25/02/17

Niente durc per chi non paga prima la rottamazione

La prima fase è incompatibile con il rilascio del DURC che attesta la regolarità contributiva da parte dell'INPS.
Quando sarà accolta la domanda di rottamazione allora va bene.
Altrimenti possono passare alcuni mesi tra la richiesta e l'accettazione v. il messaggio INPS n. 824/17 contiene l'orientamento.

15/02/17

ART. 110 L.F. RIPARTO FALL.

Dispositivo dell'art. 110 Legge Fallimentare

Fonti  :                 →          Legge Fallimentare
                             →         Titolo II - Del fallimento (artt. 5-159)
                             →         Capo VII - Della ripartizione dell'attivo
                                    
(1) Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 (2) o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura (3). Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51 (4).
Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata (5).
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36 (6).
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

Note

(1) Articolo così sostituito dal d.lgs. 5/2006.
(2) Il termine era in precedenza di due mesi ma è stato raddoppiato.
(3) Il curatore deve predisporre due documenti:
- il prospetto delle somme disponibili: indica tutte le somme incassate, a qualsiasi titolo, tolte quelle prededucibili;
- il progetto di ripartizione: è un elenco che contiene tutti i creditori concorsuali ordinati gerarchicamente, a ciascuno dei quali è assegnatata una percentuale e una somma erogabile.
(4) Comma così modificato con d.lgs. 169/2007.
Anche i creditori di cui all'art. 51 sono ricompresi nell'elenco, perché non sono esenti dal concorso in senso sostanziale, anche se hanno un privilegio processuale.
(5) Comma così modificato con D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

13/02/17

Cosa fare per ottenere un contratto di consulenza con un'azienda

Visita preliminare - analisi - presentazione progetto.


Per il cliente reale rappresenta la possibilità di superare i suoi problemi. Dapprima necessita individuare gli obiettivi del cliente sentire i suoi stress le sue ansie, ma soprattutto si dovrà convincere della nostra collaborazione preziosa in merito e senza approfondire in questa prima operazione gli aspetti tecnici.

Dobbiamo elencare le cose positive che il professionista può fare per l'imprenditore e deve riconoscere la possibilità di essere un po' più piccolo nell'esperienza, ma non troppo.

Discorrere con lui seguendo un linguaggio breve e soprattutto comprensibile che spieghi senza essere offensivo parlando con termini tecnici e con lingua straniera.

Questo fatto deve fornire delle informazioni sulla reale capacità dell'azienda di produrre, come e quanto produce, in che modo, con quale personale dirigente ed impiegatizio ed operaio.

Importante capire cosa vuole sviluppare il cliente, i suoi aspetti caratteriali, la visione dei problemi del mondo,  soprattutto i timori e le speranze che hanno motivato l'incontro.

L'esigenza del nostro intervento si deve scoprire, per farlo sta a noi far emergere lo stato nascosto delle cose, vedere anche nel suo ragionamento come si può fare per farlo emergere.

Proporre un progetto è troppo ridicolo in questa fase poiché sia lui che noi non siamo pronti a fare i dovuti progetti immediati e nemmeno proporre una richiesta di soldi della consulenza poiché sembrerebbe una fase piuttosto inadatta ad inizio rapporto.

Spesso capita che l'imprenditore non ha un'idea di quanto gli verrà a costare il professionista, pertanto è bene conquistarsi il tempo necessario per la fattibilità dell'iniziativa e soprattutto il suo valore.

In primo luogo bisogna proporre l'analisi dell'audit e va personalizzata la consulenza per quell'imprenditore che opera in un determinato campo.

Lo studio di fattibilità non dovrà essere gratuito altrimenti sarà recepito come "regalo" e poiché si fa un'analisi preliminare della situazione aziendale e le conseguenti azioni da intraprendere è bene farsi dare un acconto di almeno € 5.000,00.

Dare risposte certe al cliente è la base della consulenza e il professionista deve essere l'unico interlocutore con cui l'imprenditore deve relazionarsi, solo successivamente possono entrare in campo altri consulenti aiuto del primo.

Inizialmente potrebbe chiederci un'idea dell'investimento per avere un'eventuale realizzazione del progetto e non possiamo farlo poiché svilupperemo un pensiero negativo da parte dell'imprenditore poiché è facile sbagliare come sovrastimare la disponibilità di spesa o al contrario di sottostimarla perdendo subito il lavoro di consulenza.

