26/03/21

Cosa aspettate ad aderire?





Decreto Legislativo 231/01 hai dei vantaggi se sei un'azienda anche PMI che aspetti a contattarci?


Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo Definizione del Codice Etico (o codice di comportamento) Individuazione e nomina dell’O.d.V. (Organismo di Vigilanza) 

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Analisi del contesto operativo dell’organizzazione al fine di identificare i processi e le attività sensibili definizione ed approvazione da parte dei vertici dell’organizzazione di un codice etico nell’ambito del quale esplicitare, a titolo di esempio, i principi etici di riferimento, le regole di comportamento, i comportamenti vietati, etc.

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Individuazione dell’O.d.V. (Organismo di Vigilanza)

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Analisi dei controlli già in essere e dei gap rilevati rispetto ai principi di controllo di riferimento (individuati secondo le previsioni del D.Lgs.n.231/01). Definizione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori da applicare ad ogni violazione dei principi normativi ed applicativi contenuti nel codice etico e nel modello di organizzazione 231 a prescindere dalla commissione di un illecito e delle eventuali conseguenze esterne causate dal comportamento inadempiente.

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Definizione di un modello di organizzazione, gestione e di controllo articolato in una parte generale ed in una o più parti speciali Definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo Definizione del Codice Etico (o codice di comportamento) Individuazione e nomina dell’OdV (Organismo di Vigilanza).

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Dateci l'incarico e vedrete che vivrete più sereni 👍 un supporto che con la pandemia penso sia indispensabile per il futuro.

23/03/21

Varie decreto sostegni






Per i decreto sostegni proroga per la riscossione al 30 aprile 2021;

Grandi imprese in crisi: arriva un fondo da 200 milioni di euro;


PER IMPRESE, PARTITE IVA E PROFESSIONISTI:

Decreto Sostegni: indennizzi con possibilità di scelta tra erogazione diretta o credito d’imposta


17/03/21

Tassazione agevolata per premi di risultato; le caratteristiche del contratto aziendale

Tassazione agevolata per premi di risultato: le caratteristiche del contratto aziendale

Imposte dirette  

In tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti aziendali, il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l'acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi, sempreché sia presente una modalità che ne provi l'avvenuta trasmissione agli interessati. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 176 del 16 marzo 2021.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 176 in data 16 marzo 2021, riguardante i premi di risultato.

La legge di stabilità 2016 prevede un regime di tassazione agevolata, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento, dei premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 25 marzo 2016.

L'articolo 2 di tale decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, individuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.


Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Convenzioni tra enti pubblici: come si applicano le imposte di registro e di bollo

Imposte indirette 

 

Qualora le convenzioni stipulate dalla Provincia siano riconducibili tra gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dovranno essere registrate in termine fisso con applicazione dell'imposta nella misura del 3%, aliquota da rapportare alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 43 TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021. Se nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Provincia l'ammontare delle prestazioni non è determinato ma solo determinabile, l'imposta è applicata in base al valore dichiarato dalla parte che richiede la registrazione, salvo conguaglio o rimborso dopo la determinazione definitiva del corrispettivo.

Con la risposta a interpello n. 183 del 16 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro e di bollo delle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1, dispone che sono soggetti all'imposta gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa.

L'articolo 2, al comma 1 stabilisce che l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato.

In linea generale sono soggette all'imposta fin dall'origine, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642, le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti.


11/03/21

Come fare per prendere clienti?

Mettere in pratica strategie marketing all'inizio proverai a vedere come si fa. 

Cosa intendo?

Semplice acquisire una lista clienti da società specializzate e poi comunicare attraverso la mail una forma di vendita di prodotti e servizi facendosi notare.

Suggerisco di comprare per un piccolo abbonamento una direct-mail e spedire messaggi fatti in un certo modo sicuramente accattivanti.

Come fare per creare questi tipi di messaggi?

Semplicemente devi andare su uno dei siti che offrono a pagamento o gratis alcuni spot marketing già preordinati che tu puoi cambiare in ogni momento (es. Canva o altro a pagamento).

Dovrai fare della pratica prima di usare Canva e poi esegue anche diverse altre cose come i video su youtube attraverso un software OBS studio e tu se vuoi puoi aprire una finestra e parlare delle immagini con la tua immagine in diretta.

Cosa posso fare io in questa situazione solo dire se il tuo messaggio è buono e riscuoterà successo e non è cosa da poco per non perdere tempo.

Vedrai che all'inizio sarà difficile ma pin piano acquisirai quella esperienze anche dai commenti che riceverai e potrai aggiustare il tiro.

Iniziare con i social ? Si in maniera moderata senza invadere poiché rischi di vanificare uno strumento che potrebbe darti tanto.

Poi ci sono i podcast e anche qui devi stare attento a come ti presenti perchè devi farti assaggiare dal pubblico e finchè non acquisisci padronanza non potrai ottenere nulla.

Perché dò questi consigli? Sono altruista principalmente e sò  dare consigli giusti senza rischiare di farti bruciare dalla concorrenza e dallo stesso pubblico.

