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17/10/24

Diverse tipologie di plusvalenze e loro trattamento contabile e fiscale

Classificazione delle plusvalenze
Le plusvalenze si distinguono in due principali categorie, in base alla loro origine:
Plusvalenze ordinarie: derivano dalla cessione di beni che fanno parte della gestione ordinaria dell'impresa e che non hanno più utilità per l'attività aziendale.
Plusvalenze straordinarie: derivano dalla vendita di beni in contesti particolari, come operazioni di ristrutturazione aziendale o la cessione di beni non strettamente legati alle attività principali dell’impresa.
Oltre a questa distinzione generale, esistono diversi tipi di plusvalenze legate a specifici asset oppure le seguenti operazioni:

Plusvalenze immobiliari: generate dalla vendita di proprietà immobiliari, quali case, terreni, edifici commerciali. Quando il prezzo di vendita supera quello di acquisto, si realizza una plusvalenza.
Plusvalenze patrimoniali: legate alla cessione di beni di valore, come opere d'arte, gioielli o veicoli di lusso.
Plusvalenze da cessione d'azienda: si verificano quando una società viene venduta a un prezzo superiore al valore contabile dei suoi asset e passività, riflettendo il suo potenziale di guadagno futuro.
Plusvalenze da cessione di quote: riguardano la vendita di partecipazioni societarie o azioni, quando queste vengono vendute a un prezzo superiore rispetto al costo di acquisto.

Trattamento contabile delle plusvalenze
Indipendentemente dalla tipologia di asset, la plusvalenza deve essere registrata nel bilancio civilistico, solitamente nel conto economico, nella sezione riservata ai proventi e agli oneri finanziari. Il bilancio civilistico, più comunemente noto come bilancio aziendale, è il documento che riassume le attività economiche e patrimoniali di un’impresa nel corso di un anno fiscale, contribuendo a determinare utili, perdite e variazioni del patrimonio.
Il trattamento contabile delle plusvalenze varia in base alla loro natura:
Plusvalenze ordinarie: vengono inserite nella sezione A) del conto economico, sotto la voce “altri ricavi e proventi” nel Valore della produzione.
Plusvalenze straordinarie: vanno registrate nella sezione E) sotto la voce “proventi straordinari” nella parte dei Proventi e oneri straordinari.

Regime fiscale delle plusvalenze
Le diverse tipologie di plusvalenze sono soggette a regimi fiscali specifici:
Plusvalenze immobiliari: sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%. L’imposta è versata dal notaio tramite il modello F24.
Plusvalenze patrimoniali: concorrono a formare il reddito imponibile nell'anno in cui sono realizzate. Tuttavia, se i beni sono stati detenuti per almeno tre anni, la tassazione può essere rateizzata su un massimo di cinque anni.
Plusvalenze da cessione d'azienda: non sono imponibili ai fini IRAP e sono soggette ad imposta di registro del 3% (tre per cento) , escludendo l’applicazione dell’IVA.
Plusvalenze da cessione di quote: sono soggette a un'imposta sostitutiva del 26%.
Plusvalenze sui titoli di Stato: la tassazione, definita capital gain (guadagno in conto capitale), prevede un’aliquota del 12,50%.

Mancata dichiarazione delle plusvalenze
La mancata dichiarazione delle plusvalenze è una infrazione fiscale. Ad esempio, per plusvalenze derivanti da capital gain da attività di trading online, che sono tassate al 26%, l’omissione della dichiarazione può portare a sanzioni che raggiungono il 240% dell'imposta evasa. L'Agenzia delle Entrate ha fino a 7 anni per effettuare accertamenti su investimenti esteri, periodo che può estendersi fino a 14 anni se gli investimenti sono stati fatti in Paesi considerati "a rischio" dal fisco italiano.
Tuttavia, se l'investitore si accorge dell'omissione prima di ricevere una cartella esattoriale, può ricorrere al ravvedimento operoso, sanando la propria posizione volontariamente.