Il paragone al "prezzo" o costo della consulenza non deve essere chiamato in causa in questo modo. Si può parlare di "benefici" dell'azienda ottenibili in aderenza del progetto che il consulente deve sviluppare.

Se il cliente dirà che costiamo troppo allora il cliente non ha recepito il nostro messaggio e abbiamo perso l'opportunità di fare un contratto di consulenza.

(Presto terrò un'altra lezione)...



08/02/17

Cosa comprende il piano annuale di Marketing in 6 punti essenziali

1. Mettere in evidenza obiettivi da raggiungere e decisioni da prendere in merito alle minacce ed ai rischi del mercato nonché alla strategie da realizzare. In particolare i finanziamenti.
 
2. la "mission aziendale" e l'analisi dell'impresa interna ed esterna. La prima dà informazioni ed è riferita ai risultati del prodotto del segmento di mercato dove si vuole operare, del canale delle vendite.
L'esterna invece dà informazioni sul mercato e sulla concorrenza con i punti di forza e quelli meno forti dell'impresa, per individuare le opportunità di mercato.
 
3. Le caratteristiche del mercato quale obiettivo individuato dopo una attento frazionamento per valutare l'attrattività dei prodotti da vendere.
 
4. Riguarda gli obiettivi e le strategie applicabili in relazione al volume del fatturato che si prevede di conseguire nel futuro. Altro tassello importante è l'innovazione dei prodotti ed il profitto. Inoltre  le strategie per sostenere il prodotto nelle diverse fasi del ciclo di vita (concorrenza, recessione economica etc.).
 
5. Le politiche di marketing che si vogliono adottare in base al prodotto venduto, ai servizi offerti, ai canali distributivi, alla comunicazione. Si ricorda che non si può raggiungere un obiettivo se non si progettano azioni mirate per la vendita e queste sono denominate "tattiche di vendita".
 
6. Si riferisce al controllo per la verifica del piano annuale di marketing, per valutarne l'efficienza e il rilevamento dei dati derivanti dai risultati già ottenuti.

06/02/17

TELEFISCO DAL SOLE 24 ORE DI OGGI DETRAZIONI I DATI DELLE ENTRATE


PIANO AZIENDALE: PREVENTIVO ECONOMICO E PREVENTIVO FINANZIARIO

PREVENTIVO ECONOMICO

Il business plan è rappresentato dal preventivo economico:
costi fissi (macchinari, affitto assicurazioni).
costi variabili (materie prime, materiali di consumo) variano a seconda della quantità prodotta.
costi semivariabili (contratti di rifornimento formati da una parte fissa e da una parte variabile).

L'analisi dei costi fissi (Cf) e dei costi variabili (Cv) ci permette di individuare il break-even point  come punto d'equilibrio tra costi totali (Ct) e ricavi totali (Rt).

Rt= Ct;

Ct= Cf +Cv

da questo deriva che Rt = Cf + Cv.

PREVENTIVO FINANZIARIO

Preventivo degli impieghi:
Investimenti a capitale fisso (immobilizzazioni)
Investimenti a capitale circolante (merci)
Rimborsi del capitale proprio
Impieghi per rimborsi di debiti

Preventivo delle fonti:
I finanziamenti realizzati con capitale proprio
I finanziamenti realizzati mediante credito
il disinvestimento del capitale fisso e/o circolante.

L'azienda può ricorrere oltretutto a finanziamenti interni da utili non distribuiti che sono il flusso monetario della gestione corrente denominato autofinanziamento che deriva da:

Reddito d'esercizio + ammortamento + accantonamento ai fondi rischi e fondi spese future.


