Art. 1 Legge n.44, del 26 aprile 2012 al comma 5 che così recita: ”… all’
art. 38, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163 (3),
recante, il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, dopo le parole:<all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e
2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(nota 4 - prossima pubblicazione) sono inserite le seguenti:<costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili”.
NOTA (3)
Art. 38. Requisiti di
ordine generale
(art. 45, dir. 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)
1-bis. Le cause di esclusione previste
dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a
sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24
del decreto legislativo n. 159 del 2011 -
n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore
giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
1-ter. In caso di presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)
(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)
2. Il candidato o il concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione. Ai fini del comma
1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate
quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi,
scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti
di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso
degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di
regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente
allega, alternativamente:
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)
(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)
a) la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a),
b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che
le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
3. Ai fini degli accertamenti relativi
alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo
di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494(ora art.
90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica
delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al
competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai
concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma
1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.
4. Ai fini degli accertamenti relativi
alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti
chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità
competenti.
5. Se nessun documento o certificato è
rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente
una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste
siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a
un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza.