31/01/18

I rapporti tra il professionista e il proprio cliente sono disciplinati da specifiche disposizioni contenute nel codice civile.

In tale contesto le prestazioni di servizio svolte dal consulente fiscale e legale riguardano lo svolgimento di una serie di attività quali, a titolo esemplificativo, la tenuta e la conservazione della contabilità, il versamento delle imposte, la predisposizione del bilancio d’esercizio e dei relativi allegati, il rilascio di pareri e studi di fattibilità.

La normativa sostanziale di riferimento prevede che, nell’ambito dei rapporti di consulenza, l’oggetto dell’obbligazione di mezzi è una prestazione conforme al criterio della diligenza sancito dall’articolo 1176 codice civile, a prescindere dal raggiungimento di un determinato risultato.

Quindi, il professionista deve adempiere la propria obbligazione semplicemente utilizzando la diligenza del buon padre di famiglia ispirandosi, nello svolgimento della propria attività, ai migliori standard etici e professionali.

Di contro nelle obbligazioni di risultato, disciplinate dall’articolo 1218 del codice civile, il professionista esegue una determinata prestazione di servizio con il dichiarato obiettivo di raggiungere il preciso risultato preventivamente concordato con il cliente.

In merito, il consulente potrà invocare la limitazione della responsabilità (ex articolo 2236 del codice civile), nei casi in cui la prestazione richiesta comporti la soluzione di problemi tecnici di particolare complessità, ipotesi in cui il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato prima illustrata, assume particolare evidenza sotto il profilo dell’onere posto a carico delle controparti, con particolare riferimento alla prova del corretto adempimento dell’obbligazione.

Nello specifico:
•nelle obbligazioni di mezzi la prova dell’inadempimento grava sul cliente, che ha l’onere di dimostrare che la prestazione eseguita dal professionista non è stata svolta con i canoni della diligenza prevista dall’articolo 1176 del codice civile;
•nelle obbligazioni di risultato, il professionista dovrà dimostrare che il risultato non è stato raggiunto per causa a lui non imputabile (ex articolo 1218 codice civile).

In merito alla responsabilità del professionista nei rapporti con il proprio cliente, è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza n. 25112 pubblicata in data 24 ottobre 2017.

Il supremo giudice di legittimità ha espresso il principio in base al quale può essere individuata una responsabilità civile, con conseguente risarcimento del danno, a carico degli avvocati e commercialisti nelle ipotesi di omessa impugnazione, anche senza che il cliente debba fornire necessariamente la prova del danno da lui subito.

In particolare, la fattispecie esaminata dagli ermellini ha riguardato l’omessa proposizione (da parte di un legale) del giudizio di rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito della quale era intervenuta la prescrizione in danno al lavoratore dipendente illegittimamente licenziato.

Il giudice di primo grado, a seguito del ricorso presentato da parte del cliente, aveva individuato una responsabilità del professionista senza tuttavia prevedere forme di risarcimento, tenuto conto che non era stato idoneamente dimostrato il danno subito.

La Corte di Cassazione, confermando la decisione del giudice di appello, ha confermando la responsabilità dei legali, concedendo anche il risarcimento del danno subito.

Nello specifico, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che nell’accertamento del nesso causale in materia di “responsabilità civile”, vige la regola della “preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”, a differenza che nel processo penale, ove vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”.

Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva: in tali circostanze il giudice, accertata l’omissione di un’attività invece dovuta in base alle regole della professione praticata, nonché l’esistenza di un danno che probabilmente ne é la conseguenza, può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione abbia avuto efficacia causale diretta nella determinazione del danno.

Sul punto, rileva la Corte, occorre distinguere fra:
•omissione di condotte che, se tenute, sarebbero valse ad evitare l’evento dannoso;
•omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio.

In entrambi casi possono ricorrere gli estremi per la responsabilità civile.

Tuttavia, nella prima ipotesi l’evento dannoso si è effettivamente verificato, quale conseguenza dell’omissione, mentre nella seconda ipotesi il danno (che se di natura patrimoniale, sarebbe qualificabile da “lucro cessante”) deve costituire “oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che invece è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato”.

Nel caso di responsabilità professionale degli avvocati (e dei commercialisti) nei casi di omessa impugnazione, a parere della Corte, ricorre la seconda delle ipotesi sopra illustrate, “poiché l’esito del giudizio che si sarebbe dovuto intraprendere e rispetto al quale, invece, il professionista ha lasciato decorrere i termini, non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica. Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l’affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita”.

