29/11/12

ART 9 L. 44/12 Potenziamento dell’accertamento in materia doganale. In vigore dal 29 aprile 2012



Art. 9 – Potenziamento dell’accertamento in materia doganale. In vigore dal 29 aprile 2012.

1.  All’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui ai numeri 6-bis) e 7) dell’articolo 51, secondo comma, del medesimo decreto sono rilasciate dal Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, dal Direttore provinciale.». (45)
2.  All’articolo 53 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: (46)
«8-bis. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), indicano tra gli elementi necessari per l’accertamento del debito d’imposta, richiesti per la compilazione della dichiarazione annuale, i consumi fatturati nell’anno con l’applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.».
2-bis.  All’articolo 55, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all’energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione». (47)
2-ter.  All’articolo 56, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica». (47)
3.  Nel capo II del titolo III del libro VI del codice civile, dopo l’articolo 2783-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 2783-ter (Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea). I crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, di pertinenza del bilancio generale dell’Unione europea sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l’imposta sul valore aggiunto.». (45)
3-bis.  Gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, immediatamente applicabili ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e della connessa IVA all’importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell’atto, devono anche espressamente recare l’avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. (48)
3-ter.  L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui al comma 3-bis, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell’espropriazione forzata l’esibizione dell’estratto dell’atto di cui al comma 3-bis, come trasmesso all’agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, previsto al comma 3-bis, tiene luogo a tutti gli effetti dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma 3-bis, l’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. (48)
3-quater.  A partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui al comma 3-bis sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. All’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (48)
3-quinquies.  Ai fini della procedura di riscossione contemplata dai commi da 3-bis a 3-sexies, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati al comma 3-bis ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-sexies. (48)
3-sexies.  La dilazione del pagamento prevista dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione. (48)
3-septies.  I rifiuti posti in sequestro presso aree portuali e aeroportuali ai sensi dell’articolo 259 o dell’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono affidati anche prima della conclusione del procedimento penale, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, a uno dei consorzi obbligatori competenti sulla base delle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto oggetto di sequestro. L’autorità giudiziaria dispone l’acquisizione di campioni rappresentativi per le esigenze probatorie del procedimento, procedendo ai sensi dell’articolo 392, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale. (48)
3-octies.  I consorzi obbligatori di cui al comma 3-septies, ove i rifiuti abbiano caratteristiche tali da non poter essere conservati altrove a spese del proprietario, procedono al trattamento dei rifiuti al fine di consentirne la vendita, ad opera di un curatore nominato dall’autorità giudiziaria, fra i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il ricavato della vendita, detratte le spese sostenute per il trattamento, il compenso del curatore e per le connesse attività, è posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, fino al termine del processo. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la distribuzione del ricavato della vendita dei rifiuti, procedendo a ripartirne il 50 per cento al Fondo unico giustizia del Ministero della giustizia e il restante 50 per cento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento di specifici programmi di riqualificazione ambientale delle aree portuali e aeroportuali. (48)
3-novies.  All’articolo 46, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «il servizio doganale è svolto» sono sostituite dalle seguenti: «il servizio ai fini dello sdoganamento è svolto di norma». (48)
3-decies.  All’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertate presso un altro ufficio doganale». (48)
3-undecies.  Dopo il comma 1 dell’articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. All’accertamento doganale, disciplinato dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e dall’articolo 117 del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le previsioni dell’articolo 16 del presente decreto». (48)
3-duodecies.  In applicazione degli articoli 201 e 253-nonies del regolamento (CEE) n. 2454/1993 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, resa esecutiva dalla legge 3 febbraio 2011, n. 7, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure contabili e fiscali necessarie a dare applicazione all’istituto delle autorizzazioni uniche alle procedure semplificate per il regime di importazione. (48)
3-terdecies.  All’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il terzo periodo è soppresso. (48)
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(45) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(46) Alinea così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(47) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.

24/11/12

Art. 8 – Misure di contrasto all’evasione. Legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.


 
Art. 8 – Misure di contrasto all’evasione.In vigore dal 29 aprile 2012.

