18/09/17

Cosa è l'inflazione...

L'inflazione disturba i prezzi, e si manifesta con un aumento degli stessi e con una diminuzione del potere d'acquisto della moneta.

Nel sistema della carta moneta inconvertibile, poiché la moneta cartacea può dirsi priva di un valore a sé ed il suo impiego è solo monetario, se non viene accettata nei pagamenti internazionali è difficile il suo assorbimento in caso di esuberanza.

Come si viene ad avere l'inflazione in questo modo:
a) per conto dello Stato a causa di guerre, crisi etc.
b) per conto del commercio e cioè per la cattiva gestione bancaria che esagera con le operazioni di sconto;

Abbiamo diverse oggettivi tipi d'inflazione e sono:
1) Inflazione dei profitti si ha quando i prezzi tendono a salire più di quanto aumentino i costi di produzione ed i salari. Tutto va a vantaggio degli imprenditori che realizzano molti più profitti;
2) Inflazione dei consumi si ha quando la domanda aumenta per i beni e i servizi e provoca l'aumento dei prezzi (per es. a Natale);
3) Inflazione creditizia cattiva gestione delle banche che spingono lo sconto le aperture di credito oltre i limiti, aumentano la consistenza del medio circolante e di conseguenza i prezzi;
4) Inflazione fiscale è lo Stato che sollecita alla banca centrale l'emissione di nuovi biglietti o emette direttamente moneta.

Inoltre si può distinguere in rispetto all'entità della svalutazione monetaria e si può distinguere a sua volta in:
1) subdola, o lenta, o strisciante che è lenta e si insinua piano piano e non supera mai il 6%;
2) robusta quando supera il 6%;
3) galoppante quando i prezzi salgono in maniera vertiginosa.

(diritti riservati 2017)

REGISTRO IMPRESE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' ED ALTRO

Denuncia di inizio, modifica o cessazione attività presso la sede legale
Se l’attività viene esercitata presso la sede legale dell’impresa occorre utilizzare il modello S5 (si ricorda che il modello non è disponibile in formato cartaceo poichè le società sono tenute alla  presentazione delle pratiche per via telematica o su supporto informatico).

Il modello S5 va utilizzato anche al fine di richiedere l’iscrizione o la cancellazione della società nella sezione speciale del Registro Imprese quale imprenditore agricolo, che coincide con l’avvio o la cessazione dell’attività agricola.

Se l’attività dell’impresa presso la sede legale è iniziata contestualmente alla costituzione della società, il modello S5 è allegato al modello S1 al momento dell’iscrizione nel Registro delle Imprese.

L’ufficio competente alla ricezione del modello S5 è quello della sede legale dell’impresa.
Le persone obbligate alla presentazione della domanda sono i legali rappresentanti.

Il modello S5 è soggetto ad imposta di bollo, solo quando è utilizzato per l’iscrizione o la cancellazione quale imprenditore agricolo, salvo che non sia allegato ad altro modello (es. modello S1 in fase di iscrizione) che già sconta l’imposta di bollo (consulta gli altri costi del servizio.)

Lettera ricevuta con Pec dal Ministro Calenda a imprenditori e professionisti...


 Cari imprenditori e cari professionisti,

attraverso il Decreto Sud il Governo ha prorogato l’agevolazione dell’iperammortamento per le imprese che acquistano beni strumentali rientranti nel piano Industria 4.0.

In particolare, è stato esteso al 30 settembre 2018 il termine ultimo per la consegna dei beni ammessi all’agevolazione, a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Posticipare la scadenza entro cui deve avvenire la consegna del bene, significa di fatto, poter concedere alle imprese più tempo e maggiori possibilità di effettuare nuovi investimenti, leva indispensabile per imprimere un forte impulso positivo all’innovazione, alla produttività e all’occupazione.

L’obiettivo di questa iniziativa è contribuire al consolidamento dei segnali positivi registrati nei mesi scorsi, grazie alle imprese che hanno saputo cogliere le sfide dell’innovazione utilizzando al meglio le opportunità introdotte dal pacchetto di riforme varato dal Governo.

Buon lavoro

Carlo Calenda

In sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società...


In sede di accertamento di proventi non dichiarati a carico di una società, l’Agenzia delle Entrate può avvalersi di dati provenienti sia dal suo conto, sia da quelli dei terzi (soci e amministratori), con la conseguenza che i versamenti eseguiti dai soci e non adeguatamente giustificati legittimano la rettifica in capo alla società. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21424 depositata il 15 settembre 2017.
A seguito di indagini finanziarie, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento ad una società, recuperando a tassazione i ricavi non contabilizzati. In particolare l’Ufficio riscontrava la presenza di prelievi e versamenti effettuati sui conti dei soci, non adeguatamente giustificati, che riteneva di attribuire in gran parte all’impresa.

Il provvedimento era impugnato ed in particolare, secondo la Commissione tributaria regionale i versamenti risultanti dai conti dei soci dovevano correttamente attribuirsi alla società mentre i prelevamenti non potevano considerarsi operazioni rilevanti in capo all’azienda diversamente da come aveva operato l’Ufficio. Nel ricorso per cassazione la contribuente rilevava che la presunzione legale prevista a carico del contribuente riguarda in realtà i propri conti (nella specie quelli dell’impresa) e non anche quelli dei terzi (nella specie quelli dei soci).

L’Agenzia, nel ricorso incidentale, eccepiva che anche i prelevamenti eseguiti dai soci sul conto dei soci e non adeguatamente giustificati comportavano le presunzioni di maggiori ricavi in capo alla società.

Decisione

Con l’ordinanza n. 21424 del 15 settembre 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso della contribuente, sia quello incidentale dell’amministrazione.

Secondo i giudici di legittimità l’Ufficio, in sede di accertamento, può utilizzare dati provenienti non solo dai  conti correnti bancari formalmente intestati all’ente, ma anche da quelli intestati ai soci, agli amministratori o procuratori generali, purché ne sia provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione.

Non è pertanto necessario dimostrare che tutti i movimenti rispecchino operazioni aziendali, poiché incombe sul contribuente l’onere di provarne l’estraneità.

Relativamente invece ai prelevamenti, oggetto dell’appello incidentale dell’Agenzia, la Suprema Corte ha rilevato che non viene motivata la decisione di includere nell’attività sociale i prelevamenti sui conti dei soci.

 

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La foto è stata scattata a Lisbona -  tutti i diritti sono riservati.



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