In definitiva, nel caso esaminato, l’accertamento del nesso causale si estende – con medesimi criteri probabilistici – anche alle conseguenze dannose risarcibili sul piano della causalità giuridica (i.e. della relazione etiologica evento/conseguenze), ossia al mancato vantaggio che, ove l’attività professionale fosse stata svolta con la dovuta diligenza, il cliente avrebbe conseguito.

Quindi, in tali circostanze, non può richiedersi una prova rigorosa e certa del danno subito, incompatibile con la natura di un accertamento necessariamente ipotetico, in quanto riferito a un evento non verificatosi proprio per effetto dell’omissione a carico del professionista.

 


fonte ECNEWS

I modelli dei redditi approvati

Con quattro distinti Provvedimenti datati 30 gennaio 2018 sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli REDDITI 2018 (corredati delle relative istruzioni) relativi a: 
  • Persone fisiche (Mod. REDDITI PF);
  • Società di Capitali (Mod. REDDITI SC);
  • Società di Persone (Mod. REDDITI SP);
  • Enti non commerciali (Mod. REDDITI ENC).
Sono stati inoltre approvati i modelli 2018 e le istruzioni relativi a Consolidato nazionale e mondiale (CNM), ed IRAP.
Tra le novità più interessanti si evidenzia che:
  • nel nuovo quadro LC si liquida la cedolare secca dovuta sul reddito imponibile derivante dai contratti di locazione (anche breve) per i quali è stata esercitata l’opzione per il regime agevolato. Si segnala inoltre che il modello recepisce la nuova disciplina fiscale prevista per le c.d. “locazioni brevi”, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati da persone fisiche fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, con durata non superiore a 30 giorni;
  • nel quadro RA è prevista l’esclusione dalla tassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli Imprenditori Agricoli Professionali;
  • si segnala infine che si tratta del primo appuntamento con il modello dichiarativo da quando è stata modificata la disciplina relativa al nuovo regime semplificato “per cassa”.

OIC EMENDAMENTI PUBBLICATI RECENTEMENTE

L’OIC ha pubblicato alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, di seguito elencati:
  • OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”;
  • OIC 13 “Rimanenze”;
  • OIC 16 “Immobilizzazioni materiali”;
  • OIC 17 “Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto”;
  • OIC 19 “Debiti”;
  • OIC 21 “Partecipazioni
  • OIC 24 “Immobilizzazioni immateriali”;
  • OIC 25 “Imposte sul reddito
  • OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, atti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”;
  • OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”.
Gli emendamenti si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva.

Pagamento effettuato contestualmente all'impugnazione per evitare l'esecuzione

Non può considerarsi “spontaneo” il pagamento effettuato contestualmente all’impugnazione e finalizzato solo ad evitare l’esecuzione
           
Con l’ordinanza n. 2231, depositata in data 30 gennaio 2018, la Cassazione ha precisato che in caso di impugnazione di una cartella di pagamento contestuale al pagamento della stessa, quest’ultimo non può essere qualificato come spontaneo, con conseguente irripetibilità di quanto versato, a maggior ragione se l’adempimento è finalizzato solo ad evitare la possibile esecuzione. Pertanto il contribuente può anche in tal caso opporre all’Erario il giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato in solido che aveva tempestivamente impugnato l’atto presupposto alla cartella in questione.
L’Ufficio notificava ad una società venditrice ed a quattro persone fisiche acquirenti degli avvisi di rettifica e liquidazione relativi a delle compravendite di un terreno.
Gli atti impositivi erano impugnati solo dalle parti acquirenti, mentre quella venditrice non proponeva alcun ricorso.
Successivamente la società, appreso l’esito favorevole dei giudizi degli acquirenti, impugnava la cartella che le era stata medio tempore notificata, provvedendo però nello stesso giorno al pagamento della stessa, al fine di evitare un’esecuzione nelle more del procedimento.
Sia la CTP che la CTR ritenevano inammissibile l’eccezione di giudicato favorevole sulla stessa vicenda ottenuto dagli acquirenti, ex art. 1306 comma 2 c.c., atteso che il pagamento effettuato dalla società doveva considerarsi spontaneo. Questo perché era stato fatto nella stessa data della presentazione del ricorso avverso la cartella e quindi non vi sarebbe stata prova dell’anteriorità della proposizione dell’impugnazione rispetto al pagamento.
 
 
fonte Ipsoa

30/01/18

Lavoratori all'estero comunicazione entro il 16/4/18

L’INPS, nella circolare n. 16 del 2018, spiega le modalità di determinazione delle retribuzioni convenzionali da utilizzare come base di calcolo della contribuzione con riferimento ai lavorati che operano in Paesi extracomunitari con cui non sono stati stipulati accordi di sicurezza sociale. Le eventuali differenze da regolarizzare devono essere esposte in Uniemens e versate entro il prossimo 16 aprile. 
Nel la circolare n° 16 del 29 gennaio 2018, l’INPS recepisce il decreto con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha determinato le retribuzioni convenzionali applicabili ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.
 
Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali 
La disciplina si applica non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.
 
L’Istituto ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale. 
 
fonte Ipsoa

Dichiarazioni fiscali: conservazione elettronica entro tre mesi dal termine di presentazione

Il termine di tre mesi entro il quale procedere con la conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali scatta dal termine di presentazione delle stesse. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 29 gennaio 2018, n. 9/E. A titolo esemplificativo, nell’ipotesi di periodo d’imposta 2016 coincidente con l’anno solare (1° gennaio-31 dicembre 2016), la conservazione elettronica della dichiarazione dei redditi va effettuata entro il 31 dicembre 2017.
Con la risoluzione n. 9/E del 29 gennaio 2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla tematica della conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali (e dei documenti informatici in generale).
La questione posta all’attenzione dell’Ufficio riguarda, nello specifico, il termine da cui decorrono i tre mesi entro i quali procedere con la conservazione elettronica dei suddetti documenti
Va considerato l’anno di presentazione della dichiarazione ovvero l’anno del periodo d’imposta al quale la dichiarazione fa riferimento?

Conservazione entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione

L’Agenzia ha specificato che, ai fini dell’individuazione del termine di “tre mesi” entro il quale è necessario procedere con la conservazione elettronica del modello dichiarativo, è necessario far riferimento all’anno di produzione e trasmissione del documento.
A titolo esemplificativo, nel caso della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2016 (periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), presentata nel corso del 2017, la conservazione elettronica va effettuata entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2016, ossia entro il 31 dicembre 2017.
 
 
 
 
fonte Ipsoa

26/01/18

FCP Formazione professionale nuovo regolamento

Tra le numerose novità, l'esonero per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione e una specifica disciplina per l’accreditamento dei corsi Saf.
Sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua approvato dal Consiglio Nazionale dei commercialisti nell’ottobre del 2017 e trasmesso al Ministro per l’acquisizione del parere favorevole nel dicembre scorso.
Il regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità, a cominciare dall’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell'elenco speciale e per i non esercenti la professione e da una specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione. Vengono poi individuati ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, criteri di equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e quella iniziale e biennale dei gestori della crisi. Il nuovo regolamento prevede poi l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza e l’eliminazione del limite per l’acquisizione di crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning. Semplificate inoltre le norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative e riformulate e semplificate le norme aventi ad oggetto i rapporti con i “soggetti autorizzati”.
Il nuovo testo, infine, riformula alcuni adempimenti in capo agli Ordini territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010 e introduce disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo nel triennio in corso.
Nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero, sono presenti alcuni refusi. In particolare, si segnala nella Informativa n. 01/2018 del consiglio nazionale dei commercialisti, all’articolo 5, comma 4 del regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6,” è stato omesso il termine “non”. Pertanto, spiega il Consiglio nazionale, “la disposizione, come nel regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF”. Il Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.

Comunicato stampa agenzia delle entrate sui primi dichiarativi da utilizzare 2018

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 15 gennaio, ha reso disponibili, in versione definitiva, i primi dichiarativi da utilizzare per il periodo d'imposta 2017 e da presentare nel corso del 2018.

25/01/18

detrazione iva

Con Circolare 17 gennaio 2018, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 50/2017.
In particolare l’Agenzia (richiamando la normativa comunitaria in tema di detrazione) chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere esercitato, nel periodo di imposta, al verificarsi dei seguenti requisiti:
  • esigibilità dell’imposta;
  • possesso della fattura;
ovvero, al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (si ricorda che la dichiarazione va presentata tra il 1° febbraio ed il 30 aprile).
Per le fatture emesse/ricevute a cavallo d’anno l’Agenzia specifica che:
  • fattura ricevuta nel 2017, ma non annotata entro il 31 dicembre 2017, potrà essere registrata al più tardi entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017;
  • fattura relativa al 2017, ma ricevuta nel 2018, potrà essere registrata nel 2018 e detratta secondo le modalità ordinarie.
Sono fatti salvi, e non sanzionabili, i comportamenti del contribuente che, avendo ricevuto la fattura entro il 16 gennaio 2018, relativa ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito alla liquidazione IVA relativa al mese di dicembre 2017.