Plusvalenze esenti da tassazione
Esistono situazioni in cui le plusvalenze sono esenti da tassazione. 
Un esempio è la vendita di partecipazioni quando:
Le partecipazioni sono state detenute per almeno dodici mesi continuativi prima della vendita.
Al momento della chiusura del primo bilancio, le partecipazioni erano classificate come "immobilizzazioni finanziarie".
La società partecipata non ha beneficiato di un regime fiscale agevolato per almeno tre anni precedenti la cessione.
La società partecipata ha svolto prevalentemente attività commerciale per almeno tre anni prima della generazione della plusvalenza.

Spero di aver contribuito a informare il pubblico nella migliore maniera. Saluti

09/10/24

Plusvalenza immobiliare in caso di donazione

Plusvalenza immobiliare in caso di donazione

La plusvalenza immobiliare derivante da una donazione è soggetta a tassazione quando l’immobile ricevuto in donazione viene rivenduto entro cinque anni dalla data di acquisto da parte del donante. In questo caso, la plusvalenza corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita e il costo d'acquisto o di costruzione sostenuto dal donante. Essenzialmente, il donatario “eredita” la situazione fiscale del donante per quanto riguarda il calcolo della plusvalenza.

Le stesse regole previste per la plusvalenza immobiliare in generale si applicano anche nel caso di un immobile ottenuto tramite donazione. Per esempio, se il donatario utilizza l’immobile come abitazione principale per sé o per i propri familiari, è possibile evitare la tassazione della plusvalenza al momento della vendita. Allo stesso modo, si possono dedurre dalla plusvalenza eventuali spese sostenute dal donante per migliorie o interventi edilizi che hanno aumentato il valore dell’immobile.

Un aspetto importante è che la donazione non interrompe il decorso del termine di cinque anni che devono trascorrere dall’acquisto iniziale dell’immobile alla vendita per esentare la plusvalenza dalla tassazione. Questo significa che, anche se l’immobile cambia proprietario attraverso una donazione, il termine di cinque anni continua a decorrere a partire dalla data di acquisto originaria da parte del donante.

Di conseguenza, se il donatario rivende l’immobile dopo più di cinque anni dall’acquisto iniziale da parte del donante (e non dalla data della donazione), non sarà dovuta alcuna tassa sulla plusvalenza. Se, invece, l’immobile viene venduto prima del termine dei cinque anni, si applica la tassazione, salvo i casi di esenzione come l’utilizzo dell’immobile come abitazione principale.

*  Se vuoi saperne di più contattami su Instagram: @studiomarcoruggeri

Come evitare il pagamento della plusvalenza immobiliare

Come evitare il pagamento della plusvalenza immobiliare?

Poiché la tassazione sulla plusvalenza immobiliare può incidere in modo significativo sui guadagni di una transazione, molti investitori cercano soluzioni per ridurre o eliminare tale imposta. Quali sono le strategie per evitare la plusvalenza immobiliare?

Un metodo piuttosto semplice consiste nell’attendere almeno 5 anni dall’acquisto prima di vendere l’immobile. Tuttavia, questa scelta può comportare un aumento dei rischi, in quanto il mercato immobiliare è soggetto a cicli di crisi che possono protrarsi per anni.

Tra gli investimenti finanziari, gli immobili presentano particolari complessità. Oltre alla questione fiscale, sono asset poco liquidi e possono limitare la diversificazione del portafoglio d’investimento.

Per risolvere il problema alla base, si potrebbe considerare una strategia d’investimento che escluda il settore immobiliare. Una valutazione accurata del proprio portafoglio potrebbe indicare soluzioni più adatte.

Un’altra opzione per ridurre l’impatto fiscale è quella di sfruttare le spese deducibili sostenute per migliorare il valore dell’immobile. Infine, vivere nell'immobile per un periodo prolungato rappresenta una strategia efficace per evitare di pagare la plusvalenza immobiliare.