Potresti contattarmi per il marketing a : drmarcoruggeri@outlook.it

10/03/21

Il Decreto Milleproroghe diventa legge: il testo coordinato e le novità

 Il Decreto Milleproroghe diventa legge: il testo coordinato e le novità


milleproroghe

Pubblicata in G.U. del 01.03.2021 n. 51 la legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Milleproroghe n. 183 del 31.12.2020: ecco il testo del decreto coordinato

Forma Giuridica: Normativa - Legge

Numero 21 del 01/03/2021

Fonte: Gazzetta Ufficiale

   

Il Decreto Milleproroghe diventa legge.


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01.03.2021 n. 51, la Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 183 (Decreto Milleproroghe) recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".

Il testo del Decreto legge del 30.12.2020 n. 183 coordinato con la Legge di conversione del 26 febbraio 2021, n. 21.

il testo del ddl n. 2101 di conversione in legge del Decreto Milleproroghe approvato dal Senato il 25.02.2021 con le modifiche introdotte (con il confronto tra il testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e il testo iniziale del decreto-legge),

il testo del Decreto legge del 31.12.2020 n. 183,

per un utile confronto delle novità introdotte in sede di conversione.


Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria:


sono prorogati per il 2021 le norme in materia di riduzione dei costi per locazioni passive che escludono le amministrazioni pubbliche dall'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT del canone dovuto per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali (articolo 3, comma 2).

rinviato al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento alla riforma della riscossione delle entrate locali operata dalla legge di bilancio 2020 dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 tra gli enti locali e i soggetti concessionari della riscossione delle entrate locali (comma 4);

differito al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell'obbligo di invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (comma 5);

estesa l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA e s.r.l. disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021 (comma 6);

differiti al 1° febbraio 2021 i termini per emanare il provvedimento sulle modalità di avvio e operatività della cd. lotteria degli scontrini e al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell'acquisto, per effettuare le relative segnalazioni (commi 9-11);

Proroga blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021

proroga al 30 giugno 2021 l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità (articolo 16, comma 2);

Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna (articolo 22).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte le seguenti norme:

proroga al 31 dicembre 2021 della possibilità di usufruire del cd. tax credit vacanze (articolo 7comma 3-bis);

la possibilità di usufruire del credito di imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021. Viene poi specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d'imposta (articolo 12, comma 1-bis);

l’articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.

l'articolo 22-bis, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 7 del 2021, proroga al 28 febbraio 2021 alcuni termini per adempimenti di natura tributaria (notifica di cartelle esattoriali, termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione su stipendi e pensioni. 

l'articolo 22-quater proroga il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30 aprile 2021.

l'articolo 22-sexies, riproducendo il contenuto del decreto-legge n. 182 del 2020, sostituisce le norme in materia di stabilizzazione della detrazione spettante ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, prevista per il solo secondo semestre 2020 e resa permanete dall'articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2021. Per le prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2021 l’agevolazione spetta nei seguenti importi (raddoppiati rispetto a quelli previsti nel solo secondo semestre 2020 dal comma 1): 

960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

Decreto Sostegno 2021

Decreto Sostegno: ecco la prima bozza del testo in circolazione

(bozza testo)

Pubblichiamo il testo della prima bozza in circolazione del Decreto legge "Sostegno" composto da 26 articoli

Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legge

Numero del 05/03/2021

Pubblichiamo il testo della prima bozza del Dl Sostegno del 1° marzo 2021, testo che dovrebbe essere portato in Consiglio dei ministri giovedì 11 marzo.

Qui di seguito l'elenco degli articoli delle disposizioni contenute.

Titolo I Sostegno alle imprese e all'economia 

Art. 1 (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 2 (Fondo Montagna) (salvo contributo art. 1) [AdE]

Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti) [MLPS]

Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a XXX euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 5 (Revisione del meccanismo del discarico per inesigibilità) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 6 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19) – ULF 26/2/2021 17.01

Art. 7 (Misure per l’accesso delle imprese al credito) 


Titolo II Disposizioni in materia di lavoro

Art. 8 (Cig Covid e Cig Fondi bilaterali - 2021)

Art. 9 (Fondo occupazione) [RGS]

Art. 10 (Indennità lavoratori stagionali, turismo e sport)

Art. 11 (Reddito di cittadinanza)

Art. 12 (Proroga NASPI due mesi)

Art. 13 (Congedi per genitori con figli in quarantena)

Art. 14 (Lavoratori fragili)

Art. 15 (Fabbisogno di cassa INPS) (anticipazione bilancio) – RGS 28/1/2021 13.53 


Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza 

Art. 16 (Vaccini e farmaci: acquisto - trasporto, conservazione, logistica - somministrazione medici di base – produzione)

Art. 17 (DPI – richiesta Commissario fino a 30/4)

Art. 18 (SSN Ripiano spese anticipate da Regione anno 2020)

Art. 19 (Covid Hospital)

Art. 20 (Proroga delle ferme dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa) 


Titolo IV Enti territoriali

Art. 21 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali) – RGS 23/2/2021 18.15

Art. 22 (Imposta di soggiorno) - RGS 23/2/2021 18.15

Art. 23 (Norma investimenti – Progettazione, contributi, monitoraggio - potenziamento asili nido) - RGS 23/2/2021 18.15 


Titolo V Altre disposizioni urgenti

Art. 24 (Trasporto Pubblico Locale) – Riformulazione MIT post parere RGS 23/2/2021 19.07

Art. 25 (Corpi PS, VVF, polizie locali, capitanerie di porto – straordinario (tre mesi) [Interno-Giustizia- MIT]

Art. 26 (Fondo cassa per chiusura anticipazioni di tesoreria 2020) – RGS 28/1/2021 13.53

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021

Dal 6 marzo sono entrate in vigore le disposizioni del nuovo DPCM Draghi del 02.03.2021: cosa si può fare e cosa no per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Forma Giuridica: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Numero del 03/03/2021

Fonte: Governo Italiano

Da sabato 6 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, si applicano le disposizioni previste dal nuovo DPCM del 2 marzo 2021 (scarica qui il testo e tutti gli Allegati) pubblicato in GU del 02.03.2021 n. 52.

Le disposizioni si applicano, in sostituzione di quelle del DPCM del 14 gennaio 2021, ad eccezione dell’articolo 7 che si applica dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e si conferma fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In breve sintesi le misure adottate e confermate, così come indicato nel Comunicato stampa del Governo

Zone Bianche

Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore.

Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi).

Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

Scuola

Zone rosse – Dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Zone arancioni e gialle – I Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:

nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti;

nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni;

nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Musei, Teatri, Cinema e Impianti Sportivi

Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi.

Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.

Attività Commerciali

In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18:00, ma la la ristorazione con asporto rimane contentita fino alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Servizi alla persone

Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici.

Spostamenti da e per l'estero

Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”.

A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.

Tavolo di confronto con le regioni

È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.

Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche

Trasporto rifiuti: dall' 8 marzo la vidimazione digitale del formulario

Rifiuti

Vidimazione virtuale dei formulari del trasporto rifiuti si affianca dal giorno 8 marzo a quella cartacea. E' possibili accedendo a Vivifir di Ecocamere.

Dal giorno 8 marzo 2021 è possibile la vidimazione digitale del formulario di identificazione dei rifiuti.

Accedendo a Vivifir-Scrivania telematica Vidimazione Virtuale Formulario si potrà procedere ad una vidimazione virtuale del formulario necessario al trasporto rifiuti messo a disposizione da Ecocamere. Sostanzialmente si autoproduce virtualmente il formulario vidimato.  Il formulario sarà conforme al Dm 145/1998.

Come si accede a Vivifir?

L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.

Nel caso di impresa il sistema Vi.Vi.Fir verifica mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.

Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:

Operare in prima persona;

Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite autenticazione forte, ad effettuare le successive operazioni e potranno a loro volta delegare altre persone);

Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa / ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.

Vi.Vi.Fir al momento della registrazione genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.

La vidimazione virtuale è in attuazione dell’articolo 193, comma 5, del Dlgs 152/2006.

In particolare il su citato articolo, ricordiamo prevede che:

il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

-nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

-origine, tipologia e quantità del rifiuto;

-impianto di destinazione;

-data e percorso dell'istradamento

-nome ed indirizzo del destinatario.

Con il decreto di cui all'articolo 188 bis comma 1, sono disciplinati:

-il modello del formulario di identificazione del rifiuto

e le modalità di numerazione, 

vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. 

Possono essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta.

Si specifica che la vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La modalità di vidimazione è alternativa a quella cartacea secondo la quale il formulario è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore.

La vidimazione virtuale prevede due soli esemplari che vanno stampati e compilati. Una copia resta dal produttore e l'altra accompagna i rifiuti.

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SE VOLETE UNA NOSTRA CONSULENZA AZIENDALE POTETE SCRIVERE A :

drmarcoruggeri@outlook.it    

Certificazione Unica 2021

Certificazione unica 2021: trasmissione delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2021.

Con la Certificazione Unica 2021 il sostituto di imposta indica i dati reddituali e previdenziali:

-dei lavoratori dipendenti e assimilati, 

-nonché quelli relativi al lavoro autonomo,

-provvigioni, 

-redditi diversi

-contratti di locazione breve. 

Il modello di Certificazione 2021, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15.01.2021 deve essere trasmesso entro il prossimo 16.03.2021. 

Per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre ovvero il 2 novembre poichè il 31 ottobre 2021 è domenica e il 1 Novembre è festa. 

Certificazione Unica 2021, termini di presentazione.

La certificazione Unica deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. 

Per il periodo 2020 la CU dovrà quindi essere trasmessa entro il 16 marzo 2021. 

Si sottolinea che entro il 21.03.2021 ossia entro i 5 giorni successivi si potranno effettuare correzioni alle certificazioni inviate nei termini, senza incorrere in sanzioni. 

L'invio può essere effettuato direttamente o tramite intermediari abilitati.

Saldo IVA 2020 senza maggiorazioni e interessi entro martedì 16 marzo 2021

Entro il giorno 16 marzo 2021 il termine per versare il saldo IVA 2020 senza maggiorazioni e interessi. 