SE LA PEC NON FUNZIONA IL FISCO MANDA LA CARTELLA IN C.C.I.A.A.

da “Affaritaliani.it” del 15/12/17

Se la posta elettronica certificata del contribuente (PEC) risulta piena o scaduta il Fisco può notificare l’accertamento fiscale o la cartella esattoriale direttamente in Camera di Commercio.
Questo è il principio sancito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con recente sentenza, ha respinto il ricorso presentato da un imprenditore avverso una cartella di pagamento notificatagli presso la Camera di Commercio (sentenza n.6464/15/2017 depositata in segreteria il 21/11/2017, Presidente Dott. Nino DUCHI, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sezione Documenti).
Secondo i giudici meneghini, infatti, “la notifica della cartella esattoriale può essere eseguita con le modalità di cui al D.P.R. n.68 del 2011, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All’agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. … Se l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell’agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura…”.
Nel caso in questione, l’allora Equitalia aveva notificato a un imprenditore una cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio di Milano poiché egli era sprovvisto di un valido indirizzo di posta elettronica certificata.
A seguito di ciò, dunque, l’imprenditore impugnava la suddetta cartella di pagamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, contestando la debenza delle pretese oltre che la validità della notifica.
Successivamente, si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione, il quale eccepiva l’inammissibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine previsto dalla legge. A sostegno delle proprie affermazioni, l’agente della riscossione evidenziava come non fosse stato possibile rinvenire, nell’indice INI-PEC, alcun indirizzo di posta elettronica del contribuente valido ed attivo. Per tale motivo, quindi, Equitalia si era vista costretta a depositare telematicamente la cartella esattoriale presso gli uffici della Camera di Commercio, a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul sito informatico della medesima (nel rispetto della fattispecie prevista dall’art.60 del D.P.R. n.600/73) e, infine, a darne notizia al contribuente tramite l’invio di apposita raccomandata A/R.
Secondo il concessionario, quindi, la notifica della cartella esattoriale in questione doveva ritenersi perfezionata una volta decorso il decimo giorno successivo alla spedizione della raccomandata A/R, con la conseguenza che il contribuente avrebbe dovuto presentare ricorso entro 60 giorni da tale data.
I Giudici di primo grado hanno totalmente accolto quanto sostenuto dall’agente della riscossione affermando che “la notifica effettuata ai sensi dell’art.26 del D.P.R. n.602/73 si perfeziona il 10° giorno successivo dalla spedizione della predetta raccomandata…indipendentemente dal buon esito oppure dall’esito negativo della stessa. Conseguentemente la data di notifica della cartella di pagamento de qua risulta essere il 3 ottobre 2016 e il termine di 60 giorni per l’impugnativa della stessa scadeva il 2 dicembre 2016. Risulta invece…come il contribuente abbia notificato il ricorso solo in data 26 gennaio 2017, quindi, ben oltre il termine sopra indicato con conseguente inammissibilità dello stesso per tardività, ex art.21 del D.lgs. n.546 del 1992”.
Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, ne deriva che qualora l’indirizzo di posta elettronica certificata fornito dal contribuente sia INATTIVO, SATURO o SEMPLICEMENTE NON VALIDO, il Fisco può notificare la cartella esattoriale presso la Camera di Commercio competente.
Tale fattispecie trova applicazione nei confronti dei contribuenti soggetti alle notifiche via pec, ossia le imprese individuali, quelle costituite in forma societaria e i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti ex lege. Le persone fisiche, invece, possono ricevere la notifica degli atti esattoriali tramite pec solo nel caso in cui siano esse stesse a richiederlo, comunicando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Fisco.
Si consiglia, dunque, a tutti i contribuenti/imprenditori di fare molta attenzione allo stato della propria PEC.

Legge di bilancio e modifiche all'art. 20 del DPR 131/86 imposta di registro

La Legge di Bilancio 2018 modifica l’articolo 20 del DPR 131/86 stabilendo che la tassazione degli atti, ai fini dell’imposta di registro, va effettuata sulla base della natura e degli effetti giuridici del singolo atto, prescindendo dagli elementi extratestuali e da eventuali atti collegati. La norma è finalizzata a limitare l’attività di riqualificazione degli uffici, basata sulla prevalenza dell’effetto economico su quello giuridico.
La Legge di bilancio 2018
riscrive la disposizione del Testo Unico dell’imposta di registro relativa alla interpretazione degli atti (art. 20, D.P.R. n. 131/1986). In particolare, viene stabilito che ogni atto presentato per la registrazione va assoggettato all’imposta “sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”.
La novità è tesa a limitare le operazioni di riqualificazione da parte degli uffici, stabilendo che l’attività interpretativa debba riguardare il singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da eventuali legami con altri atti negoziali.
Come precisato nella Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2018, eventuali vantaggi fiscali indebitamente conseguiti potranno essere disconosciuti tramite la disciplina generale antiabuso contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente.