1.  Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
«4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi». (38)
2.  Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. (39)
3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l’applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. (39)
4.  La lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituita dalla seguente:
«d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.». (39)
5.  La disposizione di cui al comma 4 si applica con riferimento agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli accertamenti notificati in precedenza continua ad applicarsi quanto previsto dalla previgente lettera d-ter) del secondo comma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. (39)
6.  Ai fini del rafforzamento delle garanzie dei crediti erariali, la Guardia di finanza può avvalersi del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 anche ai fini dell’effettuazione di segnalazioni all’Agenzia delle entrate finalizzate alla richiesta al presidente della commissione tributaria provinciale, da parte di quest’ultima, delle misure cautelari ai sensi dell’articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7.  All’articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: «alla Agenzia delle entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate».
8.  Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi. (38)
8-bis.  All’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al secondo comma, dopo le parole: «inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano stipulato convenzioni con l’Agenzia delle entrate»;
b)  al quarto comma, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta». (40)
9.  Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 35 il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente:
«15-quinquies. L’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la dichiarazione di cessazione di attività di cui al comma 3 e comunica agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA. Il contribuente che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.»;
b)  dopo l’articolo 35-ter è inserito il seguente:
«Art. 35-quater. – (Pubblicità in materia di partita IVA). Al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, la validità del numero di partita IVA attribuito ai sensi dell’articolo 35 o 35-ter. Il servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.». (41)
10.  All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l’imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all’articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.».
10-bis.  All’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  al comma 3, le parole: «in possesso di almeno cento unità immobiliari» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso di almeno dieci unità immobiliari»;
b)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Sono, altresì, tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell’articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131». (40)
11.  All’articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10 è abrogato.
12.  Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  all’articolo 29, comma 1:
1)  alla lettera b), in fine, è aggiunto il seguente periodo: «. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione»;
2)  alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e l’agente della riscossione non invia l’informativa di cui alla lettera b)»;
3)  alla lettera e) le parole: «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
b)  all’articolo 30, comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini dell’espropriazione forzata, l’esibizione dell’estratto dell’avviso di cui al comma 1, come trasmesso all’agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.».
12-bis.  All’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «n. 218,» sono inserite le seguenti: «dell’articolo 48, comma 3-bis, e» e dopo le parole: «n. 472» sono aggiunte le seguenti: «, nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato». (40)
13.  Il comma 2-ter dell’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«2-ter. Comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. L’imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. Per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso.». (39)
14.  Nella nota 3-ter all’articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le parole: «agli strumenti e» sono soppresse e, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso». (39)
15.  Le disposizioni dei commi 13 e 14 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
16.  All’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, per le quali sussista uno stabile rapporto con l’intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, in essere alla data del 31 dicembre 2011, in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, l’intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti.»;
b)  nel comma 7, le parole: «ai sensi del comma 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter»;
c)  nel comma 8:
1)  le parole: «16 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «16 luglio»;
2)  dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione»; (42)
d)  nel comma 11, le parole: «di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;
e)  il comma 15 è sostituito dal seguente:
«15. L’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L’imposta non è dovuta se l’importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200. Il valore è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente»; (41)
f)  dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati, l’imposta di cui al comma 13 è stabilita nella misura ridotta dello 0,4 per cento per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l’attività lavorativa è svolta all’estero. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal periodo precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 400 euro. Per gli immobili di cui al primo periodo non si applica l’articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; (41)
g)  nel comma 16, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d’imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
h)  nel comma 20, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»; (41)
i)  dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Nell’applicazione dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, alle attività finanziarie oggetto di emersione o di rimpatrio ai sensi dell’articolo 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e degli articoli 12 e 15 del citato decreto-legge n. 350 del 2001, non è comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto.».
