Articolo
35 (Artt. 1, 2, 3, 4 D.Lgs. 27 novembre 1992, n. 464) art. 3-bis aggiunto dalla
L. 44/2012 (Accertamento dell'accisa sulla
birra)
1 Ai fini
dell'accertamento dell'accisa sulla birra, per prodotto finito si intende la
birra nelle condizioni in cui viene immessa in consumo. Il volume di ciascuna partita di
birra da sottoporre a tassazione è dato dalla somma dei volumi nominali degli
imballaggi preconfezionati e dei volumi nominali dichiarati degli altri
contenitori utilizzati per il condizionamento: il volume così ottenuto,
espresso in ettolitri, viene arrotondato al litro, computando per intero le
frazioni superiori al mezzo litro. Per grado Plato si intende la quantità in
grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da
cui la birra è derivata; la ricchezza saccarometrica così ottenuta viene
arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o
inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.
2 Per il controllo della produzione sono
installati misuratori delle materie prime, della birra immediatamente a monte
del condizionamento ed, eventualmente, dei semilavorati, nonché contatori per
la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle
confezioni. Ultimate le operazioni di condizionamento, il prodotto è custodito
in apposito magazzino, preso in carico dal depositario ed accertato
dall'ufficio tecnico di finanza.
3 Il condizionamento della birra può
essere effettuato anche in fabbriche diverse da quella di produzione o in
appositi opifici di imbottigliamento che in tal caso sono considerati, a tutti
gli effetti fiscali, fabbriche di birra.
3-bis Fatta salva, su motivata richiesta del
depositario, l’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle fabbriche
con produzione annua non superiore ai
10.000 ettroliti l’accertamento del prodotto finito viene effettuato
immediatamente a monte del condizionamento, sulla base di appositi misuratori direttamente
dall’esercente dell’impianto. Il prodotto finito deve essere confezionato nella
stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. Non si applicanole disposizioni dei commi 5 e
6, lettere b) e c).
Il comma 3-bis è stato aggiunto
dall’art. 2, comma 11, DL
2/3/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/4/2012, n. 44, a decorrre dal 2/3/2012
4 Per le fabbriche che hanno una
potenzialità di produzione mensile non superiore a due ettolitri è in facoltà
dell'amministrazione finanziaria stipulare convenzioni di abbonamento, valevoli
per un anno, con corresponsione dell'accisa convenuta in due rate semestrali
anticipate.
5 Non si considerano avverati i
presupposti per l'esigibilità dell'accisa sulle perdite derivanti da rotture di
imballaggi e contenitori inferiori o pari allo 0,30 per cento del quantitativo
estratto nel mese; le perdite superiori sono considerate, per la parte
eccedente, come immissioni in consumo. La predetta percentuale può essere
modificata con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , in relazione agli
sviluppi delle tecniche di condizionamento.
6 Sono ammesse le seguenti tolleranze:
a) due decimi di grado, rispetto al valore dichiarato, per la gradazione
saccarometrica media effettiva del prodotto finito, rilevata nel corso di
riscontri effettuati su lotti condizionati in singole specie di imballaggi e
contenitori; b) quelle previste dalla normativa metrica vigente, per il volume
degli imballaggi preconfezionati; c) il 2 per cento, rispetto al volume nominale
dichiarato, per il volume medio effettivo di lotti di contenitori diversi dagli
imballaggi preconfezionati.
7 Per gli imballaggi preconfezionati che
presentano una gradazione media superiore a quella dichiarata di due decimi e
fino a quattro decimi, si prende in carico l'imposta per la parte eccedente la
tolleranza e si applica la sanzione amministrativa prevista per la irregolare
tenuta dei prescritti registri contabili; per differenze superiori ai quattro
decimi, oltre alla presa in carico dell'imposta, si applicano le penalità
previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento dell'imposta,
indicate all'art. 43. Per i lotti di contenitori diversi dagli imballaggi
preconfezionati che superano le tolleranze previste per il grado o per il
volume, si procede alla presa in carico dell'imposta sulla percentuale degli
ettolitrigrado eccedenti il 5 per cento di quelli dichiarati e si applica la
sanzione amministrativa prevista per la irregolare tenuta dei prescritti
registri contabili; se la suddetta percentuale è superiore al 9 per cento,
oltre alla presa in carico dell'imposta sull'intera eccedenza, si applicano
anche le penalità previste per la sottrazione del prodotto dall'accertamento
dell'imposta, indicate all'art. 43 (16/a).