fonte:Ipsoa

Solidarietà del cessionario IVA anche per benzina e gasolio per autotrazione

Viene estesa anche alle cessioni di carburanti per autotrazione avvenute a prezzi inferiori al valore normale la solidarietà del cessionario nel pagamento dell’IVA, qualora il cedente non abbia proceduto con il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Lo prevede il D.M. 10 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2018, il D.M. 10 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell'Economia e delle finanze ha previsto l’estensione, nei confronti del soggetto cessionario, della solidarietà nel pagamento dell’IVA anche per quanto concerne le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate a prezzi inferiori al valore di mercato.
Il cessionario è obbligato in solido nell’ipotesi in cui il soggetto cedente non abbia proceduto con il versamento dell’imposta sul valore aggiunto.
Il decreto entra in vigore il 24 gennaio 2018.
 
 
 
fonte:Ipsoa

24/01/18

membri del CDA possono rispondere dell'omesso versamento di ritenute


Con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, la Corte di Cassazione, in riferimento al reato di omesso versamento di ritenute, ha esteso la responsabilità penale anche ai membri del consiglio di amministrazione. Questi ultimi rispondono in proprio della violazione dell’obbligo di versamento e non quali garanti dell’adempimento del legale rappresentante della società: ogni membro del CdA ha infatti la possibilità giuridica di estinguere l’obbligazione tributaria e conseguentemente risponde in caso di inadempimento.

I membri di un consiglio di amministrazione venivano indagati per il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000) sulle retribuzioni ai dipendenti della società. Nei loro confronti veniva di conseguenza emesso un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per la somma corrispondente al profitto del reato.
Avverso il provvedimento del Tribunale del riesame, gli indagati proponevano ricorso in Cassazione lamentando in particolare l’illegittimità dell’estensione della responsabilità nei loro confronti, dovendo la stessa essere circoscritta al solo legale rappresentante della società. Veniva inoltre eccepita l’insussistenza del fumus del reato in quanto basato sulla sola dichiarazione del sostituto d’imposta, elemento ritenuto non costituente un grave indizio di reato.
La decisione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2741, depositata il 23 gennaio 2018, ha ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro preventivo.

Legittimo licenziamento che presenta un certificato falso attestante....

Appare legittimo il licenziamento di un lavoratore che presenta un certificato falso, attestante la presunta partecipazione all’attività elettorale. La correttezza del provvedimento è giustificata dalla condotta tenuta dal dipendente, che dichiarando il falso, compromette sia il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, sia i profitti dell’azienda. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1631 depositata il giorno 23 gennaio 2018.
Un lavoratore veniva licenziato per aver fruito indebitamente di un riposo compensativo, previsto in occasione degli impegni elettorali. In particolare questi aveva esibito un certificato nel quale si attestava la partecipazione agli incarichi predetti, nei giorni previsti, ma nella realtà non assolti poichè si recava regolarmente sul posto di lavoro. Per tale motivo, non avrebbe potuto usufruire del permesso previsto.
Il provvedimento del datore di lavoro era impugnato, ma il tribunale competente ne respingeva le doglianze. La decisione non era confermata in secondo grado. I giudici di appello, infatti, dichiaravano illegittimo il licenziamento poiché sproporzionato rispetto alla condotta tenta dal dipendente, classificata come un mero disguido. Il datore di lavoro era quindi condannato alla reintegra e al risarcimento danni. Quest’ultimo, quindi, decideva di ricorrere in Cassazione per sostenere la legittimità della decisione assunta.
 
 
fonte: IPSOA

L'accordo Ceta tra unione europea e canada risvolti operativi

L’Accordo commerciale UE-Canada si pone l’obiettivo di facilitare lo scambio di beni e servizi, con conseguenti vantaggi per i cittadini e le imprese dell’UE e del Canada ed è entrato in vigore - in via provvisoria - già lo scorso 21 settembre 2017. L’accordo prevede una significativa riduzione dei dazi e la promozione di scambi commerciali ed investimenti. Consentirà, inoltre, alle imprese europee di partecipare ad appalti pubblici canadesi e di vendere servizi in Canada, facilitando il riconoscimento delle qualifiche europee dallo Stato canadese. È prevista, inoltre, la tutela di 140 prodotti tipici europei attraverso il divieto della commercializzazione delle imitazioni.
Parallelamente, l’UE ha introdotto una nuova modalità di certificazione dell’origine finalizzata agli scambi nell’ambito degli accordi commerciali preferenziali conclusi tra l’UE e i Paesi terzi (FTA): il sistema degli esportatori registrati (REX, Registered Exporter), creato per semplificare le procedure di esportazione nel contesto degli accordi. Tale sistema consente all’operatore di fornire le proprie generalità una sola volta e di ottenere un numero REX che potrà essere utilizzato per le esportazioni verso il Canada (in prospettiva per tutte le esportazioni verso i Paesi che saranno interessati da FTA), indicandolo sulla dichiarazione di origine dell’esportatore. A partire dal 1° gennaio 2018 il possesso del numero di registrazione alla banca dati REX diverrà obbligatorio ai fini del trattamento preferenziale.
Al fine di approfondire i principali temi dell’accordo, ed in particolare tutti gli aspetti della nuova certificazione d’origine REX, la Camera di commercio di Torino, in collaborazione con Ceipiemonte, promuove un seminario tecnico in cui verranno trattati i seguenti temi:
Gli accordi commerciali di libero scambio dell’Unione Europea: inquadramento generale;
L’accordo CETA – Comprehensive Economic and Trade Agreement: riferimenti normativi;
Il nuovo Sistema di accreditamento degli Esportatori Autorizzati: cos’è e cosa prevede il Sistema REX – Registered Exporter
Al termine del seminario verrà dato spazio alle imprese per quesiti e dibattito.

23/01/18

Spesometro rinvio della scadenza 23/1/2018

Con comunicato stampa del 19 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile online la bozza del provvedimento che illustra le regole tecniche semplificate per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle eventuali successive variazioni.
In particolare, l’Agenzia, recependo le novità introdotte dal D.L. n. 148/2017 finalizzate a semplificare il set informativo da trasmettere, prevede che:
  • la compilazione dei dati anagrafici di dettaglio delle controparti sarà facoltativa e sarà possibile comunicare solo i dati del documento riepilogativo registrato, anziché i dati dei singoli documenti, per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro. Le nuove semplificazioni potranno essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017;
  • la scadenza del 28 febbraio per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.
  • L’invio semestrale sarà possibile anche per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati della fattura.

19/01/18

Gli incentivi per le assunzioni

Bonus Lavoro Giovani 2018
La nuova Legge di Bilancio 2018 prevede misure che mirano a favorire l’occupazione giovanile stabile: si tratta nello specifico di uno sgravio fiscale relativo ai contributi previdenziali (INPS), per i datori di lavoro privati che assumono giovani con contratti a tutele crescenti.
A chi è rivolto?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere richiesto da tutti i datori di lavoro privati che assumono giovani che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, che abbiano meno di 35 anni di età, nel caso di assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 (o di età non superiore a 29 anni compiuti per le assunzioni effettuate successivamente).
In deroga a quanto sopra, fanno eccezione i lavoratori per il cui inserimento a tempo indeterminato sia stato già fruito parzialmente il beneficio previsto e che siano nuovamente assunti a tempo indeterminato da un altro datore di lavoro: in questo caso, il nuovo datore di lavoro può beneficiare dell’esonero per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione.
Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi (essere in regola con la contribuzione previdenziale e l’applicazione del CCNL), l’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.
Quali rapporti di lavoro possono usufruire dell’incentivo?
Il Bonus Lavoro Giovani può essere utilizzato per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
Gli sgravi vengono riconosciuti anche per la prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, dei contratti di apprendistato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, se l’apprendista non ha compiuto 30 anni alla data di prosecuzione del rapporto lavorativo; in questo specifica caso, l’agevolazione decorre dal primo mese successivo a quello di scadenza dell’ulteriore beneficio contributivo previsto al raggiungimento della qualifica al termine del periodo di apprendistato (12 mesi successivi al periodo di apprendistato), nel limite massimo di € 3.000 annui per dodici mesi.
Cosa prevede l’incentivo?
L’incentivo Occupazione Giovani 2018 prevede uno sgravio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con importi differenti a seconda del tipo di assunzione effettuato:
– 50% della contribuzione INPS per un massimo di € 3.000 annui (esclusi i contributi ed i premi INAIL) per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato;
– esonero totale della contribuzione INPS – fermi restando i limiti annui e l’età anagrafica dei lavoratori – per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30% delle ore previste dai rispettivi programmi formativi e di studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca.

fonte: hexelia

16/01/18

Dichiarazione IVA 2018: approvati modelli e istruzioni

Con Provvedimento 15 gennaio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sul proprio sito, i modelli e le relative istruzioni del Mod. IVA 2018, nonché della versione semplificata del Mod. IVA BASE 2018, concernenti l'anno 2017.