07/10/24

Concordato biennale 2024

Il concordato preventivo biennale è una novità introdotta dalla riforma fiscale del 2024. Si tratta di un accordo che un contribuente può stipulare con l'Agenzia delle Entrate per definire in anticipo e in maniera certa l'importo delle imposte da pagare per un periodo di due anni (nel caso specifico, il 2024 e il 2025).

A chi si rivolge? Principalmente a due categorie di contribuenti:

  • Soggetti ISA: coloro che applicano gli indici sintetici di affidabilità.
  • Contribuenti forfettari: coloro che rientrano nel regime forfetario.

Quali sono i vantaggi?

  • Certezza: Si ha una visione chiara e anticipata del proprio debito fiscale per il biennio, evitando sorprese legate a eventuali accertamenti.
  • Semplificazione: Riduce la complessità degli adempimenti fiscali, in quanto si definisce un importo fisso da pagare.
  • Possibilità di rateizzazione: In alcuni casi, è possibile concordare una rateizzazione del pagamento.

Come funziona? L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti interessati un software che consente di elaborare una proposta di concordato. Il contribuente, sulla base dei propri dati, indica il reddito che intende dichiarare per il biennio e l'imposta che ritiene di dover versare. L'Agenzia valuta la proposta e, se la ritiene congrua, la accetta.

Cosa succede dopo l'accettazione? Una volta accettato il concordato, il contribuente è esonerato dagli accertamenti fiscali relativi al periodo oggetto dell'accordo. Ciò significa che l'Agenzia delle Entrate non potrà effettuare ulteriori verifiche sul reddito dichiarato.

Quando è possibile aderire? I termini per aderire al concordato preventivo biennale sono fissati annualmente. Per il 2024, i termini sono scaduti.

Perché potrebbe interessarti? Se rientri nelle categorie di contribuenti sopra indicate e desideri avere una maggiore certezza fiscale per i prossimi anni, il concordato preventivo biennale potrebbe essere una soluzione interessante. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente i pro e i contro di questa scelta, tenendo conto della propria situazione specifica.


* Se avete necessità potete contattarmi su instagram: @studiomarcoruggeri lasciatemi un messaggio.

11/01/24

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti

Agenzia delle Entrate e prescrizione dei crediti: cos'è, come funziona e cosa fare

Cos'è la prescrizione?

La prescrizione è un istituto giuridico che determina l'estinzione di un diritto se il suo titolare non lo esercita per un periodo di tempo determinato dalla legge.

Nel caso dei crediti, la prescrizione significa che il creditore non può più chiedere al debitore il pagamento di quanto gli è dovuto.

Termini di prescrizione

Il termine ordinario di prescrizione dei crediti è di 10 anni.

Tuttavia, esistono delle eccezioni, con termini di prescrizione più brevi:

5 anni: crediti derivanti da reati, atti illeciti, bollette, rapporti di lavoro, tasse e imposte, multe stradali;

3 anni: crediti verso professionisti, bollo auto;

1 anno: commissioni di agenti immobiliari.

Che fare se si riceve una richiesta di pagamento

Se si riceve una richiesta di pagamento relativa a un debito prescritto, la prima cosa da fare è verificare il termine di prescrizione previsto dalla legge per quel tipo di credito.

Se il termine è già decorso, il debitore può ignorare la richiesta di pagamento.

Attenzione: questa regola non vale per le richieste di pagamento inviate dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso, il debitore deve impugnare la richiesta di pagamento con ricorso.

Se invece il creditore agisce giudizialmente per il recupero del credito, il debitore dovrà eccepire la prescrizione nel corso del processo.

Eccezioni alla prescrizione

La prescrizione può essere interrotta dall'invio di un atto formale da parte del creditore, come la lettera di messa in mora.

In questo caso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da capo.

L'atto interruttivo deve essere inviato al debitore con un metodo che ne attesti la ricezione, come la raccomandata con avviso di ricevimento o la posta elettronica certificata.

Conclusione

La prescrizione dei crediti è un istituto giuridico importante che può tutelare i debitori da richieste di pagamento ingiustificate.

