NOTA (3) CONTINUANO LE NOTE ALL'ART. 3 DELLA L. 44 DEL 26 APRILE 2012
D.Lgs.
21/11/2007, n. 231
MISURE ULTERIORI
Art. 49.
Limitazioni all'uso del contante
e dei titoli al portatore
1. E' vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli
al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente
pari o superiore a 1.000 euro (v. note 1 e 2). Il trasferimento è vietato anche
quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per
il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
La frase <<oggetto
di trasferimento>> sono state così sostituite alle precedenti
<<dell’operazione, anche frazionata>> dall’art. 29 comma 1, lett. a),
del D.Lgs. 25/9/09, n. 3. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell'accettazione di cui al comma 2 produce l'effetto di cui al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e, nei casi di mora del creditore, anche gli effetti del deposito previsti dall'articolo 1210 dello stesso codice.
4. I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.
5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro (v. note 1 e 2) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
La dicitura <<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti <<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08, n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n.
6. Gli assegni bancari e
postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per
l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia
postali e cambiari di importo inferiore a 1.000 euro (v.note 1 e 2) può
essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.
La dicitura
<<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti
<<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08,
n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.
10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera e' dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
La frase <<ciascuna
girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante>> è
stato soppresso dall’art. 32, comma 1, lett. b), del 25/6/08, n. 112, conv..,
con mod., dalla L 26/8/08, n. 133
a decorrere dal 25/6/08.
11. I soggetti autorizzati a utilizzare le
comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono
chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e il codice
fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari
o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o
vaglia postali o cambiari in forma libera nonche' di coloro che li abbiano
presentati all'incasso. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui
al presente comma. La documentazione inerente i dati medesimi, costituisce
prova documentale ai sensi dell'articolo 234 del codice di procedura penale.
12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o
postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.
La dicitura
<<12.500 euro>> sono state così sostituite alle precedenti
<<5.000 euro>> dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.L. 25/6/08,
n. 112 conv., con mod., dalla L. 06/08/08, n. 133, a decorrere dal 25/6/08.
13. I libretti di deposito bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il
loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo
entro il 31 marzo 2012. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare
ampia diffusione e informazione a tale disposizione.
La frase <<31
marzo 2012>> sono state sostituite dalle parole <<30 settembre
2011>> dall’art. 12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod.,
dalla L. 22/12/11, n. 214. La frase <<30 settembre 2011>> sono
state così sostituite alle precedenti <<30 giungo 2011>> dall’art.
2, comma 4, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/11, n.
La frase <<l’accettazione
di questi>> sono state inserite dall’art. 29, comma 1, lett. b), del
D.Lgs. 25/9/2009, n. 151, a
decorrere dal 4/11/2009.
15. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7
non si applicano ai trasferimenti in cui siano parte banche o Poste Italiane
S.p.A., nonche' ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il
tramite di vettori specializzati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
16. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano
parte uno o più soggetti indicati all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), e dalla lettera d)alla
lettera g).
18.
E' vietato il trasferimento di denaro contante per importi
pari o superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività
di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento
dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in
attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si
applica nei confronti della moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6,
lettera d).
Comma
abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod.,
dalla L. 14/9/11, n. 148 a decorrere dal
17/9/2011.
19.
Il trasferimento di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per
il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonche' di agenti in attività
finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, e' consentito solo se
il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione
idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante.
Comma
abrogato dall’art. 2, comma 4-bis, del DL 13/8/11, n. 138, conv., con mod.,
dalla L. 14/9/11, n. 148 a decorrere dal
17/9/2011.
NOTE COLLEGATE:
(1) Ai sensi dell’art.
12, comma 1, del DL 6/12/11, n. 201, conv., con mod., dalla L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dal giorno
6/12/11, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui
al presente art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, sono adeguate
all’importo di euromille. Non
costituisce infrazione la violazione delle disposizioni previste dall’art. 49,
commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07, commessa nel periodo dal 6/12/11 al
31/1/12 e riferita alle limitazioni d’importo introdotte dal sopracitato art. 12,
comma 1. In
precedenza in base all’art. 2, comma 4, del DL 13/8/11, n. 138 conv., con mod.,
dalla l. 14/9/2011, n. 148 a
decorrere dal 13/8/2011 ai fini di adeguamento in ambito comunitario sono state
adeguate ad euro 2.500 di cui dall’art. 49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.
In precedenza ai
sensi a decorrere dal 31/5/2010 e fino al 12/8/2011, ai sensi dell’art. 20,
comma 1, del DL 31/5/2010, n. 78, conv., con mod., dalla L. 30/7/2010, n. 122,
ai fini delle disposizioni in ambito comunitario di cui dall’art. 49, commi
1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07 erano state adeguate all’importo di euro
5.000.
(2) Ai sensi dell’art.
2, comma 4-bis, del DL 13/8/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/9/2011,
n. 148, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 21/11/07,
n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 49, commi
1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07., commesse tra il 13 agosto al 31 agosto
2011 e rif. alle limitazioni d’importo introdotte dal comma 4, dell’art. 2, del
sopra menzionato DL n. 138/11. A partire dal 1 settembre 2011 le sanzioni di
cui al citato art. 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In precedenza in rif.
all’art. 20, comma 2-bis, del DL 31/5/10, n.78, conv. con mod., dalla L. 30/7/10,
n. 122, è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 58 del DLgs 21
novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall’art.
49, commi 1,5,8,12 e 13 del D.Lgs. n. 231/07.