I soggetti obbligati a presentare il modello IVA devono effettuare l'invio in forma telematica entro il 30 aprile 2018.
Tra le novità presenti quest'anno nel Mod. IVA 2018 si segnalano:
  • nel quadro VH, non vanno più indicate le liquidazioni periodiche IVA in quanto già comunicate con lo specifico adempimento. Il quadro VH dovrà essere compilato solamente qualora ci siano correzioni da comunicare sulle liquidazioni periodiche già inviate;
  • ai righi VE38 e VJ18 andranno indicati rispettivamente le cessioni e gli acquisti effettuati in regime di split payment, che a seguito di modifica del regime non riguardano più solamente le Pubbliche Amministrazioni;
  • nel quadro VG andranno indicati l'ingresso e/o la fuoriuscita dalla procedura della liquidazione IVA di gruppo, a partire dal 1° gennaio 2018, di una o più società controllate quando la procedura è già avviata;
  • nel quadro VX sono stati inseriti nuovi righi per l'indicazione, da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l'intero anno, rispettivamente, dell'IVA dovuta o dell'IVA a credito da trasferire alla controllante

APE SOCIAL

In questo articolo trovi anche APE sociale  requisiti di accesso e presentazione delle domande
La legge di Bilancio 2018 modifica i requisiti di accesso all’APE sociale con l’obiettivo di estendere la fruizione dell’anticipo pensionistico ad un platea più ampia di soggetti garantendo una più agevole transizione verso il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Previsto inoltre uno sconto contributivo per le mamme lavoratrici e integrato il calendario di invio all’INPS delle domande per la certificazione del diritto all’APE.
In via sperimentale dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori prossimi al ritiro dal mercato del lavoro possono accedere ad una specifica misura di accompagnamento alla pensione di vecchiaia denominata APE sociale.
In particolare, l’APE sociale è rivolta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata che hanno cessato l'attività lavorativa, hanno compiuto almeno 63 anni di età e si trovano in specifiche condizioni di debolezza socio-economica.
L'APE sociale si configura, infatti, come un’indennità a carattere assistenziale, a carico dello Stato, erogata mensilmente per 12 mensilità l'anno, di importo corrispondente a quello della rata mensile della pensione di vecchiaia calcolata al momento della domanda con un massimale di 1.500 euro lordi mensili.

Iperammortamento

Questo articolo fa parte dello Speciale Legge di Bilancio 2018
 In questo articolo trovi Iperammortamento

La legge di Bilancio 2018 ha prorogato, ritoccandola, la disciplina dell’iperammortamento. L’agevolazione consente di maggiorare, nella misura del 150%, il costo di acquisizione di specifici beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, interconnessi al sistema di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Confermato, con alcune novità, anche l’ulteriore beneficio del 40% per i beni immateriali.
Con la legge di Bilancio 2018 arrivano le proroghe, con alcune modifiche, dell’iperammortamento e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Confermati anche gli obblighi documentali per poter beneficiare alle due agevolazioni.
In particolare, l’impresa interessata è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero, per i beni con un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato che attesti che il bene:
- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’Allegato A e/o all’Allegato B della legge di Bilancio 2017.

CUPE

CUPE: approvato lo schema per la certificazione di utili corrisposti e ritenute

 
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate. Il nuovo schema sostituisce quello approvato con il provvedimento n. 1841/2013.
Con il provvedimento n. 9520 del 12 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate (CUPE).
Lo schema va utilizzato:
- per l’attestazione degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti all’IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2017, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva;
- per l’attestazione dei dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari (considerati dal TUIR similari alle azioni), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (qualificati dal TUIR come redditi di capitale).
Lo schema va utilizzato in sostituzione di quello approvato con il provvedimento datato 7 gennaio 2013 (protocollo n. 1841).