È importante, quindi, conoscere i termini di prescrizione previsti dalla legge per il tipo di credito in questione e, in caso di richiesta di pagamento, verificare se il termine è già decorso.



Bonus mobili 2024

Il bonus mobili è un'agevolazione fiscale prevista dalla legge di bilancio 2020 che consiste in una detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Le novità introdotte dalla legge di bilancio 2023 per il bonus mobili 2024 sono le seguenti:

Il tetto di spesa è ridotto a 5.000 euro. Fino al 31 dicembre 2023 il tetto massimo detraibile era invece fissato a 8.000 euro.

La detrazione spetta solo per gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024.

Per poter usufruire del bonus mobili 2024 è necessario rispettare i seguenti requisiti:

Realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2023.

Acquistare mobili e grandi elettrodomestici nuovi di fabbrica.

Pagare i beni con bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito.

I mobili e gli elettrodomestici che possono beneficiare della detrazione sono i seguenti:

Mobili per la casa, come armadi, letti, tavoli, sedie, divani, ecc.

Grandi elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, forni, ecc.

La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ad esempio, per un acquisto di mobili e elettrodomestici di 5.000 euro, la detrazione sarà di 2.500 euro all'anno per dieci anni.

Per richiedere la detrazione è necessario conservare i seguenti documenti:

Fatture o ricevute fiscali relative agli acquisti.

Ricevuta del bonifico bancario o postale, carta di credito o carta di debito.

Documenti attestanti l'inizio dei lavori di ristrutturazione.

La detrazione può essere richiesta in sede di dichiarazione dei redditi, utilizzando il modello 730 o il modello Redditi Persone Fisiche.

19/12/23

Calcolo IMU per tre mesi come fare

Il calcolo dell'IMU per un periodo ridotto di 3 mesi anziché 12 mesi è identico al calcolo per un periodo di 12 mesi, con la differenza che la base imponibile deve essere rapportata al numero di mesi di possesso.

In particolare, la base imponibile deve essere moltiplicata per il coefficiente di rapportabilità, che è pari a:

12 / (12 - mesi di possesso)

Ad esempio, se un immobile è stato acquistato il 1° giugno 2023, la base imponibile deve essere moltiplicata per il coefficiente di rapportabilità pari a:

12 / (12 - 6) = 12 / 6 = 2

Quindi, per calcolare l'IMU per un periodo di 3 mesi, si procede come segue:

  1. Si determina la base imponibile applicando la formula seguente:
Base imponibile = rendita catastale + 5 per cento x coefficiente catastale
  1. Si moltiplica la base imponibile per il coefficiente di rapportabilità.
  2. Si applica l'aliquota IMU.
  3. Si sottrae la detrazione, se prevista.

Ad esempio, se un immobile ha una rendita catastale di 1.000 euro e un coefficiente catastale di 1,2, la base imponibile è pari a 1.200 euro. Se il coefficiente di rapportabilità è pari a 2, la base imponibile da considerare per il calcolo dell'IMU è pari a 2.400 euro. Se l'aliquota IMU è pari al 10% e la detrazione per abitazione principale è pari a 200 euro, l'IMU dovuta è pari a:

(2.400 euro * 10%) - 200 euro = 220 euro

In conclusione, il calcolo dell'IMU per un periodo ridotto di 3 mesi si effettua moltiplicando la base imponibile per il coefficiente di rapportabilità, applicando poi l'aliquota IMU e sottraendo la detrazione, se prevista.

12/12/23

Mi hanno chiesto in molti come aprire una P.IVA e quindi rispondo

Per aprire una partita IVA in Italia, è necessario presentare una dichiarazione di inizio attività (DIA) all'Agenzia delle Entrate. La DIA può essere presentata in forma cartacea o telematica.

In forma cartacea, la DIA deve essere presentata presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Per individuare l'ufficio competente, è possibile consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate.