Il saldo Iva si calcola in dichiarazione, ed è dovuto solo se l'importo del rigo VL 38 è superiore a 10,33 euro (10 euro con arrotondamenti)

Le scadenze di pagamento non variano più a seconda delle modalità di presentazione della dichiarazione IVA perché è sempre autonoma (quest'anno si ricorda entro il 30.04.2021).

Quindi il versamento del saldo è unico, ed è fissato al 16.03.2021

È possibile comunque posticiparlo al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi Irpef ed Ires, pagando una maggiorazione.

1) Il saldo IVA 2020 entro il 16 marzo 2021

Il termine di versamento del saldo IVA 2020 è fissato per tutti i soggetti passivi IVA al 16.03.2021. 

È possibile scegliere di versare l'importo dovuto:

-in un'unica soluzione

-in rate di pari importo da versare entro il 16 di ciascun mese, corrispondendo un interesse pari allo 0,33% mensile, e scegliendo liberalmente il loro numero.

Si ricorda che la rateazione dovrà necessariamente terminare entro il 16 di novembre, per cui in realtà il numero di rate andrà da un minimo di 2 ad un massimo di 9.

2) Il saldo IVA 2020 entro i termini di versamento del saldo Irpef/Ires

Il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma (quest’anno si presenta entro il 30 aprile 2021). Quindi, il versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16.03.2021. 

Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. 

Se si usufruisce dell’ulteriore differimento di 30 giorni occorre maggiorare l’importo di un ulteriore 0,40%

Ricordiamo pertanto le scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi ex art. 17 del D.P.R. 435 del 2001:

PERSONE FISICHE E LE SOCIETÀ DI PERSONE DI CUI ALL’ART. 5 DEL TUIR entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (differimento di 30 giorni)

SOGGETTI IRES entro l’ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, che per le società con esercizio coincidente con l’anno solare coincide con il 30 giugno

dal 1° luglio al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40% per le società con esercizio coincidente con l’anno solare (differimento di 30 giorni)

3) Come versare il saldo IVA 2020

Il saldo IVA 2020 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all’interno della Sezione “Erario”:

il codice tributo “6099”;

il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;

il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);

l’anno di riferimento “2020”;

l’importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che:

se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2021: l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;

se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro;

l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.

Bisogna ricordare, inoltre, le consuete regole di trasmissione del Mod. F24:

in caso di presentazione di un modello F24 a zero, questo deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);

in caso di presentazione di un modello F24 a debito, indipendentemente dall'importo, questo può essere presentato sia mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) sia dagli altri servizi telematici (remote/home banking).


Istruzioni di compilazione del modello F24 per il codice tributo "1900"

Con Risoluzione n 17/E del 10 marzo 2021  si istituisce il codice tributo "1900" da utilizzare in “F24 Versamenti con elementi identificativi” per effettuare il versamento del contributo per l’adesione al regime fiscale agevolato da parte degli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia. 

Ricordiamo che l'art 16 del DLgs 147/2015 prevede un regime agevolato IRPEF per gli sportivi professionisti impatriati, in particolare si prevede che, alle condizioni indicate al comma 5 quater e per i rapporti di cui alla Legge n 91/1981:

i redditi di lavoro dipendente e assimilati ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia dagli sportivi che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare.

Per aderire a tale regime è necessario versare un contributo mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi ”pari allo 0,50% della base imponibile.

E' bene sottolineare che le somme ricavate dal versamento globale di tali contributi sono destinate al potenziamento dei settori giovanili.

Il versamento deve avvenire ogni anno entro il termine di versamento del saldo IRPEF relativo al periodo d' imposta di riferimento.

Si specifica che  per quanto concerne l’anno d’imposta 2019, l’articolo 5 del DPCM del 26 gennaio 2021 prevede eccezionalmente che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti entro il 15 marzo 2021.

Istruzioni di compilazione del modello F24 per il codice tributo "1900"

Sono indicati: 

nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; 

nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:

nel campo “tipo”, la lettera “R”; 

nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro; 

nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;

nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”; 

nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.

Fringe benefit

 Fringe benefit: cosa sono?

I fringe benefit  è doveroso chiarire di cosa stiamo parlando, sono benefici che vengono aggiunti alla normale remunerazione erogata al lavoratore. Sono marginali, non possono sostituire la remunerazione e sono erogabili solo a determinati soggetti appartenenti all’azienda: dipendenti o collaboratori. 

In questo caso, parliamo dell’auto azienda concessa ad uso promiscuo al dipendente o collaboratore, ovvero usata dal dipendente sia per l’attività lavorativa che per fini puramente personali.

Per effetto della riscrittura dell’articolo 51, comma 4 lettera a del Testo Unico delle Imposte sui Redditi il TUIR, per intendersi, la tassazione sui chilometri percorsi dalle auto aziendali a uso promiscuo è cambiata.

Si è passati, infatti, da un valore fisso pari al 30% per tutti, indipendentemente dall’auto utilizzata, ad un valore variabile e in base alle emissioni di CO2 del mezzo. Un cambio epocale finalizzato a premiare i veicoli più ecologici che ha suscitato non pochi malumori tra le aziende ma anche tra i dipendenti.