10/01/18

Voluntary disclosure: l’appropriazione indebita non è coperta

Voluntary disclosure: l’appropriazione indebita non è coperta

            
L’adesione alla collaborazione volontaria è una causa di esclusione della punibilità, i cui effetti diretti sono limitati dal Legislatore solo in presenza di determinate fattispecie di reato; si tratta in particolare di quelli tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, commessi da soli oppure in presenza del delitto di riciclaggio, impiego di denaro, o utilità di provenienza illecita. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 272, resa il 9 gennaio 2018 che ha escluso la copertura anche per l’appropriazione indebita.
Un contribuente era indagato per appropriazione indebita, quale reato presupposto del conseguente delitto di riciclaggio. In particolare, questi erano realizzati nell’ambito di un’operazione attinente all’acquisto di quote societarie.
Nel corso delle indagini preliminari, il Gip convalidava la richiesta di applicazione del sequestro preventivo, effettuata dal Pubblico Ministero. Il giudice, infatti, considerava le quote della società di proprietà dell’indagato, quale proveniente del reato.
Contestualmente, il contribuente esperiva la procedura di Voluntary Disclosure, in relazione alle somme oggetto del riciclaggio. La difesa, quindi, impugnava il provvedimento, proponendo appello cautelare. Le doglianze erano respinte dal Tribunale. Alla luce dell’esito negativo dell’impugnazione, il contribuente ricorreva in cassazione per sostenere l’illegittimità della ricostruzione del Tribunale. Questi infatti avrebbe erroneamente negato la revoca del sequestro, poiché riteneva che le somme relative al delitto di riciclaggio, non erano costituite solo dai ricavi oggetto della collaborazione volontaria ma anche del reato di appropriazione indebita.
 
 
 
fonte: Ipsoa
 
 

“Logistica e Packaging per l’e-commerce” si terrà il 15 gennaio 2018

L’evento “Logistica e Packaging per l’e-commerce” si terrà il 15 gennaio 2018 presso l’Auditorium Giò Ponti a Milano.
E’ una giornata di lavoro per approfondire e dibattere sui temi chiave della logistica e del packaging per l’e-commerce.
  • Interventi e dibattiti con esperti;
  • presentazione delle ricerche svolte da Netcomm con gli e-shopper e i merchant italiani;
  • presentazione della pubblicazione Netcomm «Libro bianco per lo sviluppo della logistica per l’e-commerce»;
  • presentazione del primo osservatorio Netcomm Ipack-Ima «Le evoluzioni tecnologiche del packaging per l’e-commerce»;
  • La giornata è organizzata in due sezioni, la mattina sarà dedicata prevalentemente alle tematiche inerenti alla logistica e alla delivery per l’e-commerce, il pomeriggio sarà dedicato prevalentemente alle tematiche inerenti al packaging.

“Il mondo nel 2018: opportunità e rischi per le imprese italiane” si terrà il 18 gennaio 2018 presso l’Auditorium Assolombarda a Milano.

dal   18-01-2018   al   18-01-2018
Convegni

Dove: Milano
Luogo: Auditorium Assolombarda
Orario:  dalle   09:00

          
L’evento “Il mondo nel 2018: opportunità e rischi per le imprese italiane” si terrà il 18 gennaio 2018 presso l’Auditorium Assolombarda a Milano.
Quali saranno le principali tendenze, i personaggi, i paesi e le crisi cui le imprese italiane dovranno guardare con maggiore attenzione nel 2018?
Sarà l’anno del sorpasso della Cina sugli Stati Uniti? Che impatto avranno le politiche di Trump sul commercio internazionale? Cosa cambierà in Russia con le elezioni di marzo? Dove porteranno le tensioni nel Golfo? L’ Africa subsahariana sarà ancora in grado di offrire grandi opportunità?
A questi e molti altri quesiti risponderanno i relatori della sesta edizione della conferenza annuale - dedicata alle imprese e a tutti coloro che si occupano di internazionalizzazione - sulle opportunità e i rischi potenziali legati all’evoluzione dello scenario internazionale nei prossimi mesi.
La conferenza è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Assolombarda e Sace e trae spunto anche dalla pubblicazione del Dossier di fine anno ISPI dal titolo “Il mondo che verrà: 10 domande per il 2018″.
La partecipazione è libera con iscrizione obbligatoria.

Legge di Bilancio 2018, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, c.d. Legge di Bilancio 2018, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Tra le novità fiscali introdotte, in vigore dal 1° gennaio 2018, si segnalano le seguenti:
  • proroga al 31.12.2018 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;
  • introduzione della nuova detrazione “bonus verde”;
  • proroga della disciplina del maxi/iper ammortamento, con riduzione del maxi ammortamento al 30%;
  • introduzione del bonus “formazione”;
  • differimento al 2018 dell’imposta sul reddito d’impresa (IRI).
Si evidenzia, tuttavia, che vi sono alcune disposizioni di natura fiscale la cui efficacia retroagisce al periodo d’imposta 2017, come ad esempio:
  • l’ampliamento della detrazione riservata agli studenti universitari fuori sede, riconosciuta dal legislatore limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018;
  • la nuova detrazione riguardante gli alimenti a fini medici speciali (prevista dal Collegato alla Legge di Bilancio 2018) la cui efficacia si dispiega limitatamente ai periodi d’imposta 2017 e 2018.
fonte: Editoria Seac

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...