16-bis.  All’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari stessi». (40)
16-ter.  Al comma 12 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo le parole: «oggetto di emersione che,» sono inserite le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2011 e fino»;
b)  dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L’intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l’imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione». (40)
17.  In considerazione di quanto previsto dal comma 16, lettera c), per l’anno 2012 il versamento dell’imposta di cui al comma 8 ivi citato può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.
17-bis.  Nella nota 3-bis all’articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la parola: «annuo» è soppressa. (40)
18.  All’articolo 17, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
19.  All’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «10.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
20.  Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti i termini e le ulteriori modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19. (44)
21.  In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 18 a 20, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 249 milioni di euro per l’anno 2012 e di 299 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
21-bis.  All’articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «nel deposito IVA» sono aggiunte le seguenti: «senza tempi minimi di giacenza nè obbligo di scarico dal mezzo di trasporto». (40)
21-ter.  All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 96 e 97 sono abrogati. (40)
22.  Al primo periodo, del primo comma dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «artistiche o professionali» sono inserite le seguenti: «, nonché in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
22-bis.  All’articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  le parole: «dell’impianto e» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,»;
b)  dopo le parole: «di 500 mq» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all’interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq». (40)
23.  L’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000, è soppressa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e i compiti e le funzioni esercitati sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che con appositi regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad adeguare il proprio assetto organizzativo, senza nuovi o maggiori oneri. Per il finanziamento dei compiti e delle attribuzioni trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui al primo periodo del presente comma, si fa fronte con le risorse a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 14 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia, opportunamente versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Nelle more delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, recante riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rese necessarie dall’attuazione del presente comma, le funzioni trasferite ai sensi del presente comma sono esercitate dalla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (39)
24.  Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente, in relazione all’esigenza urgente e inderogabile di assicurare la funzionalità operativa delle proprie strutture, volta a garantire una efficace attuazione delle misure di contrasto all’evasione di cui alle disposizioni del presente articolo, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio sono autorizzate ad espletare procedure concorsuali da completare entro il 31 dicembre 2013 per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 530, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Nelle more dell’espletamento di dette procedure l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio, salvi gli incarichi già affidati, potranno attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, la cui durata è fissata in relazione al tempo necessario per la copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando l’articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai funzionari cui è conferito l’incarico compete lo stesso trattamento economico dei dirigenti. A seguito dell’assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente comma, l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia del territorio non potranno attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse disponibili sul bilancio dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane e dell’Agenzia del territorio. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, per l’Agenzia delle dogane e per l’Agenzia del territorio si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (39)
24-bis.  Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l’attività di contrasto dell’evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell’Unione europea, anche in attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Corpo della Guardia di finanza è autorizzato a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzione nel ruolo «ispettori», nei limiti numerici e di spesa previsti dall’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, allo scopo utilizzando il 50 per cento delle vacanze organiche esistenti nel ruolo «appuntati e finanzieri» del medesimo Corpo. Le unità da assumere ai sensi del presente comma sono stabilite annualmente, assicurando l’invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all’organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli del Corpo della Guardia di finanza, secondo le disposizioni vigenti. Le assunzioni di cui al presente comma devono in ogni caso garantire l’incorporamento nella carriera iniziale del medesimo Corpo dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (40)
25.  All’articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
«3-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell’utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonché il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.». (39)
25-bis.  La disposizione di cui all’articolo 13, comma 3-quater, terzo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi. (43)
——————————————————————————–
(38) Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(39) Comma così modificato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(40) Comma inserito dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(41) Lettera così modificata dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(42) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(43) Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44.
(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provvedimento 16 marzo 2012.

