30/08/17

Nel diritto esiste "l'Opzione"...

Dal Diritto in cui si parla di “opzione” si rileva quanto segue:

Vale il principio generale, secondo il quale, la forma libera è la regola e il formalismo è l’eccezione.

Qualora il patto di opzione sia inerente al trasferimento di un bene immobile, la validità ed operatività della dichiarazione di accettazione del promissario postula l’atto scritto, a norma dell’art. 1350, n. 1, c.c., esclusa, quindi, ogni possibilità di ritenerla avvenuta tacitamente per facta concludentia.

Sia la proposta irrevocabile (art. 1329 cod. civ.) che la dichiarazione resa vincolante per una delle parti da un patto di opzione (art. 1331 cod. civ.) debbono contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per effetto della adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni[24].

Per altra massima il patto di opzione è negozio giuridico bilaterale che obbliga entrambe le parti, sicchè qualsiasi modifica concernente il contenuto del medesimo – come il termine entro il quale l’oblato può accettare la proposta, elemento costitutivo essenziale del patto di opzione – deve rivestire la medesima forma prescritta per detto negozio e provenire dalla volontà comune delle parti di esso, ovvero da un loro rappresentante, munito di procura generale o speciale, espressamente conferita tal fine.

Per ultima sentenza di merito lo schema negoziale carente del tratto sinallagmatico, e dunque dell’assunzione di obbligazioni reciproche, con obbligazioni a carico del solo venditore, per mezzo del quale le parti, dopo aver proceduto alla identificazione del venditore e dell’acquirente, senza alcun riferimento alla qualifica di promittente, statuiscono che il venditore si impegna a cedere le proprie quote e a far cedere le restanti fino al raggiungimento del 100% della proprietà della società e delle relative componenti attive e passive di seguito descritte, descrivono il patrimonio aziendale, con specifiche in materia di gestione, senza contemplare l’assunzione di alcuna obbligazione di stipulare il contratto definitivo da parte del venditore, prevedono unicamente al riguardo il termine finale per la stipula del definitivo, con contestuale identificazione del notaio rogante, ed indicano il prezzo di vendita, con previsione di tre pagamenti con bonifico bancario con importo e scadenze ed il saldo definitivo a passaggio delle quote con conteggio dare /avere della società, rientra nello schema del contratto preliminare unilaterale, in sé perfetto ed autonomo, ancorché con obbligazioni a carico di una sola parte, rispetto al contratto definitivo, assai vicino al negozio di opzione, quale uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente da un accordo avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accezione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto e che, dunque, si differenzia dal contratto preliminare unilaterale per avere questo contenuto autonomo rispetto alla successiva manifestazione di volontà del contratto definitivo. Nel descritto schema l’acquirente non assume alcun obbligo di contrarre, ma solo quello di effettuare il pagamento di alcuni acconti sul prezzo (non definibili, in quanto tali, come caparra confirmatoria, seppure in tal modo qualificati nel negozio) ed il saldo al momento della stipula del definitivo, in quanto il meccanismo negoziale prevede il solo obbligo di cessione del venditore con facoltà per l’acquirente alla stipula entro la data indicata ed al prezzo formalizzato.

1)     Opzione di compravendita

Il patto di opzione previsto dall’art. 1331 cod. civ. impone nella compravendita ad una delle parti l’obbligo incondizionato ed irrevocabile di vendere o di comprare, attribuendo contestualmente all’altra parte il diritto di conseguire la vendita o l’acquisto del bene o di rinunciarvi a sua insindacabile scelta, di guisa che per rendere eseguibile il patto è sufficiente la dichiarazione di volontà del promissario essendo quella del proponente già manifestata, vincolante e per lui irrevocabile ed essendo il proponente stesso liberato dal vincolo derivante dall’opzione solo se l’accettazione della proposta intervenga dopo la scadenza del termine all’uopo[27].

Occorre segnalare, in merito alla corretta interpretazione circa la natura giuridica del diritto d’opzione, che c’è chi sostiene che tale fattispecie altro non rappresenterebbe che un mero richiamo all’istituto generale dell’opzione ex art. 1331 cod. civ., adattato al rapporto societario; secondo altri, si tratterebbe invece di una proposta irrevocabile effettuata dalla stessa società nei confronti dei soci, con cui la prima si impegna unilateralmente per un certo periodo di tempo. Il comma 5 dell’art. 2441 prevede, in sede di aumento del capitale sociale, la possibilità per le s.p.a. di escludere o limitare il diritto d’opzione nei confronti dei soci, quando l’interesse della società lo esiga.

È vero che la soggezione del proponente può anche costituire qualcosa in più del semplice vincolo obbligatorio, ma non per questo può essere identificata con l’effetto reale, in mancanza del quale non può, dunque, paralizzarsi il potere di disposizione del titolare del diritto, né può, conseguentemente, sospendersi l’efficacia del contratto con il terzo, fino a quando l’opzione non sarà esercitata in senso positivo o negativo.

Per questo non può essere trascritta l’opzione relativa a contratti traslativi: non il contratto accessorio che rende irrevocabile la proposta, non essendo questo un contratto traslativo immobiliare.

 Rif.: AVVOCATO RENATO D’ISA

29/08/17

Responsabilità civile professionisti

L’art. 1, comma 26 della "nuova" L. 124/2017 incide sulle condizioni generali delle polizze professionali per la responsabilità civile, che i professionisti sono tenuti a stipulare ex art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/2011.
Le polizze devono contenere l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 anni successivi e relative a fatti illeciti commessi nel periodo di operatività della copertura stessa.
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle polizze assicurative già in corso di validità, con possibilità di rinegoziazione del contratto, a richiesta del contraente e sempre ferma la libertà contrattuale.

PMI, le scadenze fiscali di settembre 2017

PMI, le scadenze fiscali di settembre 2017

  • 15 settembre. Per i soggetti che hanno la partita Iva il 15 settembre è il giorno ultimo per emettere e registrare le fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente. Le altre scadenze fiscali del 15 settembre non si riferiscono alle PMI, ma ad associazioni senza scopo di lucro e alle Pro Loco;
  • 18 settembre. Il 18 settembre è la data che le PMI e i liberi professionisti devono segnare con il pennarello rosso sul calendario. Tutte le più importanti scadenze fiscali di settembre si concentrano in questa data. Si parte dalle normali incombenze di tutti i mesi: il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, il versamento delle ritenute sui contributi, indennità e premi e infine il versamento all’INPS dei contributi da lavoro dipendente. L’appuntamento più importante però è quello con lo spesometro. Tutti i soggetti IVA devono comunicare le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute nel primo semestre 2017. Da quest’anno lo spesometro passa da annuale a trimestrale e solo per il primo anno di applicazione dell’adempimento 2017, la periodicità dello strumento è semestrale;
  • 25 settembre. Scadenza della presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE. Questa scadenza vale solamente per le imprese che fanno affari con altre aziende con sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea.

Legge sulla concorrenza in Gazzetta n.124/ del 4/8/2017.