Nuove percentuali di calcolo e tassazione

Per i dipendenti e collaboratori che beneficiari dell’auto aziendale come fringe benefit, lo scoccare della mezzanotte dell’1 gennaio 2021, oltre che segnare il nuovo anno, ha segnato anche l’aumento della tassazione sui chilometri percorsi.

Anno nuovo, tassazione nuova insomma. Da gennaio 2021, le percentuali di calcolo della tassazione cambiano ulteriormente. Un aggravio rispetto ai mesi precedenti. 

La tassa sulle auto aziendali a carico del dipendente è articolata in quattro fasce:

– 25%, auto con emissioni inferiori ai 60 grammi di CO2 per KM percorso.

– 30%, auto con emissioni comprese tra 60 grammi e 159 grammi di CO2 per KM percorso.

– 50%, auto con emissioni comprese tra 160 grammi e 189 grammi di CO2 per KM percorso.

– 60%, auto con emissioni superiori ai 190 grammi di CO2 per KM percorso.

Quello che balza agli occhi sono gli aumenti relativi alle ultime due fasce. Tra luglio e dicembre, infatti, le auto con emissioni tra 160 e 190 grammi di CO2 pagavano rispettivamente un’aliquota del 40% e del 50%. 

Insomma, meno inquini, meno paghi.

L’aggravio che molti sottovalutano

A questo, si aggiunge poi, l’adattamento ad una normativa europea che potrebbe portare spiacevoli sorprese per molte aziende e lavoratori. Un ulteriore aggravio che si va ad aggiungere al già citato aumento della tassazione.

La norma in questione stabilisce che, sempre dall’1 gennaio 2021, i costruttori di automobili dovranno indicare solo i dati delle emissioni dei test effettuati secondo il ciclo WLTP, mandando in soffitta il modello NEDC. 

L’utilizzo del ciclo WLTP fornisce risultati più elevati rispetto al modello passato.

Questo cosa vuole dire? Il passaggio dal NEDC al WLTP comporta, così, il da un’aliquota bassa a una più alta. Se guidi un’auto di grossa cilindrata, per intenderci, dovrai pagare un’aliquota doppia rispetto a quella pagata fino al 2020.

Convenienza: si o no?

 Alla luce di tutto ciò, conviene dare ancora l’auto aziendale ad uso promiscuo al dipendente o collaboratore? 

Non vi è una risposta chiara, ma una cosa è certa: entrambi hanno interessi diversi:

– all’azienda conviene concedere l’auto in benefit solo se i costi sono minimi sia per quanto riguarda l’acquisto che la gestione.

– al lavoratore interessa utilizzare un’auto aziendale che costa molto come accade di norma per le auto elettriche e ibride.

Per l’azienda i costi relative alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare totale. Tuttavia, la deduzione del  70% dei costi è possibile solo l’utilizzo dell’auto da parte del dipendente o collaboratore avvenga per almeno 184 giorni l’anno.

Dunque, la cessione dell’auto aziendale conviene  solo se i costi sono bassi altrimenti meglio optare per il rimborso chilometrico per le trasferte lavorative. 

Un’opzione che diventa vantaggiosa molto per l’azienda perché deduce un costo pari ai km sostenuti.

Non solo: il rimborso chilometrico, è vantaggioso perché sono inclusi anche costi di manutenzione e assicurazione ad esempio (non solo il costo del carburante).

Cosa scegliere quindi?

La scelta tra rimborso e auto aziendale non è semplice: le variabili da tenere in considerazione sono tante. 

Non possiamo dire che devi utilizzare l’uno o l’altra opzione. Per arrivare ad un scelta vantaggiosa per la tua azienda bisognerebbe studiare il caso e poi cucire una strategie apposita e che risponda alle tue esigenze.


 



Credito d’Imposta Formazione 4.0

Credito d’Imposta Formazione 4.0: di cosa parliamo?

Il credito d’imposta Formazione 4.0 rientra nel Programma Transizione 4.0 che ha come obiettivo quello di accelerare la digitalizzazione delle imprese italiane

La misura, infatti, vuole essere uno stimolo per le imprese ad investire nella formazione del personale sulle materie quali: le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

Insomma, tutto ciò che, ti permette di innovare la tua azienda e renderla più competitiva sul mercato. Un’opportunità per avviare un processo di trasformazione tecnologico e digitale per stare al passo con l’evoluzione industriale in atto (e che con il Covid subirà un’ulteriore accelerata).

A quanto ammonta la il bonus Formazione 4.0?

Il credito d’imposta formazione 4.0, come tale, verrà distribuito in percentuali. Su quello che spendi ti verrà restituita una somma pari allo seguenti percentuali:

– 50% se sei una piccola impresa (tetto massimo di spesa 300.000 euro);

– 40% se sei una media impresa (tetto massimo di spesa  250.000 euro);

– 30% se sei una grande impresa (tetto massimo di spesa  250.000 euro).

Se nella tua imprese sono presenti dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati il bonus può arrivare fino al al 60%.