In forma telematica, la DIA può essere presentata attraverso i seguenti canali:

Il sito web dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio Entratel o Fisconline;

Un intermediario abilitato, come un commercialista o un consulente del lavoro.

La DIA deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

La DIA deve contenere le seguenti informazioni:

I dati anagrafici del titolare della partita IVA;

La sede dell'attività;

L'attività esercitata;

La forma giuridica dell'attività.

Inoltre, la DIA deve essere corredata dai seguenti documenti:

Copia del documento di identità del titolare della partita IVA;

Copia del titolo di studio o dell'abilitazione professionale, se necessario;

Copia dell'atto costitutivo, se l'attività è svolta in forma societaria.

Una volta presentata la DIA, l'Agenzia delle Entrate attribuisce la partita IVA e comunica al titolare il numero di partita IVA attribuito.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate comunica al titolare la necessità di iscriversi al Registro delle imprese, se l'attività esercitata è soggetta a tale iscrizione.

In caso di iscrizione al Registro delle imprese, è necessario presentare una domanda di iscrizione al Registro delle imprese. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la Camera di Commercio competente per territorio.

06/12/23

FORFETTARI DAL 1 GENNAIO 2024 COME CAMBIA

A partire dal 1° gennaio 2024, le partite IVA che aderiscono al regime forfettario saranno obbligate ad emettere fatture elettroniche. Questo è un nuovo adempimento obbligatorio per i titolari di partita IVA in regime forfettario. Il regime forfettario è stato introdotto con la legge di stabilità 2015, che permette agli operatori economici di ridotte dimensioni di beneficiare di alcune semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili. Grazie alla fatturazione elettronica, i titolari di partita IVA che aderiscono al regime fiscale forfettario potranno gestire la loro contabilità in modo pratico e veloce, usufruendo di appositi software a pagamento che possono essere personalizzati in base alle proprie esigenze. I forfettari dovranno acquistare un software per la fatturazione elettronica che sia in grado di generare e inviare fatture in formato XML. È inoltre necessario che il software sia in grado di inviare le fatture al sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che se la fattura elettronica supera il valore di 76,47 euro è necessario applicare un’imposta di bollo del valore di €2.

05/12/23

Prossimo condono fiscale 2024

Secondo le notizie che circolano in questi giorni, il prossimo condono fiscale 2024 sarebbe un'estensione della rottamazione quater, che si è conclusa a giugno 2023. In particolare, si ipotizza che i debiti fino a 30.000 euro possano essere eliminati in parte mediante il pagamento di una percentuale del debito al fisco.

La platea di coloro che possono richiedere il saldo e stralcio potrebbe essere allargata rispetto alla precedente rottamazione, includendo anche i contribuenti con redditi superiori a 30.000 euro, ma in una situazione di disagio economico tale da non riuscire a pagare le cartelle esattoriali pervenute.

La proposta di un nuovo condono fiscale è stata avanzata da Matteo Salvini, leader della Lega, che ha sostenuto che si tratta di una misura necessaria per venire incontro ai contribuenti che hanno difficoltà a pagare i propri debiti.

La proposta è stata accolta con favore da alcune associazioni di categoria, ma è stata criticata da altri, che hanno sostenuto che si tratta di un'operazione di favore per i debitori che non hanno pagato le tasse.

La decisione di inserire o meno un condono fiscale nella manovra economica del 2024 sarà presa dal governo nei prossimi mesi.

Ecco alcuni dettagli sulla possibile struttura del nuovo condono fiscale:

Debiti ammessi: i debiti ammessi al condono sarebbero quelli relativi a imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali, sanzioni amministrative e interessi.

Importo massimo: il limite massimo di debito ammissibile al condono sarebbe di 30.000 euro.

Tasso di condono: il tasso di condono sarebbe applicato sul debito residuo, al netto delle sanzioni e degli interessi.

Platea dei beneficiari: la platea dei beneficiari del condono sarebbe ampliata rispetto alla precedente rottamazione, includendo anche i contribuenti con redditi superiori a 30.000 euro, ma in una situazione di disagio economico tale da non riuscire a pagare le cartelle esattoriali pervenute.