LEGGE 4 agosto 2017, n. 124
Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (17G00140)
(G.U. n.189 del 14-8-2017)
Vigente al: 29-8-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori
all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela
dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea in
materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonche' delle politiche
europee in materia di concorrenza.
2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione stabiliscono preventivamente le condizioni di polizza e le
tariffe relative all'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare le proposte che sono loro
presentate secondo le condizioni e le tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonche' dell'identita' del
contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa.
1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati
di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal
contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad
accettare le proposte loro presentate. Le imprese di assicurazione, in caso di mancata
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accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al
potenziale contraente».
3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il
rinnovo, i termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono
dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASS provvede a irrogare le sanzioni di cui
all'articolo 314».
4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro millecinquecento ad euro
quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro duemilacinquecento ad euro
quindicimila».
5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al
comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 132-ter,
comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209».
6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:
«Art. 132-bis. (Obblighi informativi degli intermediari). - 1. Gli intermediari, prima della
sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono
tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi
offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari relativamente al contratto
base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari forniscono l'indicazione dei premi offerti
dalle imprese di assicurazione mediante collegamento telematico al preventivatore
consultabile nei siti internet dell'IVASS e del Ministero dello sviluppo economico e senza
obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo da garantire l'accesso e la risposta per via
telematica, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati
dalle imprese di assicurazione per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
Con le stesse disposizioni sono definite le modalita' attraverso le quali, ottenuti i preventivi
sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136,
comma 3-bis, e' consentita la conclusione del contratto, a condizioni non peggiorative
rispetto a quanto indicato nel preventivo stesso, o presso un'agenzia della compagnia
ovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso un collegamento diretto al sito internet
di ciascuna compagnia di assicurazione.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto, ove prescritte, le
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informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore del cliente.
Art. 132-ter. (Sconti obbligatori). - 1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni,
da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi
rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto determinato dall'impresa nei
limiti stabiliti dal comma 2:
a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano
proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da
eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia'
presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del veicolo, denominati
"scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti
funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini
tariffari e della determinazione della responsabilita' in occasione dei sinistri, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono gia'
presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato
nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione
di veicoli a motore.
2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri e modalita' nell'ambito dei processi
di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, per la determinazione da parte delle
imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma 1. Le imprese di assicurazione, in
attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo da applicare
alla clientela a fronte della riduzione del rischio connesso al ricorrere di una o piu' delle
condizioni di cui al comma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso
di accettazione da parte del contraente, lo sconto praticato per ciascuna delle condizioni di
cui al comma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza
altrimenti applicato.
3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in proprio possesso e di indagini statistiche, la
lista delle province a maggiore tasso di sinistrosita' e con premio medio piu' elevato. Tale
lista e' aggiornata con cadenza almeno biennale.
4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenuto conto dei premi piu' elevati
applicati nelle province individuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nelle altre
province a piu' bassa sinistrosita' ad assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e
collocati nella medesima classe di merito, definisce altresi' i criteri e le modalita' finalizzati
alla determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo e
significativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, da applicare ai soggetti
residenti nelle province di cui al comma 3, che non abbiano provocato sinistri con
responsabilita' esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base
dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della
stipula del contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).
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5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:
a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio,
per il calcolo dello sconto aggiuntivo di cui al comma 4;
b) prevede, nell'ambito delle modalita' di cui al comma 4, che non possano sussistere
differenziali di premio che non siano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali di
rischio.
6. Le attivita' di cui ai commi precedenti sono svolte nell'ambito delle risorse umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteri stabiliti dall'IVASS, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, applicano lo sconto nei confronti
dei soggetti che si trovino nelle condizioni previste dal comma 4, di importo significativo e
aggiuntivo rispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, ed evidenziano in sede di
preventivo e nel contratto, in caso di accettazione da parte del contraente, lo sconto
praticato, in valore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo della polizza altrimenti
applicato. Lo sconto di cui al presente comma si applica ai nuovi contratti o in occasione
del rinnovo di quelli in essere.
8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal
contratto di assicurazione. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa
di assicurazione pubblica nel proprio sito internet l'entita' degli sconti effettuati in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicita' che
ne rendano efficace e chiara l'applicazione.
9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione, anche in via ispettiva ovvero a
seguito di circostanziata segnalazione da parte di terzi, accerta che le imprese assicurative
tengano effettivamente conto, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1,
2, 4 e 7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio, dei criteri
definiti dal regolamento di cui al comma 2 e del rispetto dei criteri e delle modalita'
finalizzati alla determinazione dello sconto di cui al comma 4.
10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo di cui al comma 4 garantisca la
progressiva riduzione delle differenze dei premi applicati sul territorio nazionale nei
confronti di assicurati con le medesime caratteristiche soggettive e collocati nella
medesima classe di merito.
11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione dei criteri e delle modalita'
per la determinazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 e dell'obbligo di riduzione del
premio nei casi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazione
alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 10.000 a euro 80.000 e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al
contratto in essere.
12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi di installazione, disinstallazione,
funzionamento, sostituzione e portabilita' sono a carico dell'impresa. La titolarita' delle
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dotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spetta all'assicurato. La riduzione di premio
praticata dall'impresa di assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresi', in caso di
contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di
stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione».
7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 6 del presente articolo, e'
adottato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la lista delle province a maggiore tasso
di sinistrosita', di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di ottenere l'integrale risarcimento per la
riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di
autoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122. A
tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea
garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita' non inferiore a due anni per tutte le
parti non soggette a usura ordinaria».
10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza e funzionalita' dei veicoli, le associazioni
nazionali maggiormente rappresentative del settore dell'autoriparazione, l'Associazione
nazionale fra le imprese assicuratrici e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco
istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa tra loro apposite
linee guida finalizzate a determinare gli strumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e
gli ulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delle riparazioni a regola d'arte di cui
all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma 9 del presente articolo, sulla
base di criteri oggettivi e facilmente riscontrabili. Le predette linee guida sono comunicate
al Ministero dello sviluppo economico che ne assicura le necessarie forme di pubblicita'.
11. Le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della
polizza altrimenti applicato nel caso in cui l'assicurato contragga piu' polizze assicurative
di veicoli in suo possesso e sottoscriva per ciascuna polizza una clausola di guida
esclusiva.
12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, le parole: «La predetta
variazione in diminuzione del premio» sono sostituite dalle seguenti: «La predetta
variazione del premio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valore assoluto e in
percentuale rispetto alla tariffa in vigore applicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di
preventivo della stipulazione o di rinnovo,».
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13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. E' fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e
l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto
contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che
ostacolino la mobilita' tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di
assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della
classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche
caratteristiche di rischio».
14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non puo' assegnare al contratto una classe di merito
piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul
veicolo gia' assicurato» sono aggiunte le seguenti: «e non puo' discriminare in funzione
della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di
premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che
stipula il nuovo contratto»;
b) al comma 4-ter e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le variazioni
peggiorative apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio per gli
assicurati che hanno esercitato la facolta' di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b),
devono essere inferiori a quelli altrimenti applicati.»;
c) dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:
«4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, qualora l'assicurato accetti
l'installazione di uno dei dispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazioni peggiorative
apportate alla classe di merito e i conseguenti incrementi del premio devono essere
inferiori a quelli altrimenti applicati».
15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul
luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque
dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in
mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso
all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso,
l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia
del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta
all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di
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sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita' di polizia
intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento
successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non
ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita' previste dal
comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel
rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva
impossibilita' della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilita' e per la
quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a
tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della
Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi
nominativi di testimoni presenti in piu' di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella
banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e
agli agenti delle autorita' di polizia che sono chiamati a testimoniare».
16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei dati relativi ai sinistri che le imprese di
assicurazione sono tenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cui all'articolo 135 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei
criteri di trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige
apposita relazione le cui risultanze sono considerate anche al fine della definizione della
significativita' degli sconti di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6 del presente articolo.
17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138. (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita'). - 1. Al fine di garantire
il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale
effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui
consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro
della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il
territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrita' psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita' comprensivo dei
coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e' redatta, tenuto conto dei criteri di valutazione del danno
non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', secondo i
seguenti principi e criteri:
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a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacita' di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'eta'
e del grado di invalidita';
c) il valore economico del punto e' funzione crescente della percentuale di invalidita' e
l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
cresce in modo piu' che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai
postumi;
d) il valore economico del punto e' funzione decrescente dell'eta' del soggetto, sulla base
delle tavole di mortalita' elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse
legale;
e) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all'integrita' fisica, la
quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle
lettere da a) a d) e' incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la
percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della
liquidazione;
f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per cento e' determinato in misura
corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del
risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di
cui al comma 2, puo' essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento.
4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo e'
esaustivo del risarcimento del danno conseguente alle lesioni fisiche.
5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata
dall'ISTAT».
18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di
cui all'articolo 138, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dal comma 17 del presente articolo, si
applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
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«Art. 139. (Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entita'). - 1. Il risarcimento del
danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione di veicoli a motore e di natanti, e' effettuato secondo i criteri e le misure
seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e' liquidato per i postumi da lesioni pari o
inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu' che proporzionale in relazione a
ogni punto percentuale di invalidita'; tale importo e' calcolato in base all'applicazione a
ciascun punto percentuale di invalidita' del relativo coefficiente secondo la correlazione
stabilita dal comma 6. L'importo cosi' determinato si riduce con il crescere dell'eta' del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta' a partire dall'undicesimo anno
di eta'. Il valore del primo punto e' pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e' liquidato un importo di 39,37 euro per ogni
giorno di inabilita' assoluta; in caso di inabilita' temporanea inferiore al 100 per cento, la
liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita' riconosciuta per
ciascun giorno.
2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione temporanea o
permanente all'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-
legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacita' di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entita', che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento
alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni,
non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti
dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia
causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensita', l'ammontare del risarcimento
del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, puo' essere
aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto
ai sensi del presente articolo e' esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico,
si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni dell'integrita'
psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di
invalidita' pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un punto
percentuale di invalidita' pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un
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punto percentuale di invalidita' pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2,
per un punto percentuale di invalidita' pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari
a 1,3, per un punto percentuale di invalidita' pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidita' pari a 6 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidita' pari a 7 si
applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidita' pari
a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di
invalidita' pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3».
20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere» e di altri dispositivi
elettronici). - 1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un
dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi
dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i
dispositivi elettronici gia' in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le
risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse
si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono
rese fruibili alle parti.
2. L'interoperabilita' e la portabilita' dei meccanismi elettronici che registrano l'attivita' del
veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da
parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da
quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori,
di seguito denominati «provider di telematica assicurativa», i cui dati identificativi sono
comunicati all'IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi. I
dati sull'attivita' del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base
dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di
assicurazione.
3. Le modalita' per assicurare l'interoperabilita' dei meccanismi elettronici nonche' delle
apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei
dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con
un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di
portabilita' tra diversi provider di telematica assicurativa, sono determinate dal
regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive
modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilita'.
4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider di
telematica assicurativa, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32,
comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte
dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di
ritardo.
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5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. L'impresa di assicurazione e' titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvo consenso espresso
dell'assicurato in relazione alla disponibilita' di ulteriori servizi connessi con la mobilita'
del veicolo, e' fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonche' ai soggetti a essa collegati,
di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori
rispetto a quelli destinati alla finalita' di determinazione delle responsabilita' in occasione
dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera
continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalita'.
6. E' fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non
funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo
precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui all'articolo 132-ter non e'
applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione
di premio e' tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata,
fatte salve le eventuali sanzioni penali».
21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente: «Ai
fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, l'impresa di assicurazione
provvede alla consultazione dell'archivio informatico integrato di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dal risultato della
consultazione, avuto riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli
danneggiati, emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS con apposito
provvedimento, o qualora altri indicatori di frode siano segnalati dai dispositivi elettronici
di cui all'articolo 132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi in sede di perizia da
cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente, l'impresa puo'
decidere, entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di
risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro.».
22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dai seguenti:
«Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 e' proponibile solo dopo la
ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del
termine di sessanta giorni di sospensione della procedura. Rimane salvo il diritto del
danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo 146, salvo il caso
di presentazione di querela o denuncia».
23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento,
della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi,
effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e
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l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non
risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi, di cui all'articolo
31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27»;
b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente:
«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera
g-ter), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento
avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati
per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del
presente codice. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla
circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di
immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del
raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis, lettera g-ter), risulti che al momento del
rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della
copertura assicurativa obbligatoria, si applica la sanzione amministrativa ai sensi
dell'articolo 193».
24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis. (Trasparenza delle procedure di risarcimento). - 1. In caso di cessione del
credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di
riparazione dei veicoli danneggiati e' versata previa presentazione della fattura emessa
dall'impresa di autoriparazione abilitata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha
eseguito le riparazioni».
25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi
accessori al rischio principale della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente,
garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori».
26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la liberta' contrattuale delle parti, le
condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono
l'offerta di un periodo di ultrattivita' della copertura per le richieste di risarcimento
presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della
responsabilita' verificatisi nel periodo di operativita' della copertura. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica, altresi', alle polizze assicurative in corso di validita' alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e
ferma la liberta' contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del
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contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio».
27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 128, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2
e M3 ai sensi dell'articolo 47 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, un importo minimo di copertura pari a euro
15.000.000 per sinistro per i danni alle persone, indipendentemente dal numero delle
vittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal
numero dei danneggiati»;
b) all'articolo 135, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono tenute a comunicare i dati riguardanti i sinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in
qualita' di impresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonche' i sinistri gestiti dall'Ufficio
centrale italiano ai sensi dell'articolo 125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le
modalita' stabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Al medesimo adempimento sono
tenute le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse a
operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento e
abilitate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore nel territorio della Repubblica»;
c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura del contributo, nel limite massimo del
cinque per cento del premio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «le modalita' di
fissazione annuale della misura del contributo, nel limite massimo del quindici per cento
del premio imponibile»;
d) l'articolo 316 e' sostituito dal seguente:
«Art. 316. (Obblighi di comunicazione). - 1. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la
tardivita' delle comunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertata semestralmente e
contestata con unico atto da notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1,
decorrente dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e'
punita con un'unica sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
cinquantamila.
2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneita' o la tardivita' delle comunicazioni di cui
all'articolo 154, commi 4 e 5, accertata semestralmente e contestata con unico atto da
notificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrente dal sessantesimo
giorno successivo alla scadenza del semestre di riferimento, e' punita con un'unica
sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centomila».
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29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 del presente
articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono
raddoppiati a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) definisce il criterio di cui al
comma 1 e stabilisce annualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASS procede
alla revisione del criterio di cui al periodo precedente entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, qualora lo stesso non abbia garantito un
effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva
riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi»;
b) all'articolo 32, il comma 3-quater e' abrogato;
c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.
31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellario
giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica,
incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione
residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facolta' di consultazione dell'archivio in
fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite dal
contraente».
32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «L'IVASS puo' richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele
presentate all'autorita' giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali
informazioni esclusivamente per attivita' di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio
informatico integrato.».
33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di
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cui alla presente legge, con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione dei premi dei
contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e al
rispetto degli obblighi di pubblicita' e di comunicazione, anche in fase di offerta
contrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e' dato conto specificamente dell'esito dell'attivita' svolta.
34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione
pubblica nel proprio sito internet, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati
si riferiscono, l'entita' della riduzione dei premi secondo forme di pubblicita' che ne
rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresi', entro i trenta giorni
successivi, i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della
loro pubblicazione nei rispettivi siti internet.
35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 34 comporta l'applicazione da
parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000
euro.
36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal seguente:
«4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte in applicazione dell'articolo 145-bis e del
capo III del presente titolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonoma del Fondo
di garanzia per le vittime della strada».
37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, monitora le
variazioni dei premi assicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costi per il
risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge.
38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli accordi possono
anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza
complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento e' totale»;
b) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione
dell'attivita' lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a
ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta
dell'aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso
alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere
erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento
dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. Gli statuti e i regolamenti
delle forme pensionistiche complementari possono innalzare l'anticipo di cui al periodo
precedente fino a un massimo di dieci anni»;
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c) all'articolo 14:
1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale facolta' non
puo' essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato
dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4
dell'articolo 11; in questi casi si applicano le previsioni del medesimo comma 4
dell'articolo 11»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai
commi 2 e 3 del presente articolo, e' previsto il riscatto della posizione sia nelle forme
collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta
con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6».
39. Al fine di aumentare l'efficienza delle forme pensionistiche complementari collettive di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e di quelle di
cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, e successive
modificazioni, e anche al fine di favorire l'educazione finanziaria e previdenziale, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, convoca un tavolo di consultazione cui partecipano
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze datoriali maggiormente rappresentative in
ambito nazionale, la COVIP, nonche' esperti della materia previdenziale, finalizzato ad
avviare un processo di riforma delle medesime forme pensionistiche secondo le seguenti
linee guida:
a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione, fondata su criteri
ispirati alle migliori pratiche nazionali e internazionali, con particolare riferimento
all'onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi collegiali, del responsabile
della forma pensionistica complementare, nonche' dei responsabili delle principali
funzioni;
b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima in funzione delle caratteristiche
dimensionali dei patrimoni gestiti, dei settori di appartenenza, della natura delle imprese
interessate, delle categorie dei lavoratori interessati nonche' dei regimi gestionali;
c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzate ad aumentare il livello medio
delle consistenze e ridurre i costi di gestione e i rischi;
d) individuazione di forme di informazione mirata all'accrescimento dell'educazione
finanziaria e previdenziale dei cittadini e sulle forme di gestione del risparmio finalizzato
alla corresponsione delle prestazioni previdenziali complementari.