Per rendere più chiaro il funzionamento del credito facciamo un esempio esplicativo:

Azienda Alfa ha 30 dipendenti: 10 impiegati e 20 operai. 

L’azienda avvia un progetto di Formazione 4.0 e decide di coinvolgere nel piano formativo 5 impiegati e 15 operai.  

Supponiamo che:

– il costo orario medio lordo è pari a 15 euro l’ora.

– il percorso  formativo è pari 150 ore (100 ore per gli impiegati e 50 per gli operai) 

Stando a ciò, avremo 45.000 euro di spesa (20 dipendenti x 15 euro x 150 ore = 45.000 euro).

Trattandosi di una piccola azienda, andrà a beneficiare del credito d’imposta per una somma pari al 50%, quindi 22.500 euro. Denaro che, l’azienda, andrà a compensare le imposte a debito nel 2022.

Insomma, investi, riduci le tasse – perché quei 22.500 che ti restituiscono li andria a utilizzare in compensazione – e rendi competitiva la tua azienda. 

Credito d’imposta formazione 4.0: le 2 novità del 2021

Per il 2021, rispetto alla precedente disciplina del credito, sono state introdotte delle novità. Le novità riguardanti il credito d’imposta Formazione 4.0 sono principalmente due.

La prima riguarda la proroga al 2022 del bonus per tutte le imprese che effettuano spese finalizzate a favorire la formazione tecnologicamente avanzata per i lavoratori per dare slancio alla propria attività.

In altre parole, puoi utilizzarlo non solo per il 2021, ma anche per il 2022.

La seconda novità riguarda l’ampliamento dei costi ammissibili. Sono ammessi all’agevolazione e quindi se li sostieni hai diritto al bonus i seguenti costi: 

– le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

–  i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione inerenti al progetto di formazione (spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature ma solo per la quota facente riferimento al progetto di formazione);

– i costi dei servizi di consulenza relative al progetto di formazione;

– le spese dei dipendenti inerenti ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore cui partecipanti hanno partecipato alla formazione.

Un’altra novità, forse la più importante, è il fatto che le imprese potranno usufruirne anche per le spese di formazione non solo dei dipendenti ma anche degli stessi imprenditori. Anche tu, quindi, titolare dell’impresa, puoi decidere di fare un corso di formazione a spese dello stato e non solo investire sui tuoi dipendenti.

Agevolazioni e Opportunità: perché non puoi farne a meno?

L’obiettivo del credito d’imposta Formazione 4.0 è quello di offrire un’opportunità di crescita alle aziende. Forniti, ad esempio, gli strumenti giusti per renderlo più competitivo nel mercato dove operi.

Oggi, purtroppo, ci troviamo di fronte uno scenario poco rassicurante. Molte aziende cercano attraverso metodi fai da te di poter coprire i costi di gestione e non accumulare altri debiti.

Tutti metodi che attenuano il colpo nel breve periodo. Quindi cosa fare in queste circostanze? 

Diventa importante, dove è possibile, creare una struttura di dipendenti formata e qualificata. In questo momento di sofferenza (che speriamo finisca entro un paio di mesi) cogliere l’occasione di formare i dipendenti non è un’idea da sottovalutare. 

Ma tutt’altro e se sei un imprenditore lungimirante sai che la formazione e gli investimenti sono tra gli elementi più utilizzati per far uscire dalla crisi la tua azienda.

Così puoi raggiungere un duplice risultato: avere dei dipendenti qualificati e pronti ad affrontare le sfide del futuro e risparmiare sul costo del lavoro poiché le ore di formazione sono, anche se parzialmente, a carico dello Stato.  




Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

 

Il credito d'imposta sulle locazioni e i comuni in stato di emergenza

Il presente documento esamina la disciplina prevista dall'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto "Rilancio") avente ad oggetto il "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda", con specifico riferimento alla normativa prevista a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi naturali avversi) al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da Coronavirus.  

Il citato articolo 28 prevede - a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in possesso di specifici requisiti - il riconoscimento di un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo volto a contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  

L'elaborato, dopo una breve analisi della normativa prevista per il riconoscimento del credito d'imposta, fornisce un approfondimento in merito alla specifica disciplina derogatoria fissata dal comma 5 dell'articolo 28 a favore dei contribuenti aventi domicilio fiscale o sede operativa in uno dei Comuni interessati dalle delibere emergenziali dovute a precedenti calamità intervenute nei territori in cui esercitavano la loro attività economica. 

Il documento è aggiornato con le novità introdotte dall'articolo 77 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto "Agosto"), come ulteriormente integrate dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 e con le novità recate dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto "Ristori"), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha recepito altresì le disposizioni già contenute nel decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto "Ristori-bis").  

Il documento analizza infine le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. "Legge di bilancio 2021"), la quale prevede un'ulteriore estensione del periodo agevolato per le attività maggiormente colpite dalla pandemia.


la discilìplina del whistleblowing

La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti operativi per i professionisti


Con l'avvento della Legge n. 179/2017, si è imposto all'attenzione degli operatori il tema - invero molto delicato - della tutela da assicurare ai soggetti che segnalano le violazioni di cui siano venuti a conoscenza anche nell'ambito di un rapporto di lavoro privato (c.d. whistleblowing).