Comunicazione Trimestrale 2017

La comunicazione trimestrale delle fatture è stata ieri motivo di chiarimento nel corso di Telefisco.
In particolare, è stato chiesto:
  • se esistono altri possibili esoneri dalla trasmissione dei dati delle fatture, oltre a quello enunciato a proposito dei produttori agricoli minori delle zone montane 
  • se devono essere trasmesse telematicamente anche le “fatturine” per il pranzo di lavoro da 10 euro, oltre a quelle già presenti nel sistema tessera sanitaria?
Nella risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture ha previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane,  così dovrebbe venir meno ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione. Pertanto, i contribuenti saranno obbligati a trasmettere i dati di tutte le singole fatture emesse, nonché delle singole fatture ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), indipendentemente dal loro valore.
Non può dimenticarsi, tuttavia, che l’invio dei dati in questione ha come principale fine la prevenzione di illeciti nel campo IVA ed il monitoraggio delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. In questo senso, dunque, si ritiene che siano esclusi dagli obblighi dell’articolo 21 anche i soggetti in regime forfetario e coloro che, sino al 2015, si sono avvalsi, del c.d. “regime dei minimi” e lo manterranno fino alla scadenza in quanto non annotano le fatture, non addebitano l’imposta in fattura ai propri clienti, non detraggono l’IVA sugli acquisti, non la liquidano, né la versano e non sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA.

04/02/17

Voluntary 2.0 domande al via

Il 7 Febbraio 2017 al via le domande questo il provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate.
Le novità maggiori imponibili Irpef maggiori imposte e sanzioni ed ai fini dell'Ivie e dell'Ivafe è dovuta e per ogni anno è dovuta un'unica sanzione la somma dovrà essere calcolata anche su tutte le imposte sostitutive.
Altra modifica rispetto ai paesi black list "collaborativi" con conferma di applicare i benefici massimi a paesi come Bermuda e Panama. Ai sensi dell'art. 5-octies, comma 1, lett. h) del DL 167/90 si considerano collaborativi i paesi che hanno stipulato con l'Italia accordi su scambio di collaborazioni. in vigore accordo stipulato prima del 24 ottobre 2016.
 
 

 

03/02/17

BENI IMMATERIALI (costi di ricerca)

Costi di ricerca e di pubblicità non più capitalizzati e l'ammortamento avviamento è applicato secondo la sua durata verificata inizialmente e non può essere modificata negli esercizi successivi.
Se la durata è superiore a dieci anni vi è bisogno di un motivo valido e la durata non può durare più di 20 anni.
Se non si può sapere la vita utile dell'avviamento i punti essenziali sono:
1) il tempo entro il quale la società può avere benefici economici in più strettamente connessi alle prospettive reddituali.
2) il lasso di tempo che la società sa di recuperare l'investimento;
3) la media ponderata della vita delle attività acquisite con l'aggregazione aziendale comprendenti le immobilizzazioni immateriali.

 

2^ Parte: Disegno di legge sulla crisi d'impresa che riscrive parte della legge fallimentare

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il 60% dei crediti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dovrà essere ridotto.
L'appiattimento della soglia dei creditori implica l'eliminazione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione di quelle misure protettive.
Accordo anche con i soci illimitatamente responsabili come nel caso di concordato preventivo. Si vuole una stragiudiziale più forte per abbattere la crisi  estendendo la moratoria anche a creditori differenti dalle banche e intermediari. Va rinnovata l'attestazione del professionista.

CONCORDATO PREVENTIVO

Viene modificato accanto al concordato in continuità anche quello che vede in liquidazione l'azienda se si possono pagare almeno il 20% dei crediti chirografari. Si potrà prevedere una sospensione o moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati di durata anche superiore all'anno. L'adunanza dei creditori viene eliminata e le votazioni saranno per via telematica e le maggioranze saranno calcolate a persona quando sono titolari di crediti pari alla maggioranza degli ammessi al voto. Alle società ci sarà una disciplina specifica.

INSOLVENZA DEI GRUPPI D'IMPRESE

Vi saranno obblighi di collaborazione e reciproca informazione degli organi che si occupano di essa. Se molte aziende del gruppo sono in difficoltà è possibile presentare una sola domanda per l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo oppure la liquidazione giudiziale. Il ricorso unitario non esclude le masse attive e passive di ogni impresa. I finanziamenti previsti alle imprese del gruppo in crisi che giungono ad altre società del gruppo saranno posposti di grado.