40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 39 le amministrazioni
competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
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41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, le spese relative al
recesso o al trasferimento dell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valore del
contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la
linea telefonica o trasferire il servizio, e comunque rese note al consumatore al momento
della pubblicizzazione dell'offerta e in fase di sottoscrizione del contratto, nonche'
comunicate, in via generale, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, esplicitando
analiticamente la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione
economica»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le modalita' utilizzabili dal soggetto contraente che intenda recedere da un
contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, nonche' in caso di cambio di gestore, devono essere semplici e di immediata
attivazione e devono seguire le medesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione o
dell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di
comunicazioni elettroniche devono consentire la possibilita' per consumatori e utenti di
comunicare il recesso o il cambio di gestore con modalita' telematiche.
3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione
elettronica, ove comprenda offerte promozionali aventi ad oggetto la fornitura sia di servizi
che di beni, non puo' avere durata superiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzione
anticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e i medesimi limiti agli oneri per il
consumatore di cui al comma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativi costi
devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla durata residua della
promozione offerta.
3-quater. E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni
elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento
offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni
caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di prevedere
la possibilita' per il consumatore o per l'utente di ricevere servizi in abbonamento da parte
dello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consenso espresso e documentato
all'attivazione di tale tipologia di servizi»;
c) al comma 4:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comma 3-quater»;
2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi
1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».
42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive
modificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto» sono
sostituite dalle seguenti: «eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipato dal
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contratto».
43. All'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole: «ad euro
580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 1.160.000,00».
44. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Registro dei soggetti che
usano indirettamente risorse nazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui al
periodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5),
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
45. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri per
l'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cui al comma 44.
46. Al fine di semplificare le procedure di migrazione tra operatori di telefonia mobile e le
procedure per l'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzione di SIM card
richieste da utenti gia' clienti di un operatore, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono previste misure per l'identificazione in via
indiretta del cliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identita' digitale previsto
dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo da consentire che la richiesta di
migrazione e di integrazione di SIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possano
essere svolte per via telematica. Dall'attuazione delle disposizioni previste dal presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
47. Al fine di promuovere la massima diffusione dei pagamenti digitali ed elettronici, ivi
inclusi i micropagamenti con credito telefonico, dando nuovo impulso allo sviluppo e alla
fruizione dei servizi culturali e turistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti e
luoghi di cultura o per manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento, in deroga
alle normative di settore, possono essere applicate le stesse modalita' previste dall'articolo
8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.
48. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente che intende usufruire delle modalita'
di pagamento di cui al comma 47 e' messo nelle condizioni di conoscere, durante
l'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico sia sufficiente e quanto residua a
seguito dell'operazione medesima.
49. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura
privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo
7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che
operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico.
50. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
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dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinati le
modalita' e i requisiti di accesso e fruizione del servizio di cui al comma 49.
51. Gli importi destinati ai beneficiari costituiscono erogazione liberale e pertanto sono
esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
52. Le erogazioni liberali di cui al comma 49 non sono deducibili ne' detraibili ai fini delle
imposte sui redditi.
53. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 47 a 52 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, e' modificato al fine di
dare attuazione all'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riguardo all'impiego
della posta cartacea per le finalita' di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.
55. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate verso numerazioni non geografiche
la tariffazione della chiamata ha inizio solo dalla risposta dell'operatore.
56. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il compenso e' riconosciuto, per
ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti
interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che
svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di
fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo
mandato»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e'
da essi rinunciabile ne' puo' in alcun modo formare oggetto di cessione».
57. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e dei proventi per i servizi affidati in via
esclusiva, di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
b) l'articolo 4 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;
c) all'articolo 5, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rilascio della licenza
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individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di
comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui
alla legge 20 novembre 1982, n. 890, nonche' per i servizi riguardanti le notificazioni a
mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve essere subordinato a
specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualita', alla
continuita', alla disponibilita' e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;
d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi in esclusiva di cui all'articolo 4» sono
soppresse a decorrere dal 10 settembre 2017;
e) all'articolo 21, il comma 3 e' abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017.
58. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorita'
nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del predetto
decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni, sentito il Ministero della
giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai
servizi di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n.
261 del 1999, introdotto dal comma 57 del presente articolo; con la stessa modalita'
l'Autorita' determina i requisiti relativi all'affidabilita', alla professionalita' e all'onorabilita'
di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.
59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71
del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il terzo periodo del comma 2
dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni,
e' soppresso.
60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71
del presente articolo, a decorrere dal 1° luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e' abrogato. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo
precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in
bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10
milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per
aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.
61. Al fine di garantire la piena confrontabilita' delle offerte e la loro evidenza pubblica,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dispone, con proprio
provvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte del gestore del Sistema informatico
integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entro cinque mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di un apposito portale informatico per la raccolta e
pubblicazione in modalita' open data delle offerte vigenti sul mercato di vendita al
dettaglio di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche, alle
imprese connesse in bassa tensione e alle imprese con consumi annui non superiori a
200.000 standard metri cubi (Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul
mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte per la loro pubblicazione nel portale.
Presso l'Autorita' e' costituito un comitato tecnico consultivo con funzioni di raccordo ed
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emersione delle istanze dei diversi portatori di interesse sui contenuti inseriti nel portale
informatico. Del comitato tecnico fanno parte un rappresentante dell'Autorita', un
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, un rappresentante designato d'intesa tra loro dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici, un
rappresentante designato d'intesa tra loro dagli operatori di mercato e un rappresentante del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti del comitato non
percepiscono alcun compenso o rimborso di spese. All'attuazione delle disposizioni del
presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
62. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori della
vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno una proposta di
offerta di fornitura di energia elettrica o gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e
non domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non
superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non
domestiche connesse in bassa tensione e per le utenze con consumi annui non superiori a
200.000 Smc. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sito internet degli operatori.
Le proposte di offerta degli operatori per la vendita di energia elettrica devono indicare la
composizione media della fonte energetica utilizzata per la fornitura e la quantita' di gas
serra emessi per chilowattora (kWh).
63. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per ottemperare agli
obblighi di cui al comma 62, stabilendo l'insieme di informazioni minime, almeno pari alle
clausole essenziali del contratto, come disposte dal Codice di condotta commerciale per la
vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, e i requisiti che gli operatori
devono rispettare al fine di garantire la confrontabilita' delle offerte e la loro omogeneita'.
64. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dal comma 61, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce altresi' le modalita' di copertura dei costi
sostenuti, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da
essa irrogate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
65. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, linee guida per promuovere le offerte commerciali di energia elettrica
e gas a favore di gruppi di acquisto, con particolare riferimento alla confrontabilita', alla
trasparenza e alla pubblicita' delle offerte, nonche' alla realizzazione di piattaforme
informatiche tese a facilitare l'aggregazione dei piccoli consumatori.
66. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico
un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati di vendita al dettaglio dell'energia elettrica
e del gas, con particolare riguardo a:
a) l'operativita' del portale informatico di cui al comma 61;
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b) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti
necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di switching secondo quanto previsto
dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 luglio 2009, e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva
2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come recepite dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
c) il completamento del quadro normativo e regolatorio e l'efficacia degli strumenti
necessari a garantire il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo
quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/72/CE e
dall'allegato I, punto 1, lettere i) e j), della citata direttiva 2009/73/CE, come recepite dal
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
d) l'operativita' del Sistema informatico integrato, come gestore della banca dati di cui al
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto
2010, n. 129;
e) il completamento del quadro normativo e regolatorio e il rispetto delle disposizioni
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di implementazione
del brand unbundling, secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata
direttiva 2009/72/CE e dall'articolo 26, paragrafo 3, della citata direttiva 2009/73/CE,
come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
f) la tutela delle famiglie in condizioni di disagio economico, nonche' l'accrescimento del
sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.
67. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 66, sentite l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato e l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione del rapporto, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da' conto del raggiungimento degli obiettivi. Qualora su almeno uno degli
indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 66 l'obiettivo non sia stato
raggiunto per il mercato di vendita al dettaglio del gas naturale ovvero per quello
dell'energia elettrica, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, entro i tre mesi successivi alla data di cui al comma 66,
adottano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il
suo raggiungimento.
68. Con il medesimo decreto di cui al comma 67 sono definite le misure necessarie a
garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui ai commi 59 e 60 e
l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, secondo meccanismi che assicurino la
concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte nel libero mercato.
69. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior
tutela devono ricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al
superamento delle tutele di prezzo previsto dai commi 59 e 60, secondo le modalita'
definite con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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70. Al fine di semplificare le modalita' di cambio di fornitore da parte del cliente,
all'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle ipotesi di
successione di un fornitore del servizio ad un altro».
71. Qualora uno o piu' degli obiettivi di cui ai commi da 66 a 70 siano raggiunti prima del
1° gennaio 2018, con riferimento al mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica o
del gas naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ne da' tempestiva
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
72. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la
pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del
mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonche' il trattamento efficace dei
reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e
controllo da parte della medesima Autorita', a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei
predetti settori, anche avvalendosi della societa' Acquirente unico Spa.
73. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico stabilisce le modalita' con cui
lo Sportello per il consumatore gestito da Acquirente unico Spa accede, per l'efficacia delle
attivita' ad esso affidate dall'Autorita' medesima, alle informazioni e ai dati gestiti dal
Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129.
74. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti,
stabilisce le modalita' affinche' le fatture relative alla somministrazione dell'acqua con il
sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione
dell'effettivo consumo dell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso
accessibile e la sua lettura sia tecnicamente possibile.
75. Al fine del migliore coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti
economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che
versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature
medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in
vita, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' disciplinata con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
