NOTA 16
DPR 29/9/73, N. 600
ART. 58. Domicilio fiscale.
(NORMA IN RIFERIMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI)
1 Agli
effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende
domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti.
2 Le
persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale
nel comune della cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il
domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è
prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di
servizio con la pubblica amministrazione nonché
quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune
di ultima residenza nello Stato.
La frase da
<<nonché>> fino a <<22 dicembre 1986, 917>> sono state
aggiunte dall’art. 10, comma 2, della L. 23/12/1998, n. 448
3 I soggetti diversi dalle persone fisiche
hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in
mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il
domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile
organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la
loro attività.
La frase
da<<in tutti gli atti>> è
stata sostituita da <<negli>> dall’art. 2, comma 7, lettera a), del
DL 2/3/12 n. 16, conv., con mod., dalla L 26/4/12, n. 44 a decorrere dal 26/4/12
5 le cause di
variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantacinquesimo giorno
successivo a quello in cui si sono verificate.