Art. 358 Dlgs 14/2019
Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure
1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore,
commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure
di cui al codice della crisi e dell’insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o società tra professionisti,
sempre che i soci delle stesse siano in possesso
dei requisiti professionali di cui alla lettera a) , e, in tal
caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione,
direzione e controllo in società di capitali o società
cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali
e purché non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione
giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario
giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto,
i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa,
nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi
con la procedurasono nominati dall’autorità giudiziaria tenuto conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui
all’articolo 16 -bis , commi 9 -quater , 9 -quinquies e 9 -septies
, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità
di assicurare l’espletamento diretto, personale e tempestivo
delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione
nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza
richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico
incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti
del lavoro, dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato
in atto al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale,
del deposito del decreto di ammissione al concordato
preventivo o al momento della sua omologazione.