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04/06/12


CONTINUANO LE SPECIFICHE SUL  “DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI”
ALL’ ART. 1 E SUCC. MODIFICHE:
Il 4 comma dell’art. 1 :
per i crediti di natura patrimoniale gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore che versino in situazioni di obiettiva difficoltà possano richiedere ancorchè vi sia un contenzioso ovvero quando già fruiscono di una rateizzazione, la ripartizione del pagamento di rate costanti ovvero in rate variabili. La disposizione del precedente periodo non trova applicazione in materia di crediti di natura previdenziale, derivanti da casi di  ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.
L’ art. 1 e precisamente i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater:
- comma 4-bis: Il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento in favore del soggetto a cui spettano delle somme che eccedono l’ammontare del debito pubblico per cui si è verificato l’inadempimento compresi gli interessi di mora. Questo vale per cartelle superiori a 10 mila euro in particolare si definisce violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme eccedenti il debito comunicato ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 602 del 1973.
- comma 4-ter: Il mancato pagamento dell’eccedenza di cui al comma 1 costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
- comma 4-quater: costituisce altresì violazione dei doveri d’ufficio il mancato pagamento delle somme dovute dal beneficiario (tale violazione è integrata anche nel caso in cui successivamente alla segnalazione dell’Agente della Riscossione evidenzi che successivamente allo sgravio o sospensione del debito già iscritto a ruolo sia dovuto in misura inferiore ed il soggetto. Pubblico non provveda al pagamento del dovuto.
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Note: D.lgs 18/12/97 n. 462 Abrogato.
Inoltre all’art. 19 del DPR 602/73:
a)      al comma 1-bis è abrogato l’ultimo periodo;
b)  dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: <1-ter. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui al comma 1 ed 1-bis preveda in luogo di rate costanti , rate variabili d’importo crescente per ciascun anno.
      1-quater. ricevuta la richiesta di rateazione l’agente della riscossione può iscrivere
      l’ipoteca di cui all’art. 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta di
     decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte salve le ipoteche già iscritte alla data di
     concessione della rateazione>.
c)   al comma 3, allinea, le parole da: <della> a<successivamente> sono soppresse e dopo le parole: <due rate> è inserita la seguente <consecutive>.

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