La normativa vigente, di conseguenza, impone agli enti pubblici e privati l'obbligo di creare procedure specifiche e canali dedicati che consentano, a coloro che intendano farlo, di segnalare irregolarità e persino illeciti di natura penale, garantendo la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante. Inoltre, al fine di evitare ritorsioni da parte del datore di lavoro nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione, la normativa prevede alcune misure, quali la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno, nonché una serie di sanzioni applicabili nel caso in cui il segnalante subisca atti discriminatori.

Nel presente documento, dopo un sintetico riepilogo della normativa europea e internazionale sul whistleblowing, nonché sull'integrazione del medesimo con altre normative di settore (bancaria, finanziaria assicurativa, antiriciclaggio, ecc.), l'attenzione è posta sulle similitudini e sulle differenze che la disciplina del whistleblowing presenta in ambito pubblico e privato. In particolare, sono esaminati gli aspetti della disciplina che impattano sulle funzioni degli organi di controllo principalmente interessati, il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'organismo di vigilanza, i cui ruoli in alcune circostanze tendono a sovrapporsi.

Convocazione ordinaria assemblea del condominio approvazione del bilancio consuntivo

Convocazione ordinaria

Com'è noto, l'amministratore ha l'obbligo di convocare l'assemblea una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo -dell'esercizio trascorso- e preventivo -dell'esercizio a venire- per permettere la continuità di gestione dei beni e servizi comuni

L'esercizio si chiude normalmente al termine dell'anno solare se non vi è una specifica clausola del regolamento dell'edificio che sancisce una data diversa.

Diritto all'informazione

I condomini hanno diritto di essere previamente informati in vista della riunione onde poter esprimere il proprio voto in modo ragionato.

 Basta l'avviso di giacenza della raccomandata per la tempestiva comunicazione dell'avviso di convocazione

In ragione di questo diritto, ogni condomino può conoscere, prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, il contenuto del bilancio stesso, facendone apposita istanza all'amministratore.

Le liti in condominio

Non sussiste per quest'ultimo alcun obbligo di allegazione del bilancio all'avviso di convocazione.


Diritto all'informazione in vista dell'approvazione del bilancio

La Suprema Corte di recente con la decisione n. 21271 del 5 ottobre 2020 ha osservato che: "Non viola il diritto alla preventiva informazione circa i temi oggetto di discussione in assemblea condominiale la mancata allegazione all'avviso di convocazione dei bilanci da approvare, in quanto ciascun condomino può chiedere in anticipo le copie dei documenti che saranno oggetto di (eventuale) approvazione".

Da questo principio discende che il singolo non può impugnare la delibera di approvazione del bilancio per la mancata allegazione dei documenti contabili all'avviso di convocazione se non ha presentato all'amministratore apposita richiesta di informativa prima della convocanda assemblea atta a deliberare sul tema.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: la opposta decisione del Trib. Civitavecchia del 7 gennaio 2021, n. 9

Il Tribunale di Civitavecchia con la sentenza del 7 gennaio 2021, n. 9 è tornata sull'argomento.

Partendo dalla lettura dell'art. 1130bis c.c., ha osservato che la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di merito in maniera letterale, con annullamento delle deliberazioni di approvazione del rendiconto in mancanza dei documenti indicati dalla norma in questione (Trib. Roma, n. 20969/2016; Trib. Udine, n. 211/2017; Trib. Torino, n. 3528/17).

L'avviso va inviato all'indirizzo di residenza anche se il condomino è in vacanza al mare.

Ha poi rilevato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 33038/2018 ha precisato che registro, riepilogo e nota costituiscono parti inscindibili la cui mancanza, indipendentemente dall'esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa, determina l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

L'omessa allegazione alla convocazione di copia del registro di contabilità rende la deliberazione annullabile non essendo possibile per i condomini accertare e verificare prima dell'assemblea, in mancanza del registro, che la situazione patrimoniale indicata sia quella reale (situazione dei pagamenti, date, importi).

Il documento deve dunque essere sottoposto all'attenzione dei condomini previo invio di copie dello stesso, essendo parte inscindibile del rendiconto, finalizzato ad una comprensione immediata del medesimo ai fini della discussione e della partecipazione consapevole.

Si tratta di principio troppo rigido, a parere di chi scrive.

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: orientamento dominante e i principi sottesi

Dalla lettura dell'art. 66 disp. att. c.c. non si ricava alcun obbligo specifico posto che, per soddisfare il diritto all'informazione dei condomini in merito all'oggetto della delibera, è sufficiente l'indicazione nell'avviso di convocazione del tema su cui verterà la discussione e la votazione mentre è onere del condomino interessato rivolgersi all'amministratore per visionare la documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno.

Breve vademecum sulle regole riguardante l'assemblea ordinaria e quella straordinaria

Questa osservazione è stata fatta propria dalla Suprema Corte del 15 ottobre 2018, n. 25693, secondo cui non è configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea.

Ogni condomino ha la facoltà di richiedere all'amministratore, prima della riunione, le copie dei bilanci oggetto di approvazione.

