10/08/21

Impianti sciistici: 430 milioni di euro destinata a risarcire i danni della pandemia



La Commissione europea ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire, sotto forma di sovvenzioni dirette, gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.


La Commissione europea con un comunicato stampa del 4 agosto 2021 informa che ha approvato, a norma della legislazione UE sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro destinata a risarcire gli operatori di impianti sciistici per i danni subiti a causa delle misure restrittive che ha introdotto il governo italiano per limitare la diffusione del coronavirus, vietando l'accesso del pubblico agli impianti tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

Il risarcimento agli operatori di impianti sciistici sarà accordato sotto forma di sovvenzioni dirette per parte dei danni subiti durante questo periodo. Le autorità italiane verificheranno che il risarcimento sia commisurato alle perdite nette causate dalla pandemia.

Cassa dottori commercialisti: esonero contributivo da richiedere online

 



Fino al 31 ottobre 2021 gli iscritti alla Cassa dei dottori commercialisti possono presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi dell'area riservata. L’esonero contributivo può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la contribuzione soggettiva per un importo massimo pari a 3.000 euro.


La Cassa dei Dottori Commercialisti ha ricordato che, fino al 31 ottobre 2021, è possibile presentare domanda di esonero parziale dal versamento dei contributi soggettivi per l’anno 2021 utilizzando esclusivamente il servizio online DEC attivo nei servizi online dell'area riservata.

Caratteri dell’esonero

L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva (fino ad un massimo di € 3.000 dei contributi riferiti al 2021 e dovuti entro il 31/12/2021) e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità.

A chi spetta

Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021 in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti per l’anno 2021:

a) per l’anno 2021, non devono essere stati titolari di pensione diretta, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato. Pertanto, i pensionati di invalidità in attività possono presentare domanda di esonero parziale;

b) non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;

c) aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020);

d) aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività;

e) essere in regola con i versamenti dei contributi.

Presentazione della domanda

La domanda di esonero parziale, a pena di inammissibilità, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online DEC, disponibile nell’area riservata. Alla domanda deve essere allegate, a pena di inammissibilità:

• copia del codice fiscale;

• copia del documento di identità in corso di validità.

P.S.
Interpretazione quella di essere in "regola con i contributi per avere lo sgravio dovuto" proveniente dalla pandemia mi sembra una cosa che non sta in piedi e come al solito ci rimettono gli iscritti!!!


09/08/21

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 21 LUGLIO 2021 Interessi pagati alla banca estera priva di stabile organizzazione: quale trattamento fiscale



Gli interessi derivanti dai finanziamenti erogati dalla banca estera priva di stabile organizzazione in Italia a persone fisiche residenti sono soggetti a imposizione in Italia. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 500 del 21 luglio 2021. In linea generale, i redditi di capitale percepiti da soggetti non residenti, compresi quelli realizzati nell'esercizio di attività commerciale senza stabile organizzazione in Italia, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta qualora corrisposti da sostituti d'imposta. Se gli interessi sono corrisposti da persone fisiche residenti che, non essendo sostituti d'imposta, al momento del pagamento non devono effettuare alcuna ritenuta alla fonte, la banca, priva di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, deve tassare tali proventi in Italia e presentare il modello Redditi SC.

Sostegni bis: come cambia il calendario delle scadenze fiscali

 



Rate rottamazione ter

Sempre in tema di proroghe di versamenti, si segnala anche il posticipo del versamento per alcune rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio.

In particolare, non si decade se il versamento viene effettuato integralmente:

- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 

- entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; 

- entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; 

- entro il 31 ottobre 2021 (in realtà 2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; 

- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

Leggi anche Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020

É sempre possibile versare gli importi entro cinque giorni senza perdere il beneficio.


Versamento imposte soggetti ISA

Una ulteriore novità riguarda il termine di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA e gli altri collegati (soci di società di persone e di quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o collaboratori di imprese familiari, nonché contribuenti forfettari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), che, di fatto, annulla la proroga al 20 luglio fissata dal D.P.C.M. 28 giugno 2021.

Leggi anche Soggetti ISA: versamenti delle imposte al 15 settembre

In sintesi, con una modifica introdotta nel decreto si dà la possibilità, a questi soggetti, di effettuare i pagamenti delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto, entro il 15 settembre 2021, senza interessi e senza l’applicazione dello 0,40% in più


DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 22 LUGLIO 2021 Adempimento collaborativo con interlocuzioni costanti e preventive



Nell'ambito del regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), relativamente alla gestione delle interlocuzioni costanti e preventive, le risposte rese dall’Ufficio a fronte delle comunicazioni vincolano l’Amministrazione finanziaria e restano valide finché rimangono invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali sono state rese e generano affidamento per il contribuente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 49/E del 22 luglio 2021, con cui ha individuato anche le caratteristiche delle comunicazioni. La comunicazione “non qualificata”, invece, non costituisce fonte d’innesco di una “interlocuzione preventiva” e non dà diritto alla riduzione delle sanzioni.

Riparto in caso surroga dipendenti nel fallimento fonte: zucchetti


 


RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI

GIUSTO IL SEGUENTE CALCOLO - TIPO ? ( es di riparto 10%)

Ammesso pagamenti INPS differenza

Spettante al

Dipendente

100 + int e riv 60 (50+10 ritenuta) 40

10 interessi

20 rival

--------------

90


Riparto (10% ) 9 4



E' esatto ? Cioè non deduco al dipendente interessi e rivalutazioni perché l'ammissione e' oltre interessi e rivalutazioni.


GRAZIE DEI LUMI


Avv. F. Angeli Milano

Francesco Costa Angeli


Milano

07/02/2021 15:41

RE: RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI

scusate la tabella viene fuori righe

ricapitolo :

dipendente ammesso : 100

oltre int e rivalutaz.

inps paga:


60 (50 + 10 ritenuta )

10 interessi

20 rivalutaz.

------------------------

90 totale pagato da inps



100 - 60 = 40 differenza spettante al dipendente



riparto 10%


a inps su 90 9


a dip. su 40 4


cioe' non deduco nulla dal dipendente per rivalutaz e interessi essendo la ammissione oltre rivalutaz e interessi


E' Giusto ?

Avv. F. Angeli Milano

 

Zucchetti SG

RE: RE: RIPARTO IN CASO SURROGA INPS DIPENDENTI

Non esattamente. Il credito residuo del dipendente è 40, più interessi e rivalutazione, per cui, ammettiamo che queste due voci ammontino a 20, il credito residuo del dipendente è 60 e quello dell'Inps 90. Di conseguenza, se distribuisce una somma che consente il pagamento del 10%, deve dare 9 all'Inps e 6 al dipendente.

08/08/21

Cessioni di beni Italia e San Marino: pronte le regole tecniche per emissione e ricezione delle fatture elettroniche


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE (05 AGOSTO 2021).


Con il nuovo provvedimento n. 211273 del 5 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e soggetti residenti nella Repubblica di San Marino. Il DM del 21 giugno 2021 ha previsto che sino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura possa essere emessa e ricevuta in formato elettronico o in formato cartaceo, mentre a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.

Problemi di errore tecnico con google che hanno risolto

😊😊😊 Abbiamo ricevuto l'Ok da Google per cominciare a pubblicare di nuovo sulle pagine del Blog.

Saluti

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