CONTINUANO LE SPECIFICHE SUL “DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI”
ALL’
ART. 1 E SUCC. MODIFICHE:
Il 4 comma dell’art. 1 :
per i crediti di
natura patrimoniale gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del
debitore che versino in situazioni di obiettiva difficoltà possano richiedere
ancorchè vi sia un contenzioso ovvero quando già fruiscono di una rateizzazione,
la ripartizione del pagamento di rate costanti ovvero in rate variabili. La
disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di
crediti di natura previdenziale, derivanti da casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
L’ art. 1 e precisamente i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:
- comma 4-bis: Il soggetto pubblico è
comunque tenuto a procedere al pagamento in favore del soggetto a cui spettano
delle somme che eccedono l’ammontare del debito pubblico per cui si è
verificato l’inadempimento compresi gli interessi di mora. Questo vale per cartelle superiori a 10 mila euro in
particolare si definisce violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento
delle somme eccedenti il debito comunicato ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- comma 4-ter: Il mancato pagamento dell’eccedenza
di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- comma 4-quater: costituisce altresì
violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute dal
beneficiario (tale violazione è integrata anche nel caso in cui successivamente
alla segnalazione dell’Agente della Riscossione evidenzi che successivamente
allo sgravio o sospensione del debito già iscritto a ruolo sia dovuto in misura
inferiore ed il soggetto. Pubblico non provveda al pagamento del dovuto.
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Note: D.lgs 18/12/97 n. 462 Abrogato.
Inoltre all’art. 19 del DPR 602/73:
a) al comma 1-bis è abrogato l’ultimo
periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i
seguenti: <1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui
al comma 1 ed 1-bis preveda in luogo di rate costanti , rate variabili
d’importo crescente per ciascun anno.
1-quater. ricevuta la richiesta di
rateazione l’agente della riscossione può iscrivere
l’ipoteca di cui all’art. 77 solo nel caso
di mancato accoglimento della richiesta di
decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte
salve le ipoteche già iscritte alla data di
concessione della rateazione>.
c) al comma 3, allinea, le parole da: <della> a<successivamente>
sono soppresse e dopo le parole: <due rate> è inserita la seguente
<consecutive>.