76. Il decreto di cui al comma 75 disciplina le modalita' di erogazione dei benefici
economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa,
individuando se del caso una corresponsione congiunta delle misure di sostegno alla spesa
per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entita' degli stessi tenendo
conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.
77. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 75, continua ad
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applicarsi la disciplina vigente per l'erogazione dei benefici di cui al medesimo comma 75.
78. Nei casi di fatture di rilevante importo derivanti da ritardi o interruzioni della
fatturazione o prolungata indisponibilita' dei dati di consumo reali, individuati secondo
condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorita'
stessa adotta le misure necessarie affinche' sussista in capo ai fornitori di energia elettrica e
gas un obbligo di rateizzazione, con diritto ai soli interessi legali nei confronti del cliente
finale. L'obbligo di rateizzazione non sussiste se il conguaglio e' imputabile a cause
riconducibili al cliente finale.
79. Nel caso di prolungata indisponibilita' dei dati di consumo reali, ferme restando le
modalita' e le scadenze di versamento del gettito tariffario da parte dei distributori,
l'Autorita', con proprio provvedimento, definisce adeguate misure per responsabilizzare i
distributori e individua modalita' idonee a favorire l'accessibilita' dei gruppi di misura da
parte dei distributori.
80. Al fine di garantire la stabilita' e la certezza del mercato dell'energia elettrica, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia
elettrica a clienti finali; a decorrere dalla data della sua istituzione l'inclusione e la
permanenza nell'Elenco sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attivita' di
vendita di energia elettrica a clienti finali.
81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalita' e i requisiti tecnici,
finanziari e di onorabilita' per l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 80.
82. L'Elenco di cui al comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicita' ai fini di
legge per tutti i soggetti interessati.
83. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164, e successive modificazioni, dopo le parole: «requisiti stabiliti» sono inserite le
seguenti: «, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,».
84. Dopo la lettera b-bis) del comma 5 dell'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141, e' inserita la seguente:
«b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a clienti finali di energia
elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente».
85. Al fine di promuovere la concorrenza attraverso la riduzione delle asimmetrie
informative, anche intersettoriali, all'articolo 6-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'accesso ai sistemi informativi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati
puo' avvenire anche in un quadro di reciprocita', ma solo nel rispetto delle prescrizioni
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stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali necessarie ad assicurare
proporzionalita', correttezza e sicurezza circa il trattamento di dati personali ai sensi del
predetto comma 1 e il rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della dignita'
dei soggetti cui le informazioni si riferiscono, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identita' personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1-ter. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati in conseguenza dell'accesso in un
quadro di reciprocita' ai sistemi di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi indicati, spetta a
questi ultimi l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere
adottato tempestivamente e senza indugio tutte le misure idonee a evitare il danno».
86. Al fine di aumentare la liquidita' dei mercati dell'energia, riducendo i costi delle
transazioni, a vantaggio dei consumatori, la clausola di «close-out netting» prevista per i
prodotti energetici all'ingrosso di cui al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ad eccezione dei contratti conclusi con clienti
finali a prescindere dalla loro capacita' di consumo, e' valida ed efficace, in conformita' a
quanto dalla stessa previsto, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, di
ristrutturazione economico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-
concorsuale, con o senza spossessamento del debitore, nei confronti di una delle parti.
87. Ai fini di cui al comma 86, per clausola di «close-out netting» deve intendersi qualsiasi
clausola di interruzione volontaria o automatica dei rapporti e di conseguente obbligo,
gravante sul contraente il cui debito risulti piu' elevato, di pagamento del saldo netto delle
obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche, che, in forza
di detta clausola, sono divenute immediatamente esigibili e convertite nell'obbligazione di
versare un importo pari al loro valore corrente stimato secondo criteri di ragionevolezza
commerciale, oppure estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo. In caso
di apertura di una procedura di risanamento, di ristrutturazione economico-finanziaria o di
liquidazione, che abbia natura concorsuale e che preveda lo spossessamento del debitore,
gli organi della procedura, entro sei mesi dal momento di apertura della procedura stessa,
possono far valere la violazione della ragionevolezza sotto il profilo commerciale qualora
la determinazione del valore corrente stimato sia intervenuta entro l'anno che precede
l'apertura della procedura stessa, fatto salvo che detta ragionevolezza si presume nel caso
in cui le clausole contrattuali concernenti i criteri di valutazione del valore corrente stimato
siano coerenti con gli schemi contrattuali elaborati nell'ambito della prassi internazionale
riconosciuta da associazioni rappresentative internazionali ovvero allorche' prevedano il
ricorso a quotazioni fornite da uno o piu' soggetti terzi indipendenti riconosciuti a livello
internazionale.
88. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni
previste dai commi da 80 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
89. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti:
«3-bis. Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica
e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di
cui all'articolo 29 o nell'ambito di attivita' di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza
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del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del
progetto e tali difformita' non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente
e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da
dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto dell'istanza di
rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo
le modalita' di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione,
disposto a seguito dell'istruttoria, decorrono dall'inizio del periodo di rendicontazione
oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell'annullamento
del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall'adozione del
provvedimento di esito dell'attivita' di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono
fatte salve le rendicontazioni gia' approvate relative ai progetti medesimi. Le modalita' di
cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste
di verifica e certificazione dei risparmi gia' concluse.
3-quater. Al fine di salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di
piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,
agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino
installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di
riferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla
data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso,
l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 109 del 12 maggio 2011, e all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fermo restando il diritto di rivalsa del
beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformita' dei moduli
installati».
90. All'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, dopo le parole:
«sulla quale e' stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In
alternativa alla predetta modalita' di riduzione, il produttore puo' richiedere,
comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla
differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni gia' applicate, calcolata al 30
settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto
all'erogazione degli incentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1°
luglio 2016».
91. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, dopo il comma 5 sono
aggiunti i seguenti:
«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di
distribuzione chiusi di cui al comma 5, facenti parte di un'impresa verticalmente integrata.
Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamente le norme di
separazione contabile.
5-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri
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provvedimenti in materia di obblighi di separazione in relazione a quanto previsto dal
comma 5-bis».
92. All'articolo 38 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai gestori di sistemi di
distribuzione di energia elettrica facenti parte di un'impresa verticalmente integrata, che
servono meno di 25.000 punti di prelievo, ad esclusione delle imprese beneficiarie di
integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive
modificazioni.
2-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adegua i propri
provvedimenti in materia di obblighi di separazione funzionale in relazione a quanto
previsto dal comma 2-bis, prevedendo altresi' che, per i gestori di sistemi di distribuzione
cui si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 2-bis, le modalita' di
riconoscimento dei costi per le attivita' di distribuzione e misura dell'energia elettrica siano
basate su logiche parametriche, che tengano conto anche della densita' dell'utenza servita,
nel rispetto dei principi generali di efficienza ed economicita' e con l'obiettivo di garantire
la semplificazione della regolazione e la riduzione dei connessi oneri amministrativi»;
b) il comma 3 e' abrogato.
93. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si
applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto
terzo che il valore di rimborso e' stato determinato applicando le disposizioni contenute nel
decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e
modalita' applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di
distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore
delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei
contributi privati relativi ai cespiti di localita', aggregato d'ambito, non risulti superiore alla
percentuale dell'8 per cento, purche' lo scostamento del singolo comune non superi il 20
per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di
settore secondo le definizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento e'
determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorita' per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
94. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le
regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, definisce procedure
semplificate di valutazione dei bandi di gara, applicabili nei casi in cui tali bandi siano stati
redatti in aderenza al bando di gara tipo, al disciplinare tipo e al contratto di servizio tipo.
In ogni caso, con riferimento ai punteggi massimi previsti per i criteri e i sub-criteri di gara
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dagli articoli 13, 14 e 15 del citato regolamento di cui al decreto n. 226 del 2011, la
documentazione di gara non puo' discostarsi se non nei limiti posti dai medesimi articoli
con riguardo ad alcuni sub-criteri.
95. Ai fini della partecipazione alle gare d'ambito di raggruppamenti temporanei d'impresa
e dei consorzi ordinari, i requisiti di capacita' tecnica individuati dall'articolo 10, comma 6,
lettere a., c. e d., del citato regolamento di cui al decreto 12 novembre 2011, n. 226,
possono essere posseduti anche da uno solo dei partecipanti; i requisiti individuati dal
predetto articolo 10, comma 6, lettera b., devono essere posseduti cumulativamente dai
partecipanti.
96. All'articolo 2, comma 558, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «A
decorrere dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio
2018» e le parole: «un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacita'
complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale» sono sostituite dalle seguenti: «un
importo annuo pari a 0,001 centesimi di euro per kWh di spazio offerto per il servizio di
stoccaggio».
97. Entro il 31 dicembre 2017 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 558, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, corrispondono alle regioni, ad integrazione di quanto gia' versato
per il 2016 e il 2017, un conguaglio pari alla differenza tra l'importo calcolato mediante il
nuovo metodo di cui al comma 96 e quanto gia' versato per gli stessi anni.
98. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le
parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e
non proporzionali alle finalita' dell'obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati
da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del
mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».
99. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell'articolo 83bis
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 98 del presente articolo, e' adottato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
100. Al fine di incrementare la concorrenzialita' del mercato dei carburanti e la diffusione
al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello
sviluppo economico in attuazione dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 98, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e' ampliata con l'introduzione di
un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete
stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell'interoperabilita' tra le banche dati esistenti
presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti, da realizzare, in
attuazione dei principi del capo V del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre
2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno,
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e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi
impianti. All'anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l'amministrazione
competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli e la Cassa conguaglio GPL. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio
decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei
carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12
settembre 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18 settembre 1989,
riducendone il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante
delle regioni e di un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.
101. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti
di distribuzione dei carburanti hanno l'obbligo di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma
100 del presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare
sospensione dell'attivita' sulla base della disciplina regionale, con l'evidenza della data di
cessazione della sospensione medesima.
102. Contestualmente all'iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 100 del presente articolo
i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente,
all'amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio e
all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l'impianto di
distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti
alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilita' previste
dalle vigenti disposizioni regionali e meglio precisate, ai soli fini della presentazione della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai commi 112 e 113 del presente articolo,
ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilita', si impegnano al loro
adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare
dell'autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' relativa alla
compatibilita' dell'impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente
periodo puo' essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge dall'amministrazione competente sulla base della
specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione puo' essere resa
perizia giurata di tecnico abilitato.
103. Qualora l'impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di
incompatibilita' di cui al comma 102 e il titolare non si impegni a procedere al relativo
completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l'attivita' di vendita di carburanti entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento
dell'impianto. Contestualmente, l'amministrazione competente dichiara la decadenza del
titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al
Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui al
comma 100, alla regione e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'ufficio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza
della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per
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l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.
104. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione
dei carburanti siano iscritti nell'anagrafe di cui al comma 100, sulla base dei dati gia' in
possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle
comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 100, 103 e 107, sono inoltrate allo
stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
105. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 102 da parte del titolare
di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il
Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal
termine previsto per l'iscrizione all'anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine
perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione o concessione. I proventi
della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
106. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento
del Comitato interministeriale dei prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 e' soppressa e le relative
funzioni e competenze nonche' i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle
funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell'Organismo centrale di
stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a
tempo indeterminato in servizio presso la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della
presente legge e' trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con
mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1°
gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT la titolarita' del Fondo per la razionalizzazione della
rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attivita' trasferite, in modo
da assicurare l'autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attivita' rispetto alle
altre attivita' e funzioni svolte dall'OCSIT. Le attivita' trasferite ai sensi del presente
comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e
cessano con l'esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal
1° gennaio 2018 e' trasferita all'OCSIT anche la titolarita' del Fondo GPL e del fondo
scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL
relative al fondo bombole per metano di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, e all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono
direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui
all'articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo
economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
107. Decorso inutilmente il nuovo termine di cui al comma 105 il Ministero dello sviluppo
economico ne da' prontamente comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli competente per territorio, alla regione ed all'amministrazione competente per
territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta
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giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla
decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso.
L'iscrizione all'anagrafe di cui al comma 100 e' requisito fondamentale per la validita' del
titolo autorizzativo o concessorio.
108. Il rilascio al gestore dell'impianto del registro annuale di carico e scarico da parte
dell'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio e'
subordinato alla verifica, eseguita accedendo all'anagrafe di cui al comma 100, che
l'impianto sia iscritto all'anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del
comma 102.
109. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione o della concessione abbia dichiarato che
l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilita' di cui al
comma 102 e non abbia provveduto alla cessazione dell'attivita' di vendita dei carburanti
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello
sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento
di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data
ultima prevista per la cessazione dell'attivita' di vendita, ai sensi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell'esercizio dell'impianto stesso. I proventi
della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per
territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza
del predetto termine, quest'ultima quota e' acquisita all'entrata del bilancio dello Stato. Il
Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, verificano l'effettiva chiusura degli impianti per i
quali e' stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca
della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al
fine di evitare abusi o frodi fiscali.
110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non
compatibilita' di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 102
del presente articolo, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei
lavori di adeguamento di cui al comma 103 del presente articolo, l'amministrazione
competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio
comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l'ufficio dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso
impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l'affidamento dell'impianto e
l'approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica
altresi' la sanzione di cui al comma 109 del presente articolo.
111. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla
data di cui al comma 103 sono inviate all'amministrazione territorialmente competente per
il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero
dello sviluppo economico.
112. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli
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impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati
incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti
casi:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto
all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,
numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) impianti situati all'interno di aree pedonali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2),
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 102 del presente articolo, gli
impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell'articolo 4
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati
incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti
casi:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad
Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su piu' strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo
si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all'utenza quanto
all'impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all'articolo 3, comma 1,
numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
114. Le regioni e i comuni, anche attraverso l'anagrafe degli impianti di cui al comma 100,
verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attivita' e' sospesa
rispettino le tempistiche e le modalita' previste per il regime della sospensiva nelle relative
norme regionali o provinciali.
115. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l'attivita' di
vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
procedure semplificate di dismissione di cui al comma 117, salvi i casi in cui per le stesse
aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione
in merito al loro ripristino.
116. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell'attivita' di vendita, i titolari
di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l'avvio delle
procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalita' di
cui al comma 117, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il
termine di cui al comma 115. La conclusione dei lavori e' attestata con una relazione,
firmata da un tecnico abilitato, da presentare all'amministrazione comunale competente
tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
117. Le attivita' di dismissione di cui al comma 115, finalizzate a prevenire l'insorgenza di
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pericoli nei riguardi della sicurezza, dell'ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie,
consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami
e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle
strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell'individuazione di una
contaminazione, nell'esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015,
n. 31. In caso di riutilizzo dell'area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti
procedono alla rimozione delle strutture interrate e, in ogni caso, alla bonifica del sito in
caso di accertata contaminazione.
118. Nell'ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i
titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 115 del presente
articolo, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di
programma disciplinati dall'articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
119. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 100 a 118 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
120. All'articolo 221, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «, permanendo fino a tale momento l'obbligo di corrispondere
il contributo ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h)» sono soppresse;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'obbligo di corrispondere il contributo
ambientale di cui all'articolo 224, comma 3, lettera h), e' sospeso a seguito dell'intervenuto
riconoscimento del progetto sulla base di idonea documentazione e sino al provvedimento
definitivo che accerti il funzionamento o il mancato funzionamento del sistema e ne dia
comunicazione al Consorzio.»;
c) al sesto periodo, le parole: «dal Consorzio nazionale imballaggi» sono sostituite dalle
seguenti: «dall'ISPRA».
121. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale provvede all'attuazione
delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 120 con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
122. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in conformita' alle norme minime di qualita' definite dalla Commissione
europea» sono sostituite dalle seguenti: «anche nelle more della definizione delle norme
minime di qualita' da parte della Commissione europea,»;
b) le parole: «, entro tre mesi dalla loro adozione» sono soppresse.
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123. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attivita' di raccolta e trasporto
dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.
124. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 123,
l'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, individua le modalita' semplificate d'iscrizione per l'esercizio della attivita' di
raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonche' i quantitativi annui
massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell'iscrizione con modalita' semplificate.
125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le
fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i
soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con
societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche
amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati
e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese
quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro
partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi
economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai
medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi,
incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche
amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi
nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale
bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme
ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti
eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli
obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione
delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti
eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle societa'
controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello
Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota
integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle
somme erogate.
127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione
di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi,
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degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti
dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
128. All'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto
dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o
giuridiche, vengono altresi' pubblicati i dati consolidati di gruppo».
129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125 a 128 le amministrazioni,
gli enti e le societa' di cui ai predetti commi provvedono nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
130. Gli istituti bancari, le imprese di assicurazione e le societa' di carte di credito
assicurano che l'accesso ai propri servizi di assistenza ai clienti, anche attraverso chiamata
da telefono mobile, avvenga a costi telefonici non superiori rispetto alla tariffa ordinaria
urbana. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione
del presente comma.
131. La violazione delle disposizioni di cui al comma 130 implica l'applicazione di una
sanzione amministrativa pari a 10.000 euro, irrogata dall'Autorita' di cui al comma 130, e
un indennizzo non inferiore a 100 euro a favore dei clienti.
132. In conformita' con la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, sulla comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento, sul
trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i
prodotti bancari piu' diffusi tra la clientela per i quali e' assicurata la possibilita' di
confrontare le spese a chiunque addebitate dai prestatori di servizi di pagamento attraverso
un apposito sito internet.
133. Il decreto di cui al comma 132 individua altresi' le modalita' e i termini secondo i
quali i prestatori dei servizi di pagamento provvedono a fornire i dati necessari alla
comparazione e definisce le modalita' per la pubblicazione nel sito internet, nonche' i
relativi aggiornamenti periodici.
134. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi 132 e 133 le amministrazioni
interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
135. All'articolo 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 183 del codice delle assicurazioni private,
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di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle relative disposizioni e
delibera dell'IVASS di attuazione in materia di interesse degli intermediari assicurativi, le
banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, se condizionano l'erogazione del
mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione,
ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria
all'erogazione del mutuo o del credito, sono tenuti ad accettare, senza variare le condizioni
offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, la polizza che il
cliente presentera' o reperira' sul mercato; nel caso in cui essa sia necessaria per ottenere il
finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, la polizza presentata dal cliente deve
avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dalla banca, dall'istituto di credito e
dall'intermediario finanziario»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nel caso in cui il cliente sottoscriva all'atto della stipula del finanziamento una
polizza proposta dalla banca, dall'istituto di credito, da intermediari finanziari o da loro
incaricati, ha diritto di recedere dalla stessa entro sessanta giorni. In caso di recesso dalla
polizza resta valido ed efficace il contratto di finanziamento. Ove la polizza sia necessaria
per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, il cliente puo'
presentare in sostituzione una polizza dallo stesso autonomamente reperita e stipulata,
avente i contenuti minimi di cui al comma 1. Le banche, gli istituti di credito, gli
intermediari finanziari o, in alternativa, le compagnie di assicurazione si impegnano ad
informare il cliente di quanto sopra stabilito con comunicazione separata rispetto alla
documentazione contrattuale»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, le banche, gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari sono tenuti a informare il richiedente il finanziamento della
provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia
assicurativa all'intermediario, in termini sia assoluti che percentuali sull'ammontare
complessivo».
136. Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su
scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di
perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato
corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprieta' del
bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di
restituirlo.
137. Costituisce grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di almeno sei
canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per
i leasing immobiliari, ovvero di quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo
equivalente per gli altri contratti di locazione finanziaria.
138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del
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comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a corrispondere
all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai
valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati
fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo
pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il
recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti
dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e'
inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo
precedente.
139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del
bene sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da
soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede
alla vendita sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune
accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato
accordo nel predetto termine, da un perito indipendente scelto dal concedente in una rosa
di almeno tre operatori esperti, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere
la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione. Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente da
rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio.
Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di celerita',
trasparenza e pubblicita' adottando modalita' tali da consentire l'individuazione del
migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.
140. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 72-quater del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, e si applica, in caso di immobili da adibire ad abitazione principale, l'articolo
1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
141. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialita' nell'ambito della professione
forense, alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 3, il quarto periodo e' soppresso;
2) il comma 4 e' abrogato;
3) al comma 6, le parole: «ai commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5»;
b) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis. (Esercizio della professione forense in forma societaria). - 1. L'esercizio della
professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di
capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto
dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione
speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa
alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie,
trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto
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l'esclusione del socio.
2. Nelle societa' di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere
avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di
altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della
societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla
cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire
la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci
avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il
principio della personalita' della prestazione professionale. L'incarico puo' essere svolto
soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della
specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la
durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di
interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilita' della societa' e quella dei soci non esclude la responsabilita' del
professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto
costituisce causa di esclusione dalla societa' di cui al comma 1.
6. Le societa' di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice
deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di
appartenenza»;
c) l'articolo 5 e' abrogato;
d) all'articolo 13, comma 5, le parole: «a richiesta» sono soppresse.
142. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
«63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su apposito conto corrente
dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o
responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma,
numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
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successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o
autenticati e soggetti a pubblicita' immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle
somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro,
oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri
dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della
proprieta' o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o
aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico
espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il
suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla
sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo
che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio»;
b) il comma 64 e' abrogato;
c) il comma 65 e' sostituito dal seguente:
«65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio
separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale
e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed
impignorabile e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse»;
d) il comma 66 e' sostituito dal seguente:
«66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale
puo' disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono
state depositate, mantenendo di cio' idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera
c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi della normativa
vigente, verificata l'assenza di gravami e formalita' pregiudizievoli ulteriori rispetto a
quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale
provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi
diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo
l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il
notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli
viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
secondo le diverse modalita' probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in
condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta»;
e) dopo il comma 66 e' inserito il seguente:
«66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale puo' recuperare dal conto dedicato, a seguito di
redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia
eventualmente anticipato con fondi propri, nonche' le somme in esso versate diverse da
quelle di cui al medesimo comma 63»;
f) il comma 67 e' sostituito dal seguente:
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«67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte
relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato
destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalita' e i termini
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del
notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e
successive modificazioni, principi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi
al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai
commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonche' dal presente comma. Del pari
provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri
pubblici ufficiali roganti».
143. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in seguito ogni
triennio, il Consiglio nazionale del notariato, sentiti gli organi preposti alla vigilanza degli
altri pubblici ufficiali roganti, presenta al Ministro della giustizia una relazione sullo stato
di applicazione delle norme di cui ai commi da 63 a 67 dell'articolo 143 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificati dal comma 142 del presente articolo, segnalando
le eventuali criticita' e proponendo le modifiche ritenute opportune.
144. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del
Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto
della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e
procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno
5.000 abitanti»;
b) all'articolo 26, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il notaio puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in
cui si trova la propria sede, ovvero in tutto il distretto della Corte d'appello in cui si trova la
sede, se tale distretto comprende piu' regioni. Salve in ogni caso le previsioni dell'articolo
82, puo' aprire un unico ufficio secondario in qualunque comune della regione ovvero in
tutto il distretto della Corte d'appello se tale distretto comprende piu' regioni»;
c) all'articolo 27, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Egli non puo' prestarlo fuori del territorio della regione in cui si trova la propria sede
ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende
piu' regioni»;
d) l'articolo 82 e' sostituito dal seguente:
«Art. 82. - 1. Sono permesse associazioni di notai aventi sede in qualsiasi comune della
regione, ovvero del distretto della Corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto
comprende piu' regioni, per svolgere la propria attivita' e per mettere in comune, in tutto o
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in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli, poi, in tutto o in parte, in quote uguali o
disuguali.
2. Ciascun associato puo' utilizzare lo studio e l'eventuale ufficio secondario di altro
associato.
3. Se un associato si avvale dello studio o ufficio secondario di un altro associato quale
proprio ufficio secondario, resta fermo il limite di cui all'ultimo periodo del secondo
comma dell'articolo 26»;
e) all'articolo 93-bis, dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Il Consiglio notarile distrettuale procede annualmente al sorteggio di un numero di
notai pari almeno a un ventesimo degli iscritti al ruolo, presso i quali sono eseguite
ispezioni dirette al controllo della regolare tenuta e dell'impiego dei fondi e dei valori
consegnati a ogni titolo al notaio in ragione del suo ufficio, e a tal fine:
a) il notaio mette a disposizione del Consiglio notarile distrettuale, anche in via preventiva
all'ispezione presso lo studio e nel piu' breve tempo possibile, tutta la documentazione
contabile in suo possesso che gli e' richiesta anche al fine di assicurare il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 63 a 67, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni;
b) il Consiglio notarile distrettuale nomina ogni due anni in numero congruo i notai
incaricati di procedere alle ispezioni contabili, scegliendoli preferibilmente tra i notai
appartenenti ad altri distretti della medesima Corte d'appello;
c) le ispezioni contabili sono eseguite congiuntamente da tre notai nominati ai sensi della
lettera b), secondo le modalita' previste per le ispezioni presso gli studi notarili e con
l'obbligo di astensione in ogni caso di conflitto di interessi»;
f) all'articolo 147, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicita' non conforme ai principi
stabiliti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 2012, n. 137».
145. All'articolo 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «archivio notarile distrettuale» sono aggiunte le
seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma»;
b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «del luogo dove ha sede il Consiglio
notarile» sono sostituite dalla seguente: «aggregante»;
c) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu'
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distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile
dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni
dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di
comunicazione».
146. All'articolo 2 della legge 17 maggio 1952, n. 629, il secondo comma e' sostituito dal
seguente:
«Gli Archivi notarili distrettuali sono istituiti con decreto del Ministro della giustizia, nel
rispetto delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nei comuni capoluoghi di distretti notarili, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 1, quarto comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e
hanno competenza per la circoscrizione del rispettivo distretto o dei rispettivi distretti».
147. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - 1. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la
cui circoscrizione e' determinata dalla tabella A allegata alla presente legge»;
b) la tabella A e' sostituita dalla seguente:
«Tabella A
Sedi e circoscrizioni di competenza degli uffici ispettivi
Bologna: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Emilia-Romagna, Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle
d'Aosta, Veneto.
Napoli: Archivi notarili distrettuali aventi sede nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria».
148. In applicazione dell'articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono
validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della
medesima legge, tra soggetti privati e societa' di ingegneria, costituite in forma di societa'
di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in
forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del
codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le societa' di cui al presente comma sono tenute a stipulare una
polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile
conseguente allo svolgimento delle attivita' professionali dedotte in contratto e a garantire
che tali attivita' siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L'Autorita' nazionale
anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, alla pubblicazione dell'elenco delle societa' di cui al presente comma
nel proprio sito internet.
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149. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' abrogato.
150. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il
professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e'
previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma
scritta o digitale,».
151. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel
senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche
dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251.
152. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i
professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli
posseduti e le eventuali specializzazioni.
153. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' consentito esclusivamente a soggetti in
possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria
attivita' come liberi professionisti. L'esercizio dell'attivita' odontoiatrica e' altresi'
consentito alle societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un
direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di
cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso
dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.
154. Le strutture sanitarie polispecialistiche presso le quali e' presente un ambulatorio
odontoiatrico, ove il direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' odontoiatrica, devono nominare un direttore sanitario responsabile per i servizi
odontoiatrici che sia in possesso dei requisiti di cui al comma 153.
155. Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione
esclusivamente in una sola struttura di cui ai commi 153 e 154.
156. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 153, 154 e 155 comporta la
sospensione delle attivita' della struttura, secondo le modalita' definite con apposito decreto
del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle
disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitali e le societa' cooperative a
responsabilita' limitata»;
b) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La partecipazione alle societa'
di cui al comma 1 e' incompatibile con qualsiasi altra attivita' svolta nel settore della
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produzione e informazione scientifica del farmaco, nonche' con l'esercizio della
professione medica. Alle societa' di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 8.»;
c) al comma 3, le parole: «ad uno dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «a un farmacista
in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n.
475, e successive modificazioni,»;
d) al comma 4, le parole: «da un altro socio» sono sostituite dalle seguenti: «da un
farmacista in possesso del requisito dell'idoneita' previsto dall'articolo 12 della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni»;
e) il comma 4-bis e' abrogato.
158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come
sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare,
direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non
piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o
provincia autonoma.
159. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare il rispetto
delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di
istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
160. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto delle societa' di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse
quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla
Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonche' all'assessore alla sanita' della
competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e
all'azienda sanitaria locale competente per territorio».
161. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Fatta salva la procedura concorsuale di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le
farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della
popolazione, e' consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di
apposita istanza, la possibilita' di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai
quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un
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numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla
base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico
delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della
procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della
legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento
si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a
5.000 euro».
162. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo la
parola: «dipendono» sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».
163. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dieci anni» sono sostituite
dalle seguenti: «tre anni dalla data di autorizzazione all'esercizio della farmacia».
164. Al comma 1-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, le
parole: «subordinandola alla consegna al cliente, a cura del farmacista, di un foglietto
sostitutivo conforme a quello autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «prevedendo che