Naturalmente, si tratta solo di ipotesi e la struttura del nuovo condono fiscale potrebbe essere modificata in base alle decisioni del governo.

23/11/23

Depositi fiscali: qual è il regime IVA applicabile

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

Depositi fiscali: qual è il regime IVA applicabile

Con la risposta a interpello n. 465 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che Il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime che prevede la sospensione nell'applicazione dell'IVA. Per quanto concerne i beni custoditi nel deposito fiscale, la ratio legis è quella di allineare sostanzialmente l'esigibilità dell'IVA a quella dell'accisa. Per quanto concerne, invece, i beni introdotti nel deposito del destinatario registrato, la norma intende allineare l'esigibilità IVA a quella dell'effettiva estrazione del prodotto da detto deposito.

17/11/23

Proroga al 30 novembre (prima 31 ottobre) per gli adempimenti dei lavoratori sportivi co.co.co.

 Proroga al 30 novembre (prima 31 ottobre) per gli adempimenti dei lavoratori sportivi co.co.co. Un emendamento alla conversione in legge del D.L. proroghe prevede l’estensione del termine per gli adempimenti in materia di lavoro sportivo. Ci sarà tempo fino alla scadenza del 30 novembre 2023 per le comunicazioni e i versamenti dei contributi dei contratti di collaborazione avviati tra luglio e settembre. 

16/11/23

Compensazioni in F24: novità dalla legge di bilancio 2024

Compensazioni in F24: novità dalla legge di bilancio 2024

Con la novità normativa si vuole modificare l’articolo 37 Recante disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario del decreto-legge n. 223 del 2006 allo scopo di prevedere l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche da definire con apposito provvedimento, anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL.

Ricordiamo che il testo normativo vigente prevede tale obbligo soltanto per i soggetti che intendono effettuare la compensazione; del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Inoltre, sempre a seguito della nuova norma, si aggiungerebbe che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24.

Ultima novità da segnalare prevede forse una serie di modificazioni all’articolo 17 (che disciplina le compensazioni di crediti e debiti tributari e contributivi), del decreto legislativo n. 241 del 1997, e in particolare: si stabilisce che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:

a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;

c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

Si dispone che la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Novità sulla compensazione dei crediti in F24 dalla legge di bilancio 2024

La legge di bilancio 2024 prevede una serie di novità sulla compensazione dei crediti in F24. Le principali modifiche riguardano:

L'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate anche per la compensazione di crediti INPS e INAIL.

L'esclusione dalla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro 100.000.

La possibilità di compensare crediti INPS di qualsiasi importo, a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dei dati retributivi o dalla notifica delle note di rettifica passive.

La possibilità di compensare crediti INAIL di qualsiasi importo, a condizione che il credito sia registrato negli archivi dell'Istituto.

Obbligo di utilizzo dei servizi telematici.

L'obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate per la compensazione dei crediti INPS e INAIL è volto a prevenire le frodi fiscali. In precedenza, infatti, era possibile effettuare la compensazione anche in modalità cartacea, con un maggior rischio di falsificazione dei documenti.

Esclusione dalla compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo.

L'esclusione dalla compensazione per i contribuenti con iscrizioni a ruolo è un provvedimento volto a garantire il recupero delle somme dovute all'Erario. In precedenza, infatti, i contribuenti con iscrizioni a ruolo potevano comunque utilizzare la compensazione per pagare altri tributi e contributi.


13/11/23

Le principali novità fiscali della riforma del governo Meloni sono le seguenti

La riforma fiscale è stata approvata dalla Camera e dal Senato in terza lettura il 20 ottobre 2023 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2023. La riforma entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2024.

Le principali novità fiscali della riforma del governo Meloni sono le seguenti:

Riduzione del cuneo fiscale: il cuneo fiscale sarà ridotto di 6 punti per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro e di 7 punti per i redditi fino a 25.000 euro. La riduzione del cuneo fiscale si tradurrà in un aumento netto della retribuzione di circa 100 euro al mese per 14 milioni di lavoratori.

Riduzione delle aliquote Irpef: le aliquote Irpef saranno ridotte da cinque a tre: 23% fino a 28.000 euro, 35% da 28.000 a 50.000 euro e 43% oltre i 50.000 euro.

Ampliamento della no tax area: la no tax area, cioè l'importo fino al quale non si pagano le tasse, sarà ampliata da 8.174 a 8.500 euro.

Taglio delle detrazioni: le detrazioni per le erogazioni a favore di onlus, partiti e Terzo settore saranno tagliate da 260 euro a 180 euro per i redditi superiori a 50.000 euro.

Riduzione dell'imposta sulle imprese: l'imposta sulle imprese sarà ridotta del 15% per le imprese che assumono giovani, donne o ex beneficiari del reddito di cittadinanza.

Oltre a queste novità, la riforma fiscale del governo Meloni prevede anche una serie di misure di carattere tecnico, come la riforma del sistema di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi dei lavoratori autonomi.

31/10/23

Tassazione utile in Italia

La ritenuta si applica sull'intero importo degli utili distribuiti, indipendentemente dalla tipologia di partecipazione posseduta dal socio.

Per i soci che sono società di persone, la tassazione avviene in capo alla società stessa, che deve applicare l'imposta sul reddito delle società (IRES) su una base imponibile pari al 58,14% dell'utile distribuito.

Ecco un esempio di tassazione degli utili distribuiti:

Un'azienda SRL con sede in Italia distribuisce un utile di 100.000 euro ai suoi soci.
La società SRL trattiene una ritenuta a titolo d'imposta di 26.000 euro.
I soci ricevono un importo netto di 74.000 euro.
Per i soci che sono persone fisiche, la ritenuta del 26% è un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto, i soci non devono dichiarare gli utili distribuiti ai fini della determinazione del proprio reddito imponibile.

Tuttavia, i soci possono optare per la tassazione ordinaria dell'utile distribuito, applicando l'IRES e l'IVA. In questo caso, la società SRL deve rilasciare ai soci una certificazione fiscale contenente tutte le informazioni utili per la dichiarazione dei redditi.

Ecco un esempio di tassazione ordinaria degli utili distribuiti:

Un socio persona fisica riceve un utile distribuito di 100.000 euro.
Il socio applica l'IRES e l'IVA sull'utile distribuito, ottenendo un reddito imponibile di 74.000 euro.
Il socio deve dichiarare il reddito imponibile ai fini della determinazione della propria imposta sul reddito.
La scelta tra la tassazione ordinaria e la tassazione sostitutiva è una decisione che spetta al socio. È importante valutare attentamente i pro e i contro di ciascuna opzione per scegliere la soluzione più conveniente.

07/04/23

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 06 APRILE 2023 

Bonus energia I trimestre 2023: pronti i codici tributo per i crediti d’imposta acquistati dai cessionari

Crediti d'imposta  

Con risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari. Si tratta delle misure agevolative introdotte al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante

Con la risoluzione n. 17/E del 6 aprile 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito l’istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo trimestre 2023 acquistati dai cessionari.

L’art. 1, commi da 2 a 9 e commi da 45 a 50, legge n. 197/2022, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel primo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 sono state estese le disposizioni del provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Quindi, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i codici tributo:

- 7746 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7747 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7748 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7749 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

- 7750 - CESSIONE CREDITO - credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

24/09/22

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Il bonus imprese turistiche per canoni di locazione trova il codice tributo.