RIORDINO DELLE NORME DI SOVRAINDEBITAMENTO

Vi saranno nella procedura di composizione anche i soci illimitatamente responsabili con una gestione più familiare. Si dovranno disciplinare anche le attività di prosecuzione o la eventuale liquidazione. La vendita del compendio dei beni sarà obbligatoria per il debitore se deriva da malafede, frode o colpa grave e sarà esclusa l'esdebitazione. Il debitore meritevole può invece accedere all'esdebitazione anche quando non sia in grado di soddisfare i creditori. In quelle minori relative all'insolvenza varrà l'esdebitazione di diritto senza che intervenga il giudice.

Notizia flash: comunicazione semestrale fatture termini


02/02/17

1 Parte: Disegno di legge sulla crisi d'impresa che riscrive parte della legge fallimentare

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE:

Il Dominus sarà il curatore con più poteri e potrà accedere facilmente alle banche dati della PA sarà affidata a lui la fase di riparto e potrà promuovere azioni giudiziali spettanti ai soci.
Ci sarà più difficoltà sulle incompatibilità e mi sembra giusto.
Si limiteranno le azioni di inefficacia e revocatorie la procedura di liquidazione viene aumentata evitando esecuzioni speciali e privilegi.

ALLARME PREVENTIVO:

Può essere attivata dal debitore o dal Tribunale che è obbligatoria per fisco ed Inps. In caso di procedura su base volontaria il debitore verrà assistito da un organismo che avrà sei mesi di tempo per raggiungere una soluzione concordata. Se d'ufficio il giudice convocherà il debitore ed affiderà a un esperto di risolvere la crisi  con accordo entro 6 mesi con i creditori. Se vi sarà un esito negativo della fase di allerta sarà pubblicato nel registro delle imprese.
L'imprenditore che si avvale dell'allerta sarà premiato con misure ad hoc.

L'ORGANISMO E COLLEGIO:

Questa allerta sarà gestita dall'organismo di composizione della crisi e non dall'autorità giudiziaria e dovrà essere istituito presso ciascuna camera di commercio e sarà compito di questa struttura nominare un collegio di tre esperti uno dei quali sarà scelto dal Presidente della sezione specializzata d'impresa del tribunale del luogo in cui l'impresa in crisi ha sede mentre gli altri due saranno designati dalla stessa camera di commercio e dalle associazioni di categoria dei professionisti ovvio i dottori commercialisti.

PROCESSO SEMPLIFICATO:

Si adotta un solo modello processuale per accertare la crisi con soluzioni di conservazione oppure liquidatorie.
La priorità viene data a chi ha la continuità aziendale e la liquidazione come estrema soluzione.
Si tratta di ridurre i costi delle procedure concorsuali che possono così contenere i crediti prededucibili. Il tribunale competente il giudice sarà scelto in base alla procedura concorsuale e quelle delle grandi imprese verranno affidate ai tribunale d'appello.


P.S.
[Domani 3/2/2017 descriveremo la ristrutturazione del debito; il concordato preventivo; insolvenza gruppo d'imprese; riordino norme sovraindebitamento.]


01/02/17

CONTROLLO DEI COSTI AZIENDALI

Ai fini della gestione aziendale ci deve essere alla base il controllo dei costi aziendali ad inizio periodo e quelli consuntivi.

Nel budget non ha senso riportare la reportistica che riguarda il confronto tra quanto previsto e quanto avvenuto nella realtà.

La struttura dei report  è diversa come i seguenti argomenti:

REPORT A CONFRONTO IMPLICITI che comprende i consuntivi che si basano su quello che è avvenuto. Preconsuntivi che rappresentano i risultati di periodo in corso di svolgimento prima che il periodo di riferimento sia giunto a conclusione. Esempio classico quando si vuole restringere l'anno in mesi, trimestri ecc. Ipotesi alternative di eventi e azioni future questa azione non è continua i risultati sono esposti considerando grandezze diverse.

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI rientra nella classe del reporting a confronto impliciti  perché consente di rendere noti gli effetti sui risultati di distinte classi o azioni.

BUDGET RIGIDO è senza i valori di budget in riferimento ad un determinato arco temporale e si confronta il programmato con il consuntivo.

BUDGET FLESSIBILE si considerano i costi e ricavi standard in funzione dei diversi livelli di attività di produzione e/o commerciale.

Il confronto dovrà avvenire sui costi effettivi ed i valori standard a volumi effettivi di produzione o commerciali.