Negli stessi termini sono anche il Tribunale Roma, 12 gennaio 2010, n. 316 e il Trib. Nocera Inf. 10 maggio 2012 n. 394.

E' noto il principio affermato a suo tempo dal Supremo Collegio del 19 maggio 2008, n. 12650, sulla cui base ogni proprietario può chiedere di ottenere con un congruo anticipo tutta la documentazione che riguarda gli argomenti all'ordine del giorno in assemblea: un eventuale rifiuto opposto dell'amministratore determina l'annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto, atteso che tale rifiuto incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.

Questo principio era già stato rilevato nel 2003, laddove la Cassazione ebbe modo di affermare che non rendere disponibile, all'esame dei condomini, che lo richiedano, la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, comporta la violazione da parte dell'amministratore dell'obbligo di rendiconto e l'invalidità della delibera di approvazione (Cass. 08 agosto 2003, n. 11940).

 Avviso di convocazione e ordine del giorno, quando non può essere richiesto l'annullamento?

Ed infatti "benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà" (Cassazione, 28/1/2004, n. 1544)" (Trib. Milano 11 febbraio 2014, n. 2039).

Convocazione assemblea condominio, rendiconto e registro contabilità: clausola del regolamento

Ne discende che l'amministratore di condominio, salvo diversa disposizione del regolamento di condominio, non deve allegare all'avviso di convocazione i documenti collegati agli argomenti che saranno oggetti di discussione, avendo il solo obbligo di ben individuare le questioni che saranno approfondire in riunione.

Infatti il regolamento di condominio può ben disciplinare questo diritto dei condomini, sancendo l'obbligo dell'amministratore di allegare all'avviso di convocazione i documenti contabili prescritti dall'art. 1130bis c.c., che diversamente non sarebbero oggetto di alcun onere.



Cessione del credito non ancora fatturato: il curatore emette la fattura per conto della società

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 163 dell’8 marzo 2021 riguardante la cessione del credito non ancora fatturato e fallimento del creditore cedente.

L'articolo 6, comma 3, del Decreto IVA stabilisce, in via generale, che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo.
L'articolo 21, comma 4, del medesimo Decreto IVA prevede che la fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata.

Imposta sui servizi digitali e proroga in vista per versamento e dichiarazione.

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Nel caso di fallimento del creditore cedente: cessione del credito non ancora fatturato quindi il curatore emette la fattura per conto della società.


04/03/21

 

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE INTERESSATE PER ADERIRE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 (Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Codice Etico”)

 

In attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle quali l’Italia aveva già da qualche tempo aderito. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto nell’ordinamento giurisprudenziale italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza e di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, e da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha commesso materialmente il reato. La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose per l’Ente sono rappresentate dalle misure d'interdizione, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La suddetta responsabilità si configura anche in riguardo a reati commessi all’estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi.

Scopo del modello è implementare un sistema organico che prevenga la commissione di reati e d'illeciti con la finalità di determinare in tutti quelli che operano in nome dell’azienda la consapevolezza di poter incorrere, a fronte di comportamenti scorretti, in sanzioni penali e amministrative.

Con riferimento all'argomento individuato dal legislatore nel Decreto, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del modello possono essere così brevemente riassunti: - mappatura dettagliata delle attività aziendali “sensibili”; oppure di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio; - scissione dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali norme attuative degli illeciti; - valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione d'illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste attraverso un modello studiato.

Il modello è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l’attuazione e il controllo delle decisioni dell’Ente sui rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti “strumenti”:

1. Un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali);

2. La “Parte Speciale” del presente modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili all’Ente, che, in considerazione del loro particolare contenuto, possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

3. Un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le norme per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, e volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;

4. Un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni; in tal senso nuovi documenti aziendali fondamentali che rappresentano riferimento per il modello è: - L’Organigramma.

Con riferimento al principio del codice etico di cui al primo punto, costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà che qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento che il dipendente o il collaboratore è tenuto a osservare.

Il codice etico è pertanto un insieme di principi e linee guida che sono pensate per ispirare l’attività dell’ente e orientare il comportamento non solo dei suoi dipendenti, ma anche di tutti coloro con i quali l’ente entra in contatto nel corso della sua attività, con l’obiettivo di fà sì che a efficienza e affidabilità si accompagni anche una condotta etica.

Tutto quanto sopra contribuisce, in caso di reati, ad attutire gli stessi se vi è una mappa delle attività sensibili e con la medesima l’amministratore o consiglio di amministrazione conferisce a un professionista ad hoc l’incarico di assumere le funzioni di organo di controllo; è denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia, sull’osservanza e sull’aggiornamento del modello stesso, e di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

Se avete la disponibilità di ascoltare le nostre proposte, siamo a disposizione per illustrarvi come si applica il nostro lavoro alle società, attraverso la nomina di un consulente, e in questo caso dottore commercialista, che possa coordinare tale incarico istituendo un organismo di vigilanza.

Nella speranza di aver adeguatamente illustrato come avviene questo lavoro e in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro, invio i miei migliori saluti.

Roma, Marzo 2021                                                                               Marco Ruggeri

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