segnatamente:


a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;


b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a)


c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Inoltre, come chiarisce la Relazione Illustrativa al presente articolo, la nomina agli incarichi è disposta dall’autorità giudiziaria, tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati nonché degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico.

La scelta dei soggetti deve inoltre essere ispirata a criteri di trasparenza e turnazione nell’assegnazione degli incarichi. Tale ultima esigenza risulta favorita dall’istituzione di un Albo Nazionale.

Resta inteso che viene comunque valutata l’esperienza del professionista in relazione alla natura e all’oggetto dello specifico incarico.

Criticità

A fronte delle norme di recente introduzione sono emerse alcune criticità sollevate da professionisti appartenenti in particolare alle categorie degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti.

In particolare, si fa riferimento alla richiesta di rivedere il requisito di accesso all’Albo nella fase di primo popolamento previsto dall’art. 356 CCI. La previsione, che richiede di aver ricevuto 4 incarichi nei 4 anni precedenti viene infatti considerata penalizzante per i professionisti che, avendo ricevuto incarichi importanti e di lunga durata, non ne avrebbero conseguentemente assunti ulteriori.

In aggiunta viene criticato il requisito della formazione obbligatoria per l’accesso all’Albo.  La frequenza di corsi di perfezionamento per almeno 200 ore e sei mesi di tirocinio viene infatti considerato eccessivamente rigido oltre al fatto che, le materie di diritto fallimentare e sovraindebitamento, sono già oggetto dell’esame di Stato e della pratica dei commercialisti.

Il tema della formazione e aggiornamento resta particolarmente interessante per i risvolti pratici che ne conseguono. Per poter organizzare corsi adeguati è tuttavia necessario attendere le linee guida della Scuola Superiore della Magistratura.

Allo stato attuale, per sciogliere le perplessità richiamate, non resta che attendere che la fase di transizione venga superata grazie agli opportuni interventi in materia.

Come sopra evidenziato infatti le disposizioni di cui agli artt. 356 e 357 CCI (e quindi anche l’istituzione dell’Albo presso il Ministero della Giustizia) sono già efficaci dal mese di marzo 2019, tuttavia le regole che disciplinano il funzionamento dell’Albo, affidate dal Legislatore al Decreto del Ministero della giustizia (da emanare entro il primo marzo 2020), sono state previste dal 1° settembre 2021.

Si ricorda inoltre che, la Legge Delega dell’ 8 marzo 2019, n. 20 prevede che il Governo possa apportare disposizioni integrative e correttive al CCI fino all’agosto 2020. Risulta tuttavia auspicabile che la revisione delle norme concernenti l’Albo venga effettuata in tempi più rapidi di quelli concessi dalla Legge Delega in modo  tale da garantire il funzionamento del nuovo Albo dal 15 agosto 2020 e consentire l’affidamento degli incarichi relativi alle procedure aperte dopo quella data.

Nel frattempo, in attesa del Decreto del Ministero della giustizia, la nomina dei curatori resta disciplinata dagli elenchi previsti a livello locale nelle cancellerie dei tribunali.

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