25/01/19

Fatture elettroniche e obolo

Che per redigere una fattura elettronica, commercialisti e consulenti potessero giustamente chiedere un compenso professionale ai loro clienti è alquanto logico e naturale, ma che per l’emissione delle e-fatture anche esercenti al minuto e benzinai pretendessero un obolo è palesemente illegittimo. Questo addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge: il decreto IVA prevede espressamente che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo. In questi giorni il problema è stato, invece, segnalato da parte di molti clienti di distributori di carburante e, meno frequentemente, anche nel settore del commercio al minuto e della ristorazione, attività per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria, salvo specifica richiesta da parte del cliente.
In diverse zone del Paese, da qualche settimana si assiste spesso all’esposizione di cartelli riportanti la seguente avvertenza: “Si informa la gentile clientela che, a fronte della richiesta di emissione della fattura elettronica, verrà applicata una maggiorazione di X euro a titolo di rimborso spese”.
Forse, con simili dazebao molti imprenditori hanno deciso di esplicitare tutta la loro insofferenza per l’indesiderato aggravio burocratico e, in ogni caso, non intendono sostenere alcun costo per l’emissione della e-fattura, ma tale addebito forfetario sul cliente è effettuato in violazione di legge, in quanto il D.P.R. n. 633/1972 prevede espressamente all’art. 21 che le spese di emissione della fattura non possano essere addebitate a qualsiasi titolo.
Con tale modo di operare, quindi, si va ad imporre un balzello vietato dalla legge e a nulla può valere conferire a questo comportamento una dignità di bandiera di resistenza nei confronti di un adempimento vissuto come ingiustamente oppressivo, perché una rivalsa impropria su chi chiede il rilascio del documento digitale non è una silenziosa protesta civile, ma un modo illegale e arbitrario di gravare altri contribuenti dei propri oneri.
 
By: Ipsoa

23/01/19

Codice tributo per la formazione del personale

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F 24, del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0:
- è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui tali spese sono state sostenute, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F 24, la risoluzione n. 6/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo:
- 6897 - credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare Cos'è la prescrizione? La prescrizione è un istit...