il cittadino scelga la modalita' per il ritiro del foglietto sostitutivo conforme a quello
autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali
alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica».
165. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorita' competenti costituiscono il livello
minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. E' facolta' di chi ha la
titolarita' o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi
rispetto a quelli obbligatori, purche' ne dia preventiva comunicazione all'autorita' sanitaria
competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli
affissi all'esterno dell'esercizio.
166. E' nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare
alla clientela finale, con qualsiasi modalita' e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni
altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il
tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.
167. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di
garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle relative prestazioni, le regioni
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di servizio di
trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal 31 dicembre 2017, clausole
idonee a stabilire l'obbligo per il concessionario del servizio, pena l'applicazione di
specifiche sanzioni, di istituire e fornire all'utenza un servizio di biglietteria telematica
direttamente accessibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato.
168. I concessionari e i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia
e di trasporto marittimo, in ambito nazionale, regionale e locale, rendono note ai
passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto di cui fruiscono, le
modalita' per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto
a rimborsi o indennizzi, indicandone l'entita' e le modalita' per accedervi, che devono
necessariamente includere la possibilita' per il singolo passeggero di chiedere il rimborso
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durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione
del titolo di viaggio e senza ulteriori formalita'. I concessionari e i gestori di cui al primo
periodo garantiscono inoltre una maggiore efficienza e semplificazione delle procedure, in
particolare attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per le fasi di acquisto ed emissione
dei biglietti.
169. I soggetti di cui al comma 168 adeguano o integrano le proprie carte dei servizi e le
proprie modalita' organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma.
170. All'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la parola:
«motocarrozzetta,» e' inserita la seguente: «velocipede,».
171. Al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali,
all'articolo 108 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «riproduzioni richieste» sono inserite le seguenti: «o
eseguite»;
b) al comma 3-bis:
1) al numero 1), le parole: «bibliografici e» sono soppresse, dopo la parola: «archivistici»
sono inserite le seguenti: «sottoposti a restrizioni di consultabilita' ai sensi del capo III del
presente titolo,» e dopo la parola: «attuata» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle
disposizioni che tutelano il diritto di autore e»;
2) al numero 2), le parole: «, neanche indiretto» sono soppresse.
172. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
«5. Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l'interessato provvede, nei casi
previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale
ai sensi dell'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80».
173. Il possessore degli immobili per i quali alla data di entrata in vigore della presente
legge sono gia' attivati gli interventi richiamati all'articolo 6, comma 5, del citato testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvede, ove necessario,
agli atti di aggiornamento catastale secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tali adempimenti devono essere
eseguiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in caso di
omissioni trova applicazione l'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
174. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
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1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da
fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, nonche' del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi
interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica
all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio
2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco
nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. Il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, e' abrogato.
175. Al fine di semplificare le procedure relative al controllo della circolazione
internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell'antiquariato, al codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrita' e la completezza del
patrimonio culturale della Nazione»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del
presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonche' le cose
indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni»;
b) all'articolo 11, comma 1, lettera d), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente:
«settanta»;
c) all'articolo 12, comma 1, la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e
le parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
d) all'articolo 14, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le cose di cui
all'articolo 10, comma 3, lettera d-bis), la dichiarazione e' adottata dal competente organo
centrale del Ministero.»;
e) all'articolo 54:
1) al comma 1, lettera d-ter), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e le
parole: «, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili» sono soppresse;
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f) all'articolo 63, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il registro e'
tenuto in formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione
in tempo reale al soprintendente ed e' diviso in due elenchi: un primo elenco relativo alle
cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un secondo elenco
relativo alle cose per le quali l'attestato e' rilasciato in modalita' informatica senza
necessita' di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione, salva la facolta' del
soprintendente di richiedere in ogni momento che taluna delle cose indicate nel secondo
elenco gli sia presentata per un esame diretto»;
g) all'articolo 65:
1) al comma 2, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta»;
2) al comma 3, lettera a), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «settanta» e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui
all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500»;
3) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Non e' soggetta ad autorizzazione l'uscita:
a) delle cose di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d);
b) delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non piu' vivente e la
cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500, fatta
eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1.
4-bis. Nei casi di cui al comma 4, l'interessato ha l'onere di comprovare al competente
ufficio di esportazione, mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le cose da trasferire all'estero
rientrino nelle ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione, secondo le procedure e
con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. Il competente ufficio di esportazione,
qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle di cui all'articolo 10, comma 3,
lettera d-bis), avvia il procedimento di cui all'articolo 14, che si conclude entro sessanta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione»;
h) all'articolo 68:
1) al comma 4, le parole: «dal Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del
Ministro»;
2) al comma 5, la parola: «triennale» e' sostituita dalla seguente: «quinquennale»;
i) all'articolo 74, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e
la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «quarantotto»;
l) all'allegato A, lettera A, nel numero 15 e nella nota (1), la parola: «cinquanta» e'
sostituita dalla seguente: «settanta».
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176. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione
devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera
circolazione, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' le condizioni, le
modalita' e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e
di avvenuta importazione, ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del medesimo codice;
b) istituisce un apposito «passaporto» per le opere, di durata quinquennale, per agevolare
l'uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
177. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal
seguente:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente
comunicate all'Autorita' qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme
delle imprese interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro e qualora
il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle
imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni
anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del
prodotto interno lordo».
178. Al comma 2 dell'articolo 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo le parole: «esercizi di vendita» sono inserite le seguenti: «, ad
esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi
ricettivi e dei rifugi alpini,».
179. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del
Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata, sentiti le
associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, un decreto legislativo per la revisione
della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al
trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla
mobilita' di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione
complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari,
automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
b) adeguare l'offerta di servizi alle nuove forme di mobilita' che si svolgono grazie ad
applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l'interconnessione dei
passeggeri e dei conducenti;
c) promuovere la concorrenza e stimolare piu' elevati standard qualitativi;
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d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo
una consapevole scelta nell'offerta;
e) armonizzare le competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire
comuni standard nazionali;
f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione, anche ai fini di
contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorita'.
180. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 179, corredato di relazione tecnica,
e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle competenti Commissioni
parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le
Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di
trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la
complessita' della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, o quello
eventualmente prorogato, il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione, perche' su di esso sia espresso il parere
delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato in via
definitiva. (Altalex)
181. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 179, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo
comma, e con la procedura di cui al comma 180, puo' emanare disposizioni correttive e
integrative del medesimo decreto legislativo.
182. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 179 a 181 del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ai
relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a
legislazione vigente. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 179 determini nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso e' emanato solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
183. All'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa esercente attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio
di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritta al Registro elettronico nazionale e
titolare di autorizzazione, puo' utilizzare i veicoli in proprieta' di altra impresa esercente la
medesima attivita' ed iscritta al Registro elettronico nazionale, acquisendone la
disponibilita' mediante contratto di locazione».
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184. Per favorire l'offerta di servizi pubblici e privati per la mobilita', l'utilizzo di dati
aperti, lo sviluppo delle smart city, nonche' l'adozione di piani urbani della mobilita'
sostenibile, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a disciplinare l'installazione
sui mezzi di trasporto delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari,
volti anche a realizzare piattaforme tecnologiche per uno sviluppo urbano integrato
multidisciplinare, in coerenza con la normativa dell'Unione europea e nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) stabilire la progressiva estensione dell'utilizzo dei dispositivi elettronici, con priorita' sui
veicoli che svolgono un servizio pubblico o che beneficiano di incentivi pubblici e,
successivamente, sui veicoli privati adibiti al trasporto di persone o cose, senza maggiori
oneri per i cittadini;
b) definire le informazioni rilevabili dai dispositivi elettronici, insieme ai relativi standard,
al fine di favorire una piu' efficace e diffusa operativita' delle reti di sensori intelligenti, per
una gestione piu' efficiente dei servizi nelle citta' e per la tutela della sicurezza dei
cittadini;
c) disciplinare la portabilita' dei dispositivi, l'interoperabilita', il trattamento dei dati, le
caratteristiche tecniche, i servizi a cui si puo' accedere, le modalita' e i contenuti dei
trasferimenti di informazioni e della raccolta e gestione di dati, il coinvolgimento dei
cittadini attraverso l'introduzione di forme di dibattito pubblico;
d) definire il valore di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari dei dispositivi
elettronici;
e) individuare le modalita' per garantire una efficace ed effettiva tutela della privacy,
mantenendo in capo ai cittadini la scelta di comunicare i dati sensibili per i servizi
opzionali.
185. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 184 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'IVASS e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali
nonche' acquisiti i pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo. Lo
schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo puo' essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei
quindici giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 184 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di trenta
giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il
termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti
possono comunque essere adottati.
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186. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 184, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
al medesimo comma 184 e con la procedura di cui al comma 185, disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse.
187. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione dei commi da 184 a 186 del
presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i
medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data
di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
188. Per favorire lo sviluppo del sistema logistico nazionale, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Sistema nazionale di monitoraggio della logistica (SiNaMoLo).
Contribuiscono all'alimentazione del SiNaMoLo, attraverso idonei sistemi di cooperazione,
in conformita' a quanto disposto dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, la piattaforma logistica nazionale digitale (PLN) di cui all'articolo 61-bis del decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle capitanerie di porto, i
Sistemi PIL (piattaforma integrata della logistica) e PIC (Piattaforma integrata
circolazione) delle Ferrovie dello Stato italiane, i PCS (Port Community System) delle
Autorita' portuali, il SIMPT (Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione
dei trasporti) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il SISTRI (Sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti) del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
nonche' le piattaforme logistiche territoriali.
189. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), sono definite le modalita' per
l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti che perseguono
finalita' di pubblico interesse, che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e
servizi telematici per il monitoraggio e il trasporto delle merci, nonche' definendo gli
standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati e i requisiti per
l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi.
190. Per le attivita' di cui ai commi 188 e 189 del presente articolo e' autorizzata la spesa di
euro 500.000 annui a decorrere dal 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
191. Agli oneri derivanti dal comma 190 del presente articolo, pari a euro 500.000 a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
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da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
192. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Visto, il Guardasigilli: Orlando


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