20/11/12

Onlus nella legge 96/2012



Le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali alle Onlus nella legge 96/2012
Dal 2013 cambia l'aliquota di detrazione IRPEF /IRES per le erogazioni liberali alle ONLUS. Le modifiche apportate dalla Legge n. 96 del 9/7/2012.
Per le ONLUS – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - è particolarmente importante, come fonte di finanziamento la possibilità di essere destinatarie di donazioni o  erogazioni liberali,  il c.d. “fundraising”, cioè l’attività di raccolta di fondi. Per tali erogazioni  il donatore  che sia persona fisica od ente non commerciale (associazione riconosciuta o non, fondazione, comitato) gode, fino al 2012,  di una detrazione dall’IRPEF – l'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche -  pari al 19% di quanto versato,  fino ad un massimo di 2.066 Euro (4.000.000 di vecchie Lire).
La detrazione IRPEF è consentita se il versamento di tali erogazioni è effettuato tramite banca od ufficio postale o con gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Decreto Legislativo n° 241 del 1997, che sono:   le carte di credito, di debito e prepagate,   gli assegni bancari e quelli circolari (lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che fu introdotta dal 1° comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997).
Questa norma , come detto, varrà ancora per i redditi delle persone fisiche relativi all’anno 2012: per quelli del 2013 la detrazione aumenterà al 24% e per quelli conseguiti a partire dal 2014 al 26%, come disposto dal 3° comma dell’art. 15 della Legge n° 26 del 2012, che ha introdotto il comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR ed abrogato in parte la lettera i – bis dello stesso articolo a partire dal 1° Gennaio 2013). L’ammontare massimo della erogazione liberale su cui calcolare la detrazione e le modalità con cui effettuare l’erogazione stessa resteranno invariate.
Nel caso in cui l’erogatore sia un ente non commerciale la detrazione è sull’IRES – Imposta sul reddito delle Società, in quanto tali enti sono soggetti passivi di questa imposta ai sensi della lettera c) del 1° comma dell’art. 73 del TUIR. Questa detrazione varrà ancora soltanto per i redditi del 2012 perché essa si ricava dall’art. 147 del TUIR che fa riferimento alla parte della lettera i – bis dell’art. 15 del TUIR che sarà abrogata a partire dal 1° Gennaio 2013, come disposto dal 2° comma dell’art. 15 della Legge n° 96 del 2012 che non ha introdotto una norma sostitutiva.
Questo vale anche per le erogazioni effettuate dalle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto) nel qual caso la detrazione del 19% si suddivide fra i soci sulla base della ripartizione del reddito della società fra i soci stessi prevista dall’atto costitutivo o dalla legge (che prevede che l’imputazione del reddito al socio, indipendentemente dalla percezione di esso, sia proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili che è a sua volta proporzionale al valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio nella società), ai sensi del comma 3° dell’art. 15 del TUIR che richiama l’art. 5 sempre del TUIR.
Se l’erogatore è, invece, una società di capitali o cooperativa o consorzio od un ente di diverso tipo, pubblico o privato, che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè uno degli altri soggetti passivi dell’IRES), esso ha diritto ad una deduzione dal reddito imponibile IRES – Imposta sul Reddito delle Società - pari nel massimo all’importo maggiore fra 2066 Euro ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Sono inoltre deducibili dal reddito imponibile IRES le “spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (cioè del costo del lavoro), così come risultano dalla dichiarazione dei redditi”.
Queste norme, riportate nelle lettere h) ed i) del 2° comma dell’art. 100 del TUIR, non sono state modificate dalla Legge 96/2012. Anche esse furono introdotte introdotte dal 1° comma dell’art. 13 del Dlgs 460/1997.
Detrazioni IRES e IRPEF dal 2013
Ricordiamo che, com’è noto, mentre l’IRES grava sui redditi prodotti dalle società di capitali o cooperative (che sono persone giuridiche), dalle altre persone giuridiche (associazioni riconosciute e fondazioni), dalle associazioni non riconosciute e dai consorzi (art. 73 TUIR), l’IRPEF viene pagata dalle persone fisiche sui redditi da loro percepiti compresi quelli prodotti per mezzo delle società di persone (artt. 2, 5, 6 e 55 TUIR) o delle imprese individuali o del lavoro autonomo (artt. 6, 53 e 55 TUIR).
Da ciò deriva la conseguenza che le agevolazioni fiscali per le erogazioni liberali effettuate dagli imprenditori individuali, dai lavoratori autonomi e dai soci delle società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e società di fatto ad esse equiparate dalla lettera b del comma 3° dell’art. 5 del TUIR) alle ONLUS sono quelle previste per le persone fisiche (e quindi relative all’IRPEF) dalla lettera i – bis del comma 1° dell’art. 15 del TUIR, trattate nel primo capoverso di questo articolo, che, a partire dal 1° Gennaio 2013, sarà sostituita dal comma 1.1 sempre dell’art. 15 del TUIR introdotto dal  3° comma dell’art. 15 della Legge 96/2012.
Esplicativo per le Onlus

Il 24 luglio scorso è entrato in vigore quanto previsto dall’art.15 c.2 della Legge 96/2012 in merito alla deducibilità relativa alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Onlus. Come si sa, l’art.15 del TUIR, c.1 lett. i-bis) prevede la possibilità per i contribuenti di detrarre dall’imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di Onlus, fino ad un massimo di Euro 2.066,00. La detrazione è, inoltre, consentita solo nel caso in cui i versamenti siano effettuati con bonifici bancari e/o postali, carte di credito o prepagate e assegni bancari o circolari. In virtù di quanto predisposto dall’art.15 c. 2 della Legge 96/2012, tale detrazione passa, per l’anno 2013 al 24%, con un massimo di Euro 2.065,00 e per l’anno 2014 al 26%, sempre fino ad un massimo di Euro 2.065,00. Nello specifico all’art. 15 si legge: “Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l’anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall’anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)”.  La detrazione sarà comunque accordata ai soggetti  che effettuano il versamento tramite banca o ufficio postale, ovvero nei modi stabiliti dall’art.23 del D.Lgs. n. 241/1997 in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare i dovuti controlli.
Questo per le persone fisiche e le società di persone.

Esplicativo per enti non commerciali e società

Per gli Enti non commerciali, invece, a partire dal 1 gennaio 2013 non sarà più possibile usufruire della detrazione sull’IRES; questo proprio a causa dell’abrogazione della lettera i-bis dell’art.15 del TUIR a seguito dell’entrata in vigore della Legge 96/2012.
Per le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali pubblici o privati, cioè per i soggetti che scontano l’IRES, la deduzione dal reddito imponibile rimane uguale a quanto stabilito dall’art.100 c.2 lett. h) e d) del TUIR. Per questi soggetti, infatti, la deduzione è  pari all’importo maggiore tra Euro 2.066,00 ed il 2% del reddito d’impresa dichiarato.

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