Decreto del fare e Cassazione


Il d.l. n. 69/2013, noto come il Decreto del Fare, con l'art. 52, rubricato "riscossione mediante ruolo", ha apportato delle importanti modifiche al d.P.R. n.602/1973. Circa gli artt. 76 (Espropriazione immobiliare) e 77 (Iscrizione di ipoteca), del succitato d.P.R., si individuano, in particolare, queste novità:

·      è inibita la possibilità,all'Agente della riscossione, di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo.

·      Invero, ad eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli);

·      il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso e delle succitate categorie catastali è elevato ad € 120.000,00.

·      È fatta salva, però, la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto di tali soglie ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo laddove l'esecuzione fosse avviata da terzi;

·      Inoltre, è stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo nel momento in cui sia stata preventivamente iscritta l'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602/73 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

Il caso.

L'Agente della riscossione, EQUITALIA e. SPA, ricorreva per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione immobiliare esattoriale, proposta da una contribuente, avverso il pignoramento dell'usufrutto vitalizio di un appartamento.

In seguito, con una memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ., Equitalia ha fatto presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 52, comma l, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, che ha modificato l'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973, ritenuto applicabile al caso di specie, aveva provveduto alla cancellazione del pignoramento ed ha chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

A sua volta, la contribuente, sempre con memoria depositata ex art. 378 cod.proc. civ., ha richiamato la normativa sopravvenuta, che, a suo dire, comporterebbe l'impignorabilità da parte dell'agente della riscossione della casa di abitazione,quando sia l'unico immobile di proprietà del debitore, che vi risieda anagraficamente; ha convenuto sulla sussistenza dei requisiti per l'applicazione, nella specie, del nuovo testo dell'art. 76 del D.P.R. n. 602 del 1973.


La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19270/2014, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di interesse, essendo cessata la materia del contendere.

Riferimenti normativi il comma 1, dell'art. 76, dopo le modifiche apportate dispone che:

"1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell' articolo 499 del codice di procedura civile  l'agente della riscossione:

a) non da' corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica ;

b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L'espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l'ipoteca di cui all'articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto".

Il principio alla base della decisione

La Suprema Corte, nella succitata sentenza, ha rilevato che la lettera a), del novellato art. 76, non preveda un'ipotesi di impignorabilità.

La lettera della legge, secondo gli Ermellini, non sancisce che l'unico immobile di proprietà del debitore adibito a sua abitazione sia "impignorabile" ovvero non assoggettabile ad espropriazione, infatti, "non appare rivolta a dettare una disciplina peculiare del bene, in sé considerato, ma piuttosto a regolare l'azione esecutiva dell'agente della riscossione […]

Il testo del nuovo primo comma dell'art. 76 corrobora la conclusione che non si tratti di un'ipotesi di impignorabilità, laddove, nella stessa lettera a), sancisce che l'agente della riscossione «non dà corso all'espropriazione…».

L'espressione consente di argomentare nel senso che il legislatore voglia evitare il risultato tipico del processo esecutivo immobiliare, vale a dire la perdita, in capo al debitore esecutato, dell'unica casa di sua proprietà, nella quale abbia la residenza. Risulta perciò coerente l'uso di un'espressione, quale è quella di non «dare corso», che consente di comprendervi sia l'impedimento all'inizio del processo esecutivo che l'impedimento alla sua prosecuzione…"

Ne consegue che la norma che impedisce ad Equitalia l'espropriazione della prima casa è applicabile a tutti i procedimenti di esecuzione in corso, anche se posti in essere in un momento precedente all'emanazione del novellato art. 76.

Continua la Suprema Corte: "Dal momento che la norma disciplina il processo esecutivo esattoriale immobiliare, e non introduce un'ipotesi di impignorabilità «sopravvenuta» del suo oggetto, la mancanza di una disposizione transitoria comporta che debba essere applicato il principio per il quale nel caso di successione di leggi processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore…".

Dunque, la Suprema Corte stabilisce che: "in tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita …omissis, ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 ...omissis, l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, se l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica".

Di conseguenza, in caso di sopravvenuta improcedibilità dell'azione esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore da parte dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 76 novellato, l'improcedibilità del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere sull'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità del bene.

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