Con la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022 dell’Agenzia delle Entrate è stato istituito il codice tributo “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 51 del 23 settembre 2022, con cui ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta acquistato dai cessionari di cui all’articolo 5 del DL n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

L’articolo 5 del DL n. 4 del 2022 ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico, nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

L’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede inoltre, al comma 5-bis, che in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, con la risoluzione 37/E dell’11 luglio 2022 è stato istituito il codice tributo “6978”.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:

-la comunicazione della cessione del credito d’imposta avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente compilando la sezione III del quadro A del modello di autodichiarazione;

-per ciascun contratto di locazione per il quale si opta per la cessione del credito, questo deve essere ceduto per l'intero importo e non è ammessa la cessione parziale;

-il cessionario è tenuto a comunicare l’accettazione del credito ceduto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;

-dopo l’accettazione alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell’importo ceduto, il cessionario utilizza il credito d’imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.

Pertanto, per consentire ai cessionari di utilizzare il credito in compensazione tramite modello F24, è stato istituito il codice tribute “7741” denominato “CESSIONE CREDITO - Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione - articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”.


Fonte AdE

01/09/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Agevolazioni prima casa

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 30 AGOSTO 2022 

Agevolazioni prima casa: recupero delle imposte in caso di decadenza parziale per diritto di usufrutto

Imposte dirette 

In caso di costituzione del diritto di usufrutto sull'immobile agevolato prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto, la decadenza dall'agevolazione prima casa opera proporzionalmente al valore del diritto parziario ceduto. Conseguentemente, ai fini fiscali, sul valore del diritto alienato va recuperata la differenza tra la tassazione agevolata e la tassazione ordinaria, oltre alla sanzione e agli interessi. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 441 del 30 agosto 2022, con cui ha chiarito anche la base imponibile per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria.

22/08/22

Versamenti dei modelli Redditi e IRAP 2022 entro il 22 agosto

CON MAGGIORAZIONE DELLO 0,4% - 22 AGOSTO 2022 
Versamenti dei modelli Redditi e IRAP 2022 entro il 22 agosto

Scade il 22 agosto 2022 il termine per effettuare i versamenti dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP, a titolo di saldo e di acconto. Le somme dovranno essere versate con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo. Gli importi avrebbero dovuto essere versati entro il 30 giugno 2022 (per i soggetti "solari") ma, per effetto del calendario 2022 e della sospensione feriale, è possibile effettuare il versamento entro il 22 agosto.

C’è tempo fino al 22 agosto 2022 per effettuare i versamenti dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP, a titolo di saldo e di acconto.
Le somme dovranno essere versate con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
In linea generale gli importi devono essere versati entro il 30 giugno per i soggetti "solari". Il versamento può essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo, quindi entro il 30 luglio, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Poiché, tuttavia, il 30 luglio 2022 è caduto di sabato, il versamento sarebbe stato considerato tempestivo se effettuato il giorno successivo non festivo, quindi entro il 1° agosto.
In ragione però della sospensione di diritto dei termini di versamento scadenti tra il 1° e il 20 agosto che, a sua volta, quest’anno è caduto di sabato, i versamenti “differiti” effettuati entro il 22 agosto si riterranno tempestivi.
Ne consegue che i versamenti dovuti sulla base della dichiarazione dei redditi e IRAP, a titolo di saldo e di acconto potranno essere versate entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

22/07/22

DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - 20 LUGLIO 2022 Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari

 Note di variazione IVA: i criteri di emissione in casi particolari

La risoluzione per inadempimento (giudiziale o di diritto) o l'avvio della procedura esecutiva sono due percorsi tra loro alternativi ai fini di operare la variazione IVA in diminuzione, essendo il primo una facoltà riconosciuta al creditore che non intenda procedere in via esecutiva per recuperare il proprio credito, ritenendo l'iniziativa poco proficua. Dunque, il creditore che decide di avviare l'azione esecutiva, rinuncia al suo diritto di invocare la risoluzione contrattuale quale presupposto per emettere la nota di credito e deve, quindi, a tal fine attendere l'esito infruttuoso della procedura. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 386 del 20 luglio 2022.


L'impatto dell'a.i. generativa nella contabilità

Devi copiare ed incollare sulla stringa di internet il link di seguito per vedere tale documento da me creato: https://gamma.app/docs/LIA-Ge...